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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 20/10/2025, n. 2042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2042 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Nardi, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 5837/2023 r.g.a.c., trattenuta in decisione all'udienza del 11.09.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c., come modificato dal d.lgs. 149/2022,
tra
(CF. ), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Roberto Ciaravolo e Virginia Palomba ed elettivamente domiciliata presso il suo studio di tale ultimo difensore sito in Torre del Greco (NA), via Crocifisso n. 29, come in atti;
Parte appellante e
CF. , già in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 pro tempore, non costituita;
nonché
CF. , non costituito;
Controparte_3 C.F._2
Parti appellate contumaci
Oggetto: responsabilità da circolazione stradale.
Conclusioni delle parti: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in rinnovazione in data 24.06.2024 alla Controparte_1
(nuova denominazione di nel prosieguo soltanto “ ”, per brevità) e a Controparte_2 CP_1 [...]
l 05.08.2024, ha proposto appello avverso la sentenza pronunciata dal Giudice CP_3 Parte_1 di Pace di Velletri n. 1546/2023, depositata il 05.06.2023 e non notificata, con la quale è stata accolta la sua domanda di risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro stradale occorso il giorno 11.07.2020 a Pomezia, incrocio tra via delle Mimose e via delle Orchidee, da imputare all'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Ford Focus tg. DB743VE, di proprietà del con la conseguente condanna CP_3 della convenuta , nq. assicurazione per la r.c.a. del veicolo Dacia Duster tg. FD112KV di proprietà CP_1 della , ai sensi dell'art. 149 d.lgs. 209/2005, al pagamento dell'indennizzo diretto per € 8.504,51, oltre Pt_1 interessi, ma con la liquidazione a titolo di spese processuali a carico di tale convenuta del solo importo di
€ 800,00, oltre accessori di lite.
In estrema sintesi, nel giudizio svoltosi innanzi al Giudice di prime cure la ha convenuto in causa Pt_1 la e il deducendo che nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate l'autovettura tg. CP_1 CP_3
FD112KV, di proprietà di essa istante, allorché stava terminando l'attraversamento dell'incrocio tra via delle Mimose (dalla quale proveniva) e via delle Orchidee, è stata violentemente urtata dal veicolo tg. DB743VE, di proprietà del il quale, nel percorrere la via delle Orchidee e giunto al medesimo CP_3
1 incrocio, lo ha attraversato “a tutta velocità” senza avvedersi della vettura della , condotta Pt_1 nell'occorso dal sig. , che stava ormai terminando l'attraversamento, finendo così per CP_4 collidere con la stessa con la propria parte anteriore e procurandole ingenti danni alla carrozzeria, nella parte laterale sinistra e in quella posteriore, con una spesa per riparazioni preventivata in € 8.504,51. In virtù di tanto, la ha quindi richiesto alla , quale propria compagnia assicurativa, ai sensi Pt_1 CP_1 dell'art. 149 d.lgs. 209/2005, il pagamento dell'anzidetto importo a titolo di risarcimento per i danneggiamenti riportati dalla sua vettura, oltre agli interessi, alla rivalutazione monetaria e al danno da
“sosta tecnica”, per l'importo ritenuto di giustizia e comunque nei limiti di competenza del Giudice di Pace adito, con condanna altresì dell'assicurazione convenuta al rimborso delle spese processuali, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nella contumacia di entrambi i convenuti, la causa è stata istruita avanti al primo giudice con la documentazione depositata dalla e con l'escussione del teste da questa richiesto e, all'esito, con la Pt_1 sentenza indicata in premessa, la domanda attorea è stata accolta con la declaratoria della responsabilità del veicolo del per la causazione del sinistro occorso e la condanna, come richiesta dall'attrice, a CP_3 carico della . assicuratrice della r.c.a. del suo autoveicolo, al ristoro dei danni materiali riportati CP_5 dal mezzo per € 8.504,51, oltre interessi, in uno alla condanna di tale convenuta al rimborso a favore dell'attrice delle spese processuali, liquidate “in € 800,00 oltre accessori di lite”.
Avverso tale sentenza, la ha proposto l'odierno appello, chiedendo: “a) in via del tutto preliminare Pt_1
e pregiudiziale dichiarare l'ammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. del proposto gravame;
b) condannare la convenuta appellata compagnia assicurativa (già …al pagamento delle Controparte_1 CP_2 competenze di lite relative al primo grado di giudizio nella maggior somma pari ad € 2.090,00 di cui € 425,00 per la fase di studio della controversia, € 352,00 per la fase introduttiva, € 567,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed € 746,00 per la fase decisionale o in quel diverso importo che sarà ritenuto di giustizia, oltre accessori (Iva, Cpa e rimborso Spese generali) come per legge, con attribuzione ai procuratori costituiti quali antistatari;
c) condannare la convenuta appellata compagnia assicurativa (già ) …al pagamento delle spese e Controparte_1 CP_2 delle competenze relative al presente giudizio di gravame, anche in questo caso con attribuzione in favore degli scriventi procuratori quali antistatari”.
