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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 17593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17593 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26030/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 26030/2020 promossa da:
C.F. e P.IVA in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. MARCO DE ROSSI ed elettivamente domiciliata in Roma, Largo Messico, n. 3, presso lo studio del nominato procuratore,
ATTORE
Contro,
(C.F. in qualità di mandataria con rappresentanza della CP_1 P.IVA_2
(C.F. ) in persona del suo legale rappresentante p.t., CP_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Zaccheo, elettivamente domiciliata in Roma, Viale di Villa Grazioli n. 29, presso lo studio del nominato procuratore,
CONVENUTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO.
Con atto di citazione notificato in data 13.3.2020 la ha convenuto Parte_1 in giudizio in qualità di mandataria con rappresentanza della CP_1 CP_2 dinanzi al Tribunale di Roma, formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, accogliere le seguenti domande:
- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di rispetto al CP_2 contratto per la fornitura di energia elettrica concluso con la in data 17 Pt_1 dicembre 2019, per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto;
- condannare la al pagamento della somma quantificata in euro CP_2
100.000,00 mensili, oltre interessi sino al soddisfo, o nella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, a decorrere dal 1° marzo 2020 sino alla data di effettiva installazione del contatore e di fornitura dell'energia elettrica richiesta dalla
a titolo di danno emergente e di lucro cessante, come definiti in narrativa. Pt_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.” A sostegno della propria domanda parte attrice ha dedotto di essere proprietaria di un ristorante in Roma, Via Panaro, 8/a; che in data 10.3.2019 aveva sottoscritto con la un contratto di locazione CP_3 avente ad oggetto il complesso immobiliare sito in Roma, Via Torrita Tiberina, 22 - via Castelnuovo di Porto s.n.c. (doc. 2); che tale contratto era stato successivamente modificato in data 30.10.2019 (doc. 3), prevedeva che: “per i primi 9 mesi dalla data di inizio della locazione (e cioè dal 10 marzo 2019 al 9 dicembre 2019), il Canone non è dovuto;
dal 10° mese successivo alla Data di Inizio della Locazione e fino al 36° mese incluso (e cioè dal 10 dicembre 2019 al 9 marzo 2022), il canone mensile sarà dovuto nella minor misura di € 15.000,00 oltre IVA e, quindi, per complessivi € 45.000,00 oltre IVA per i primi 12 mesi (ultimo trimestre), per complessivi €180.000,00 oltre IVA nel secondo anno ed € 180.000,00 oltre IVA nel terzo anno”; che tale contratto di locazione era funzionale all'apertura di un nuovo ristorante, per la creazione del quale aveva investito l'importo di € 1.415.399,70 (doc. 4);
pagina 2 di 9 che in vista dell'apertura di tale ristorante in data 30.9.2019, aveva chiesto ad CP_2 un preventivo per l'attivazione di una nuova fornitura elettrica con potenza
[...] disponibile pari a 100 KW;
che il 9.10.2019, aveva inviato l'immobile locato, che aveva accertato la CP_2 possibilità di allacciare l'utenza richiesta senza la necessità di realizzare opere o richiedere specifiche autorizzazioni;
che il 19.10.2019, aveva ricevuto il preventivo richiesto che prevedeva l'allaccio dell'utenza “entro 10 giorni lavorativi” dal giorno dell'accettazione dell'offerta (doc.5);
che in data 17.12.2019 aveva accettato l'offerta formulata e corrisposto l'importo di oltre € 7.000,00 (doc. 6);
che in data l'8.1.2020 i tecnici incaricati dell'istallazione del contatore CP_2 necessario per la fornitura presso l'immobile di Via Torrita Tiberina, 22 – via Castelnuovo di Porto s.n.c., avevano constatato che il luogo di collocazione del contatore, individuato in una cabina elettrica adiacente a quella di proprietà della non era nella libera disponibilità di bensì era utilizzata in CP_1 CP_2 concessione (da Roma Capitale) dalla Progetto Ponte Milvio 2005 s.r.l.;
