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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/07/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
691/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TO Annunziata, I Sez. Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato PRESIDENTE REL.
Dott.ssa Giovanna Di Meo GIUDICE
Dott.ssa Anna Coletti GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. R.G.V.G. 691/2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto, vertente TRA
, (c.f. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1 DE RE (NA), ed ivi residente a[...] B
E
, (c.f. ), nata il [...] a Parte_2 C.F._2
TO Del RE (NA) ed ivi residente a[...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Anna Collaro, giusta mandato in atti e, e domiciliati presso il suo studio in Boscotrecase (NA), alla via Lepanto, 33 RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di TO Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE Oggetto: divorzio congiunto.
Conclusioni DEle parti: Ricorrenti: Come da note di trattazione scritta in sostituzione DEl'udienza DE 20.05.2025 ex art.127 ter c.p.c., le parti si sono riportate integralmente al ricorso introduttivo ed hanno chiesto congiuntamente l'accoglimento DEle conclusioni ivi formulate, con le precisazioni/modifiche, apportate di comune intesa ai punti 2 e 3 DE detto ricorso. PM: In data 10.06.2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento DE ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso congiunto depositato in data 02.04.2024 e Parte_1 [...]
chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili DE Parte_2 matrimonio contratto in data 15.09.2005 in TO DE RE (NA).
A sostegno DEla domanda deducevano:
1. che avevano contratto matrimonio in data 15.09.2005 in TO DE RE (NA) scegliendo il regime patrimoniale DEla separazione dei beni, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile DE comune di TO DE RE (NA), al n.413, parte II, S.A, Uff.1, Anno 2005;
2. che dalla loro unione era nato un figlio: , in data 17.05.2011 (c.f. Persona_1
); C.F._3
4. che erano separati sin dal 28.12.2021, allorquando il Tribunale di TO Annunziata aveva omologato la separazione consensuale con decreto n. 9723/2021, a seguito DEla comparizione degli stessi in data 01.12.2021 dinanzi al Presidente DE Tribunale;
5. che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
6. che avevano raggiunto un accordo ai fini DEla pronuncia di cessazione degli effetti civili DE matrimonio.
I coniugi con note autorizzate di trattazione scritta depositate in sostituzione DEl'udienza DE 20.05.2025 ribadivano la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
Il giudice relatore riservava la causa al Collegio con ordinanza resa in data 06.06.2025 previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le conclusioni di sua competenza.
Il PM in data 10.06.2025 ha concluso per l'accoglimento DE ricorso.
La domanda è fondata, e va accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 DEla legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dall'udienza di comparizione (01.12.2021) dei coniugi innanzi al Presidente DE Tribunale di TO Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Pertanto, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa, dunque, ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 DEla legge. Da quanto dichiarato dalle parti in ricorso e dalla documentazione reddituale depositata in atti è emerso che svolge la professione di Chef con Parte_1 retribuzione mensile netta pari ad euro 1.935,00, non è proprietario di alcun bene immobile ma è cointestatario unitamente alla madre Controparte_1 DEl'autovettura Golf 6 tg ED898NN ed è proprietario DEla moto Ducati Tg. ER79177, è titolare di conto corrente presso la conto Controparte_2
n.1000/00001260; mentre di professione casalinga, è stata Parte_2 percettrice prima di reddito di cittadinanza ed attualmente di reddito d'inclusione, non possiede beni immobili e mobili registrati ed è titolare di carta Poste Pay n.5333171207708906.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni DE divorzio e, poiché esse non contrastano con norme inderogabili e sono conformi all'interesse DE figlio minore, le stesse possono essere poste alla base DEla decisione di questo Tribunale.