Ha lamentato l'appellante, in massima sintesi:
-) l'errata e/o omessa liquidazione dei compensi processuali dovuti per il primo grado del giudizio, non avendo il Giudice di Pace osservato i parametri di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i., nel testo ratione temporis applicabile alla fattispecie, il quale prescrive, in particolare, all'art. 4, che ai fini della liquidazione del compenso il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al suddetto decreto e che tali valori possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%; la disposizione in parola non consente più, pertanto, che la liquidazione dei compensi possa essere ridotta dal giudicante oltre la percentuale massima di riduzione del 50% rispetto ai parametri medi, mentre nel presente caso il primo giudice non ha tenuto conto dei valori medi applicabili in ragione del valore della controversia, compreso nello scaglione tra € 5.200,01 e € 26.000,00, e ha provveduto a una liquidazione dei compensi in misura addirittura inferiore ai minimi inderogabili di legge;
-) la mancata motivazione del discostamento dai parametri medi previsti per la liquidazione dei compensi, considerato che nel caso in cui il giudice si discosta in maniera apprezzabile da tali valori occorre una valida e specifica ragione che giustifichi tale sua scelta, in uno alla specifica indicazione delle singole voci fatte oggetto di riduzione, onde consentire di poter verificare la correttezza dei parametri utilizzati e il rispetto delle anzidette tabelle;
nel caso che occupa, invece, il Giudice di prime cure ha liquidato i compensi in maniera unitaria, senza alcuna specificazione in ordine agli importi riconosciuti per ciascuna delle varie fasi del giudizio e non ha tenuto conto di tutte le attività in concreto espletate, sulla base delle quali avrebbe dovuto invece liquidare la maggior somma di € 2.090,00, così come da prospetto di calcolo in atti;
2 -) l'omessa liquidazione delle spese relative al primo grado, considerato che ai sensi dell'art. 91 c.p.c. il giudice deve pronunciarsi anche sugli esborsi che sono stati sostenuti durante il procedimento, diversamente non venendo assicurata l'effettività del diritto di difesa, la quale impone che la parte vittoriosa non resti gravata delle spese anticipate per intraprendere la causa;
avrebbe dovuto considerare, in particolare, il Giudice di Pace l'importo di € 264,00, relativo ai costi sostenuti dalla per l'iscrizione Pt_1 al ruolo del giudizio, € 11,78 per la notifica dell'atto di citazione al responsabile civile, € 19,23 per la rinnovazione di tale notifica, € 12,00 quale costo per le visure PRA depositate in atti, € 13,10 per la citazione del teste ammesso, con il conseguente complessivo ammontare di € 320,11, o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, dovuta in rimborso all'istante da parte della;
CP_1
-) la mancata distrazione da parte del primo giudice delle competenze legali e delle spese in favore dei difensori costituitisi in primo grado per la , pur a fronte di espressa richiesta in tal senso. Pt_1
Disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, all'udienza del 18.06.2024 è stata poi rilevata dal Tribunale la nullità dell'atto di citazione in appello per vizio della vocatio in ius, così come meglio indicato nel provvedimento pronunciato in pari data, ed è stata ordinata la rinnovazione della citazione e della sua notifica da parte della ad entrambi gli appellati, rinnovazione poi Pt_1 effettuata dall'appellante nel rispetto del termine perentorio assegnatole, con notifica perfezionatasi infine nei confronti del in data 05.08.2024, con la decorrenza del termine di venti giorni dal deposito Pt_2 dell'atto presso il Comune da parte dell x art. 143 c.p.c., e già in data 24.06.2024 nei confronti della CP_6
, come da ricevuta di consegna della notifica effettuata a mezzo p.e.c. alla stessa in pari data. CP_1
Alla successiva udienza del 10.04.2025, considerata la mancata costituzione degli appellati, ne è stata quindi dichiarata la contumacia e, stante la natura documentale del giudizio, è stato disposto il rinvio dello stesso per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Infine, all'udienza del 11.09.2025, fissata per l'incombente, l'appellante ha precisato le proprie conclusioni e discusso oralmente la causa e all'esito il fascicolo è stato trattenuto per la decisione con termine ex art. 281 sexies ult. co. c.p.c. per il deposito della sentenza.
Ritiene il Tribunale che l'appello proposto dalla meriti accoglimento nei limiti e per le ragioni Pt_1 che si vengono ad illustrare.
Preliminarmente, deve darsi atto della tempestività dell'impugnazione, non rilevando in contrario il fatto che sia stata ordinata, con il provvedimento reso il 18.06.24, la rinnovazione dell'atto di appello per il vizio riscontrato nell'originaria vocatio in ius e che tale atto sia stato pertanto emendato dal vizio e nuovamente notificato dall'appellante agli appellati, così come già indicato in premessa.
Infatti, è stato evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità che l'art. 164 c.p.c. trova applicazione anche nel giudizio d'appello per effetto del rinvio contenuto nell'art. 359 c.p.c. e che la prima di tali disposizioni prevede, al comma 2, che in ipotesi di rinnovazione dell'atto di citazione per vizi della vocatio in ius “…gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dalla momento della prima notificazione”. Di conseguenza, “…l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 164 cod. proc. civ. anche alle nullità della vocatio in ius verificatesi nell'atto di citazione in appello fa sì che la sanatoria ex tunc operi in via generalizzata, anche se nel momento in cui avviene la rinnovazione della citazione siano già decorsi i termini di impugnazione” (cfr. tra le altre, Cass. civ. 11549/2019).
Nel presente caso, è documentato che l'atto di citazione in appello sia stato originariamente notificato al e alla con notificazione spedita dalla in data 08.11.2023 (quanto alla ) e il CP_3 CP_1 Pt_1 CP_1
13.11.2023 (quanto al , allorché il termine per proporre l'impugnazione (pari a sei mesi decorrenti CP_3 dalla pubblicazione della sentenza del 05.06.2023, in difetto di una notifica documentata di tale sentenza) non era ancora decorso (si v. notificazione originaria dell'atto d'appello, fasc. appellante).
La rinnovazione effettuata dalla dell'atto d'impugnazione nel rispetto del termine all'uopo Pt_1 assegnatole sino al 14.11.2024 con il provvedimento del 18.06.24, ai sensi dell'art. 164 c.p.c. (si v. richiesta all ella notifica dell'atto in rinnovazione nei confronti del del 11.07.2024, nonché ricevuta di CP_6 Pt_2 avvenuta consegna della notifica p.e.c. ad del 24.06.2024), ha dunque determinato la sanatoria del CP_1
3 vizio inizialmente rilevato, con effetti ex tunc, donde l'ammissibilità del gravame proposto dall'appellante sotto tale profilo.
Sempre in via preliminare, occorre poi dare atto che la presente impugnazione è stata proposta unicamente sul capo della sentenza del Giudice di Pace relativo alle spese processuali. In virtù di ciò, l'odierno procedimento è destinato pertanto ad avere ad oggetto soltanto una rivalutazione della regolamentazione delle spese di lite del primo grado del giudizio, mentre è da escludere che possa essere operato in questa sede uno scrutinio anche del merito della causa già definita dal primo giudice con statuizioni che non sono state oggetto di gravame né da parte della , né dalle altre parti, rimaste Pt_1 contumaci (cfr. tra le altre, di recente, Cass. civ. 6064/2025).
Ciò premesso e venendo dunque alla disamina delle censure svolte dall'appellante, osserva il Tribunale che risultano anzitutto fondate, sia pure nei limiti che seguono, le doglianze formulate dalla avverso Pt_1 la sentenza impugnata per avere omesso quest'ultima di liquidare i compensi processuali dovuti alla predetta, quale parte vittoriosa, conformemente al D.M. 55/2014 e s.m.i.
Infatti, in primo luogo, deve rilevarsi che, così come sostenuto fondatamente dall'appellante, la fattispecie soggiace, relativamente alla liquidazione delle spese processuali, alla disciplina dettata dal D.M. 55/2014 come modificata, dapprima, dal D.M. 37/2018 e, successivamente, dal D.M. 147/2022, considerato che il procedimento di primo grado è stato incardinato dalla nel corso del 2021 ed è Pt_1 stato definito dal Giudice di Pace con sentenza pubblicata il 05.06.2023, allorché era già entrato in vigore l'ultimo dei decreti appena richiamati (si v. in proposito, art. 6 D.M. 147/22 cit., secondo cui “Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”; cfr. inoltre, già Cass. civ. 17577/2018, la quale ha evidenziato che “L'intima connessione tra sentenza e liquidazione delle spese di lite ha per corollario la necessità che il giudice, quando provveda alla liquidazione suddetta, applichi la legge vigente al momento in cui la sua decisione viene a giuridica esistenza, a nulla rilevando che l'attività difensiva si sia svolta sotto l'impero d'una legge diversa”).
