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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 20/12/2025, n. 1679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1679 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani – Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale R.G. n. 3959/2025, promosso con ricorso depositato in data 30.7.2025 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Contaldo giusta mandato allegato telematicamente al ricorso,
elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Bassano del Grappa, via Orazio Marinali
n. 52;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente -
contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Covini giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Bassano del Grappa, Largo
Parolini n. 61; c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 18.12.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente:
- Pronunciare la separazione personale dei coniugi e ordinando all'Ufficiale di Parte_1 Controparte_1
Stato Civile del Comune di competenza di procedere all'annotazione, a margine dell'atto di matrimonio, dell'emanando provvedimento e ad ogni altro incombente.
- Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
- Assegnazione della casa coniugale e relativi arredi alla sig.ra . Parte_1
- L'auto rimarrà in proprietà esclusiva al sig. e l'auto rimarrà in proprietà esclusiva alla CP_2 CP_1 CP_3
sig.ra Pt_1
- Il sig. comunicherà al Comune di Borso del Grappa lo spostamento della residenza in luogo diverso dalla casa CP_1
coniugale entro un mese dal 9.1.2026;
- Quanto al mantenimento della figlia i coniugi provvederanno ciascuno direttamente. Il sig. Persona_1
si impegna a versare alla figlia sul suo conto corrente euro 300 mensili per tre anni con CP_1 Persona_1
decorrenza dal 8 gennaio 2026.
- Per quanto riguarda l'assegno unico, di comune accordo, i coniugi stabiliscono che verrà richiesto e percepito integralmente dalla sig.ra con rinuncia da parte del sig. Parte_1 CP_1
- I genitori contribuiranno alle spese straordinarie sostenute in favore di individuate come da Persona_1
Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, nella misura del 50%.
- Le parti sono entrambe economicamente autosufficienti e pertanto non sono previsti assegni di mantenimento in favore dei coniugi.
- Le spese di causa compensate.
2 - Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali esistenti tra i coniugi e con riguardo alla casa coniugale si conviene quanto segue.
a) Il signor cede e vende alla signora che accetta ed acquista, la piena ed esclusiva Controparte_1 Parte_1
proprietà per la quota indivisa di ½ (un mezzo) e ogni e qualsiasi diritto al cedente spettante sulle unità immobiliari destinate ad abitazione ai piani, terra con corte esclusiva primo e interrato. Trattasi di abitazione facente parte di un edificio, sito nel Comune di Borso del Grappa (VI) in Via Casale Nuovo n. 134, composto da cinque vani ed accessori, con annessi cantina e garage al piano interrato, facenti parte del fabbricato condominiale censito nel N.C.E.U. del
Comune di Borso del Grappa (VI) in Via Casale Nuovo, ed identificate da atto di compravendita a firma del Notaio
di Bassano del Grappa con n.
1.169 di repertorio e n. 759 di raccolta, registrato a Bassano del Grappa Persona_2
il 3.2.2014 a n 955 serie 1T e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Treviso in data 3.2.2014
Dei ai nn. Rg. 2946 e RP 2274, così censiti nel N.C.E.U. del Comune di Borso del Grappa al catasto fabbricati
SEZIONE A Foglio 9
- M.N. 1446 SUB 5 (cinque) via Casale Nuovo, piani S1-T-1 Cat. A/2 Cl. 2, vani 8,5 rendita 724,33. consistente in una abitazione ai piani, terra con corte esclusiva primo e interrato.
- M.N. 1446 SUB 9 (NOVE) via Casale Nuovo, piano S1 Cat. C/6 Cl 2, metri quadrati 32 rendita euro 62,80 consistente in una autorimessa al piano interrato.
Unitamente alle parti comuni ed indivisibili del fabbricato ai sensi dell'art. 1117 del Codice Civile e in particolare l'area di corte e annessi comuni ed in particolare:
- M.N. 1446 SUB 1 (UNO) via Casale Nuovo, piano T, accesso e comune ai n. 1446 sub 3, sub 4, sub 5 e sub 6
- M.N. 1446 SUB 2 (DUE) via Casale Nuovo, piani T- S1, scivolo e tunnel comune ai n. 1446 sub 3, sub 4, sub 5, sub 6, sub 7, sub 8 , sub 9 e sub 10, meglio individuati nell'elaborato planimetrico, le visure catastali, l'attestato di prestazione energetica;
documentazione tutta alla quale si fa espresso rinvio, per quanto qui non riportato e da intendersi integralmente richiamata per una più ampia identificazione, ubicazione, consistenza e confini che si allegano al presente atto.
3 b) I signori e dichiarano che gli immobili oggetto del presente atto, il terreno Controparte_1 Parte_1
coperto e scoperto del fabbricato condominiale, di cui alle unità immobiliari fanno parte del mappale n. 1446 di are 8,52 deriva dalla fusione dei mappali 1443 (ex 260) di are 3,14 e 1445 (ex 261) di are 5,38 e che in fase di passaggio dal catasto terreni al catasto fabbricati di Treviso ha assunto il definitivo numero 1446, con tipo mappale del 27.10.2009 n.
340578.
Che suddetti immobili sono stati realizzati sulla base delle seguenti autorizzazioni: - denuncia presentata al catasto fabbricati di Treviso in data 13.11.2009 al n. TV0359645 sono state costituite le unità immobiliari mappali nn.
1446 dal sub 3 al sub 10 e i beni comuni non censibili mappali nn. 1446 sub 1 e sub 2.
- che gli immobili sono stati censiti al catasto fabbricati di Treviso con denuncia di variazione per ultimazione dei lavori in data 13.11.2013 al n. TV0245097 di protocollo.
Si allegano altresì le planimetrie e le visure catastali;
le visure ipotecarie;
l'attestato di prestazione energetica;
documentazione tutta alla quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato e da intendersi integralmente richiamata per una più ampia identificazione, ubicazione, consistenza e confini.
c) Gli immobili confinano con M.N. 436, 1442, 1444, 1393, 1391 e strada, salvo più recenti e precisi e il tutto meglio individuabile catastalmente nelle planimetrie che in fotocopia si allegano al presente atto. Salvo più recenti e precisi il tutto meglio individuabile catastalmente nelle planimetrie che in fotocopia si allegano al presente atto.
d) Quale corrispettivo della cessione della quota dell'immobile viene stabilito il prezzo di € 58.000, quale valore corrispondente al valore della propria quota parte di ½ degli immobili sopra meglio individuati. Premesso che i coniugi avevano un conto cointestato acceso presso Banca Intesa di S. Giuseppe di Cassola fra ZA (chiuso a maggio/giugno 2025) ove c'era un saldo di 24.000,00 euro. Il sig. nel maggio/giugno 2025 ha prelevato CP_1
l'intera somma del saldo versandola nel proprio conto personale comprensivi della somma spettante alla sig.ra Pt_1
pari a € 12.000.
Tanto premesso l'importo di € 12.000 già in possesso del sig. viene considerato come acconto del suo maggior CP_1
credito stabilito quale corrispettivo del pagamento della quota dell'immobile sopra indicato. Pertanto residuano da versare dalla sig.ra a favore del sig. € 30.000 euro da corrispondere entro una settimana dal perfezionamento Pt_1 CP_1
4 del trasferimento immobiliare. I rimanenti 16.000 euro, saranno versati dalla sig.ra a favore del sig. Pt_1 CP_1
entro 5 anni a decorrere dalla data in cui verrà disposto il trasferimento dell'immobile (in Tribunale o dal Notaio) tenendo conto della rivalutazione della somma di € 16.000 in considerazione dell'inflazione.
