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Sentenza 24 luglio 2024
Sentenza 24 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/07/2024, n. 2478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2478 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 8653/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8653/2022
Da remoto tra
Pt_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 24 luglio 2024 alle ore 12,20 nella stanza virtuale del giudice su piattaforma teams, innanzi al dott. Michela Biggi, sono comparsi:
Per l'avv. LALLI SERGIO. Pt_1 Per l'avv. GATTAI VALENTINA. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Lalli conclude come da atto di citazione. L'avv. Gattai conclude come in comparsa di costituzione e risposta insistendo anche per l'accoglimento delle conclusioni, in via preliminare, di carenza di legittimazione passiva e di nullità dell'atto introduttivo. Nel merito, insiste altresì nella condanna ex art 96 cpc essendo palese la temerarietà della lite promossa. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Michela Biggi
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Biggi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8653/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LALLI SERGIO, elettivamente domiciliato Pt_1 P.IVA_1 in VIA TURIGLIANO 13 54033 CARRARA ITALIA presso il difensore avv. LALLI SERGIO
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GATTAI VALENTINA, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA FRANCESCO FERRUCCI 203 59100 PRATO presso il difensore avv. GATTAI VALENTINA
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue: parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Firenze adito, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza disattesa: Accerti e dichiari l'esistenza di vizi e/o cattiva esecuzione delle lavorazioni (tinteggiatura) poste in essere dalla ditta nei cantieri oggetto del Controparte_1
contratto di subappalto e precisamente cantieri il e Controparte_2 Controparte_3
. Accerti e dichiari, operate le dovute compensazioni fra eventuali danni e penali, Controparte_4
l'importo eventualmente dovuto da a e/o viceversa a seguito Parte_1 Controparte_1 dell'espletanda istruttoria. Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi a favore del procuratore anticipante.”
pagina 2 di 8 parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: 1) IN VIA PRELIMINARE:
A) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di parte attrice per le ragioni di cui in premessa e per l'effetto rigettare la domanda di parte attrice;
B) accertare e dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio e per l'effetto rigettare la domanda avanzata da parte attrice 2) NEL MERITO: - rigettare la domanda avanzata da parte attrice essendo la stessa infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in premessa;
-tenuto conto del contegno processuale dell'opponente, l'odierna convenuta chiede, in ogni caso, la condanna per lite temeraria di parte attrice anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nella misura che il Giudice adito riterrà congruo liquidare”.
pagina 3 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Pt_1
Firenze la per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice Controparte_1
del Tribunale di Firenze adito, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza disattesa: Accerti
l'esistenza di vizi e/o cattiva esecuzione delle lavorazioni (tinteggiatura) poste in essere dalla
[...]
nei cantieri oggetto del contratto di subappalto e precisamente cantieri Controparte_5 CP_2
il e Accerti e dichiari, operate le dovute
[...] Controparte_3 Controparte_4
compensazioni tra eventuali danni e penali, l'importo eventualmente dovuto da a Pt_1 [...]
e/o viceversa a seguito dell'espletanda istruttoria. Con vittoria di spese competenze ed CP_1 onorari da distrarsi a favore del procuratore anticipante”.
Si costituiva nel giudizio la contestando in fatto e in diritto quanto ex adverso Controparte_1
dedotto, prodotto ed eccepito, rilevando l'infondatezza della domanda spiegata dalla nonché al Pt_1
sua palese temerarietà.
Alla prima udienza del 22.3.2023 il G.I. concedeva i chiesti termini ex art 183/6 nn.1,2,3, cpc riservando ogni decisione sulle eccezioni preliminari. Con ordinanza riservata del 21.9.23 il G.I. rigettava ogni istanza istruttoria e, ritenuta matura la causa per la sua decisione, fissava udienza di precisazione conclusioni al 29.2.24 poi differita al 7.11.24. A seguito di richiesta del difensore della convenuta il G.I. anticipava l'udienza di p.c., disponendo altresì la definizione della causa ex art 281 sexies cpc, con discussione orale e contestuale decisione per il giorno 23 luglio 2024, da celebrarsi con modalità da remoto ex art 127 bis cpc.
