Articolo 4 della Legge 25 marzo 1950, n. 165
Articolo 3Articolo 5
Versione
27 aprile 1950
Art. 4.
Se i titoli siano sottoposti a vincoli di dote o di patrimonio familiare, il rimborso del capitale e il pagamento del premio si eseguono, previ gli adempimenti occorrenti per le operazioni di traslazione o di tramutamento di titoli nominativi.
Tali adempimenti non sono necessari, qualora si dia incarico all'Amministrazione di provvedere direttamente all'investimento del capitale o del premio in altri titoli di Stato con lo stesso vincolo di dote o di patrimonio familiare.
Il rimborso del capitale e il pagamento del premio su titoli gravati di vincolo di usufrutto si effettuano al nudo proprietario in concorso con l'usufruttuario.
Tanto il titolare quanto l'usufruttuario, presentando rispettivamente il certificato di nuda proprieta' o quello di usufrutto, possono ottenere, senz'altra formalita', che il capitale da rimborsare e l'importo del premio siano investiti a cura dell'Amministrazione, in altri titoli di debito pubblico nominativi con lo stesso vincolo oppure versati in deposito vincolato presso la Cassa dei depositi e prestiti.
Entrata in vigore il 27 aprile 1950