Ciò detto, risulta dirimente richiamare i principi che sono stati affermati dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha evidenziato che, proprio a seguito delle modifiche introdotte con il D.M. 37/18 cit. in materia di liquidazione giudiziale dei compensi processuali, non è più consentito al giudice di quantificare tali compensi anche al di sotto dei valori tabellari minimi.
È stato infatti osservato che “…la derogabilità dei parametri minimi fissati dall'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014 è stata diversamente disciplinata dalle regole di applicazione delle tabelle succedutesi nel tempo. In particolare, l'art. 4 del d.m. n. 55/2014, nella sua originaria formulazione, pur avendo lasciato immutato il criterio di liquidazione, per le distinte quattro fasi processuali, già individuate dal precedente d.m. n. 142 del 2012, aveva nella sostanza confermato la possibilità di deroga ai valori minimi e massimi, quali scaturenti dalle percentuali di aumento e diminuzione massimi che il giudice può apportare ai valori medi, perché l'inciso «di regola» era stato affiancato all'indicazione dell'entità dell'aumento o della diminuzione …le indicazioni, in conseguenza, erano state interpretate come non vincolanti per il giudice che poteva, quindi, anche discostarsene nella misura che ritenesse adeguata al caso specifico, purché ne desse conto in motivazione. Il d.m. n. 37/2018, entrato in vigore il 27 aprile 2018, tuttavia, integrando i parametri per la determinazione dei compensi, sia per l'attività giudiziale che per quella stragiudiziale (rispettivamente con gli artt. 4 e 19), ha precisato che la riduzione, rispetto al valore medio di liquidazione, non può essere superiore alla misura del 50% (e per la sola fase istruttoria fino al 70%), mentre l'aumento può essere anche superiore alla percentuale fissata di regola nell'80%, ma ha esplicitamente soppresso il suddetto inciso «di regola». La modifica testuale è stata in conseguenza interpretata da questa Corte quale eliminazione del potere del Giudice di ridurre la liquidazione, sia pure motivando, anche al di sotto dei minimi tariffari…”, e ciò, si aggiunga, anche tenendo conto della “…necessità di tutelare non soltanto le esigenze del professionista difensore, ma anche, di riflesso, le esigenze dell'utente delle prestazioni stesse e, soprattutto, del suo diritto di difesa …in rilievo, infatti, è
…anche un interesse generale (pubblico) di tutela della sua indipendenza e autonomia, per garantire la qualità e il livello della prestazione offerta, il pieno esplicarsi del diritto di difesa, tanto più meritevole di tutela in quanto sancito a livello costituzionale (art. 24 Cost.) e, allo stesso tempo, la buona e corretta amministrazione della giustizia” (cfr. in questi termini, Cass. civ. 14146/2025; nello stesso senso, inoltre, già Cass. civ. 10438/2023).
4 Le affermazioni che precedono, nel senso dell'inderogabilità del limite rappresentato dai valori tabellari minimi di cui all'art. 4 co. 1 D.M. 55/14 cit., valgono poi anche nel contesto della disciplina risultante dalla modifiche introdotte dal successivo D.M. 147/22 cit., dal momento che tale decreto non ha inciso sul dettato dell'art. 4 cit. nella parte in cui è stato escluso (con l'eliminazione dell'anzidetto inciso “di regola”) che possa praticarsi da parte del giudice una liquidazione dei compensi processuali inferiore ai valori minimi, ma ha soltanto innovato la percentuale massima di riduzione dei valori medi, peraltro contenendola entro il 50% anche per i compensi della fase istruttoria, in precedenza riducibili invece, come anticipato, sino al 70% (cfr. infatti art. 4 co. 1 D.M. 55/14 cit., nel testo risultante dalla novella di cui al D.M. 147/22, il quale recita che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”; nel senso indicato si v., tra le altre, Cass. civ. 24993/2023, nonché già Cass. 10438/23 cit., che ha evidenziato in proposito che “La conclusione per l'inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale …non appare in alcun modo attinta dalle modifiche apportate al DM n. 55 del 2014 del recente DM n. 147/2022, che, come si evince anche dal parere reso dal Consiglio di Stato sul relativo schema …ha previsto la soppressione, in tutti i commi in cui ricorrono, delle parole “di regola”, e ciò nel dichiarato intento (cfr. relazione illustrativa del Ministero della Giustizia) di ridurre il margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria nella liquidazione dei compensi, rendere più omogena l'applicazione dei parametri e garantire maggiore coesione interna alla categoria degli esercenti la professione forense”).
È inoltre corretto il rilievo operato dall'odierna appellante secondo cui, in ipotesi di scostamento apprezzabile dai valori medi della tabella allegata al D.M. 55/14 cit., il giudice è tenuto ad indicare specificamente i parametri che hanno guidato la liquidazione del compenso, quale principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore della disciplina antecedente alle modifiche introdotte dal D.M. 37/18, allorché non era precluso al giudicante di discostarsi anche dai minimi tabellari, e che a fortiori non può non valere anche nel vigore della nuova disciplina risultante dalle modifiche suddette (cfr. tra le altre, Cass. civ. 8146/2020).
Ebbene, ciò posto, si osserva che il Giudice di Pace risulta avere liquidato un compenso complessivo in favore della di € 800,00, mentre tenendo conto del valore della lite in base al cd. criterio del decisum, Pt_1 compreso nello scaglione tra € 5.200,01 e € 26.000,00, il compenso liquidabile secondo i parametri di cui al D.M. 55/14 e s.m.i. sarebbe stato pari, in ipotesi di ritenuta applicabilità della percentuale di riduzione massima del 50% prevista dall'art. 4 co. 1 cit. per ciascuna delle quattro fasi del procedimento (di studio, introduttiva, istruttoria/di trattazione e decisionale) a € 1.046,00 complessivi, donde un obiettivo scostamento da parte della sentenza impugnata dai minimi tabellari, da ritenere invece inderogabili per quanto sopra osservato.
Inoltre, ritiene il Tribunale che, nella specie, il compenso liquidabile per il primo grado debba attestarsi su un importo determinato con l'applicazione dei valori tabellari medi, e non di quelli minimi, per le fasi di studio e introduttiva, dovendosi tenere conto, in proposito, così come fondatamente evidenziato dall'appellante, dell'attività processuale in concreto espletata avanti al primo giudice, la quale non può dirsi del resto sia stata agevolata in tali fasi dalla contumacia dei convenuti e che ha implicato, come risulta dagli atti, anche il reperimento da parte dell'attrice di molteplici documenti, prodotti avanti al primo giudice, al fine di suffragare la sua domanda risarcitoria, poi rivelatasi fondata con riferimento al ristoro da lei richiesto per i danni materiali riportati dall'autovettura di sua proprietà (si v. doc. 2 fasc. appellante, recante copia del fascicolo di parte di primo grado).