La domanda va rigettata.
Va preliminarmente accolta, poiché fondata e meritevole di accoglimento - nonché dirimente ed assorbente ai fini del decidere - l'eccezione preliminare della convenuta quanto al difetto di legittimazione passiva della Dalla documentazione versata in atti nel corso del Controparte_1
presente giudizio è risultato innanzitutto evidente che parte convenuta non svolge – né ha svolto con o per conto di - lavori edili né di tinteggiatura, bensì esercita commercio all'ingrosso e dettaglio Pt_1
di vernici e materiali affini, articoli per l'edilizia e cartongesso.
L'attrice non ha fornito alcun supporto probatorio alla tesi della pretesa sussistenza di contratto di subappalto fra le parti del presente giudizio.
pagina 4 di 8 Dal canto suo, invece, la convenuta ha negato di avere mai sottoscritto, o comunque, concluso alcun contratto di subappalto con l'attrice.
Conseguentemente, la domanda attorea volta a far accertare “l'esistenza di vizi e/o cattiva esecuzione CP_ delle lavorazioni (tinteggiatura) poste in essere dalla nei cantieri oggetto del Controparte_1
contratto di subappalto e precisamente cantieri il Controparte_2 Controparte_6
” risulta formulata nei confronti di soggetto che, per quanto risultato nel corso del
[...]
giudizio e documentato in atti, nulla ha a che vedere con i fatti dedotti nel giudizio posti a fondamento della pretesa creditoria nei confronti della che rimane pertanto meramente asserita - Controparte_1
ma non provata - dall'attrice.
Difatti l'attrice, nella memoria istruttoria depositata ex art 183/6 n. 2 cpc dopo aver omesso nella memoria di cui al n.1 art 183/6 cpc di eccepire alcunché in ordine alle contestazioni mosse dalla convenuta nella comparsa costitutiva, chiedeva di dimostrare la circostanza – assolutamente nuova rispetto a quella dedotta in citazione, che invece puntava sull'esistenza, non provata, di un contratto di subappalto di lavori - che la convenuta avesse invero fornito, per conto della ditta Controparte_1
appaltatrice prodotti per la tinteggiatura di facciate rivelatisi difformi rispetto a Controparte_2
quelli ordinati dall'appaltatrice, non indicando in alcun modo di quali prodotti concretamente si trattasse. Le prove orali richieste dall'attrice risultavano generiche, tanto che venivano rigettate, poiché assolutamente prive di qualsiasi riferimento temporale, in parte anche formulate negativamente e tese ad esprimere giudizi, o contenenti già la risposta, in parte, infine, valutative. Le circostanze capitolate riferivano di “fornitura successiva alla prima”, “tonalità di colore della fornitura successiva alla prima”, senza alcun riferimento al tipo di fornitura in considerazione;
oppure ancora di “pitturazione della facciata che risultava non uniforme” senza indicare a quale specifica facciata nè di quale immobile ed in che modo ciò avrebbe potuto imputarsi alla condotta di posto che la Controparte_1
convenuta, in base a quanto risultato in atti, è e rimane mera venditrice/fornitrice di materiali e non subappaltatrice di opere, sicuramente non nei rapporti con Pt_1
La condotta dell'attrice, in fase di richieste istruttorie, addirittura danneggiava la convenuta rendendo a quest'ultima impossibile, sulla base di quanto sopra riportato, articolare capitoli di prova contraria o individuare eventuali testi a controprova. Infine chiedeva l'ammissione di CTU “che accerti Pt_1 la natura, l'entità e la causa degli stessi” senza specificare l'oggetto dell'accertamento, istanza che, poiché generica e meramente esplorativa, veniva rigettata dal giudicante.
Alla luce di quanto sopra osservato, ed in ragione del comportamento processuale dell'attrice come sopra evidenziato, risulta meritevole di accoglimento la domanda di condanna dell'attrice ex art 96 cpc. pagina 5 di 8 E' difatti risultata evidente, all'esito dell'istruttoria documentale, la temerarietà della pretesa attorea.
