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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 23/01/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 35/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente
TR AR, Relatore
PETRARULO FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 268/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Belluno
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Veneto - Fondamenta S. Lucia - Cannaregio, 2 30121 Venezia VE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 78/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BELLUNO sez. 1 e pubblicata il 06/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 016220239000017869000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere la domanda diretta alla riforma della sentenza impugnata
Resiste/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Resistente_1 impugnava avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Belluno l' intimazione di pagamento avente ad oggetto la richiesta di pagamento della cartella esattoriale notificata in data 4.2.2019, relativa alla tassa automobilistica di € 269,80 afferente l'anno d'imposta 2015, eccependo l'intervenuta prescrizione del tributo in data 31.12.2018.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica, avendo la Resistente_1 erroneamente trasmesso l'atto d'impugnazione all'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale.
Si costituiva, altresì, in data 4.11.2024, la Regione Veneto per il tramite della propria Avvocatura, con deposito di atto d'intervento “ad opponendum”, con il quale veniva affermata la tempestività e correttezza degli atti già precedentemente trasmessi alla Corte dagli uffici regionali, con richiesta di voler dichiarare l'inammissibilità del ricorso ed il rinvio dell'udienza di discussione.
La Corte, in composizione monocratica, con sentenza n. 78 del 5.11.2024, respingeva, in via pregiudiziale,
l' eccezione dell' Agenzia delle Entrate – Riscossione ritenendo che, pur mancando la notifica del ricorso, il rapporto processuale si fosse validamente instaurato con la costituzione in giudizio dell' ADER.
Riteneva, altresì, non tempestivo l'atto d'intervento dell' Avvocatura regionale.
Nel merito, accoglieva il ricorso poiché l'intimazione di pagamento sarebbe intervenuta oltre il termine triennale di prescrizione.
Propone ora appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Belluno, ribadendo le argomentazioni esposte avanti ai giudici di prime cure e chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Parte appellata non si costituisce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Belluno é fondato e va accolto.
Come dedotto in atti, emerge in modo chiaro ed inconfutabile che la prima intimazione di pagamento notificata in data 21.2.2023 portante, tra le altre, il credito di cui alla cartella afferente il mancato pagamento della tassa automobilistica 2015, non é stata impugnata impedendo, pertanto, alla ricorrente, di contestare la non debenza delle somme iscritte a ruolo per pretesa prescrizione (si vedano, inter alia, Cassazione, sentenza
14.2.2020, n. 3743, Cassazione, sentenza 14.3.2022 n. 8198, Cassazione, sentenza 14.9.2022, n. 27093).
Assorbiti gli altri motivi di doglianza.
Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida in € 500,00 oltre oneri di legge se dovuti.
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida in € 500,00, oltre oneri di legge.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente
TR AR, Relatore
PETRARULO FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 268/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Belluno
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Veneto - Fondamenta S. Lucia - Cannaregio, 2 30121 Venezia VE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 78/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BELLUNO sez. 1 e pubblicata il 06/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 016220239000017869000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere la domanda diretta alla riforma della sentenza impugnata
Resiste/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Resistente_1 impugnava avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Belluno l' intimazione di pagamento avente ad oggetto la richiesta di pagamento della cartella esattoriale notificata in data 4.2.2019, relativa alla tassa automobilistica di € 269,80 afferente l'anno d'imposta 2015, eccependo l'intervenuta prescrizione del tributo in data 31.12.2018.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica, avendo la Resistente_1 erroneamente trasmesso l'atto d'impugnazione all'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale.
Si costituiva, altresì, in data 4.11.2024, la Regione Veneto per il tramite della propria Avvocatura, con deposito di atto d'intervento “ad opponendum”, con il quale veniva affermata la tempestività e correttezza degli atti già precedentemente trasmessi alla Corte dagli uffici regionali, con richiesta di voler dichiarare l'inammissibilità del ricorso ed il rinvio dell'udienza di discussione.
La Corte, in composizione monocratica, con sentenza n. 78 del 5.11.2024, respingeva, in via pregiudiziale,
l' eccezione dell' Agenzia delle Entrate – Riscossione ritenendo che, pur mancando la notifica del ricorso, il rapporto processuale si fosse validamente instaurato con la costituzione in giudizio dell' ADER.
Riteneva, altresì, non tempestivo l'atto d'intervento dell' Avvocatura regionale.
Nel merito, accoglieva il ricorso poiché l'intimazione di pagamento sarebbe intervenuta oltre il termine triennale di prescrizione.
Propone ora appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Belluno, ribadendo le argomentazioni esposte avanti ai giudici di prime cure e chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Parte appellata non si costituisce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Belluno é fondato e va accolto.
Come dedotto in atti, emerge in modo chiaro ed inconfutabile che la prima intimazione di pagamento notificata in data 21.2.2023 portante, tra le altre, il credito di cui alla cartella afferente il mancato pagamento della tassa automobilistica 2015, non é stata impugnata impedendo, pertanto, alla ricorrente, di contestare la non debenza delle somme iscritte a ruolo per pretesa prescrizione (si vedano, inter alia, Cassazione, sentenza
14.2.2020, n. 3743, Cassazione, sentenza 14.3.2022 n. 8198, Cassazione, sentenza 14.9.2022, n. 27093).
Assorbiti gli altri motivi di doglianza.
Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida in € 500,00 oltre oneri di legge se dovuti.
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida in € 500,00, oltre oneri di legge.