Per le residue fasi di istruttoria/trattazione e decisionale si giustifica invece, a dispetto di quanto preteso dall'appellante, il riconoscimento di compensi determinati in base ai valori tabellari minimi (quali
5 risultanti dall'applicazione della percentuale di riduzione del 50% di cui all'art. 4 cit.), in ragione dell'esiguità dell'istruttoria che risulta essere stata comunque espletata avanti al Giudice di Pace (consistita nell'escussione di un solo testimone e nella produzione della perizia svolta dalla sul CP_2 veicolo attoreo, essendo stati gli altri documenti già depositati dalla con l'atto di citazione: arg. Cass. Pt_1 civ. 10206/2021, che, per quanto qui interessa, ha evidenziato che è da escludere che possano rilevare, ai fini della liquidazione della voce tariffaria della fase istruttoria, produzioni documentali già effettuate dalla parte in fasi diverse, in particolare con l'atto di citazione), e della modesta entità dell'attività difensiva svolta in sede conclusiva, in un contesto assertivo e probatorio rimasto quasi interamente immutato, nella contumacia di entrambi i convenuti, rispetto alla fase introduttiva.
In applicazione di tali criteri, la liquidazione dei compensi spettanti alla per il giudizio di primo Pt_1 grado, da porre, così come da lei richiesto già in prime cure, a carico dell'odierna appellata , va CP_1 pertanto operata, in riforma della sentenza appellata, in misura pari a € 1.434,00, di cui € 425,00 per la fase di studio, € 352,00 per la fase introduttiva, € 284,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 373,00 per la fase conclusiva.
È poi fondata la censura dell'appellante relativa all'omesso riconoscimento del rimborso delle spese vive, essendosi limitata la sentenza impugnata a riconoscerle i soli “accessori di lite”, non meglio specificati.
Di contro, risulta essere stato documentato già davanti al primo giudice che la ha sostenuto Pt_1 esborsi per € 264,00 per l'iscrizione al ruolo della causa (per contributo unificato e marca da bollo), per € 31,01 per le due notifiche dell'atto di citazione effettuate al (la prima non andata a buon fine e la CP_3 seconda perfezionatasi ai sensi dell'art. 143 c.p.c.), per € 12,00 per le visure PRA in atti e per € 13,10 per le intimazioni notificate al teste ammesso (cfr. ancora doc. 2 cit. fasc. appellante).
Tenuto conto di tanto e considerato che, come lamentato fondatamente dall'appellante, ai sensi della prima parte dell'art. 91 co. 1 c.p.c., “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”, deve dunque riconoscersi alla predetta, in riforma della sentenza di primo grado, anche il rimborso delle spese vive per € 320,11 complessivi, a cui si aggiungono il rimborso forfettario per le spese generali così come previsto dall'art. 2 co. 2 D.M. 55/14 cit. e iva e cpa come per legge.
I compensi, le spese e gli accessori sopra indicati devono essere, infine, distratti in favore dei difensori costituitisi in primo grado per l'attrice, avv.ti Roberto Ciaravolo e Virginia Palomba, in solido tra loro, avendone questi fatto rituale richiesta avanti al primo giudice (si v. pag. 5, atto di citazione del giudizio di prime cure).
Considerato l'esito complessivo dell'odierno procedimento, che ha condotto al riconoscimento della pur parziale fondatezza dell'impugnazione spiegata dalla , ritiene infine il Tribunale che la Pt_1 regolazione delle spese processuali del presente grado vada operata con l'applicazione del principio generale di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., con la conseguente condanna dell'appellata , come CP_1 richiesta dall'appellante, al rimborso in suo favore dei compensi e delle spese del grado.
La liquidazione di tali compensi va peraltro effettuata, in tal caso, avendo riguardo al valore della lite corrispondente alla somma che è stata riconosciuta come dovuta (scaglione sino a € 1.100,00; cfr. da ultimo, Cass. civ. 13145/2025, la quale, proprio in fattispecie di impugnazione proposta sul solo capo della pronuncia di primo grado relativa alle spese processuali, ha evidenziato che, in coerenza con il principio del cd. decisum, il valore della controversia è pari “…per il giudizio di appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato …e, alla maggior somma accordata dal giudice d'appello rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se l'impugnazione è accolta”).
Va fatta applicazione, inoltre, dei parametri medi di cui al D.M. 55/14 e s.m.i. per le sole fasi di studio e introduttiva, mentre si giustifica l'applicazione dei valori minimi per la fase di istruttoria e trattazione (di per sé, d'altro canto, non eliminabile del tutto in sede di liquidazione giudiziale dei compensi, secondo quanto affermato da ultimo dal giudice di legittimità, sul rilievo che “…il parametro tabellare di cui al D.M. n. 55 del 2014 …è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato
6 svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, dell'art. 4 D.M. n. 55 del 2014) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione…”: cfr. Cass. civ. 19413/2025) e per la fase conclusiva, riduzione giustificata, in specie, dall'esiguità e modesta complessità delle questioni trattate e dall'assenza di attività defensionale occorsa in relazione a contrarie deduzioni e conclusioni degli appellati, come detto rimasti contumaci.
Si perviene così per il presente grado al riconoscimento all'appellante di un importo complessivo per compensi di € 462,00 (di cui € 131,00 per fase di studio, € 131,00 per fase introduttiva, € 100,00 per fase istruttoria/trattazione, € 100,00 per fase conclusiva), al quale si aggiungono il rimborso delle spese vive di
€ 196,11 (contributo unificato, marca da bollo e spese di notifica, come in atti), il rimborso forfettario per spese generali ex art. 2 co. 2 D.M. 55/14 cit. e iva e cpa come per legge, somme da distrarsi anch'esse in favore dei difensori dell'appellante, avv.ti Ciaravolo e Palomba, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
II Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, così provvede:
- Accoglie, per quanto di ragione, l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma della Parte_1 sentenza n. 1546/2023, depositata dal Giudice di Pace di Velletri in data 05.06.2023, condanna la
[...]
(già al rimborso in favore di delle spese processuali del CP_1 Controparte_2 Parte_1 primo grado del giudizio, che liquida in € 1.434,00 per compensi e in € 320,11 per spese vive, oltre al rimborso forfettario per spese generali e a iva e cpa come per legge, con distrazione di tali somme in favore dei difensori avv.ti Roberto Ciaravolo e Virginia Palomba, dichiaratisi antistatari;
- Condanna l'appellata al rimborso delle spese del presente grado, che liquida in € Controparte_1
462,00 per compensi e in € 196,11 per esborsi, oltre al rimborso forfettario per spese generali e a iva e cpa come per legge, con distrazione di tali somme in favore degli avv.ti Roberto Ciaravolo e Virginia Palomba, dichiaratisi antistatari. Così deciso in Velletri in data 17.10.2025. Il Giudice dott.ssa Federica Nardi
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Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Nardi, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 5837/2023 r.g.a.c., trattenuta in decisione all'udienza del 11.09.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c., come modificato dal d.lgs. 149/2022,
tra
(CF. ), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Roberto Ciaravolo e Virginia Palomba ed elettivamente domiciliata presso il suo studio di tale ultimo difensore sito in Torre del Greco (NA), via Crocifisso n. 29, come in atti;
Parte appellante e
CF. , già in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 pro tempore, non costituita;
nonché
CF. , non costituito;
Controparte_3 C.F._2
Parti appellate contumaci
Oggetto: responsabilità da circolazione stradale.