che alla luce di ciò, aveva richiesto alla Progetto Ponte Milvio 2005 l'accesso nella cabina in concessione a quest'ultima per la collocazione di quanto necessario all'allaccio dell'utenza (doc. 8);
che il 15.1.2020 stante l'omesso riscontro della precedente missiva aveva inviato alla Progetto Ponte Milvio 2005 una diffida per l'allaccio dell'utenza (doc. 9);
che aveva tentato di avviare un dialogo con la Progetto Ponte Milvio 2005 al fine di ottenere, dietro corrispettivo, il permesso di installare il contatore nella cabina elettrica in concessione a quest'ultima (docc. 10 e 11, e-mail del 19 e del 28 gennaio 2020); che, in data 17.2.2020, in via alternativa aveva proposto l'installazione CP_2 del contatore all'esterno della cabina elettrica in concessione alla Progetto Ponte Milvio 2005;
che detta soluzione aveva una maggiore possibilità di essere approvata da Progetto Ponte Milvio 2005, prevedendo non l'utilizzo della cabina in concessione a quest'ultima, ma l'occupazione di una porzione minima di terreno;
che in data 28.2.2020, aveva acquisito la licenza di somministrazione completa necessaria per iniziare l'attività di ristorazione e di aver terminato i lavori di ristrutturazione del locale;
pagina 3 di 9 che stante il mancato assenso della Progetto Ponte Milvio 2005 alla soluzione alternativa proposta, aveva sollecitato ad allacciare l'utenza in questione CP_2 nel più breve tempo possibile;
che il ritardo nell'attivazione della fornitura elettrica da parte di gli aveva CP_2 provocato ingenti danni economici quantificabili in € 100.000,00 per ogni mese di ritardo dell'apertura del ristorante a partire dal 1.3.2020, a titolo di danno emergente e di lucro cessante. Si costituiva in giudizio formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia CP_2 all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni illustrate in narrativa, rigettare integralmente, perché inammissibili, infondate in fatto e in diritto e indimostrate, tutte le domande e istanze formulate da (già nei confronti della medesima con l'atto Parte_2 Parte_1 CP_2 di citazione notificato in data 13/03/2020. Con vittorie di spese, competenze ed onorari.” A sostegno della propria domanda parte convenuta deduceva che l'allaccio della linea elettrica presso il complesso immobiliare sito in Roma, Via Torrita Tiberina, 22 - via Castelnuovo di Porto s.n.s, all'esito della definizione delle attività tecniche e degli adempimenti necessari, era stato effettuato in data 24.8.2020; che in data 30.9.2019 aveva ricevuto la richiesta di preventivo (cod. A00007628776) e di aver trasmesso la relativa Offerta Tecnico-Economica a seguito di sopralluogo 9.10.2019 (doc. 1), accettata dalla società attrice il 20.12.2019; che in sede di successivi accertamenti, era emersa l'oggettiva impossibilità di procedere secondo la soluzione originaria per la necessità di transitare in area con accesso precluso e di eseguire scavi e ripristini (doc. 2), nonché per la natura comunale dell'area e la sua concessione in favore della Progetto Ponte Milvio 2005 s.r.l in forza della Convenzione 04.7.2005 (docc. 3–4); che si era attivata in senso collaborativo, partecipando alla procedura di mediazione e proponendo soluzioni alternative (doc. 5), tra cui: posa del misuratore nel locale centralizzato e successiva alimentazione provvisoria, nonché un progetto tecnico alternativo del 17.2.2020 (doc. 6); che la definizione bonaria veniva ostacolata dalle condizioni richieste dalla Progetto Ponte Milvio 2005 s.r.l e dalla mancata accettazione delle soluzioni prospettate, con conseguente necessità di avviare iniziative istruttorie e autorizzative, anche in relazione alla possibile servitù coattiva (docc. 11, 14).
