Ordinanza cautelare 28 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 28/07/2022, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/07/2022
N. 00456/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 456 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Casati e Gianni Gemma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Nicolardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
A.S.L. di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Selleri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
della deliberazione -OMISSIS- del 9 febbraio 2022 dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Lecce, nonché della nota di comunicazione prot. -OMISSIS- del 10 febbraio 2022 (che il ricorrente assume non essergli mai state trasmesse), con le quali si è provveduto a dichiarare accertato nei suoi confronti l’inadempimento dell’obbligo vaccinale Covid-19 e ad annotare immediatamente la sua sospensione dall'esercizio della professione di Medico nell’Albo al quale risulta iscritto, senza indicazione delle ragioni sottese alla sospensione, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da -OMISSIS- il 6 luglio 2022:
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della deliberazione -OMISSIS- del 9 febbraio 2022 dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Lecce, nonché della nota di comunicazione prot. -OMISSIS- del 10 febbraio 2022 (che assume non essergli mai state trasmesse), con le quali si è provveduto a dichiarare accertato nei suoi confronti l’inadempimento dell’obbligo vaccinale Covid-19 e ad annotare immediatamente la sua sospensione dall'esercizio della professione di Medico nell’Albo al quale risulta iscritto, senza indicazione delle ragioni sottese alla sospensione, nonchè di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali e, in particolare, della deliberazione dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Lecce -OMISSIS- del 13 giugno 2022, notificata il 14 giugno 2022, di proroga della predetta sospensione sino al 31 dicembre 2022
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Lecce e della A.S.L. di Lecce;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente con il ricorso e con i motivi aggiunti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 27 luglio 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori avv.to D. Ponzo in sostituzione degli avv.ti P. Casati e G. Gemma, avv.to G. Selleri e avv.to P. Nicolardi;
Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, non si ravvisa la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora necessari per la concessione della tutela cautelare invocata con il ricorso introduttivo ed i successivi motivi aggiunti proposti il 6 luglio 2022, in quanto, a parte ogni questione di ammissibilità (relativa a giurisdizione ed interesse a ricorrere), appaiono manifestamente infondate tutte le censure con essi formulate atteso che:
- l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Lecce ha proceduto a comunicare al ricorrente, con nota prot. -OMISSIS- del 23 dicembre 2021 trasmessa con raccomandata con a.r. del 24 dicembre 2022, poiché questi non ha mai attivato e comunicato il proprio indirizzo p.e.c. in spregio all’obbligo gravante a proprio carico ex art. 16 comma 7 della L. n. 2 del 2009 (notifica perfezionata per compiuta giacenza il 7 febbraio 2022, come chiarito con la nota della Post & Service Group r.s. del 7 giugno 2022), l’invito preliminare a produrre la prescritta documentazione previsto dall’art. 4 comma 3 del D.L. n. 44/2021;
- paiono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale e di (asserito) contrasto con il diritto dell’U.E. sollevate dal ricorrente avverso i provvedimenti impugnati e l’art. 4 del D.L. 1° aprile 2021 n. 44, convertito con L. 28 maggio 2021 n. 76 e ss.mm.;
- il Medico ricorrente può, in ogni caso, evitare l’allegato pregiudizio procedendo senza ulteriore indugio all’adempimento dell’obbligo vaccinale (non adempiuto per libera scelta non avendo lo stesso dedotto, né in sede procedimentale né processuale, un accertato pericolo per la propria salute a ciò connesso).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge le domande cautelari proposte da parte ricorrente con il ricorso introduttivo ed i successivi motivi aggiunti proposti il 6 luglio 2022.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 27 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.