Conclusioni delle parti: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in rinnovazione in data 24.06.2024 alla Controparte_1
(nuova denominazione di nel prosieguo soltanto “ ”, per brevità) e a Controparte_2 CP_1 [...]
l 05.08.2024, ha proposto appello avverso la sentenza pronunciata dal Giudice CP_3 Parte_1 di Pace di Velletri n. 1546/2023, depositata il 05.06.2023 e non notificata, con la quale è stata accolta la sua domanda di risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro stradale occorso il giorno 11.07.2020 a Pomezia, incrocio tra via delle Mimose e via delle Orchidee, da imputare all'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Ford Focus tg. DB743VE, di proprietà del con la conseguente condanna CP_3 della convenuta , nq. assicurazione per la r.c.a. del veicolo Dacia Duster tg. FD112KV di proprietà CP_1 della , ai sensi dell'art. 149 d.lgs. 209/2005, al pagamento dell'indennizzo diretto per € 8.504,51, oltre Pt_1 interessi, ma con la liquidazione a titolo di spese processuali a carico di tale convenuta del solo importo di
€ 800,00, oltre accessori di lite.
In estrema sintesi, nel giudizio svoltosi innanzi al Giudice di prime cure la ha convenuto in causa Pt_1 la e il deducendo che nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate l'autovettura tg. CP_1 CP_3
FD112KV, di proprietà di essa istante, allorché stava terminando l'attraversamento dell'incrocio tra via delle Mimose (dalla quale proveniva) e via delle Orchidee, è stata violentemente urtata dal veicolo tg. DB743VE, di proprietà del il quale, nel percorrere la via delle Orchidee e giunto al medesimo CP_3
1 incrocio, lo ha attraversato “a tutta velocità” senza avvedersi della vettura della , condotta Pt_1 nell'occorso dal sig. , che stava ormai terminando l'attraversamento, finendo così per CP_4 collidere con la stessa con la propria parte anteriore e procurandole ingenti danni alla carrozzeria, nella parte laterale sinistra e in quella posteriore, con una spesa per riparazioni preventivata in € 8.504,51. In virtù di tanto, la ha quindi richiesto alla , quale propria compagnia assicurativa, ai sensi Pt_1 CP_1 dell'art. 149 d.lgs. 209/2005, il pagamento dell'anzidetto importo a titolo di risarcimento per i danneggiamenti riportati dalla sua vettura, oltre agli interessi, alla rivalutazione monetaria e al danno da
“sosta tecnica”, per l'importo ritenuto di giustizia e comunque nei limiti di competenza del Giudice di Pace adito, con condanna altresì dell'assicurazione convenuta al rimborso delle spese processuali, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nella contumacia di entrambi i convenuti, la causa è stata istruita avanti al primo giudice con la documentazione depositata dalla e con l'escussione del teste da questa richiesto e, all'esito, con la Pt_1 sentenza indicata in premessa, la domanda attorea è stata accolta con la declaratoria della responsabilità del veicolo del per la causazione del sinistro occorso e la condanna, come richiesta dall'attrice, a CP_3 carico della . assicuratrice della r.c.a. del suo autoveicolo, al ristoro dei danni materiali riportati CP_5 dal mezzo per € 8.504,51, oltre interessi, in uno alla condanna di tale convenuta al rimborso a favore dell'attrice delle spese processuali, liquidate “in € 800,00 oltre accessori di lite”.
Avverso tale sentenza, la ha proposto l'odierno appello, chiedendo: “a) in via del tutto preliminare Pt_1
e pregiudiziale dichiarare l'ammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. del proposto gravame;
b) condannare la convenuta appellata compagnia assicurativa (già …al pagamento delle Controparte_1 CP_2 competenze di lite relative al primo grado di giudizio nella maggior somma pari ad € 2.090,00 di cui € 425,00 per la fase di studio della controversia, € 352,00 per la fase introduttiva, € 567,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed € 746,00 per la fase decisionale o in quel diverso importo che sarà ritenuto di giustizia, oltre accessori (Iva, Cpa e rimborso Spese generali) come per legge, con attribuzione ai procuratori costituiti quali antistatari;
c) condannare la convenuta appellata compagnia assicurativa (già ) …al pagamento delle spese e Controparte_1 CP_2 delle competenze relative al presente giudizio di gravame, anche in questo caso con attribuzione in favore degli scriventi procuratori quali antistatari”.