pagina 4 di 9 Quanto alla fase esecutiva, dava conto: dell'avanzamento per la fornitura CP_2
POD IT002E0000398A, con scavi eseguiti 17.7.2020 e conclusi 19.7.2020 (doc. 25), e comunicazione di ultimazione attività di rete 21.7.2020 (doc. 26); della necessità di formale accettazione e completamento delle opere a carico di per la Parte_2 fornitura POD IT002E0072307A, formalizzate solo con la sottoscrizione dell'Allegato D in occasione del sopralluogo 07.8.2020 (doc. 31) e con conclusione delle opere della controparte 18.8.2020 (doc. 32). Solo a quel punto, la convenuta riferiva di aver completato l'allaccio di entrambe le forniture il 24.8.2020 (doc. 33), precisando dunque che l'allaccio provvisorio presso via Castelnuovo di Porto si collocava in tale contesto tecnico-procedurale. Infine, parte convenuta concludeva nel senso dell'assenza di responsabilità contrattuale in capo ad deducendo che i ritardi sarebbero dipesi da CP_2 impedimenti oggettivi (stato dei luoghi, titolarità/diritti sull'area in concessione) e dalla condotta non collaborativa e contraddittoria della società attrice, con conseguente infondatezza anche delle pretese risarcitorie. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, istruita per via documentale, è stata assunta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., la società convenuta ha rappresentato che ha ceduto, in data 18.6.2020, con atto a rogito Parte_1 del notaio (rep. n. 91676, racc. n. 40513), l'azienda , Persona_1 Pt_1 avente ad oggetto il ristorante sito in Via Torrita Tiberina 22 – Via Castelnuovo di Porto s.n.c., alla con sede in Guidonia Montecelio (RM), Via Enrico Fermi Parte_2
n. 7, C.F. e P. IVA e che pertanto, difetta di P.IVA_4 Parte_1 legittimazione attiva e/o di interesse ad agire in relazione al pregiudizio asseritamente subito a decorrere dal 18.6.2020. La domanda risarcitoria avanzata da parte attrice è solo in parte fondata. La presente sentenza è resa in base al principio della c.d. ragione più liquida, secondo cui la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le altre questioni prospettate dalle parti (cfr. Cass. Sez. Un., sentenza n. 9936 del 8.5.2014; Cass., Sez.
6-L, sentenza n. 12002 del 28.5.2014; Cass., Sez. 5, sentenza n. 11458 del 11.5.2018; Cass., Sez. 5, ordinanza n. 363 del 9.1.2019). Preliminarmente, quanto alla legittimazione, in relazione al pregiudizio asseritamente subito a decorrere dal 18.6.2020 della la va evidenziato Pt_1 Parte_1 Parte_2
pagina 5 di 9 che la cessione dell'azienda improduttiva espone la alla possibile azione Pt_1 contrattuale da parte della cessionaria, il che consente di riconoscere ugualmente le voci di danno conseguenti al lucro cessante, mentre quelle relative al danno emergente risultano tutte riferibile alla che aveva effettuato la ristrutturazione Pt_1 del locale. Sono pertanto da escludere solo le spese correnti successiva alla cessione dell'azienda, perché queste sono verosimilmente state sostenute da tale diverso soggetto. In relazione domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice giova ricordare che “In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c.” ( Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25584 del 12/10/2018 Rv. 650915 – 01 Conf. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001 Rv. 549956 - 01). Nel caso di specie, la parte attrice ha prodotto l'offerta tecnico-commerciale di CP_2 relativa alla richiesta di preventivo n. A00007628776 del 30.9.2019, concernente l'attivazione di un nuovo impianto con potenza pari a 100 kW presso l'indirizzo di Via Torrita Tiberina n. 22. In tale offerta, al punto 2, veniva espressamente indicato che non erano necessari lavori né l'ottenimento di eventuali autorizzazioni per l'allaccio dell'utenza. Il documento prevedeva inoltre che i lavori di allaccio sarebbero stati eseguiti entro 10 giorni lavorativi dalla data di accettazione dell'offerta, avvenuta in data 17.10.2020 (doc. 5). È incontroverso che ha provveduto all'allaccio dell'utenza elettrica solo in data CP_2
24.8.2020, utilizzando una cabina liberamente disponibile sin dalla richiesta iniziale di e collocata a una distanza inferiore rispetto a quella originariamente Pt_1 individuata per l'allaccio, data dal Comune di Roma in concessione alla Progetto Ponte Milvio 2005 s.r.l. La domanda di parte attrice può essere accolta solo in parte, in quanto la stessa non ha fornito dettagliata dei danni concretamente subiti in conseguenza del ritardo nell'allaccio dell'utenza elettrica.
