Sentenza breve 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 01/08/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00295/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00401/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il RI IA GI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 401 del 2024, proposto dal signor ET TT, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Antonio Cleopazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Bonetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
del diritto alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati all'art. 6 bis del d.l. n. 387/1987.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2025 il dott. Daniele Busico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con la presente azione il ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati all'art. 6 bis del d.l. n. 387/1987
2. L’Inps si è costituito in giudizio in resistenza al ricorso.
3. All’udienza pubblica del giorno 15 luglio 2025 la causa è passata in decisione.
4. Il ricorso è fondato.
5. È possibile definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 del cod.proc.amm..
Sulla questione oggetto del presente ricorso esiste una giurisprudenza consolidata di questo Tribunale ( ex multis , T.A.R. F.V.G., n. 133, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380 e 381 del 2021 e n. 155/2022), sempre confermata in appello dal Consiglio di Stato ( ex multis , Cons. di Stato, nn. 2826, 2827, 2829, 2830, 2831, 2888, 2889, 3909, 3910, 3912 e 4844 del 2023) e, tra le molte, nelle più recenti pronunce nn. 121, 123, 133, 135, 150 e 156 del 2025, nn. 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282 e 283 del 2024 e nn.. 309, 195 e 92 del 2023, alla quale può farsi rinvio, che ha riconosciuto la spettanza del beneficio a tutti gli appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile o militare, anche in caso di cessazione dal servizio a domanda.
Va sottolineato, in particolare, che:
- l’art. 4 del d.lgs. 165 del 1997 non riguarda la questione di cui al presente giudizio, avendo ad oggetto la sola “ base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 ” e non il calcolo dell’indennità di buonuscita;
- l’abrogazione (ad opera dell’art. 2268, comma 1, n. 872 del Codice dell’ordinamento militare) dell’art. 11 della legge n. 231 del 1990, il quale aveva a sua volta sostituito art. 1, comma 15- bis , del decreto-legge n. 379 del 1987, non ha comportato la reviviscenza di quest’ultima disposizione nella sua originaria formulazione e che non è, quindi, in vigore la limitazione, ivi prevista, del beneficio de quo ai casi di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione della cessazione dal servizio a domanda;
- il superamento del termine temporale previsto dall’art. 6- bis del d.l. 387 del 1987 per la presentazione della domanda (“ la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità ”), non ha effetto decadenziale rispetto alla fruizione del beneficio, trattandosi di onere funzionale unicamente a consentire la decorrenza del collocamento a riposo del dipendente a partire dal primo gennaio dell’anno successivo.
6. In definitiva, sulla scorta della giurisprudenza richiamata e delle ulteriori considerazioni svolte e/o ragioni esplicitate il ricorso va accolto, con conseguente accertamento del diritto del ricorrente a percepire i benefici economici normativamente contemplati all'art. 6- bis del d.l. n. 387 del 1987 e del correlato obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui alla disposizione citata.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore del ricorrente nella misura indicata in dispositivo.
L’Istituto intimato sarà, inoltre, tenuto a rimborsare (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis .1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il RI IA GI (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Inps al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 1.000,00, oltre accessori di legge.
L’Istituto intimato sarà tenuto a rimborsare (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis .1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de OH di Grisi', Presidente
Daniele Busico, Primo Referendario, Estensore
Claudia Micelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniele Busico | Carlo Modica de OH di Grisi' |
IL SEGRETARIO