A fronte del presente trasferimento la signora corrisponde al signor che rilascia Parte_1 Controparte_1
quietanza, la somma di euro 30.000,00 (trenatamila/00) a mezzo assegno circolare/bonifico bancario, quale valore della propria quota parte degli immobili sopra meglio individuati.
e) Provenienza.
La signora e il signor dichiarano che i predetti immobili sono stati acquistati in Parte_1 Controparte_1
regime di comunione dei beni con atto di compravendita Notaio di Bassano del Grappa con n.
1.169 di Persona_2
repertorio e n. 759 di raccolta, registrato a Bassano del Grappa il 3.2.2014 a n 955 serie 1T e trascritto presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Treviso in data 3.2.2014 ei ai nn. Rg. 2946 e RP 2274.
f) I predetti immobili, per la quota indicata, vengono ceduti e consegnati contestualmente al pagamento e trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui gli stessi si trovano, entro gli indicati confini con le relative azioni, ragioni, diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti, nulla escluso o eccettuato e con la corrispondente quota di comproprietà su tutto quanto è ritenuto di uso e godimento comune tra i condomini di uno stesso stabile ai sensi degli artt. 1117 e seguenti del Codice Civile ed espressamente su corte ed annessi comuni.
g) Le parti, ammonite sulle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni false e reticenti, per quanto e nei limiti di quanto dichiarato nell'atto di compravendita sopra citato Notaio di Bassano del Grappa con n.
1.169 di Persona_2
repertorio e n. 759 di raccolta, registrato a Bassano del Grappa il 3.2.2014 n. 955 serie 1T e trascritto presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Treviso in data 3.2.2014 ei ai nn. Rg. 2946 e RP 2274, dichiarano che le unità immobiliari oggetto del presente trasferimento sono in regola con le norme urbanistiche ed edilizie e che nulla osta alla loro libera commerciabilità; più precisamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 3 e 76 D.P.R. 380/2001, dichiarano in applicazione dell'art. 40 comma 2 della Legge n. 47/1985 e del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni, che:
5 - gli immobili del presente atto sono stati costruiti in conformità ai seguenti provvedimenti tutti rilasciati dal Comune di
Borso del Grappa (VI):
- permesso di costruire oneroso rilasciato dal Responsabile dei Servizio del Comune di Borso del Grappa in data
10.3.2008 n. 67 e successive varianti con denunce di inizio attività presentate dal Comune di Borso del Grappa in data
9.10.2008, in data 26.11.2009 e in data 21.4.2011. Relativamente alle unità immobiliari è stato rilasciato il certificato di agibilità in data 4.12.2013 n. 67 e n. 9088 di protocollo nel quale le date di inizio e fine lavori sono state ivi indicate il 28.4.2008 e il 12.11.2013.
h) Le parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 co. 1 – bis legge n. 52/85, che i suddetti immobili, nella loro attuale consistenza, sono conformi allo stato di fatto e corrispondenti ai dati catastali e alle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia;
le parti dichiarano che i suddetti immobili sono corrispondenti ai progetti presentati per l'ottenimento dei suddetti provvedimenti e che non presentano irregolarità urbanistiche;
inoltre dichiarano che a loro carico non sono state adottate le sanzioni previste dall'art. 41 Legge n. 47/85 e successive modificazioni, quindi nulla osta alla loro libera commerciabilità.
i) Le parti dichiarano altresì che i redditi dei predetti immobili oggetto del presente trasferimento sono stati tutti dichiarati nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale alla data odierna è scaduto il termine di presentazione.
l) La parte cedente garantisce l'esclusiva titolarità e la libertà da qualsiasi peso, vincolo e formalità pregiudizievole del proprio diritto sulle unità immobiliari in questione come ben nota a parte cessionaria.
m) La parte cedente, in relazione al D.L. 46/90, al D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008, come modificato dal D.L. 112 del 25 giugno 2008 e successive modifiche e integrazioni, dichiara di garantire la conformità degli impianti alla normativa vigente al momento della loro realizzazione e di aver consegnato alla parte acquirente la relativa documentazione.
l) Ai sensi e per gli effetti della normativa prevista dal D.lgs. 192/2005 e D.lgs. n. 311/2006, come modificato dal
D.L. 112/2008 e dalla direttiva europea n. 2009/28/CE e di cui al D.lgs n. 28/2011 ed anche ai sensi del D.L. n.
63/2013, la parte cessionaria dà atto di aver ricevuto dalla parte cedente le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli immobili in oggetto e precisamente attestato di prestazione energetica redatto dal geom.
6 FUGA V. Molinetto, 69 Borso del Grappa (TV), Tecnico abilitato Ordine/iscrizione 3126 e recante codice Per_3
identificativo: valido fino al 15/12/2035. NumeroDi_1
ENERGETICA DEGLI EDIFICI
m) Le parti dichiarano di rinunciare congiuntamente ed espressamente a qualsiasi ipoteca legale possa dipendere dal trasferimento oggetto del presente atto, esonerando il Conservatore dei Registri Immobiliari di Treviso da ogni responsabilità a riguardo.
n) Le parti si danno reciprocamente atto che dette pattuizioni – assunte senza spirito di liberalità – costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e sono espressamente intese come connesse e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla conseguente definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, i quali chiedono che il trasferimento immobiliare, qui di seguito previsto, venga effettuato con l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 19 della legge n. 47/1987 anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 29 aprile - 10 maggio 1999 e come espressamente previsto nella Circolare del
Ministero delle Finanze n. 49/E del 16 marzo 2000 e quindi con l'esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale, nonché da tasse ipotecarie e da ogni altra tassa.
o) Le parti dichiarano che il Giudice si limiterà a verificare la presenza nell'atto delle dichiarazioni e della documentazione necessaria sulla base del protocollo per i trasferimenti immobiliari in uso presso il Tribunale di Treviso e che è loro onere effettuare la trascrizione e/o le richieste di ulteriori formalità di pubblicità immobiliare, nonché la conseguente voltura del titolo presso i competenti pubblici uffici, cui provvederanno a loro cura e spese, esonerando il
Giudice da ogni responsabilità in merito.
Ai fini fiscali le parti dichiarano che il valore della quota ceduta è pari ad € 58.000,00.
Le parti si impegnano ad effettuare detto trasferimento con atto notarile nel caso dovessero insorgere difficoltà, per qualsiasi motivo, per la valida ed efficace trascrizione del trasferimento immobiliare.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
7 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.7.2025, la signora chiedeva la pronuncia della separazione Pt_1
personale dal marito, dando atto di aver contratto matrimonio concordatario con il signor a CP_1
Bassano del Grappa il 1.9.2001 e che dalla loro unione erano nati i figli in data 20.7.2003 e Per_4
il 27.4.2006, entrambi maggiorenni ed il primo economicamente autosufficiente. Per_1
La ricorrente esponeva che l'affectio maritalis era progressivamente venuta meno;
per tale ragione si determinava all'instaurazione del presente procedimento, chiedendo la pronuncia di separazione personale e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso.
Con decreto del 30.7.2025, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
Si costituiva in giudizio in data 6.12.2025 il signor , aderendo alla domanda di separazione CP_1
proposta dalla moglie e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni riportate nella propria comparsa di costituzione.