L'attrice ha non solo introdotto il giudizio con atto di citazione debolmente supportato da elementi probatori della pretesa, ma anche proseguito tale giudizio in modo quantomeno distorto, avendo essa stessa richiesto la concessione di memorie ex art 183/6 nn.1,2,3 cpc nelle quali poi effettuava richieste assolutamente generiche, inammissibili e palesemente inconferenti ai fini del decidere. Risulta altresì evidente che ciò abbia fatto con malafede, o quantomeno con colpa grave: non può difatti verosimilmente negarsi che la stessa abbia avuto - o dovesse avere, attivandosi con la dovuta e minima diligenza - perfetta contezza dell'inconsistenza, genericità e indeterminatezza delle propria domanda e delle relative difese depositate. Va pertanto disposta la condanna dell'attrice al risarcimento del danno subito dalla convenuta, che nel caso di specie è prettamente di natura psicologica e consistente nell'essere stata quest'ultima costretta a difendersi per il tramite di un legale, in un giudizio distorto, e nel dovere attendere il termine del giudizio, anche in ragione dei chiesti termini ex art 183/6 nn.1,2,3, cpc, per sentire definitivamente dichiarare il difetto di legittimazione passiva. Detti danni di natura psicologica, poiché non risultano agevolmente quantificabili, vanno liquidati dal giudice sulla base degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa, danni che, in conseguenza della già analizzata condotta processuale dell'attrice (per il comportamento illegittimo tenuto, consistente essenzialmente nell'inosservanza del dovere di lealtà e probità, in totale disprezzo del principio del giusto processo ex art 11 Cost.) risulta congruo - in via equitativa - determinarsi pari ad euro 1.200,00. Il primo comma dell'art. 96 cpc è difatti riconducibile a fattispecie di responsabilità extracontrattuale, in un rapporto di specialità rispetto alla regola generale di cui all'art. 2043 c.c., avente una funzione risarcitoria della parte trascinata in un giudizio introdotto nel totale disprezzo del principio del giusto processo di cui all'art. 111 Cost. Nel caso di specie risulta con estrema evidenza la prova dell'elemento soggettivo della condotta dell'attrice – sia come già osservato, in termini di mala fede, che, al più, in termini di colpa grave, così come la prova della sussistenza del danno subito dalla convenuta, consistente infatti nell'essere stata costretta, suo malgrado, a difendersi nel presente giudizio, a fronte di un abusivo utilizzo dello strumento processuale dell'avversaria (che difatti lo ha introdotto), nonché la palese riconducibilità di detto danno alla condotta colpevole dell'agente.
Per gli stessi motivi ed argomentazioni di cui sopra, deve poi riconoscersi come integrata nel caso di specie anche l'ulteriore ipotesi di responsabilità cd. “aggravata”, consistente nell' “abuso del processo” ovvero dei mezzi processuali, da parte dell'attrice, dunque l'applicazione del comma 3° dell'art. 96 cpc. secondo cui: “quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma
pagina 6 di 8 equitativamente determinata”. Detta norma nasce quale deterrente di tutte le domande giudiziali aventi un effetto distorsivo del processo, quali ad esempio quelle introdotte per fini meramente dilatori. Come emerge dal dato letterale, la responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3 c.p.c., consente al giudice di liquidare a carico della parte soccombente, anche d'ufficio, una somma ulteriore rispetto alle spese del giudizio. La natura sanzionatoria di tale norma, di carattere pubblicistico, rende la fattispecie ivi delineata autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata di cui al comma 1 dell'art. 96 cpc - e con questa cumulabile - proprio perché volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale ovvero di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'avere agito o resistito pretestuosamente” (ex multis, v. Cass. civ., Sent. n. 3830 del
15/2/2021; Cass. civ., Sez. II, Sent. n. 24125 del 30/10/2020; Cass. civ., Ordinanza n. 20018 del
24/9/2020; Cass. civ., Ordinanza n. 29812 del 18/11/2019). Conseguentemente, va comminata,
d'ufficio, ulteriore somma in capo all'attrice ex art. 96, 3° comma cpc, da versarsi sempre in favore della convenuta – somma che viene equitativamente determinata in euro 1.500,00.