Ha lamentato l'appellante, in massima sintesi:
-) l'errata e/o omessa liquidazione dei compensi processuali dovuti per il primo grado del giudizio, non avendo il Giudice di Pace osservato i parametri di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i., nel testo ratione temporis applicabile alla fattispecie, il quale prescrive, in particolare, all'art. 4, che ai fini della liquidazione del compenso il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al suddetto decreto e che tali valori possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%; la disposizione in parola non consente più, pertanto, che la liquidazione dei compensi possa essere ridotta dal giudicante oltre la percentuale massima di riduzione del 50% rispetto ai parametri medi, mentre nel presente caso il primo giudice non ha tenuto conto dei valori medi applicabili in ragione del valore della controversia, compreso nello scaglione tra € 5.200,01 e € 26.000,00, e ha provveduto a una liquidazione dei compensi in misura addirittura inferiore ai minimi inderogabili di legge;
-) la mancata motivazione del discostamento dai parametri medi previsti per la liquidazione dei compensi, considerato che nel caso in cui il giudice si discosta in maniera apprezzabile da tali valori occorre una valida e specifica ragione che giustifichi tale sua scelta, in uno alla specifica indicazione delle singole voci fatte oggetto di riduzione, onde consentire di poter verificare la correttezza dei parametri utilizzati e il rispetto delle anzidette tabelle;
nel caso che occupa, invece, il Giudice di prime cure ha liquidato i compensi in maniera unitaria, senza alcuna specificazione in ordine agli importi riconosciuti per ciascuna delle varie fasi del giudizio e non ha tenuto conto di tutte le attività in concreto espletate, sulla base delle quali avrebbe dovuto invece liquidare la maggior somma di € 2.090,00, così come da prospetto di calcolo in atti;
2 -) l'omessa liquidazione delle spese relative al primo grado, considerato che ai sensi dell'art. 91 c.p.c. il giudice deve pronunciarsi anche sugli esborsi che sono stati sostenuti durante il procedimento, diversamente non venendo assicurata l'effettività del diritto di difesa, la quale impone che la parte vittoriosa non resti gravata delle spese anticipate per intraprendere la causa;
avrebbe dovuto considerare, in particolare, il Giudice di Pace l'importo di € 264,00, relativo ai costi sostenuti dalla per l'iscrizione Pt_1 al ruolo del giudizio, € 11,78 per la notifica dell'atto di citazione al responsabile civile, € 19,23 per la rinnovazione di tale notifica, € 12,00 quale costo per le visure PRA depositate in atti, € 13,10 per la citazione del teste ammesso, con il conseguente complessivo ammontare di € 320,11, o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, dovuta in rimborso all'istante da parte della;
CP_1
-) la mancata distrazione da parte del primo giudice delle competenze legali e delle spese in favore dei difensori costituitisi in primo grado per la , pur a fronte di espressa richiesta in tal senso. Pt_1
Disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, all'udienza del 18.06.2024 è stata poi rilevata dal Tribunale la nullità dell'atto di citazione in appello per vizio della vocatio in ius, così come meglio indicato nel provvedimento pronunciato in pari data, ed è stata ordinata la rinnovazione della citazione e della sua notifica da parte della ad entrambi gli appellati, rinnovazione poi Pt_1 effettuata dall'appellante nel rispetto del termine perentorio assegnatole, con notifica perfezionatasi infine nei confronti del in data 05.08.2024, con la decorrenza del termine di venti giorni dal deposito Pt_2 dell'atto presso il Comune da parte dell x art. 143 c.p.c., e già in data 24.06.2024 nei confronti della CP_6
, come da ricevuta di consegna della notifica effettuata a mezzo p.e.c. alla stessa in pari data. CP_1
Alla successiva udienza del 10.04.2025, considerata la mancata costituzione degli appellati, ne è stata quindi dichiarata la contumacia e, stante la natura documentale del giudizio, è stato disposto il rinvio dello stesso per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Infine, all'udienza del 11.09.2025, fissata per l'incombente, l'appellante ha precisato le proprie conclusioni e discusso oralmente la causa e all'esito il fascicolo è stato trattenuto per la decisione con termine ex art. 281 sexies ult. co. c.p.c. per il deposito della sentenza.
Ritiene il Tribunale che l'appello proposto dalla meriti accoglimento nei limiti e per le ragioni Pt_1 che si vengono ad illustrare.
Preliminarmente, deve darsi atto della tempestività dell'impugnazione, non rilevando in contrario il fatto che sia stata ordinata, con il provvedimento reso il 18.06.24, la rinnovazione dell'atto di appello per il vizio riscontrato nell'originaria vocatio in ius e che tale atto sia stato pertanto emendato dal vizio e nuovamente notificato dall'appellante agli appellati, così come già indicato in premessa.
Infatti, è stato evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità che l'art. 164 c.p.c. trova applicazione anche nel giudizio d'appello per effetto del rinvio contenuto nell'art. 359 c.p.c. e che la prima di tali disposizioni prevede, al comma 2, che in ipotesi di rinnovazione dell'atto di citazione per vizi della vocatio in ius “…gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dalla momento della prima notificazione”. Di conseguenza, “…l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 164 cod. proc. civ. anche alle nullità della vocatio in ius verificatesi nell'atto di citazione in appello fa sì che la sanatoria ex tunc operi in via generalizzata, anche se nel momento in cui avviene la rinnovazione della citazione siano già decorsi i termini di impugnazione” (cfr. tra le altre, Cass. civ. 11549/2019).
Nel presente caso, è documentato che l'atto di citazione in appello sia stato originariamente notificato al e alla con notificazione spedita dalla in data 08.11.2023 (quanto alla ) e il CP_3 CP_1 Pt_1 CP_1
13.11.2023 (quanto al , allorché il termine per proporre l'impugnazione (pari a sei mesi decorrenti CP_3 dalla pubblicazione della sentenza del 05.06.2023, in difetto di una notifica documentata di tale sentenza) non era ancora decorso (si v. notificazione originaria dell'atto d'appello, fasc. appellante).
La rinnovazione effettuata dalla dell'atto d'impugnazione nel rispetto del termine all'uopo Pt_1 assegnatole sino al 14.11.2024 con il provvedimento del 18.06.24, ai sensi dell'art. 164 c.p.c. (si v. richiesta all ella notifica dell'atto in rinnovazione nei confronti del del 11.07.2024, nonché ricevuta di CP_6 Pt_2 avvenuta consegna della notifica p.e.c. ad del 24.06.2024), ha dunque determinato la sanatoria del CP_1
3 vizio inizialmente rilevato, con effetti ex tunc, donde l'ammissibilità del gravame proposto dall'appellante sotto tale profilo.
Sempre in via preliminare, occorre poi dare atto che la presente impugnazione è stata proposta unicamente sul capo della sentenza del Giudice di Pace relativo alle spese processuali. In virtù di ciò, l'odierno procedimento è destinato pertanto ad avere ad oggetto soltanto una rivalutazione della regolamentazione delle spese di lite del primo grado del giudizio, mentre è da escludere che possa essere operato in questa sede uno scrutinio anche del merito della causa già definita dal primo giudice con statuizioni che non sono state oggetto di gravame né da parte della , né dalle altre parti, rimaste Pt_1 contumaci (cfr. tra le altre, di recente, Cass. civ. 6064/2025).
Ciò premesso e venendo dunque alla disamina delle censure svolte dall'appellante, osserva il Tribunale che risultano anzitutto fondate, sia pure nei limiti che seguono, le doglianze formulate dalla avverso Pt_1 la sentenza impugnata per avere omesso quest'ultima di liquidare i compensi processuali dovuti alla predetta, quale parte vittoriosa, conformemente al D.M. 55/2014 e s.m.i.
Infatti, in primo luogo, deve rilevarsi che, così come sostenuto fondatamente dall'appellante, la fattispecie soggiace, relativamente alla liquidazione delle spese processuali, alla disciplina dettata dal D.M. 55/2014 come modificata, dapprima, dal D.M. 37/2018 e, successivamente, dal D.M. 147/2022, considerato che il procedimento di primo grado è stato incardinato dalla nel corso del 2021 ed è Pt_1 stato definito dal Giudice di Pace con sentenza pubblicata il 05.06.2023, allorché era già entrato in vigore l'ultimo dei decreti appena richiamati (si v. in proposito, art. 6 D.M. 147/22 cit., secondo cui “Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”; cfr. inoltre, già Cass. civ. 17577/2018, la quale ha evidenziato che “L'intima connessione tra sentenza e liquidazione delle spese di lite ha per corollario la necessità che il giudice, quando provveda alla liquidazione suddetta, applichi la legge vigente al momento in cui la sua decisione viene a giuridica esistenza, a nulla rilevando che l'attività difensiva si sia svolta sotto l'impero d'una legge diversa”).