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 9.12.2025, i procuratori chiedevano ed ottenevano un breve rinvio volto a formalizzare l'accordo raggiunto dalle parti, che prevedeva anche un trasferimento immobiliare.
Alla successiva udienza del 17.12.2025, dopo aver dato corso agli incombenti relativi al trasferimento immobiliare concordato, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni congiunte sopra epigrafate.
All'esito della discussione orale della causa, nella quale i procuratori si riportavano all'accordo raggiunto, il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
* * *
Con riferimento alla domanda di separazione, essa è fondata e deve essere accolta. La concorde richiesta di separazione personale avanzata dai coniugi e la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione dimostrano che la prosecuzione della convivenza coniugale è ormai divenuta impossibile.
8 L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bassano del Grappa è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
Inoltre, il Tribunale ritiene che possano essere accolte le condizioni di separazione concordate tra le parti, posto che le stesse appaiono congrue in relazione alle condizioni economiche e reddituali dei coniugi, come documentate in atti, nonché conformi all'interesse della prole.
Anche l'integrale compensazione delle spese di lite è congrua, stante l'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, e , unitisi in Parte_1 Controparte_1
matrimonio a Bassano del Grappa il 1.9.2001, con atto trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Bassano del Grappa, atto n. 81, parte II, serie A, anno 2001.
2) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
3) Assegna la casa coniugale e relativi arredi alla sig.ra Parte_1
4) Dà atto che l'auto rimarrà in proprietà esclusiva al sig. e l'auto Seat Ibiza rimarrà CP_2 CP_1
in proprietà esclusiva alla sig.ra . Pt_1
5) Dà atto che il sig. comunicherà al Comune di Borso del Grappa lo spostamento della CP_1
residenza in luogo diverso dalla casa coniugale entro un mese dal 9.1.2026;
6) Quanto al mantenimento della figlia i coniugi provvederanno ciascuno Persona_1
direttamente. Dà atto che il sig. si impegna a versare alla figlia sul suo CP_1 Persona_1
conto corrente euro 300 mensili per tre anni con decorrenza dal 8 gennaio 2026.
7) Per quanto riguarda l'assegno unico dà atto che, di comune accordo, i coniugi stabiliscono che verrà richiesto e percepito integralmente dalla sig.ra con rinuncia da parte del sig. Parte_1
. CP_1
9 8) I genitori contribuiranno alle spese straordinarie sostenute in favore di Persona_1
individuate come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, nella misura del 50%.
9) Dà atto che le parti sono entrambe economicamente autosufficienti e pertanto non sono previsti assegni di mantenimento in favore dei coniugi.
10) Spese di causa compensate.
11) Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali esistenti tra i coniugi e con riguardo alla casa coniugale dà atto che i coniugi convengono quanto segue.
a) Il signor cede e vende alla signora che accetta ed acquista, la piena ed esclusiva Controparte_1 Parte_1
proprietà per la quota indivisa di ½ (un mezzo) e ogni e qualsiasi diritto al cedente spettante sulle unità immobiliari destinate ad abitazione ai piani, terra con corte esclusiva primo e interrato. Trattasi di abitazione facente parte di un edificio, sito nel Comune di Borso del Grappa (VI) in Via Casale Nuovo n. 134, composto da cinque vani ed accessori, con annessi cantina e garage al piano interrato, facenti parte del fabbricato condominiale censito nel N.C.E.U. del
Comune di Borso del Grappa (VI) in Via Casale Nuovo, ed identificate da atto di compravendita a firma del Notaio
di Bassano del Grappa con n.
1.169 di repertorio e n. 759 di raccolta, registrato a Bassano del Grappa Persona_2
il 3.2.2014 a n 955 serie 1T e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Treviso in data 3.2.2014
Dei ai nn. Rg. 2946 e RP 2274, così censiti nel N.C.E.U. del Comune di Borso del Grappa al catasto fabbricati
SEZIONE A Foglio 9
- M.N. 1446 SUB 5 (cinque) via Casale Nuovo, piani S1-T-1 Cat. A/2 Cl. 2, vani 8,5 rendita 724,33. consistente in una abitazione ai piani, terra con corte esclusiva primo e interrato.
- M.N. 1446 SUB 9 (NOVE) via Casale Nuovo, piano S1 Cat. C/6 Cl 2, metri quadrati 32 rendita euro 62,80 consistente in una autorimessa al piano interrato.
Unitamente alle parti comuni ed indivisibili del fabbricato ai sensi dell'art. 1117 del Codice Civile e in particolare l'area di corte e annessi comuni ed in particolare:
- M.N. 1446 SUB 1 (UNO) via Casale Nuovo, piano T, accesso e comune ai n. 1446 sub 3, sub 4, sub 5 e sub 6
10 - M.N. 1446 SUB 2 (DUE) via Casale Nuovo, piani T- S1, scivolo e tunnel comune ai n. 1446 sub 3, sub 4, sub 5, sub 6, sub 7, sub 8 , sub 9 e sub 10, meglio individuati nell'elaborato planimetrico, le visure catastali, l'attestato di prestazione energetica;
documentazione tutta alla quale si fa espresso rinvio, per quanto qui non riportato e da intendersi integralmente richiamata per una più ampia identificazione, ubicazione, consistenza e confini che si allegano al presente atto.
b) I signori e dichiarano che gli immobili oggetto del presente atto, il terreno Controparte_1 Parte_1
coperto e scoperto del fabbricato condominiale, di cui alle unità immobiliari fanno parte del mappale n. 1446 di are 8,52 deriva dalla fusione dei mappali 1443 (ex 260) di are 3,14 e 1445 (ex 261) di are 5,38 e che in fase di passaggio dal catasto terreni al catasto fabbricati di Treviso ha assunto il definitivo numero 1446, con tipo mappale del 27.10.2009 n.
340578.
Che suddetti immobili sono stati realizzati sulla base delle seguenti autorizzazioni: - denuncia presentata al catasto fabbricati di Treviso in data 13.11.2009 al n. TV0359645 sono state costituite le unità immobiliari mappali nn.
1446 dal sub 3 al sub 10 e i beni comuni non censibili mappali nn. 1446 sub 1 e sub 2.
- che gli immobili sono stati censiti al catasto fabbricati di Treviso con denuncia di variazione per ultimazione dei lavori in data 13.11.2013 al n. TV0245097 di protocollo.
Si allegano altresì le planimetrie e le visure catastali;
le visure ipotecarie;
l'attestato di prestazione energetica;
documentazione tutta alla quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato e da intendersi integralmente richiamata per una più ampia identificazione, ubicazione, consistenza e confini.
c) Gli immobili confinano con M.N. 436, 1442, 1444, 1393, 1391 e strada, salvo più recenti e precisi e il tutto meglio individuabile catastalmente nelle planimetrie che in fotocopia si allegano al presente atto. Salvo più recenti e precisi il tutto meglio individuabile catastalmente nelle planimetrie che in fotocopia si allegano al presente atto.
d) Quale corrispettivo della cessione della quota dell'immobile viene stabilito il prezzo di € 58.000, quale valore corrispondente al valore della propria quota parte di ½ degli immobili sopra meglio individuati. Premesso che i coniugi avevano un conto cointestato acceso presso Banca Intesa di S. Giuseppe di Cassola fra ZA (chiuso a maggio/giugno 2025) ove c'era un saldo di 24.000,00 euro. Il sig. nel maggio/giugno 2025 ha prelevato CP_1
11 l'intera somma del saldo versandola nel proprio conto personale comprensivi della somma spettante alla sig.ra Pt_1
pari a € 12.000.