pagina 6 di 9 Infatti, le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono limitarsi alla mera prospettazione che la condotta colpevole della controparte sia astrattamente idonea a produrre danni nella sfera giuridica di chi agisce in giudizio, dovendo invece essere specificamente dedotti e provati sia il pregiudizio subito sia il relativo nesso causale con l'inadempimento dedotto. In proposito si osserva che “In tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento, atteso che il cosiddetto
“assorbimento” del nesso eziologico nell'inadempimento non deve essere inteso come sua irrilevanza tanto sul piano sostanziale quanto in punto di ricadute di carattere processuale e di distribuzione dell'onere probatorio, bensì come prova
“evidenziale” della sua esistenza, giustificata dal fatto che quel nesso, di norma, non è funzionalmente scindibile dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo si sostanzia nella lesione dell'interesse del creditore che a sua volta identifica l'evento di danno. (Cass.Sez. 3, Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024 Rv. 670936 - 02). Nel caso di specie con riferimento alla voce del danno emergente, il tecnico di parte ha incluso indistintamente tutti gli investimenti e le immobilizzazioni, materiali e immateriali, effettuati sia dalla parte attrice sia dalla cessionaria Parte_2 individuando per ciascuna voce percentuali di ammortamento variabili dal 10% al 100% e quantificando l'ammortamento complessivo per il periodo di chiusura asseritamente imputabile ad in euro 79.858,00. CP_2
Nella medesima voce sono stati altresì ricompresi i costi relativi ai canoni di locazione corrisposti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 22 settembre 2020, versati da sino alla data di cessione dell'azienda e, Parte_1 successivamente, da per un importo complessivo pari a euro 39.128,00, Parte_2 con conseguente quantificazione del danno emergente in euro 118.986,00. Quanto alla voce di cui al punto 4.4, relativa al lucro cessante, il consulente di parte attrice ha assunto a riferimento i costi e i ricavi relativi a 32 giorni di effettiva apertura del ristorante, individuando un “mese standard” e stimando, su tale base, i mancati guadagni relativi al periodo di chiusura asseritamente riconducibile all'inadempimento di in euro 21.661,80. CP_2
I calcoli effettuati dal consulente di parte attrice risultano idonei a dimostrare in modo attendibile e puntuale solo in parte il danno risarcibile.
pagina 7 di 9 In particolare, la perizia prende in considerazione in modo indifferenziato costi, fondandosi su fatture relative a una pluralità di spese eterogenee – quali costi di progettazione architettonica, acquisto di utensili da cucina, elettrodomestici, materiali di cantiere, arredi e manufatti in legno. Risultano annoverati tutti i costi di ammortamento degli investimenti effettuati e pur non essendo esplicitati i criteri di determinazione delle percentuali di ammortamento adottate né le ragioni per cui tali costi dovrebbero essere integralmente imputati alla società convenuta, deve ritenersi siano rimborsabili i costi fissi, quali quelli dei canoni di locazione solo in proporzione al periodo antecedente alla cessione, in ragione del dedotto inadempimento, trattandosi di costi fissi che la parte attrice non avrebbe scelto di sostenere se avesse previsto l'impossibilità di allaccio dell'utenza elettrica. Dalla relativa voce deve pertanto essere dedotto l'importo di € 23.500, per cui la voce per danno emergente risulta provata per il minor importo di € 95.486. Un ulteriore abbattimento di tale voce deve poi esser applicato riconoscendo che tali stime di parte, peraltro solo parzialmente supportate da documentazione giustificativa, sono corrispondenti a beni strumentali mobili e attrezzature che la Pt_ ha comunque venduto insieme all'azienda e che, verosimilmente, la stessa Pt_1
o la stessa – che evidentemente svolgono attività di ristorazione - hanno potuto Pt_1 riutilizzare, certo non perdendo né il corrispettivo conseguito né il valore intrinseco dei beni. Tali considerazioni impongono una riduzione dell'importo del danno emergente di un ulteriore 50% fino all'importo di € 47.743. In relazione alla voce relativa al lucro cessante, si osserva che il risarcimento del danno da lucro cessante richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi solo su un'astratta e ipotetica possibilità di lucro, bensì su una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile tale possibilità. (Cass. n. 8758/2025), difatti il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito (vds. Cass., ordinanza n. 29486 del 15/11/2024).
pagina 8 di 9 Ebbene, la stima effettuata dalla parte attrice e dal proprio consulente è basata sui costi e sui ricavi relativi ai soli 32 giorni di apertura del ristorante sito in Via Torrita Tiberina n. 22 / Via Castelnuovo di Porto s.n.c., periodo in cui l'esercizio era già di proprietà della cessionaria per cui tale voce di danno non risulta risarcibile. Parte_2
Le spese di lite possono essere compensate per la parziale, reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie in parte la domanda risarcitoria formulata da nei Parte_1 confronti di in qualità di mandataria con rappresentanza della CP_1 CP_2
e, per l'effetto, condanna la predetta in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 47.743,00;
- Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Roma, 15 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Ettore Favara
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 26030/2020 promossa da:
C.F. e P.IVA in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. MARCO DE ROSSI ed elettivamente domiciliata in Roma, Largo Messico, n. 3, presso lo studio del nominato procuratore,
ATTORE
Contro,
(C.F. in qualità di mandataria con rappresentanza della CP_1 P.IVA_2
(C.F. ) in persona del suo legale rappresentante p.t., CP_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Zaccheo, elettivamente domiciliata in Roma, Viale di Villa Grazioli n. 29, presso lo studio del nominato procuratore,
CONVENUTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO.