In ragione DEla proposizione DE ricorso e DEla conseguente assenza di soccombenza, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_3
, così provvede: Parte_2
A. pronuncia la cessazione degli effetti civili DE matrimonio, contratto in TO DE RE (NA) in data 23.10.2014 da , nato il [...] a [...] Parte_1
e , nata a [...], il [...] (atto n. n.413, Parte_2 parte II, S.A, Uff.1, Anno 2005) ai seguenti patti e condizioni:
1. affidamento condiviso DE figlio che, comunque, continuerà a Per_1 domiciliare e risiedere con la madre sig.ra nel luogo ove Parte_2 la stessa ha stabilito la propria residenza ovvero Via TOtta Fiorillo n. 6, TO DE RE (NA). I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in via disgiunta per gli atti di ordinaria amministrazione in relazione ai tempi di permanenza DE minore presso ciascuno di loro mentre le decisioni di maggior importanza relative al minore saranno assunte congiuntamente;
2. In ordine al diritto di visita DE minore da parte DE padre , Parte_1 le parti hanno concordato le modifiche al seguente protocollo, come pure specificato, nel piano genitoriale allegato: a1) Il padre, avrà diritto di visita DE figlio tutti i giorni ovviamente preavvertendo la sig.ra telefonicamente o tramite sms. Parte_4
Nello specifico il padre avrà diritto di visita il giorno DE lunedi e sabato dalle 17.00 alle 20.30. a2) Il minore potrà, inoltre, pernottare presso il padre due volte al mese Per_1 con prelievo dalle ore 10,00 DE sabato e con accompagnamento alle ore 15,00 DEla domenica successiva salvo diverso accordo o esigenze DE minore. a3) Anche nel caso in cui il sig. dovesse recarsi fuori dal luogo di Pt_1 residenza per motivi di lavoro, verrà convenuto che il padre recupererà i giorni durante i quali non avrà potuto esercitare il proprio diritto di visita e/o pernottamento DE minore presso di lui. a4) Il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni anno nelle festività Pt_1 di Natale – Capodanno ed Epifania, alternando con la madre le vigilie e le feste di precetto. a5) Le vacanze pasquali (Santa Pasqua o Lunedì DEl'Angelo), invece, il minore le trascorrerà ad anni alterni con i genitori ovvero il giorno di Pasqua con la madre e Pasquetta con il padre e così via, ciò compatibilmente con le esigenze dei genitori e la volontà DE minore. a6) Durante il periodo DEle vacanze estive o invernali il sig. Parte_1 potrà tenere con sé il figlio Natale per quindici giorni consecutivi, tale periodo sarà concordato tenendo conto DEle esigenze lavorative DE che Pt_1 spesso d'estate lavora molto e DEle esigenze DE minore. a7) Salvo quanto sopra è in facoltà dei coniugi, concordare ulteriori e, se DE caso, diverse modalità di visita DE minore anche solo per accompagnarlo alle attività pomeridiane (sportive, ludiche e scolastiche).
3. I coniugi di comune accordo stabiliscono che a titolo di contributo al mantenimento DE figlio , il sig. corrisponderà alla Per_1 Parte_1 sig.ra l'importo complessivo di euro 450,00 Parte_2
(quattrocentocinquantaeuro/00), da versarsi mensilmente. L'importo DEl'assegno di mantenimento è frutto di un'intesa accuratamente valutata dai coniugi per cui gli stessi dichiarano espressamente che l'assegno di mantenimento di € 450,00 sarà rivalutato secondo gli Indici Istat a partire dal mese di Dicembre 2025. Il tutto oltre all'impegno ed obbligo DE sig.
di corrispondere in favore DEla sig.ra , Parte_1 Parte_2 il 50% DEle spese straordinarie mediche, sportive, scolastiche e comunque come previste dal Protocollo d'intesa stipulato fra il Tribunale di TO Annunziata e Consiglio DEl'Ordine degli Avvocati DE 06.07.2021;
4. ognuno dei coniugi rinuncia al mantenimento verso l'altro ed entrambi espressamente confermano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo e ragione, fatto salvi gli accordi di cui al presente atto;
5. i ricorrenti prestano sin d'ora, reciprocamente, il consenso al rilascio DE passaporto in favore di uno di essi nonché al rilascio DE passaporto in favore DE minore. B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura DEla Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile DE predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
C. Nulla sulle spese.
Così deciso in TO Annunziata, nella camera di consiglio DE 02.07.2025
IL PRESIDENTE relatore dott.ssa Maria Rosaria Barbato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TO Annunziata, I Sez. Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato PRESIDENTE REL.