Tanto premesso l'importo di € 12.000 già in possesso del sig. viene considerato come acconto del suo maggior CP_1
credito stabilito quale corrispettivo del pagamento della quota dell'immobile sopra indicato. Pertanto residuano da versare dalla sig.ra a favore del sig. € 30.000 euro da corrispondere entro una settimana dal perfezionamento Pt_1 CP_1
del trasferimento immobiliare. I rimanenti 16.000 euro, saranno versati dalla sig.ra a favore del sig. Pt_1 CP_1
entro 5 anni a decorrere dalla data in cui verrà disposto il trasferimento dell'immobile (in Tribunale o dal Notaio) tenendo conto della rivalutazione della somma di € 16.000 in considerazione dell'inflazione.
A fronte del presente trasferimento la signora corrisponde al signor che rilascia Parte_1 Controparte_1
quietanza, la somma di euro 30.000,00 (trenatamila/00) a mezzo assegno circolare/bonifico bancario, quale valore della propria quota parte degli immobili sopra meglio individuati.
e) Provenienza.
La signora e il signor dichiarano che i predetti immobili sono stati acquistati in Parte_1 Controparte_1
regime di comunione dei beni con atto di compravendita Notaio di Bassano del Grappa con n.
1.169 di Persona_2
repertorio e n. 759 di raccolta, registrato a Bassano del Grappa il 3.2.2014 a n 955 serie 1T e trascritto presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Treviso in data 3.2.2014 ei ai nn. Rg. 2946 e RP 2274.
f) I predetti immobili, per la quota indicata, vengono ceduti e consegnati contestualmente al pagamento e trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui gli stessi si trovano, entro gli indicati confini con le relative azioni, ragioni, diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti, nulla escluso o eccettuato e con la corrispondente quota di comproprietà su tutto quanto è ritenuto di uso e godimento comune tra i condomini di uno stesso stabile ai sensi degli artt. 1117 e seguenti del Codice Civile ed espressamente su corte ed annessi comuni.
g) Le parti, ammonite sulle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni false e reticenti, per quanto e nei limiti di quanto dichiarato nell'atto di compravendita sopra citato Notaio di Bassano del Grappa con n.
1.169 di Persona_2
repertorio e n. 759 di raccolta, registrato a Bassano del Grappa il 3.2.2014 n. 955 serie 1T e trascritto presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Treviso in data 3.2.2014 ei ai nn. Rg. 2946 e RP 2274, dichiarano che le
12 unità immobiliari oggetto del presente trasferimento sono in regola con le norme urbanistiche ed edilizie e che nulla osta alla loro libera commerciabilità; più precisamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 3 e 76 D.P.R. 380/2001, dichiarano in applicazione dell'art. 40 comma 2 della Legge n. 47/1985 e del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni, che:
- gli immobili del presente atto sono stati costruiti in conformità ai seguenti provvedimenti tutti rilasciati dal Comune di
Borso del Grappa (VI):
- permesso di costruire oneroso rilasciato dal Responsabile dei Servizio del Comune di Borso del Grappa in data
10.3.2008 n. 67 e successive varianti con denunce di inizio attività presentate dal Comune di Borso del Grappa in data
9.10.2008, in data 26.11.2009 e in data 21.4.2011. Relativamente alle unità immobiliari è stato rilasciato il certificato di agibilità in data 4.12.2013 n. 67 e n. 9088 di protocollo nel quale le date di inizio e fine lavori sono state ivi indicate il 28.4.2008 e il 12.11.2013.
h) Le parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 co. 1 – bis legge n. 52/85, che i suddetti immobili, nella loro attuale consistenza, sono conformi allo stato di fatto e corrispondenti ai dati catastali e alle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia;
le parti dichiarano che i suddetti immobili sono corrispondenti ai progetti presentati per l'ottenimento dei suddetti provvedimenti e che non presentano irregolarità urbanistiche;
inoltre dichiarano che a loro carico non sono state adottate le sanzioni previste dall'art. 41 Legge n. 47/85 e successive modificazioni, quindi nulla osta alla loro libera commerciabilità.
i) Le parti dichiarano altresì che i redditi dei predetti immobili oggetto del presente trasferimento sono stati tutti dichiarati nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale alla data odierna è scaduto il termine di presentazione.
l) La parte cedente garantisce l'esclusiva titolarità e la libertà da qualsiasi peso, vincolo e formalità pregiudizievole del proprio diritto sulle unità immobiliari in questione come ben nota a parte cessionaria.
m) La parte cedente, in relazione al D.L. 46/90, al D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008, come modificato dal D.L. 112 del 25 giugno 2008 e successive modifiche e integrazioni, dichiara di garantire la conformità degli impianti alla normativa vigente al momento della loro realizzazione e di aver consegnato alla parte acquirente la relativa documentazione.
13 l) Ai sensi e per gli effetti della normativa prevista dal D.lgs. 192/2005 e D.lgs. n. 311/2006, come modificato dal
D.L. 112/2008 e dalla direttiva europea n. 2009/28/CE e di cui al D.lgs n. 28/2011 ed anche ai sensi del D.L. n.
63/2013, la parte cessionaria dà atto di aver ricevuto dalla parte cedente le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli immobili in oggetto e precisamente attestato di prestazione energetica redatto dal geom.
PIETRO FUGA V. Molinetto, 69 Borso del Grappa (TV), Tecnico abilitato Ordine/iscrizione 3126 e recante codice identificativo: valido fino al 15/12/2035. NumeroDi_1
ENERGETICA DEGLI EDIFICI
m) Le parti dichiarano di rinunciare congiuntamente ed espressamente a qualsiasi ipoteca legale possa dipendere dal trasferimento oggetto del presente atto, esonerando il Conservatore dei Registri Immobiliari di Treviso da ogni responsabilità a riguardo.
n) Le parti si danno reciprocamente atto che dette pattuizioni – assunte senza spirito di liberalità – costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e sono espressamente intese come connesse e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla conseguente definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, i quali chiedono che il trasferimento immobiliare, qui di seguito previsto, venga effettuato con l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 19 della legge n. 47/1987 anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 29 aprile - 10 maggio 1999 e come espressamente previsto nella Circolare del
Ministero delle Finanze n. 49/E del 16 marzo 2000 e quindi con l'esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale, nonché da tasse ipotecarie e da ogni altra tassa.
o) Le parti dichiarano che il Giudice si limiterà a verificare la presenza nell'atto delle dichiarazioni e della documentazione necessaria sulla base del protocollo per i trasferimenti immobiliari in uso presso il Tribunale di Treviso e che è loro onere effettuare la trascrizione e/o le richieste di ulteriori formalità di pubblicità immobiliare, nonché la conseguente voltura del titolo presso i competenti pubblici uffici, cui provvederanno a loro cura e spese, esonerando il
Giudice da ogni responsabilità in merito.
Ai fini fiscali le parti dichiarano che il valore della quota ceduta è pari ad € 58.000,00.