Non può invece applicarsi nel caso di specie la sanzione in favore della Controparte_7
- a compensazione del danno arrecato per l'inutile impiego delle risorse speso nella gestione del
[...]
processo - prevista dalla versione riformata dell'art 96 cpc, entrata in vigore il 28 febbraio 2023, posto che il D.lgs 10 ottobre 2022 n 149, così come modificato dalla L 29 .12.2022 n. 197, ha disposto con l'art 35 comma 1 che “le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data”. Nel caso di specie il procedimento risulta instaurato in data 27.7.2022.
Devono in ogni caso ritenersi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 così come modificato con DM
n. 147/2022, seguono la soccombenza, precisandosi che per il calcolo delle stesse si è seguito il parametro minimo dello scaglione di riferimento (da euro 1.101,00 a euro 5.200,00) in ragione della attività defensionale effettivamente espletata nelle singole fasi del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda attorea per difetto di legittimazione passiva della convenuta in giudizio
[...]
CP_1
pagina 7 di 8 condanna l'attrice all'integrale rifusione delle spese di lite della convenuta Pt_1 Controparte_1
che liquida in euro 1.278,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
condanna altresì l'attrice soccombente, ex art 96, 1° comma, cpc, per aver agito in giudizio in mala fede e/o comunque con grave colpa, al risarcimento dei danni della convenuta che liquida, per quanto meglio specificato nella parte motiva, nella somma di euro 1.200,00; condanna infine d'ufficio l'attrice soccombente a versare in favore della convenuta, ex art. 96, 3° comma cpc, ulteriore somma equitativamente determinata in complessivi euro 1.500,00.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata alle ore 17,00, all'esito di discussione orale, mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 17,00.
Firenze, 24 luglio 2024
Il Giudice dott. Michela Biggi
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8653/2022
Da remoto tra
Pt_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 24 luglio 2024 alle ore 12,20 nella stanza virtuale del giudice su piattaforma teams, innanzi al dott. Michela Biggi, sono comparsi:
Per l'avv. LALLI SERGIO. Pt_1 Per l'avv. GATTAI VALENTINA. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Lalli conclude come da atto di citazione. L'avv. Gattai conclude come in comparsa di costituzione e risposta insistendo anche per l'accoglimento delle conclusioni, in via preliminare, di carenza di legittimazione passiva e di nullità dell'atto introduttivo. Nel merito, insiste altresì nella condanna ex art 96 cpc essendo palese la temerarietà della lite promossa. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Michela Biggi
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Biggi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8653/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LALLI SERGIO, elettivamente domiciliato Pt_1 P.IVA_1 in VIA TURIGLIANO 13 54033 CARRARA ITALIA presso il difensore avv. LALLI SERGIO
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GATTAI VALENTINA, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA FRANCESCO FERRUCCI 203 59100 PRATO presso il difensore avv. GATTAI VALENTINA
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue: parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Firenze adito, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza disattesa: Accerti e dichiari l'esistenza di vizi e/o cattiva esecuzione delle lavorazioni (tinteggiatura) poste in essere dalla ditta nei cantieri oggetto del Controparte_1
contratto di subappalto e precisamente cantieri il e Controparte_2 Controparte_3
. Accerti e dichiari, operate le dovute compensazioni fra eventuali danni e penali, Controparte_4
l'importo eventualmente dovuto da a e/o viceversa a seguito Parte_1 Controparte_1 dell'espletanda istruttoria. Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi a favore del procuratore anticipante.”