Dott.ssa Giovanna Di Meo GIUDICE
Dott.ssa Anna Coletti GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. R.G.V.G. 691/2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto, vertente TRA
, (c.f. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1 DE RE (NA), ed ivi residente a[...] B
E
, (c.f. ), nata il [...] a Parte_2 C.F._2
TO Del RE (NA) ed ivi residente a[...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Anna Collaro, giusta mandato in atti e, e domiciliati presso il suo studio in Boscotrecase (NA), alla via Lepanto, 33 RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di TO Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE Oggetto: divorzio congiunto.
Conclusioni DEle parti: Ricorrenti: Come da note di trattazione scritta in sostituzione DEl'udienza DE 20.05.2025 ex art.127 ter c.p.c., le parti si sono riportate integralmente al ricorso introduttivo ed hanno chiesto congiuntamente l'accoglimento DEle conclusioni ivi formulate, con le precisazioni/modifiche, apportate di comune intesa ai punti 2 e 3 DE detto ricorso. PM: In data 10.06.2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento DE ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso congiunto depositato in data 02.04.2024 e Parte_1 [...]
chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili DE Parte_2 matrimonio contratto in data 15.09.2005 in TO DE RE (NA).
A sostegno DEla domanda deducevano:
1. che avevano contratto matrimonio in data 15.09.2005 in TO DE RE (NA) scegliendo il regime patrimoniale DEla separazione dei beni, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile DE comune di TO DE RE (NA), al n.413, parte II, S.A, Uff.1, Anno 2005;
2. che dalla loro unione era nato un figlio: , in data 17.05.2011 (c.f. Persona_1
); C.F._3
4. che erano separati sin dal 28.12.2021, allorquando il Tribunale di TO Annunziata aveva omologato la separazione consensuale con decreto n. 9723/2021, a seguito DEla comparizione degli stessi in data 01.12.2021 dinanzi al Presidente DE Tribunale;
5. che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
6. che avevano raggiunto un accordo ai fini DEla pronuncia di cessazione degli effetti civili DE matrimonio.
I coniugi con note autorizzate di trattazione scritta depositate in sostituzione DEl'udienza DE 20.05.2025 ribadivano la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
Il giudice relatore riservava la causa al Collegio con ordinanza resa in data 06.06.2025 previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le conclusioni di sua competenza.
Il PM in data 10.06.2025 ha concluso per l'accoglimento DE ricorso.
La domanda è fondata, e va accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 DEla legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dall'udienza di comparizione (01.12.2021) dei coniugi innanzi al Presidente DE Tribunale di TO Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Pertanto, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa, dunque, ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 DEla legge. Da quanto dichiarato dalle parti in ricorso e dalla documentazione reddituale depositata in atti è emerso che svolge la professione di Chef con Parte_1 retribuzione mensile netta pari ad euro 1.935,00, non è proprietario di alcun bene immobile ma è cointestatario unitamente alla madre Controparte_1 DEl'autovettura Golf 6 tg ED898NN ed è proprietario DEla moto Ducati Tg. ER79177, è titolare di conto corrente presso la conto Controparte_2
n.1000/00001260; mentre di professione casalinga, è stata Parte_2 percettrice prima di reddito di cittadinanza ed attualmente di reddito d'inclusione, non possiede beni immobili e mobili registrati ed è titolare di carta Poste Pay n.5333171207708906.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni DE divorzio e, poiché esse non contrastano con norme inderogabili e sono conformi all'interesse DE figlio minore, le stesse possono essere poste alla base DEla decisione di questo Tribunale.