14 Le parti si impegnano ad effettuare detto trasferimento con atto notarile nel caso dovessero insorgere difficoltà, per qualsiasi motivo, per la valida ed efficace trascrizione del trasferimento immobiliare.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bassano del Grappa di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 18.12.2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani – Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale R.G. n. 3959/2025, promosso con ricorso depositato in data 30.7.2025 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Contaldo giusta mandato allegato telematicamente al ricorso,
elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Bassano del Grappa, via Orazio Marinali
n. 52;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente -
contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Covini giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Bassano del Grappa, Largo
Parolini n. 61; c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 18.12.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente:
- Pronunciare la separazione personale dei coniugi e ordinando all'Ufficiale di Parte_1 Controparte_1
Stato Civile del Comune di competenza di procedere all'annotazione, a margine dell'atto di matrimonio, dell'emanando provvedimento e ad ogni altro incombente.
- Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
- Assegnazione della casa coniugale e relativi arredi alla sig.ra . Parte_1
- L'auto rimarrà in proprietà esclusiva al sig. e l'auto rimarrà in proprietà esclusiva alla CP_2 CP_1 CP_3
sig.ra Pt_1
- Il sig. comunicherà al Comune di Borso del Grappa lo spostamento della residenza in luogo diverso dalla casa CP_1
coniugale entro un mese dal 9.1.2026;
- Quanto al mantenimento della figlia i coniugi provvederanno ciascuno direttamente. Il sig. Persona_1
si impegna a versare alla figlia sul suo conto corrente euro 300 mensili per tre anni con CP_1 Persona_1
decorrenza dal 8 gennaio 2026.
- Per quanto riguarda l'assegno unico, di comune accordo, i coniugi stabiliscono che verrà richiesto e percepito integralmente dalla sig.ra con rinuncia da parte del sig. Parte_1 CP_1
- I genitori contribuiranno alle spese straordinarie sostenute in favore di individuate come da Persona_1
Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, nella misura del 50%.
- Le parti sono entrambe economicamente autosufficienti e pertanto non sono previsti assegni di mantenimento in favore dei coniugi.
- Le spese di causa compensate.
2 - Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali esistenti tra i coniugi e con riguardo alla casa coniugale si conviene quanto segue.
a) Il signor cede e vende alla signora che accetta ed acquista, la piena ed esclusiva Controparte_1 Parte_1
proprietà per la quota indivisa di ½ (un mezzo) e ogni e qualsiasi diritto al cedente spettante sulle unità immobiliari destinate ad abitazione ai piani, terra con corte esclusiva primo e interrato. Trattasi di abitazione facente parte di un edificio, sito nel Comune di Borso del Grappa (VI) in Via Casale Nuovo n. 134, composto da cinque vani ed accessori, con annessi cantina e garage al piano interrato, facenti parte del fabbricato condominiale censito nel N.C.E.U. del
Comune di Borso del Grappa (VI) in Via Casale Nuovo, ed identificate da atto di compravendita a firma del Notaio
di Bassano del Grappa con n.
1.169 di repertorio e n. 759 di raccolta, registrato a Bassano del Grappa Persona_2
il 3.2.2014 a n 955 serie 1T e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Treviso in data 3.2.2014
Dei ai nn. Rg. 2946 e RP 2274, così censiti nel N.C.E.U. del Comune di Borso del Grappa al catasto fabbricati
SEZIONE A Foglio 9
- M.N. 1446 SUB 5 (cinque) via Casale Nuovo, piani S1-T-1 Cat. A/2 Cl. 2, vani 8,5 rendita 724,33. consistente in una abitazione ai piani, terra con corte esclusiva primo e interrato.
- M.N. 1446 SUB 9 (NOVE) via Casale Nuovo, piano S1 Cat. C/6 Cl 2, metri quadrati 32 rendita euro 62,80 consistente in una autorimessa al piano interrato.
Unitamente alle parti comuni ed indivisibili del fabbricato ai sensi dell'art. 1117 del Codice Civile e in particolare l'area di corte e annessi comuni ed in particolare:
- M.N. 1446 SUB 1 (UNO) via Casale Nuovo, piano T, accesso e comune ai n. 1446 sub 3, sub 4, sub 5 e sub 6
- M.N. 1446 SUB 2 (DUE) via Casale Nuovo, piani T- S1, scivolo e tunnel comune ai n. 1446 sub 3, sub 4, sub 5, sub 6, sub 7, sub 8 , sub 9 e sub 10, meglio individuati nell'elaborato planimetrico, le visure catastali, l'attestato di prestazione energetica;
documentazione tutta alla quale si fa espresso rinvio, per quanto qui non riportato e da intendersi integralmente richiamata per una più ampia identificazione, ubicazione, consistenza e confini che si allegano al presente atto.
3 b) I signori e dichiarano che gli immobili oggetto del presente atto, il terreno Controparte_1 Parte_1
coperto e scoperto del fabbricato condominiale, di cui alle unità immobiliari fanno parte del mappale n. 1446 di are 8,52 deriva dalla fusione dei mappali 1443 (ex 260) di are 3,14 e 1445 (ex 261) di are 5,38 e che in fase di passaggio dal catasto terreni al catasto fabbricati di Treviso ha assunto il definitivo numero 1446, con tipo mappale del 27.10.2009 n.
340578.
Che suddetti immobili sono stati realizzati sulla base delle seguenti autorizzazioni: - denuncia presentata al catasto fabbricati di Treviso in data 13.11.2009 al n. TV0359645 sono state costituite le unità immobiliari mappali nn.
1446 dal sub 3 al sub 10 e i beni comuni non censibili mappali nn. 1446 sub 1 e sub 2.
- che gli immobili sono stati censiti al catasto fabbricati di Treviso con denuncia di variazione per ultimazione dei lavori in data 13.11.2013 al n. TV0245097 di protocollo.
Si allegano altresì le planimetrie e le visure catastali;
le visure ipotecarie;
l'attestato di prestazione energetica;
documentazione tutta alla quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato e da intendersi integralmente richiamata per una più ampia identificazione, ubicazione, consistenza e confini.
c) Gli immobili confinano con M.N. 436, 1442, 1444, 1393, 1391 e strada, salvo più recenti e precisi e il tutto meglio individuabile catastalmente nelle planimetrie che in fotocopia si allegano al presente atto. Salvo più recenti e precisi il tutto meglio individuabile catastalmente nelle planimetrie che in fotocopia si allegano al presente atto.
d) Quale corrispettivo della cessione della quota dell'immobile viene stabilito il prezzo di € 58.000, quale valore corrispondente al valore della propria quota parte di ½ degli immobili sopra meglio individuati. Premesso che i coniugi avevano un conto cointestato acceso presso Banca Intesa di S. Giuseppe di Cassola fra ZA (chiuso a maggio/giugno 2025) ove c'era un saldo di 24.000,00 euro. Il sig. nel maggio/giugno 2025 ha prelevato CP_1
l'intera somma del saldo versandola nel proprio conto personale comprensivi della somma spettante alla sig.ra Pt_1
pari a € 12.000.
Tanto premesso l'importo di € 12.000 già in possesso del sig. viene considerato come acconto del suo maggior CP_1
credito stabilito quale corrispettivo del pagamento della quota dell'immobile sopra indicato. Pertanto residuano da versare dalla sig.ra a favore del sig. € 30.000 euro da corrispondere entro una settimana dal perfezionamento Pt_1 CP_1
4 del trasferimento immobiliare. I rimanenti 16.000 euro, saranno versati dalla sig.ra a favore del sig. Pt_1 CP_1
entro 5 anni a decorrere dalla data in cui verrà disposto il trasferimento dell'immobile (in Tribunale o dal Notaio) tenendo conto della rivalutazione della somma di € 16.000 in considerazione dell'inflazione.