pagina 2 di 8 parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: 1) IN VIA PRELIMINARE:
A) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di parte attrice per le ragioni di cui in premessa e per l'effetto rigettare la domanda di parte attrice;
B) accertare e dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio e per l'effetto rigettare la domanda avanzata da parte attrice 2) NEL MERITO: - rigettare la domanda avanzata da parte attrice essendo la stessa infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in premessa;
-tenuto conto del contegno processuale dell'opponente, l'odierna convenuta chiede, in ogni caso, la condanna per lite temeraria di parte attrice anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nella misura che il Giudice adito riterrà congruo liquidare”.
pagina 3 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Pt_1
Firenze la per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice Controparte_1
del Tribunale di Firenze adito, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza disattesa: Accerti
l'esistenza di vizi e/o cattiva esecuzione delle lavorazioni (tinteggiatura) poste in essere dalla
[...]
nei cantieri oggetto del contratto di subappalto e precisamente cantieri Controparte_5 CP_2
il e Accerti e dichiari, operate le dovute
[...] Controparte_3 Controparte_4
compensazioni tra eventuali danni e penali, l'importo eventualmente dovuto da a Pt_1 [...]
e/o viceversa a seguito dell'espletanda istruttoria. Con vittoria di spese competenze ed CP_1 onorari da distrarsi a favore del procuratore anticipante”.
Si costituiva nel giudizio la contestando in fatto e in diritto quanto ex adverso Controparte_1
dedotto, prodotto ed eccepito, rilevando l'infondatezza della domanda spiegata dalla nonché al Pt_1
sua palese temerarietà.
Alla prima udienza del 22.3.2023 il G.I. concedeva i chiesti termini ex art 183/6 nn.1,2,3, cpc riservando ogni decisione sulle eccezioni preliminari. Con ordinanza riservata del 21.9.23 il G.I. rigettava ogni istanza istruttoria e, ritenuta matura la causa per la sua decisione, fissava udienza di precisazione conclusioni al 29.2.24 poi differita al 7.11.24. A seguito di richiesta del difensore della convenuta il G.I. anticipava l'udienza di p.c., disponendo altresì la definizione della causa ex art 281 sexies cpc, con discussione orale e contestuale decisione per il giorno 23 luglio 2024, da celebrarsi con modalità da remoto ex art 127 bis cpc.
La domanda va rigettata.
Va preliminarmente accolta, poiché fondata e meritevole di accoglimento - nonché dirimente ed assorbente ai fini del decidere - l'eccezione preliminare della convenuta quanto al difetto di legittimazione passiva della Dalla documentazione versata in atti nel corso del Controparte_1
presente giudizio è risultato innanzitutto evidente che parte convenuta non svolge – né ha svolto con o per conto di - lavori edili né di tinteggiatura, bensì esercita commercio all'ingrosso e dettaglio Pt_1
di vernici e materiali affini, articoli per l'edilizia e cartongesso.
L'attrice non ha fornito alcun supporto probatorio alla tesi della pretesa sussistenza di contratto di subappalto fra le parti del presente giudizio.
pagina 4 di 8 Dal canto suo, invece, la convenuta ha negato di avere mai sottoscritto, o comunque, concluso alcun contratto di subappalto con l'attrice.
Conseguentemente, la domanda attorea volta a far accertare “l'esistenza di vizi e/o cattiva esecuzione CP_ delle lavorazioni (tinteggiatura) poste in essere dalla nei cantieri oggetto del Controparte_1
contratto di subappalto e precisamente cantieri il Controparte_2 Controparte_6
” risulta formulata nei confronti di soggetto che, per quanto risultato nel corso del
[...]
giudizio e documentato in atti, nulla ha a che vedere con i fatti dedotti nel giudizio posti a fondamento della pretesa creditoria nei confronti della che rimane pertanto meramente asserita - Controparte_1
ma non provata - dall'attrice.