Ciò detto, risulta dirimente richiamare i principi che sono stati affermati dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha evidenziato che, proprio a seguito delle modifiche introdotte con il D.M. 37/18 cit. in materia di liquidazione giudiziale dei compensi processuali, non è più consentito al giudice di quantificare tali compensi anche al di sotto dei valori tabellari minimi.
È stato infatti osservato che “…la derogabilità dei parametri minimi fissati dall'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014 è stata diversamente disciplinata dalle regole di applicazione delle tabelle succedutesi nel tempo. In particolare, l'art. 4 del d.m. n. 55/2014, nella sua originaria formulazione, pur avendo lasciato immutato il criterio di liquidazione, per le distinte quattro fasi processuali, già individuate dal precedente d.m. n. 142 del 2012, aveva nella sostanza confermato la possibilità di deroga ai valori minimi e massimi, quali scaturenti dalle percentuali di aumento e diminuzione massimi che il giudice può apportare ai valori medi, perché l'inciso «di regola» era stato affiancato all'indicazione dell'entità dell'aumento o della diminuzione …le indicazioni, in conseguenza, erano state interpretate come non vincolanti per il giudice che poteva, quindi, anche discostarsene nella misura che ritenesse adeguata al caso specifico, purché ne desse conto in motivazione. Il d.m. n. 37/2018, entrato in vigore il 27 aprile 2018, tuttavia, integrando i parametri per la determinazione dei compensi, sia per l'attività giudiziale che per quella stragiudiziale (rispettivamente con gli artt. 4 e 19), ha precisato che la riduzione, rispetto al valore medio di liquidazione, non può essere superiore alla misura del 50% (e per la sola fase istruttoria fino al 70%), mentre l'aumento può essere anche superiore alla percentuale fissata di regola nell'80%, ma ha esplicitamente soppresso il suddetto inciso «di regola». La modifica testuale è stata in conseguenza interpretata da questa Corte quale eliminazione del potere del Giudice di ridurre la liquidazione, sia pure motivando, anche al di sotto dei minimi tariffari…”, e ciò, si aggiunga, anche tenendo conto della “…necessità di tutelare non soltanto le esigenze del professionista difensore, ma anche, di riflesso, le esigenze dell'utente delle prestazioni stesse e, soprattutto, del suo diritto di difesa …in rilievo, infatti, è
…anche un interesse generale (pubblico) di tutela della sua indipendenza e autonomia, per garantire la qualità e il livello della prestazione offerta, il pieno esplicarsi del diritto di difesa, tanto più meritevole di tutela in quanto sancito a livello costituzionale (art. 24 Cost.) e, allo stesso tempo, la buona e corretta amministrazione della giustizia” (cfr. in questi termini, Cass. civ. 14146/2025; nello stesso senso, inoltre, già Cass. civ. 10438/2023).
4 Le affermazioni che precedono, nel senso dell'inderogabilità del limite rappresentato dai valori tabellari minimi di cui all'art. 4 co. 1 D.M. 55/14 cit., valgono poi anche nel contesto della disciplina risultante dalla modifiche introdotte dal successivo D.M. 147/22 cit., dal momento che tale decreto non ha inciso sul dettato dell'art. 4 cit. nella parte in cui è stato escluso (con l'eliminazione dell'anzidetto inciso “di regola”) che possa praticarsi da parte del giudice una liquidazione dei compensi processuali inferiore ai valori minimi, ma ha soltanto innovato la percentuale massima di riduzione dei valori medi, peraltro contenendola entro il 50% anche per i compensi della fase istruttoria, in precedenza riducibili invece, come anticipato, sino al 70% (cfr. infatti art. 4 co. 1 D.M. 55/14 cit., nel testo risultante dalla novella di cui al D.M. 147/22, il quale recita che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”; nel senso indicato si v., tra le altre, Cass. civ. 24993/2023, nonché già Cass. 10438/23 cit., che ha evidenziato in proposito che “La conclusione per l'inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale …non appare in alcun modo attinta dalle modifiche apportate al DM n. 55 del 2014 del recente DM n. 147/2022, che, come si evince anche dal parere reso dal Consiglio di Stato sul relativo schema …ha previsto la soppressione, in tutti i commi in cui ricorrono, delle parole “di regola”, e ciò nel dichiarato intento (cfr. relazione illustrativa del Ministero della Giustizia) di ridurre il margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria nella liquidazione dei compensi, rendere più omogena l'applicazione dei parametri e garantire maggiore coesione interna alla categoria degli esercenti la professione forense”).
È inoltre corretto il rilievo operato dall'odierna appellante secondo cui, in ipotesi di scostamento apprezzabile dai valori medi della tabella allegata al D.M. 55/14 cit., il giudice è tenuto ad indicare specificamente i parametri che hanno guidato la liquidazione del compenso, quale principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore della disciplina antecedente alle modifiche introdotte dal D.M. 37/18, allorché non era precluso al giudicante di discostarsi anche dai minimi tabellari, e che a fortiori non può non valere anche nel vigore della nuova disciplina risultante dalle modifiche suddette (cfr. tra le altre, Cass. civ. 8146/2020).
Ebbene, ciò posto, si osserva che il Giudice di Pace risulta avere liquidato un compenso complessivo in favore della di € 800,00, mentre tenendo conto del valore della lite in base al cd. criterio del decisum, Pt_1 compreso nello scaglione tra € 5.200,01 e € 26.000,00, il compenso liquidabile secondo i parametri di cui al D.M. 55/14 e s.m.i. sarebbe stato pari, in ipotesi di ritenuta applicabilità della percentuale di riduzione massima del 50% prevista dall'art. 4 co. 1 cit. per ciascuna delle quattro fasi del procedimento (di studio, introduttiva, istruttoria/di trattazione e decisionale) a € 1.046,00 complessivi, donde un obiettivo scostamento da parte della sentenza impugnata dai minimi tabellari, da ritenere invece inderogabili per quanto sopra osservato.
Inoltre, ritiene il Tribunale che, nella specie, il compenso liquidabile per il primo grado debba attestarsi su un importo determinato con l'applicazione dei valori tabellari medi, e non di quelli minimi, per le fasi di studio e introduttiva, dovendosi tenere conto, in proposito, così come fondatamente evidenziato dall'appellante, dell'attività processuale in concreto espletata avanti al primo giudice, la quale non può dirsi del resto sia stata agevolata in tali fasi dalla contumacia dei convenuti e che ha implicato, come risulta dagli atti, anche il reperimento da parte dell'attrice di molteplici documenti, prodotti avanti al primo giudice, al fine di suffragare la sua domanda risarcitoria, poi rivelatasi fondata con riferimento al ristoro da lei richiesto per i danni materiali riportati dall'autovettura di sua proprietà (si v. doc. 2 fasc. appellante, recante copia del fascicolo di parte di primo grado).