A fronte del presente trasferimento la signora corrisponde al signor che rilascia Parte_1 Controparte_1
quietanza, la somma di euro 30.000,00 (trenatamila/00) a mezzo assegno circolare/bonifico bancario, quale valore della propria quota parte degli immobili sopra meglio individuati.
e) Provenienza.
La signora e il signor dichiarano che i predetti immobili sono stati acquistati in Parte_1 Controparte_1
regime di comunione dei beni con atto di compravendita Notaio di Bassano del Grappa con n.
1.169 di Persona_2
repertorio e n. 759 di raccolta, registrato a Bassano del Grappa il 3.2.2014 a n 955 serie 1T e trascritto presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Treviso in data 3.2.2014 ei ai nn. Rg. 2946 e RP 2274.
f) I predetti immobili, per la quota indicata, vengono ceduti e consegnati contestualmente al pagamento e trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui gli stessi si trovano, entro gli indicati confini con le relative azioni, ragioni, diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti, nulla escluso o eccettuato e con la corrispondente quota di comproprietà su tutto quanto è ritenuto di uso e godimento comune tra i condomini di uno stesso stabile ai sensi degli artt. 1117 e seguenti del Codice Civile ed espressamente su corte ed annessi comuni.
g) Le parti, ammonite sulle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni false e reticenti, per quanto e nei limiti di quanto dichiarato nell'atto di compravendita sopra citato Notaio di Bassano del Grappa con n.
1.169 di Persona_2
repertorio e n. 759 di raccolta, registrato a Bassano del Grappa il 3.2.2014 n. 955 serie 1T e trascritto presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Treviso in data 3.2.2014 ei ai nn. Rg. 2946 e RP 2274, dichiarano che le unità immobiliari oggetto del presente trasferimento sono in regola con le norme urbanistiche ed edilizie e che nulla osta alla loro libera commerciabilità; più precisamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 3 e 76 D.P.R. 380/2001, dichiarano in applicazione dell'art. 40 comma 2 della Legge n. 47/1985 e del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni, che:
5 - gli immobili del presente atto sono stati costruiti in conformità ai seguenti provvedimenti tutti rilasciati dal Comune di
Borso del Grappa (VI):
- permesso di costruire oneroso rilasciato dal Responsabile dei Servizio del Comune di Borso del Grappa in data
10.3.2008 n. 67 e successive varianti con denunce di inizio attività presentate dal Comune di Borso del Grappa in data
9.10.2008, in data 26.11.2009 e in data 21.4.2011. Relativamente alle unità immobiliari è stato rilasciato il certificato di agibilità in data 4.12.2013 n. 67 e n. 9088 di protocollo nel quale le date di inizio e fine lavori sono state ivi indicate il 28.4.2008 e il 12.11.2013.
h) Le parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 co. 1 – bis legge n. 52/85, che i suddetti immobili, nella loro attuale consistenza, sono conformi allo stato di fatto e corrispondenti ai dati catastali e alle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia;
le parti dichiarano che i suddetti immobili sono corrispondenti ai progetti presentati per l'ottenimento dei suddetti provvedimenti e che non presentano irregolarità urbanistiche;
inoltre dichiarano che a loro carico non sono state adottate le sanzioni previste dall'art. 41 Legge n. 47/85 e successive modificazioni, quindi nulla osta alla loro libera commerciabilità.
i) Le parti dichiarano altresì che i redditi dei predetti immobili oggetto del presente trasferimento sono stati tutti dichiarati nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale alla data odierna è scaduto il termine di presentazione.
l) La parte cedente garantisce l'esclusiva titolarità e la libertà da qualsiasi peso, vincolo e formalità pregiudizievole del proprio diritto sulle unità immobiliari in questione come ben nota a parte cessionaria.
m) La parte cedente, in relazione al D.L. 46/90, al D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008, come modificato dal D.L. 112 del 25 giugno 2008 e successive modifiche e integrazioni, dichiara di garantire la conformità degli impianti alla normativa vigente al momento della loro realizzazione e di aver consegnato alla parte acquirente la relativa documentazione.
l) Ai sensi e per gli effetti della normativa prevista dal D.lgs. 192/2005 e D.lgs. n. 311/2006, come modificato dal
D.L. 112/2008 e dalla direttiva europea n. 2009/28/CE e di cui al D.lgs n. 28/2011 ed anche ai sensi del D.L. n.
63/2013, la parte cessionaria dà atto di aver ricevuto dalla parte cedente le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli immobili in oggetto e precisamente attestato di prestazione energetica redatto dal geom.
6 FUGA V. Molinetto, 69 Borso del Grappa (TV), Tecnico abilitato Ordine/iscrizione 3126 e recante codice Per_3
identificativo: valido fino al 15/12/2035. NumeroDi_1
ENERGETICA DEGLI EDIFICI
m) Le parti dichiarano di rinunciare congiuntamente ed espressamente a qualsiasi ipoteca legale possa dipendere dal trasferimento oggetto del presente atto, esonerando il Conservatore dei Registri Immobiliari di Treviso da ogni responsabilità a riguardo.
n) Le parti si danno reciprocamente atto che dette pattuizioni – assunte senza spirito di liberalità – costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e sono espressamente intese come connesse e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla conseguente definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, i quali chiedono che il trasferimento immobiliare, qui di seguito previsto, venga effettuato con l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 19 della legge n. 47/1987 anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 29 aprile - 10 maggio 1999 e come espressamente previsto nella Circolare del
Ministero delle Finanze n. 49/E del 16 marzo 2000 e quindi con l'esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale, nonché da tasse ipotecarie e da ogni altra tassa.
o) Le parti dichiarano che il Giudice si limiterà a verificare la presenza nell'atto delle dichiarazioni e della documentazione necessaria sulla base del protocollo per i trasferimenti immobiliari in uso presso il Tribunale di Treviso e che è loro onere effettuare la trascrizione e/o le richieste di ulteriori formalità di pubblicità immobiliare, nonché la conseguente voltura del titolo presso i competenti pubblici uffici, cui provvederanno a loro cura e spese, esonerando il
Giudice da ogni responsabilità in merito.
Ai fini fiscali le parti dichiarano che il valore della quota ceduta è pari ad € 58.000,00.
Le parti si impegnano ad effettuare detto trasferimento con atto notarile nel caso dovessero insorgere difficoltà, per qualsiasi motivo, per la valida ed efficace trascrizione del trasferimento immobiliare.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
7 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.7.2025, la signora chiedeva la pronuncia della separazione Pt_1
personale dal marito, dando atto di aver contratto matrimonio concordatario con il signor a CP_1
Bassano del Grappa il 1.9.2001 e che dalla loro unione erano nati i figli in data 20.7.2003 e Per_4
il 27.4.2006, entrambi maggiorenni ed il primo economicamente autosufficiente. Per_1
La ricorrente esponeva che l'affectio maritalis era progressivamente venuta meno;
per tale ragione si determinava all'instaurazione del presente procedimento, chiedendo la pronuncia di separazione personale e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso.
Con decreto del 30.7.2025, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
Si costituiva in giudizio in data 6.12.2025 il signor , aderendo alla domanda di separazione CP_1
proposta dalla moglie e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni riportate nella propria comparsa di costituzione.
