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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 24/04/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 8805/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 8805/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Parte_1
Paola Lo Cascio del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore
Parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato
e da
, nato a [...] il giorno 8 ottobre 1978, rappresentato e difeso Parte_2 dall'Avv. Alberto Balloni del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29 novembre 2024 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Tunisia il 12 gennaio 2013, che dalla loro unione è nato il figlio il 18 Per_1 giugno 2016, che la loro separazione giudiziale era stata oggetto di sentenza non definitiva n. 1637/2021 emessa il 7 dicembre 2021 (alla quale aveva fatto seguito la sentenza definitiva del 24 settembre 2024) e che non aveva avuto luogo in seguito alcuna loro riconciliazione.
Manifestando espressamente volontà di non riconciliarsi, quindi, i ricorrenti chiedevano dichiararsi lo scioglimento del suddetto matrimonio alle condizioni concordate riportate nel medesimo atto introduttivo (afferenti, in particolare, all'affidamento condiviso del minore, alla sua collocazione pagina 1 di 2 preferenziale materna, alle frequentazioni paterne, al suo mantenimento, alla revoca del divieto di espatrio, nonché a questioni a queste accessorie).
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i medesimi ricorrenti depositavano in seguito note scritte autorizzate insistendo per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso deve essere accolto.
Sussistono anzitutto i presupposti di fatto di cui all'art. 3 comma 2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto.
Per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, poi, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse del figlio minorenne (il cui ascolto, oltre che per ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, di preferenziale collocazione e di frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto effettivamente ispirate al principio di bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce della sentenza definitiva di separazione, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
In particolare, tenuto conto della relazione dei Servizi Sociali richiamata nella suddetta sentenza, possono dirsi venute meno le ragioni fondanti il divieto di espatrio del minore.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Megrine Parte_2 Parte_1
(TUNISIA) il 12 gennaio 2013, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso datato 11 novembre 2024 e depositato il 29 novembre 2024; revoca il divieto di espatrio del minore , nato in [...] il [...], Persona_2 disponendo la cancellazione del divieto dal sistema informativo Schengen.
Si comunichi al P.M., ai Servizi Sociali e alla Questura di Parma (per la trasmissione ai competenti Uffici del Ministero dell'Interno) per l'inserimento nei dati del S.I.S.
Così deciso in Parma il 14 aprile 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 8805/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Parte_1
Paola Lo Cascio del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore
Parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato
e da
, nato a [...] il giorno 8 ottobre 1978, rappresentato e difeso Parte_2 dall'Avv. Alberto Balloni del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29 novembre 2024 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Tunisia il 12 gennaio 2013, che dalla loro unione è nato il figlio il 18 Per_1 giugno 2016, che la loro separazione giudiziale era stata oggetto di sentenza non definitiva n. 1637/2021 emessa il 7 dicembre 2021 (alla quale aveva fatto seguito la sentenza definitiva del 24 settembre 2024) e che non aveva avuto luogo in seguito alcuna loro riconciliazione.
Manifestando espressamente volontà di non riconciliarsi, quindi, i ricorrenti chiedevano dichiararsi lo scioglimento del suddetto matrimonio alle condizioni concordate riportate nel medesimo atto introduttivo (afferenti, in particolare, all'affidamento condiviso del minore, alla sua collocazione pagina 1 di 2 preferenziale materna, alle frequentazioni paterne, al suo mantenimento, alla revoca del divieto di espatrio, nonché a questioni a queste accessorie).
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i medesimi ricorrenti depositavano in seguito note scritte autorizzate insistendo per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso deve essere accolto.
Sussistono anzitutto i presupposti di fatto di cui all'art. 3 comma 2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto.
Per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, poi, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse del figlio minorenne (il cui ascolto, oltre che per ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, di preferenziale collocazione e di frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto effettivamente ispirate al principio di bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce della sentenza definitiva di separazione, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
In particolare, tenuto conto della relazione dei Servizi Sociali richiamata nella suddetta sentenza, possono dirsi venute meno le ragioni fondanti il divieto di espatrio del minore.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Megrine Parte_2 Parte_1
(TUNISIA) il 12 gennaio 2013, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso datato 11 novembre 2024 e depositato il 29 novembre 2024; revoca il divieto di espatrio del minore , nato in [...] il [...], Persona_2 disponendo la cancellazione del divieto dal sistema informativo Schengen.
Si comunichi al P.M., ai Servizi Sociali e alla Questura di Parma (per la trasmissione ai competenti Uffici del Ministero dell'Interno) per l'inserimento nei dati del S.I.S.
Così deciso in Parma il 14 aprile 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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