Con atto di citazione notificato in data 13.3.2020 la ha convenuto Parte_1 in giudizio in qualità di mandataria con rappresentanza della CP_1 CP_2 dinanzi al Tribunale di Roma, formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, accogliere le seguenti domande:
- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di rispetto al CP_2 contratto per la fornitura di energia elettrica concluso con la in data 17 Pt_1 dicembre 2019, per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto;
- condannare la al pagamento della somma quantificata in euro CP_2
100.000,00 mensili, oltre interessi sino al soddisfo, o nella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, a decorrere dal 1° marzo 2020 sino alla data di effettiva installazione del contatore e di fornitura dell'energia elettrica richiesta dalla
a titolo di danno emergente e di lucro cessante, come definiti in narrativa. Pt_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.” A sostegno della propria domanda parte attrice ha dedotto di essere proprietaria di un ristorante in Roma, Via Panaro, 8/a; che in data 10.3.2019 aveva sottoscritto con la un contratto di locazione CP_3 avente ad oggetto il complesso immobiliare sito in Roma, Via Torrita Tiberina, 22 - via Castelnuovo di Porto s.n.c. (doc. 2); che tale contratto era stato successivamente modificato in data 30.10.2019 (doc. 3), prevedeva che: “per i primi 9 mesi dalla data di inizio della locazione (e cioè dal 10 marzo 2019 al 9 dicembre 2019), il Canone non è dovuto;
dal 10° mese successivo alla Data di Inizio della Locazione e fino al 36° mese incluso (e cioè dal 10 dicembre 2019 al 9 marzo 2022), il canone mensile sarà dovuto nella minor misura di € 15.000,00 oltre IVA e, quindi, per complessivi € 45.000,00 oltre IVA per i primi 12 mesi (ultimo trimestre), per complessivi €180.000,00 oltre IVA nel secondo anno ed € 180.000,00 oltre IVA nel terzo anno”; che tale contratto di locazione era funzionale all'apertura di un nuovo ristorante, per la creazione del quale aveva investito l'importo di € 1.415.399,70 (doc. 4);
pagina 2 di 9 che in vista dell'apertura di tale ristorante in data 30.9.2019, aveva chiesto ad CP_2 un preventivo per l'attivazione di una nuova fornitura elettrica con potenza
[...] disponibile pari a 100 KW;
che il 9.10.2019, aveva inviato l'immobile locato, che aveva accertato la CP_2 possibilità di allacciare l'utenza richiesta senza la necessità di realizzare opere o richiedere specifiche autorizzazioni;
che il 19.10.2019, aveva ricevuto il preventivo richiesto che prevedeva l'allaccio dell'utenza “entro 10 giorni lavorativi” dal giorno dell'accettazione dell'offerta (doc.5);
che in data 17.12.2019 aveva accettato l'offerta formulata e corrisposto l'importo di oltre € 7.000,00 (doc. 6);
che in data l'8.1.2020 i tecnici incaricati dell'istallazione del contatore CP_2 necessario per la fornitura presso l'immobile di Via Torrita Tiberina, 22 – via Castelnuovo di Porto s.n.c., avevano constatato che il luogo di collocazione del contatore, individuato in una cabina elettrica adiacente a quella di proprietà della non era nella libera disponibilità di bensì era utilizzata in CP_1 CP_2 concessione (da Roma Capitale) dalla Progetto Ponte Milvio 2005 s.r.l.;
che alla luce di ciò, aveva richiesto alla Progetto Ponte Milvio 2005 l'accesso nella cabina in concessione a quest'ultima per la collocazione di quanto necessario all'allaccio dell'utenza (doc. 8);