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 9.12.2025, i procuratori chiedevano ed ottenevano un breve rinvio volto a formalizzare l'accordo raggiunto dalle parti, che prevedeva anche un trasferimento immobiliare.
Alla successiva udienza del 17.12.2025, dopo aver dato corso agli incombenti relativi al trasferimento immobiliare concordato, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni congiunte sopra epigrafate.
All'esito della discussione orale della causa, nella quale i procuratori si riportavano all'accordo raggiunto, il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
* * *
Con riferimento alla domanda di separazione, essa è fondata e deve essere accolta. La concorde richiesta di separazione personale avanzata dai coniugi e la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione dimostrano che la prosecuzione della convivenza coniugale è ormai divenuta impossibile.
8 L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bassano del Grappa è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
Inoltre, il Tribunale ritiene che possano essere accolte le condizioni di separazione concordate tra le parti, posto che le stesse appaiono congrue in relazione alle condizioni economiche e reddituali dei coniugi, come documentate in atti, nonché conformi all'interesse della prole.
Anche l'integrale compensazione delle spese di lite è congrua, stante l'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, e , unitisi in Parte_1 Controparte_1
matrimonio a Bassano del Grappa il 1.9.2001, con atto trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Bassano del Grappa, atto n. 81, parte II, serie A, anno 2001.
2) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
3) Assegna la casa coniugale e relativi arredi alla sig.ra Parte_1
4) Dà atto che l'auto rimarrà in proprietà esclusiva al sig. e l'auto Seat Ibiza rimarrà CP_2 CP_1
in proprietà esclusiva alla sig.ra . Pt_1
5) Dà atto che il sig. comunicherà al Comune di Borso del Grappa lo spostamento della CP_1
residenza in luogo diverso dalla casa coniugale entro un mese dal 9.1.2026;
6) Quanto al mantenimento della figlia i coniugi provvederanno ciascuno Persona_1
direttamente. Dà atto che il sig. si impegna a versare alla figlia sul suo CP_1 Persona_1
conto corrente euro 300 mensili per tre anni con decorrenza dal 8 gennaio 2026.
7) Per quanto riguarda l'assegno unico dà atto che, di comune accordo, i coniugi stabiliscono che verrà richiesto e percepito integralmente dalla sig.ra con rinuncia da parte del sig. Parte_1
. CP_1
9 8) I genitori contribuiranno alle spese straordinarie sostenute in favore di Persona_1
individuate come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, nella misura del 50%.
9) Dà atto che le parti sono entrambe economicamente autosufficienti e pertanto non sono previsti assegni di mantenimento in favore dei coniugi.
10) Spese di causa compensate.
11) Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali esistenti tra i coniugi e con riguardo alla casa coniugale dà atto che i coniugi convengono quanto segue.
a) Il signor cede e vende alla signora che accetta ed acquista, la piena ed esclusiva Controparte_1 Parte_1
proprietà per la quota indivisa di ½ (un mezzo) e ogni e qualsiasi diritto al cedente spettante sulle unità immobiliari destinate ad abitazione ai piani, terra con corte esclusiva primo e interrato. Trattasi di abitazione facente parte di un edificio, sito nel Comune di Borso del Grappa (VI) in Via Casale Nuovo n. 134, composto da cinque vani ed accessori, con annessi cantina e garage al piano interrato, facenti parte del fabbricato condominiale censito nel N.C.E.U. del
Comune di Borso del Grappa (VI) in Via Casale Nuovo, ed identificate da atto di compravendita a firma del Notaio
di Bassano del Grappa con n.
1.169 di repertorio e n. 759 di raccolta, registrato a Bassano del Grappa Persona_2
il 3.2.2014 a n 955 serie 1T e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Treviso in data 3.2.2014
Dei ai nn. Rg. 2946 e RP 2274, così censiti nel N.C.E.U. del Comune di Borso del Grappa al catasto fabbricati
SEZIONE A Foglio 9
- M.N. 1446 SUB 5 (cinque) via Casale Nuovo, piani S1-T-1 Cat. A/2 Cl. 2, vani 8,5 rendita 724,33. consistente in una abitazione ai piani, terra con corte esclusiva primo e interrato.
- M.N. 1446 SUB 9 (NOVE) via Casale Nuovo, piano S1 Cat. C/6 Cl 2, metri quadrati 32 rendita euro 62,80 consistente in una autorimessa al piano interrato.
Unitamente alle parti comuni ed indivisibili del fabbricato ai sensi dell'art. 1117 del Codice Civile e in particolare l'area di corte e annessi comuni ed in particolare:
- M.N. 1446 SUB 1 (UNO) via Casale Nuovo, piano T, accesso e comune ai n. 1446 sub 3, sub 4, sub 5 e sub 6
10 - M.N. 1446 SUB 2 (DUE) via Casale Nuovo, piani T- S1, scivolo e tunnel comune ai n. 1446 sub 3, sub 4, sub 5, sub 6, sub 7, sub 8 , sub 9 e sub 10, meglio individuati nell'elaborato planimetrico, le visure catastali, l'attestato di prestazione energetica;
documentazione tutta alla quale si fa espresso rinvio, per quanto qui non riportato e da intendersi integralmente richiamata per una più ampia identificazione, ubicazione, consistenza e confini che si allegano al presente atto.
b) I signori e dichiarano che gli immobili oggetto del presente atto, il terreno Controparte_1 Parte_1
coperto e scoperto del fabbricato condominiale, di cui alle unità immobiliari fanno parte del mappale n. 1446 di are 8,52 deriva dalla fusione dei mappali 1443 (ex 260) di are 3,14 e 1445 (ex 261) di are 5,38 e che in fase di passaggio dal catasto terreni al catasto fabbricati di Treviso ha assunto il definitivo numero 1446, con tipo mappale del 27.10.2009 n.
340578.
Che suddetti immobili sono stati realizzati sulla base delle seguenti autorizzazioni: - denuncia presentata al catasto fabbricati di Treviso in data 13.11.2009 al n. TV0359645 sono state costituite le unità immobiliari mappali nn.
1446 dal sub 3 al sub 10 e i beni comuni non censibili mappali nn. 1446 sub 1 e sub 2.
- che gli immobili sono stati censiti al catasto fabbricati di Treviso con denuncia di variazione per ultimazione dei lavori in data 13.11.2013 al n. TV0245097 di protocollo.
Si allegano altresì le planimetrie e le visure catastali;
le visure ipotecarie;
l'attestato di prestazione energetica;
documentazione tutta alla quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato e da intendersi integralmente richiamata per una più ampia identificazione, ubicazione, consistenza e confini.
c) Gli immobili confinano con M.N. 436, 1442, 1444, 1393, 1391 e strada, salvo più recenti e precisi e il tutto meglio individuabile catastalmente nelle planimetrie che in fotocopia si allegano al presente atto. Salvo più recenti e precisi il tutto meglio individuabile catastalmente nelle planimetrie che in fotocopia si allegano al presente atto.
d) Quale corrispettivo della cessione della quota dell'immobile viene stabilito il prezzo di € 58.000, quale valore corrispondente al valore della propria quota parte di ½ degli immobili sopra meglio individuati. Premesso che i coniugi avevano un conto cointestato acceso presso Banca Intesa di S. Giuseppe di Cassola fra ZA (chiuso a maggio/giugno 2025) ove c'era un saldo di 24.000,00 euro. Il sig. nel maggio/giugno 2025 ha prelevato CP_1
11 l'intera somma del saldo versandola nel proprio conto personale comprensivi della somma spettante alla sig.ra Pt_1
pari a € 12.000.