Difatti l'attrice, nella memoria istruttoria depositata ex art 183/6 n. 2 cpc dopo aver omesso nella memoria di cui al n.1 art 183/6 cpc di eccepire alcunché in ordine alle contestazioni mosse dalla convenuta nella comparsa costitutiva, chiedeva di dimostrare la circostanza – assolutamente nuova rispetto a quella dedotta in citazione, che invece puntava sull'esistenza, non provata, di un contratto di subappalto di lavori - che la convenuta avesse invero fornito, per conto della ditta Controparte_1
appaltatrice prodotti per la tinteggiatura di facciate rivelatisi difformi rispetto a Controparte_2
quelli ordinati dall'appaltatrice, non indicando in alcun modo di quali prodotti concretamente si trattasse. Le prove orali richieste dall'attrice risultavano generiche, tanto che venivano rigettate, poiché assolutamente prive di qualsiasi riferimento temporale, in parte anche formulate negativamente e tese ad esprimere giudizi, o contenenti già la risposta, in parte, infine, valutative. Le circostanze capitolate riferivano di “fornitura successiva alla prima”, “tonalità di colore della fornitura successiva alla prima”, senza alcun riferimento al tipo di fornitura in considerazione;
oppure ancora di “pitturazione della facciata che risultava non uniforme” senza indicare a quale specifica facciata nè di quale immobile ed in che modo ciò avrebbe potuto imputarsi alla condotta di posto che la Controparte_1
convenuta, in base a quanto risultato in atti, è e rimane mera venditrice/fornitrice di materiali e non subappaltatrice di opere, sicuramente non nei rapporti con Pt_1
La condotta dell'attrice, in fase di richieste istruttorie, addirittura danneggiava la convenuta rendendo a quest'ultima impossibile, sulla base di quanto sopra riportato, articolare capitoli di prova contraria o individuare eventuali testi a controprova. Infine chiedeva l'ammissione di CTU “che accerti Pt_1 la natura, l'entità e la causa degli stessi” senza specificare l'oggetto dell'accertamento, istanza che, poiché generica e meramente esplorativa, veniva rigettata dal giudicante.
Alla luce di quanto sopra osservato, ed in ragione del comportamento processuale dell'attrice come sopra evidenziato, risulta meritevole di accoglimento la domanda di condanna dell'attrice ex art 96 cpc. pagina 5 di 8 E' difatti risultata evidente, all'esito dell'istruttoria documentale, la temerarietà della pretesa attorea.
L'attrice ha non solo introdotto il giudizio con atto di citazione debolmente supportato da elementi probatori della pretesa, ma anche proseguito tale giudizio in modo quantomeno distorto, avendo essa stessa richiesto la concessione di memorie ex art 183/6 nn.1,2,3 cpc nelle quali poi effettuava richieste assolutamente generiche, inammissibili e palesemente inconferenti ai fini del decidere. Risulta altresì evidente che ciò abbia fatto con malafede, o quantomeno con colpa grave: non può difatti verosimilmente negarsi che la stessa abbia avuto - o dovesse avere, attivandosi con la dovuta e minima diligenza - perfetta contezza dell'inconsistenza, genericità e indeterminatezza delle propria domanda e delle relative difese depositate. Va pertanto disposta la condanna dell'attrice al risarcimento del danno subito dalla convenuta, che nel caso di specie è prettamente di natura psicologica e consistente nell'essere stata quest'ultima costretta a difendersi per il tramite di un legale, in un giudizio distorto, e nel dovere attendere il termine del giudizio, anche in ragione dei chiesti termini ex art 183/6 nn.1,2,3, cpc, per sentire definitivamente dichiarare il difetto di legittimazione passiva. Detti danni di natura psicologica, poiché non risultano agevolmente quantificabili, vanno liquidati dal giudice sulla base degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa, danni che, in conseguenza della già analizzata condotta processuale dell'attrice (per il comportamento illegittimo tenuto, consistente essenzialmente nell'inosservanza del dovere di lealtà e probità, in totale disprezzo del principio del giusto processo ex art 11 Cost.) risulta congruo - in via equitativa - determinarsi pari ad euro 1.200,00. Il primo comma dell'art. 96 cpc è difatti riconducibile a fattispecie di responsabilità extracontrattuale, in un rapporto di specialità rispetto alla regola generale di cui all'art. 2043 c.c., avente una funzione risarcitoria della parte trascinata in un giudizio introdotto nel totale disprezzo del principio del giusto processo di cui all'art. 111 Cost. Nel caso di specie risulta con estrema evidenza la prova dell'elemento soggettivo della condotta dell'attrice – sia come già osservato, in termini di mala fede, che, al più, in termini di colpa grave, così come la prova della sussistenza del danno subito dalla convenuta, consistente infatti nell'essere stata costretta, suo malgrado, a difendersi nel presente giudizio, a fronte di un abusivo utilizzo dello strumento processuale dell'avversaria (che difatti lo ha introdotto), nonché la palese riconducibilità di detto danno alla condotta colpevole dell'agente.