che il 15.1.2020 stante l'omesso riscontro della precedente missiva aveva inviato alla Progetto Ponte Milvio 2005 una diffida per l'allaccio dell'utenza (doc. 9);
che aveva tentato di avviare un dialogo con la Progetto Ponte Milvio 2005 al fine di ottenere, dietro corrispettivo, il permesso di installare il contatore nella cabina elettrica in concessione a quest'ultima (docc. 10 e 11, e-mail del 19 e del 28 gennaio 2020); che, in data 17.2.2020, in via alternativa aveva proposto l'installazione CP_2 del contatore all'esterno della cabina elettrica in concessione alla Progetto Ponte Milvio 2005;
che detta soluzione aveva una maggiore possibilità di essere approvata da Progetto Ponte Milvio 2005, prevedendo non l'utilizzo della cabina in concessione a quest'ultima, ma l'occupazione di una porzione minima di terreno;
che in data 28.2.2020, aveva acquisito la licenza di somministrazione completa necessaria per iniziare l'attività di ristorazione e di aver terminato i lavori di ristrutturazione del locale;
pagina 3 di 9 che stante il mancato assenso della Progetto Ponte Milvio 2005 alla soluzione alternativa proposta, aveva sollecitato ad allacciare l'utenza in questione CP_2 nel più breve tempo possibile;
che il ritardo nell'attivazione della fornitura elettrica da parte di gli aveva CP_2 provocato ingenti danni economici quantificabili in € 100.000,00 per ogni mese di ritardo dell'apertura del ristorante a partire dal 1.3.2020, a titolo di danno emergente e di lucro cessante. Si costituiva in giudizio formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia CP_2 all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni illustrate in narrativa, rigettare integralmente, perché inammissibili, infondate in fatto e in diritto e indimostrate, tutte le domande e istanze formulate da (già nei confronti della medesima con l'atto Parte_2 Parte_1 CP_2 di citazione notificato in data 13/03/2020. Con vittorie di spese, competenze ed onorari.” A sostegno della propria domanda parte convenuta deduceva che l'allaccio della linea elettrica presso il complesso immobiliare sito in Roma, Via Torrita Tiberina, 22 - via Castelnuovo di Porto s.n.s, all'esito della definizione delle attività tecniche e degli adempimenti necessari, era stato effettuato in data 24.8.2020; che in data 30.9.2019 aveva ricevuto la richiesta di preventivo (cod. A00007628776) e di aver trasmesso la relativa Offerta Tecnico-Economica a seguito di sopralluogo 9.10.2019 (doc. 1), accettata dalla società attrice il 20.12.2019; che in sede di successivi accertamenti, era emersa l'oggettiva impossibilità di procedere secondo la soluzione originaria per la necessità di transitare in area con accesso precluso e di eseguire scavi e ripristini (doc. 2), nonché per la natura comunale dell'area e la sua concessione in favore della Progetto Ponte Milvio 2005 s.r.l in forza della Convenzione 04.7.2005 (docc. 3–4); che si era attivata in senso collaborativo, partecipando alla procedura di mediazione e proponendo soluzioni alternative (doc. 5), tra cui: posa del misuratore nel locale centralizzato e successiva alimentazione provvisoria, nonché un progetto tecnico alternativo del 17.2.2020 (doc. 6); che la definizione bonaria veniva ostacolata dalle condizioni richieste dalla Progetto Ponte Milvio 2005 s.r.l e dalla mancata accettazione delle soluzioni prospettate, con conseguente necessità di avviare iniziative istruttorie e autorizzative, anche in relazione alla possibile servitù coattiva (docc. 11, 14).