Per le residue fasi di istruttoria/trattazione e decisionale si giustifica invece, a dispetto di quanto preteso dall'appellante, il riconoscimento di compensi determinati in base ai valori tabellari minimi (quali
5 risultanti dall'applicazione della percentuale di riduzione del 50% di cui all'art. 4 cit.), in ragione dell'esiguità dell'istruttoria che risulta essere stata comunque espletata avanti al Giudice di Pace (consistita nell'escussione di un solo testimone e nella produzione della perizia svolta dalla sul CP_2 veicolo attoreo, essendo stati gli altri documenti già depositati dalla con l'atto di citazione: arg. Cass. Pt_1 civ. 10206/2021, che, per quanto qui interessa, ha evidenziato che è da escludere che possano rilevare, ai fini della liquidazione della voce tariffaria della fase istruttoria, produzioni documentali già effettuate dalla parte in fasi diverse, in particolare con l'atto di citazione), e della modesta entità dell'attività difensiva svolta in sede conclusiva, in un contesto assertivo e probatorio rimasto quasi interamente immutato, nella contumacia di entrambi i convenuti, rispetto alla fase introduttiva.
In applicazione di tali criteri, la liquidazione dei compensi spettanti alla per il giudizio di primo Pt_1 grado, da porre, così come da lei richiesto già in prime cure, a carico dell'odierna appellata , va CP_1 pertanto operata, in riforma della sentenza appellata, in misura pari a € 1.434,00, di cui € 425,00 per la fase di studio, € 352,00 per la fase introduttiva, € 284,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 373,00 per la fase conclusiva.
È poi fondata la censura dell'appellante relativa all'omesso riconoscimento del rimborso delle spese vive, essendosi limitata la sentenza impugnata a riconoscerle i soli “accessori di lite”, non meglio specificati.
Di contro, risulta essere stato documentato già davanti al primo giudice che la ha sostenuto Pt_1 esborsi per € 264,00 per l'iscrizione al ruolo della causa (per contributo unificato e marca da bollo), per € 31,01 per le due notifiche dell'atto di citazione effettuate al (la prima non andata a buon fine e la CP_3 seconda perfezionatasi ai sensi dell'art. 143 c.p.c.), per € 12,00 per le visure PRA in atti e per € 13,10 per le intimazioni notificate al teste ammesso (cfr. ancora doc. 2 cit. fasc. appellante).
Tenuto conto di tanto e considerato che, come lamentato fondatamente dall'appellante, ai sensi della prima parte dell'art. 91 co. 1 c.p.c., “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”, deve dunque riconoscersi alla predetta, in riforma della sentenza di primo grado, anche il rimborso delle spese vive per € 320,11 complessivi, a cui si aggiungono il rimborso forfettario per le spese generali così come previsto dall'art. 2 co. 2 D.M. 55/14 cit. e iva e cpa come per legge.
I compensi, le spese e gli accessori sopra indicati devono essere, infine, distratti in favore dei difensori costituitisi in primo grado per l'attrice, avv.ti Roberto Ciaravolo e Virginia Palomba, in solido tra loro, avendone questi fatto rituale richiesta avanti al primo giudice (si v. pag. 5, atto di citazione del giudizio di prime cure).
Considerato l'esito complessivo dell'odierno procedimento, che ha condotto al riconoscimento della pur parziale fondatezza dell'impugnazione spiegata dalla , ritiene infine il Tribunale che la Pt_1 regolazione delle spese processuali del presente grado vada operata con l'applicazione del principio generale di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., con la conseguente condanna dell'appellata , come CP_1 richiesta dall'appellante, al rimborso in suo favore dei compensi e delle spese del grado.
La liquidazione di tali compensi va peraltro effettuata, in tal caso, avendo riguardo al valore della lite corrispondente alla somma che è stata riconosciuta come dovuta (scaglione sino a € 1.100,00; cfr. da ultimo, Cass. civ. 13145/2025, la quale, proprio in fattispecie di impugnazione proposta sul solo capo della pronuncia di primo grado relativa alle spese processuali, ha evidenziato che, in coerenza con il principio del cd. decisum, il valore della controversia è pari “…per il giudizio di appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato …e, alla maggior somma accordata dal giudice d'appello rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se l'impugnazione è accolta”).
Va fatta applicazione, inoltre, dei parametri medi di cui al D.M. 55/14 e s.m.i. per le sole fasi di studio e introduttiva, mentre si giustifica l'applicazione dei valori minimi per la fase di istruttoria e trattazione (di per sé, d'altro canto, non eliminabile del tutto in sede di liquidazione giudiziale dei compensi, secondo quanto affermato da ultimo dal giudice di legittimità, sul rilievo che “…il parametro tabellare di cui al D.M. n. 55 del 2014 …è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato
6 svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, dell'art. 4 D.M. n. 55 del 2014) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione…”: cfr. Cass. civ. 19413/2025) e per la fase conclusiva, riduzione giustificata, in specie, dall'esiguità e modesta complessità delle questioni trattate e dall'assenza di attività defensionale occorsa in relazione a contrarie deduzioni e conclusioni degli appellati, come detto rimasti contumaci.
Si perviene così per il presente grado al riconoscimento all'appellante di un importo complessivo per compensi di € 462,00 (di cui € 131,00 per fase di studio, € 131,00 per fase introduttiva, € 100,00 per fase istruttoria/trattazione, € 100,00 per fase conclusiva), al quale si aggiungono il rimborso delle spese vive di
€ 196,11 (contributo unificato, marca da bollo e spese di notifica, come in atti), il rimborso forfettario per spese generali ex art. 2 co. 2 D.M. 55/14 cit. e iva e cpa come per legge, somme da distrarsi anch'esse in favore dei difensori dell'appellante, avv.ti Ciaravolo e Palomba, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
II Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, così provvede:
- Accoglie, per quanto di ragione, l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma della Parte_1 sentenza n. 1546/2023, depositata dal Giudice di Pace di Velletri in data 05.06.2023, condanna la
[...]
(già al rimborso in favore di delle spese processuali del CP_1 Controparte_2 Parte_1 primo grado del giudizio, che liquida in € 1.434,00 per compensi e in € 320,11 per spese vive, oltre al rimborso forfettario per spese generali e a iva e cpa come per legge, con distrazione di tali somme in favore dei difensori avv.ti Roberto Ciaravolo e Virginia Palomba, dichiaratisi antistatari;
- Condanna l'appellata al rimborso delle spese del presente grado, che liquida in € Controparte_1
462,00 per compensi e in € 196,11 per esborsi, oltre al rimborso forfettario per spese generali e a iva e cpa come per legge, con distrazione di tali somme in favore degli avv.ti Roberto Ciaravolo e Virginia Palomba, dichiaratisi antistatari. Così deciso in Velletri in data 17.10.2025. Il Giudice dott.ssa Federica Nardi
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