Per gli stessi motivi ed argomentazioni di cui sopra, deve poi riconoscersi come integrata nel caso di specie anche l'ulteriore ipotesi di responsabilità cd. “aggravata”, consistente nell' “abuso del processo” ovvero dei mezzi processuali, da parte dell'attrice, dunque l'applicazione del comma 3° dell'art. 96 cpc. secondo cui: “quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma
pagina 6 di 8 equitativamente determinata”. Detta norma nasce quale deterrente di tutte le domande giudiziali aventi un effetto distorsivo del processo, quali ad esempio quelle introdotte per fini meramente dilatori. Come emerge dal dato letterale, la responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3 c.p.c., consente al giudice di liquidare a carico della parte soccombente, anche d'ufficio, una somma ulteriore rispetto alle spese del giudizio. La natura sanzionatoria di tale norma, di carattere pubblicistico, rende la fattispecie ivi delineata autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata di cui al comma 1 dell'art. 96 cpc - e con questa cumulabile - proprio perché volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale ovvero di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'avere agito o resistito pretestuosamente” (ex multis, v. Cass. civ., Sent. n. 3830 del
15/2/2021; Cass. civ., Sez. II, Sent. n. 24125 del 30/10/2020; Cass. civ., Ordinanza n. 20018 del
24/9/2020; Cass. civ., Ordinanza n. 29812 del 18/11/2019). Conseguentemente, va comminata,
d'ufficio, ulteriore somma in capo all'attrice ex art. 96, 3° comma cpc, da versarsi sempre in favore della convenuta – somma che viene equitativamente determinata in euro 1.500,00.
Non può invece applicarsi nel caso di specie la sanzione in favore della Controparte_7
- a compensazione del danno arrecato per l'inutile impiego delle risorse speso nella gestione del
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processo - prevista dalla versione riformata dell'art 96 cpc, entrata in vigore il 28 febbraio 2023, posto che il D.lgs 10 ottobre 2022 n 149, così come modificato dalla L 29 .12.2022 n. 197, ha disposto con l'art 35 comma 1 che “le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data”. Nel caso di specie il procedimento risulta instaurato in data 27.7.2022.
Devono in ogni caso ritenersi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 così come modificato con DM
n. 147/2022, seguono la soccombenza, precisandosi che per il calcolo delle stesse si è seguito il parametro minimo dello scaglione di riferimento (da euro 1.101,00 a euro 5.200,00) in ragione della attività defensionale effettivamente espletata nelle singole fasi del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda attorea per difetto di legittimazione passiva della convenuta in giudizio
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CP_1
pagina 7 di 8 condanna l'attrice all'integrale rifusione delle spese di lite della convenuta Pt_1 Controparte_1
che liquida in euro 1.278,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
condanna altresì l'attrice soccombente, ex art 96, 1° comma, cpc, per aver agito in giudizio in mala fede e/o comunque con grave colpa, al risarcimento dei danni della convenuta che liquida, per quanto meglio specificato nella parte motiva, nella somma di euro 1.200,00; condanna infine d'ufficio l'attrice soccombente a versare in favore della convenuta, ex art. 96, 3° comma cpc, ulteriore somma equitativamente determinata in complessivi euro 1.500,00.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata alle ore 17,00, all'esito di discussione orale, mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 17,00.
Firenze, 24 luglio 2024
Il Giudice dott. Michela Biggi
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