pagina 4 di 9 Quanto alla fase esecutiva, dava conto: dell'avanzamento per la fornitura CP_2
POD IT002E0000398A, con scavi eseguiti 17.7.2020 e conclusi 19.7.2020 (doc. 25), e comunicazione di ultimazione attività di rete 21.7.2020 (doc. 26); della necessità di formale accettazione e completamento delle opere a carico di per la Parte_2 fornitura POD IT002E0072307A, formalizzate solo con la sottoscrizione dell'Allegato D in occasione del sopralluogo 07.8.2020 (doc. 31) e con conclusione delle opere della controparte 18.8.2020 (doc. 32). Solo a quel punto, la convenuta riferiva di aver completato l'allaccio di entrambe le forniture il 24.8.2020 (doc. 33), precisando dunque che l'allaccio provvisorio presso via Castelnuovo di Porto si collocava in tale contesto tecnico-procedurale. Infine, parte convenuta concludeva nel senso dell'assenza di responsabilità contrattuale in capo ad deducendo che i ritardi sarebbero dipesi da CP_2 impedimenti oggettivi (stato dei luoghi, titolarità/diritti sull'area in concessione) e dalla condotta non collaborativa e contraddittoria della società attrice, con conseguente infondatezza anche delle pretese risarcitorie. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, istruita per via documentale, è stata assunta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., la società convenuta ha rappresentato che ha ceduto, in data 18.6.2020, con atto a rogito Parte_1 del notaio (rep. n. 91676, racc. n. 40513), l'azienda , Persona_1 Pt_1 avente ad oggetto il ristorante sito in Via Torrita Tiberina 22 – Via Castelnuovo di Porto s.n.c., alla con sede in Guidonia Montecelio (RM), Via Enrico Fermi Parte_2
n. 7, C.F. e P. IVA e che pertanto, difetta di P.IVA_4 Parte_1 legittimazione attiva e/o di interesse ad agire in relazione al pregiudizio asseritamente subito a decorrere dal 18.6.2020. La domanda risarcitoria avanzata da parte attrice è solo in parte fondata. La presente sentenza è resa in base al principio della c.d. ragione più liquida, secondo cui la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le altre questioni prospettate dalle parti (cfr. Cass. Sez. Un., sentenza n. 9936 del 8.5.2014; Cass., Sez.
6-L, sentenza n. 12002 del 28.5.2014; Cass., Sez. 5, sentenza n. 11458 del 11.5.2018; Cass., Sez. 5, ordinanza n. 363 del 9.1.2019). Preliminarmente, quanto alla legittimazione, in relazione al pregiudizio asseritamente subito a decorrere dal 18.6.2020 della la va evidenziato Pt_1 Parte_1 Parte_2
pagina 5 di 9 che la cessione dell'azienda improduttiva espone la alla possibile azione Pt_1 contrattuale da parte della cessionaria, il che consente di riconoscere ugualmente le voci di danno conseguenti al lucro cessante, mentre quelle relative al danno emergente risultano tutte riferibile alla che aveva effettuato la ristrutturazione Pt_1 del locale. Sono pertanto da escludere solo le spese correnti successiva alla cessione dell'azienda, perché queste sono verosimilmente state sostenute da tale diverso soggetto. In relazione domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice giova ricordare che “In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c.” ( Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25584 del 12/10/2018 Rv. 650915 – 01 Conf. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001 Rv. 549956 - 01). Nel caso di specie, la parte attrice ha prodotto l'offerta tecnico-commerciale di CP_2 relativa alla richiesta di preventivo n. A00007628776 del 30.9.2019, concernente l'attivazione di un nuovo impianto con potenza pari a 100 kW presso l'indirizzo di Via Torrita Tiberina n. 22. In tale offerta, al punto 2, veniva espressamente indicato che non erano necessari lavori né l'ottenimento di eventuali autorizzazioni per l'allaccio dell'utenza. Il documento prevedeva inoltre che i lavori di allaccio sarebbero stati eseguiti entro 10 giorni lavorativi dalla data di accettazione dell'offerta, avvenuta in data 17.10.2020 (doc. 5). È incontroverso che ha provveduto all'allaccio dell'utenza elettrica solo in data CP_2
24.8.2020, utilizzando una cabina liberamente disponibile sin dalla richiesta iniziale di e collocata a una distanza inferiore rispetto a quella originariamente Pt_1 individuata per l'allaccio, data dal Comune di Roma in concessione alla Progetto Ponte Milvio 2005 s.r.l. La domanda di parte attrice può essere accolta solo in parte, in quanto la stessa non ha fornito dettagliata dei danni concretamente subiti in conseguenza del ritardo nell'allaccio dell'utenza elettrica.