Tanto premesso l'importo di € 12.000 già in possesso del sig. viene considerato come acconto del suo maggior CP_1
credito stabilito quale corrispettivo del pagamento della quota dell'immobile sopra indicato. Pertanto residuano da versare dalla sig.ra a favore del sig. € 30.000 euro da corrispondere entro una settimana dal perfezionamento Pt_1 CP_1
del trasferimento immobiliare. I rimanenti 16.000 euro, saranno versati dalla sig.ra a favore del sig. Pt_1 CP_1
entro 5 anni a decorrere dalla data in cui verrà disposto il trasferimento dell'immobile (in Tribunale o dal Notaio) tenendo conto della rivalutazione della somma di € 16.000 in considerazione dell'inflazione.
A fronte del presente trasferimento la signora corrisponde al signor che rilascia Parte_1 Controparte_1
quietanza, la somma di euro 30.000,00 (trenatamila/00) a mezzo assegno circolare/bonifico bancario, quale valore della propria quota parte degli immobili sopra meglio individuati.
e) Provenienza.
La signora e il signor dichiarano che i predetti immobili sono stati acquistati in Parte_1 Controparte_1
regime di comunione dei beni con atto di compravendita Notaio di Bassano del Grappa con n.
1.169 di Persona_2
repertorio e n. 759 di raccolta, registrato a Bassano del Grappa il 3.2.2014 a n 955 serie 1T e trascritto presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Treviso in data 3.2.2014 ei ai nn. Rg. 2946 e RP 2274.
f) I predetti immobili, per la quota indicata, vengono ceduti e consegnati contestualmente al pagamento e trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui gli stessi si trovano, entro gli indicati confini con le relative azioni, ragioni, diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti, nulla escluso o eccettuato e con la corrispondente quota di comproprietà su tutto quanto è ritenuto di uso e godimento comune tra i condomini di uno stesso stabile ai sensi degli artt. 1117 e seguenti del Codice Civile ed espressamente su corte ed annessi comuni.
g) Le parti, ammonite sulle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni false e reticenti, per quanto e nei limiti di quanto dichiarato nell'atto di compravendita sopra citato Notaio di Bassano del Grappa con n.
1.169 di Persona_2
repertorio e n. 759 di raccolta, registrato a Bassano del Grappa il 3.2.2014 n. 955 serie 1T e trascritto presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Treviso in data 3.2.2014 ei ai nn. Rg. 2946 e RP 2274, dichiarano che le
12 unità immobiliari oggetto del presente trasferimento sono in regola con le norme urbanistiche ed edilizie e che nulla osta alla loro libera commerciabilità; più precisamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 3 e 76 D.P.R. 380/2001, dichiarano in applicazione dell'art. 40 comma 2 della Legge n. 47/1985 e del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni, che:
- gli immobili del presente atto sono stati costruiti in conformità ai seguenti provvedimenti tutti rilasciati dal Comune di
Borso del Grappa (VI):
- permesso di costruire oneroso rilasciato dal Responsabile dei Servizio del Comune di Borso del Grappa in data
10.3.2008 n. 67 e successive varianti con denunce di inizio attività presentate dal Comune di Borso del Grappa in data
9.10.2008, in data 26.11.2009 e in data 21.4.2011. Relativamente alle unità immobiliari è stato rilasciato il certificato di agibilità in data 4.12.2013 n. 67 e n. 9088 di protocollo nel quale le date di inizio e fine lavori sono state ivi indicate il 28.4.2008 e il 12.11.2013.
h) Le parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 co. 1 – bis legge n. 52/85, che i suddetti immobili, nella loro attuale consistenza, sono conformi allo stato di fatto e corrispondenti ai dati catastali e alle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia;
le parti dichiarano che i suddetti immobili sono corrispondenti ai progetti presentati per l'ottenimento dei suddetti provvedimenti e che non presentano irregolarità urbanistiche;
inoltre dichiarano che a loro carico non sono state adottate le sanzioni previste dall'art. 41 Legge n. 47/85 e successive modificazioni, quindi nulla osta alla loro libera commerciabilità.
i) Le parti dichiarano altresì che i redditi dei predetti immobili oggetto del presente trasferimento sono stati tutti dichiarati nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale alla data odierna è scaduto il termine di presentazione.
l) La parte cedente garantisce l'esclusiva titolarità e la libertà da qualsiasi peso, vincolo e formalità pregiudizievole del proprio diritto sulle unità immobiliari in questione come ben nota a parte cessionaria.
m) La parte cedente, in relazione al D.L. 46/90, al D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008, come modificato dal D.L. 112 del 25 giugno 2008 e successive modifiche e integrazioni, dichiara di garantire la conformità degli impianti alla normativa vigente al momento della loro realizzazione e di aver consegnato alla parte acquirente la relativa documentazione.
13 l) Ai sensi e per gli effetti della normativa prevista dal D.lgs. 192/2005 e D.lgs. n. 311/2006, come modificato dal
D.L. 112/2008 e dalla direttiva europea n. 2009/28/CE e di cui al D.lgs n. 28/2011 ed anche ai sensi del D.L. n.
63/2013, la parte cessionaria dà atto di aver ricevuto dalla parte cedente le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli immobili in oggetto e precisamente attestato di prestazione energetica redatto dal geom.
PIETRO FUGA V. Molinetto, 69 Borso del Grappa (TV), Tecnico abilitato Ordine/iscrizione 3126 e recante codice identificativo: valido fino al 15/12/2035. NumeroDi_1
ENERGETICA DEGLI EDIFICI
m) Le parti dichiarano di rinunciare congiuntamente ed espressamente a qualsiasi ipoteca legale possa dipendere dal trasferimento oggetto del presente atto, esonerando il Conservatore dei Registri Immobiliari di Treviso da ogni responsabilità a riguardo.
n) Le parti si danno reciprocamente atto che dette pattuizioni – assunte senza spirito di liberalità – costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e sono espressamente intese come connesse e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla conseguente definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, i quali chiedono che il trasferimento immobiliare, qui di seguito previsto, venga effettuato con l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 19 della legge n. 47/1987 anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 29 aprile - 10 maggio 1999 e come espressamente previsto nella Circolare del
Ministero delle Finanze n. 49/E del 16 marzo 2000 e quindi con l'esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale, nonché da tasse ipotecarie e da ogni altra tassa.
o) Le parti dichiarano che il Giudice si limiterà a verificare la presenza nell'atto delle dichiarazioni e della documentazione necessaria sulla base del protocollo per i trasferimenti immobiliari in uso presso il Tribunale di Treviso e che è loro onere effettuare la trascrizione e/o le richieste di ulteriori formalità di pubblicità immobiliare, nonché la conseguente voltura del titolo presso i competenti pubblici uffici, cui provvederanno a loro cura e spese, esonerando il
Giudice da ogni responsabilità in merito.
Ai fini fiscali le parti dichiarano che il valore della quota ceduta è pari ad € 58.000,00.
14 Le parti si impegnano ad effettuare detto trasferimento con atto notarile nel caso dovessero insorgere difficoltà, per qualsiasi motivo, per la valida ed efficace trascrizione del trasferimento immobiliare.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bassano del Grappa di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 18.12.2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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