In ragione DEla proposizione DE ricorso e DEla conseguente assenza di soccombenza, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_3
, così provvede: Parte_2
A. pronuncia la cessazione degli effetti civili DE matrimonio, contratto in TO DE RE (NA) in data 23.10.2014 da , nato il [...] a [...] Parte_1
e , nata a [...], il [...] (atto n. n.413, Parte_2 parte II, S.A, Uff.1, Anno 2005) ai seguenti patti e condizioni:
1. affidamento condiviso DE figlio che, comunque, continuerà a Per_1 domiciliare e risiedere con la madre sig.ra nel luogo ove Parte_2 la stessa ha stabilito la propria residenza ovvero Via TOtta Fiorillo n. 6, TO DE RE (NA). I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in via disgiunta per gli atti di ordinaria amministrazione in relazione ai tempi di permanenza DE minore presso ciascuno di loro mentre le decisioni di maggior importanza relative al minore saranno assunte congiuntamente;
2. In ordine al diritto di visita DE minore da parte DE padre , Parte_1 le parti hanno concordato le modifiche al seguente protocollo, come pure specificato, nel piano genitoriale allegato: a1) Il padre, avrà diritto di visita DE figlio tutti i giorni ovviamente preavvertendo la sig.ra telefonicamente o tramite sms. Parte_4
Nello specifico il padre avrà diritto di visita il giorno DE lunedi e sabato dalle 17.00 alle 20.30. a2) Il minore potrà, inoltre, pernottare presso il padre due volte al mese Per_1 con prelievo dalle ore 10,00 DE sabato e con accompagnamento alle ore 15,00 DEla domenica successiva salvo diverso accordo o esigenze DE minore. a3) Anche nel caso in cui il sig. dovesse recarsi fuori dal luogo di Pt_1 residenza per motivi di lavoro, verrà convenuto che il padre recupererà i giorni durante i quali non avrà potuto esercitare il proprio diritto di visita e/o pernottamento DE minore presso di lui. a4) Il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni anno nelle festività Pt_1 di Natale – Capodanno ed Epifania, alternando con la madre le vigilie e le feste di precetto. a5) Le vacanze pasquali (Santa Pasqua o Lunedì DEl'Angelo), invece, il minore le trascorrerà ad anni alterni con i genitori ovvero il giorno di Pasqua con la madre e Pasquetta con il padre e così via, ciò compatibilmente con le esigenze dei genitori e la volontà DE minore. a6) Durante il periodo DEle vacanze estive o invernali il sig. Parte_1 potrà tenere con sé il figlio Natale per quindici giorni consecutivi, tale periodo sarà concordato tenendo conto DEle esigenze lavorative DE che Pt_1 spesso d'estate lavora molto e DEle esigenze DE minore. a7) Salvo quanto sopra è in facoltà dei coniugi, concordare ulteriori e, se DE caso, diverse modalità di visita DE minore anche solo per accompagnarlo alle attività pomeridiane (sportive, ludiche e scolastiche).
3. I coniugi di comune accordo stabiliscono che a titolo di contributo al mantenimento DE figlio , il sig. corrisponderà alla Per_1 Parte_1 sig.ra l'importo complessivo di euro 450,00 Parte_2
(quattrocentocinquantaeuro/00), da versarsi mensilmente. L'importo DEl'assegno di mantenimento è frutto di un'intesa accuratamente valutata dai coniugi per cui gli stessi dichiarano espressamente che l'assegno di mantenimento di € 450,00 sarà rivalutato secondo gli Indici Istat a partire dal mese di Dicembre 2025. Il tutto oltre all'impegno ed obbligo DE sig.
di corrispondere in favore DEla sig.ra , Parte_1 Parte_2 il 50% DEle spese straordinarie mediche, sportive, scolastiche e comunque come previste dal Protocollo d'intesa stipulato fra il Tribunale di TO Annunziata e Consiglio DEl'Ordine degli Avvocati DE 06.07.2021;
4. ognuno dei coniugi rinuncia al mantenimento verso l'altro ed entrambi espressamente confermano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo e ragione, fatto salvi gli accordi di cui al presente atto;
5. i ricorrenti prestano sin d'ora, reciprocamente, il consenso al rilascio DE passaporto in favore di uno di essi nonché al rilascio DE passaporto in favore DE minore. B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura DEla Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile DE predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
C. Nulla sulle spese.
Così deciso in TO Annunziata, nella camera di consiglio DE 02.07.2025
IL PRESIDENTE relatore dott.ssa Maria Rosaria Barbato