pagina 6 di 9 Infatti, le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono limitarsi alla mera prospettazione che la condotta colpevole della controparte sia astrattamente idonea a produrre danni nella sfera giuridica di chi agisce in giudizio, dovendo invece essere specificamente dedotti e provati sia il pregiudizio subito sia il relativo nesso causale con l'inadempimento dedotto. In proposito si osserva che “In tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento, atteso che il cosiddetto
“assorbimento” del nesso eziologico nell'inadempimento non deve essere inteso come sua irrilevanza tanto sul piano sostanziale quanto in punto di ricadute di carattere processuale e di distribuzione dell'onere probatorio, bensì come prova
“evidenziale” della sua esistenza, giustificata dal fatto che quel nesso, di norma, non è funzionalmente scindibile dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo si sostanzia nella lesione dell'interesse del creditore che a sua volta identifica l'evento di danno. (Cass.Sez. 3, Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024 Rv. 670936 - 02). Nel caso di specie con riferimento alla voce del danno emergente, il tecnico di parte ha incluso indistintamente tutti gli investimenti e le immobilizzazioni, materiali e immateriali, effettuati sia dalla parte attrice sia dalla cessionaria Parte_2 individuando per ciascuna voce percentuali di ammortamento variabili dal 10% al 100% e quantificando l'ammortamento complessivo per il periodo di chiusura asseritamente imputabile ad in euro 79.858,00. CP_2
Nella medesima voce sono stati altresì ricompresi i costi relativi ai canoni di locazione corrisposti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 22 settembre 2020, versati da sino alla data di cessione dell'azienda e, Parte_1 successivamente, da per un importo complessivo pari a euro 39.128,00, Parte_2 con conseguente quantificazione del danno emergente in euro 118.986,00. Quanto alla voce di cui al punto 4.4, relativa al lucro cessante, il consulente di parte attrice ha assunto a riferimento i costi e i ricavi relativi a 32 giorni di effettiva apertura del ristorante, individuando un “mese standard” e stimando, su tale base, i mancati guadagni relativi al periodo di chiusura asseritamente riconducibile all'inadempimento di in euro 21.661,80. CP_2
I calcoli effettuati dal consulente di parte attrice risultano idonei a dimostrare in modo attendibile e puntuale solo in parte il danno risarcibile.
pagina 7 di 9 In particolare, la perizia prende in considerazione in modo indifferenziato costi, fondandosi su fatture relative a una pluralità di spese eterogenee – quali costi di progettazione architettonica, acquisto di utensili da cucina, elettrodomestici, materiali di cantiere, arredi e manufatti in legno. Risultano annoverati tutti i costi di ammortamento degli investimenti effettuati e pur non essendo esplicitati i criteri di determinazione delle percentuali di ammortamento adottate né le ragioni per cui tali costi dovrebbero essere integralmente imputati alla società convenuta, deve ritenersi siano rimborsabili i costi fissi, quali quelli dei canoni di locazione solo in proporzione al periodo antecedente alla cessione, in ragione del dedotto inadempimento, trattandosi di costi fissi che la parte attrice non avrebbe scelto di sostenere se avesse previsto l'impossibilità di allaccio dell'utenza elettrica. Dalla relativa voce deve pertanto essere dedotto l'importo di € 23.500, per cui la voce per danno emergente risulta provata per il minor importo di € 95.486. Un ulteriore abbattimento di tale voce deve poi esser applicato riconoscendo che tali stime di parte, peraltro solo parzialmente supportate da documentazione giustificativa, sono corrispondenti a beni strumentali mobili e attrezzature che la Pt_ ha comunque venduto insieme all'azienda e che, verosimilmente, la stessa Pt_1
o la stessa – che evidentemente svolgono attività di ristorazione - hanno potuto Pt_1 riutilizzare, certo non perdendo né il corrispettivo conseguito né il valore intrinseco dei beni. Tali considerazioni impongono una riduzione dell'importo del danno emergente di un ulteriore 50% fino all'importo di € 47.743. In relazione alla voce relativa al lucro cessante, si osserva che il risarcimento del danno da lucro cessante richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi solo su un'astratta e ipotetica possibilità di lucro, bensì su una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile tale possibilità. (Cass. n. 8758/2025), difatti il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito (vds. Cass., ordinanza n. 29486 del 15/11/2024).
pagina 8 di 9 Ebbene, la stima effettuata dalla parte attrice e dal proprio consulente è basata sui costi e sui ricavi relativi ai soli 32 giorni di apertura del ristorante sito in Via Torrita Tiberina n. 22 / Via Castelnuovo di Porto s.n.c., periodo in cui l'esercizio era già di proprietà della cessionaria per cui tale voce di danno non risulta risarcibile. Parte_2
Le spese di lite possono essere compensate per la parziale, reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie in parte la domanda risarcitoria formulata da nei Parte_1 confronti di in qualità di mandataria con rappresentanza della CP_1 CP_2
e, per l'effetto, condanna la predetta in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 47.743,00;
- Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Roma, 15 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Ettore Favara
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