Versione
22 settembre 1977
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30 dicembre 1977
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Art. 18.
La detrazione prevista dall' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, e' maggiorata di un importo pari al 4 per cento della base imponibile, risultante dalle fatture e dalle bollette doganali registrate nei dodici mesi successivi a partire dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e relative ad ordinativi emessi nello stesso periodo di tempo, per gli acquisti e per le importazioni di beni materiali ammortizzabili di nuova produzione, ad esclusione degli immobili, afferenti all'esercizio delle industrie manifatturiere ed estrattive di cui ai gruppi da IV a ((XV)) della tabella approvata con decreto del Ministro per le finanze 29 ottobre 1974.
La maggiore detrazione di cui al comma precedente e' ammessa a condizione che sia indicata distintamente nelle dichiarazioni periodiche, quando dovute o nelle annotazioni previste nell' articolo 12, comma ottavo, della legge 12 novembre 1976, n. 751 , nonche' nella dichiarazione annuale, e che alla dichiarazione stessa siano allegati; in originale o in copia fotostatica, gli ordinativi, le fatture e le bollette doganali.
L'onere, derivante dall'applicazione del presente articolo e' a carico del "Fondo" di cui all'articolo 3, che versera' all'erario la relativa imposta secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica.
La detrazione prevista dall' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, e' maggiorata di un importo pari al 4 per cento della base imponibile, risultante dalle fatture e dalle bollette doganali registrate nei dodici mesi successivi a partire dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e relative ad ordinativi emessi nello stesso periodo di tempo, per gli acquisti e per le importazioni di beni materiali ammortizzabili di nuova produzione, ad esclusione degli immobili, afferenti all'esercizio delle industrie manifatturiere ed estrattive di cui ai gruppi da IV a ((XV)) della tabella approvata con decreto del Ministro per le finanze 29 ottobre 1974.
La maggiore detrazione di cui al comma precedente e' ammessa a condizione che sia indicata distintamente nelle dichiarazioni periodiche, quando dovute o nelle annotazioni previste nell' articolo 12, comma ottavo, della legge 12 novembre 1976, n. 751 , nonche' nella dichiarazione annuale, e che alla dichiarazione stessa siano allegati; in originale o in copia fotostatica, gli ordinativi, le fatture e le bollette doganali.
L'onere, derivante dall'applicazione del presente articolo e' a carico del "Fondo" di cui all'articolo 3, che versera' all'erario la relativa imposta secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica.
Commentari • 21
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 413 del 10https://www.laleggepertutti.it/ · 10.394926
[…] L' art. 18 della legge 12 agosto 1977 n. 675, come noto, dispose, al primo comma, […]
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Giurisprudenza • 12
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/06/2001, n. 7790Provvedimento: […] L'art. 14 comma 3 della legge 1^ marzo 1986 n. 64 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) dispone che "nei territori di cui all'art. 1.... (del t.u., approvato con d.P.R. n. 218 del 1978, delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno) le disposizioni relative alla riduzione dell'i.v.a., previste dall'art. 18 della legge 12 agosto 1977 n. 675, si applicano per un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge". A sua volta, la disposizione richiamata (art. 18 comma 1 della legge n. 675 del 1977, nel testo mod. dall'art. 14 del d.l. n. 936 del 1977, conv., con mod., nella legge n. 38 del 1978) stabilisce,Leggi di più...
- riduzione i.v.a. ex art. 14 legge n. 64 del 1986 (sugli in·
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- applicabilità·
- terventi nel mezzogiorno) maggiorata del 4 per cento dell'imponibile ex art. 18 della legge 675/1977·
- fondamento·
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- applicabilita'·
- determinazione dell'imposta·
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- detrazioni·
- tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972)