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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/03/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2529/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Elisabetta Palumbo Consigliere Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 07/03/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 2529 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentata e difeso dagli avv.ti Antonio De Parte_1
Paolis e Paolo Ermini giusta procura in atti
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti Anna Paola CP_1
Andrea Botta e Alessandro Di Meglio che lo rappresentano e difendono come da procura in atti,
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
Oggetto: riassunzione a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n. 16149/2024, pubblicata in data 11/06/2024 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Viterbo in funzione di giudice del lavoro depositato in data 13.4.2012, esponeva di lavorare alle Parte_1 dipendenze dell' dal 1.1.2005 con inquadramento nell'Area B, posizione CP_1 economica B3, svolgendo tutte le mansioni inerenti al Processo CP_2
” presso la sede di Civita Castellana, occupandosi di tutte le fasi
[...] relative alla gestione, liquidazione e ricostruzione delle pratiche di pensione di invalidità vivile e di pensione e assegno ordinario di invalidità, nonché di prima liquidazione delle pensioni contributive, di reversibilità e indirette e degli assegni sociali. Chiedeva l'accertamento della riconducibilità di tali mansioni all'Area C, posizione economica C1 e la condanna dell' al CP_1 pagamento della somma di € 2.776,30 a titolo di differenze retributive maturate in relazione al superiore inquadramento nel periodo dal 1.1.2005 al 31.5.2010, oltre accessori e spese.
L' resisteva al ricorso eccependo l'intervenuta prescrizione estintiva CP_1
e la non corrispondenza delle mansioni svolte dalla ricorrente con il livello rivendicato nonché l'erroneità dei conteggi.
All'esito dell'espletata istruttoria il Tribunale accoglieva in parte il ricorso, riconoscendo lo svolgimento delle superiori mansioni ed il diritto della Pt_1 alla retribuzione di cui al livello C1 CCNL Comparto Enti Pubblici non
Economici, e, ritenuta la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, condannava l' al pagamento delle differenze retributive maturate dal CP_1
1.1.2007 al 31.5.2010, oltre accessori e spese processuali.
Tale sentenza veniva appellata dall' CP_1
Nel contraddittorio con la lavoratrice, che resisteva al gravame, questa Corte, ritenuto che l'istruttoria espletata nel corso del giudizio di prime cure aveva consentito di individuare con sufficiente chiarezza le mansioni svolte dalla lavoratrice e la riconducibilità delle stesse alla declaratoria dell'Area C come prevista dal CCNL 1998-2001, rigettava il ricorso e condannava l'appellante al pagamento delle spese del grado. 3
Tale sentenza veniva impugnata dall' con ricorso in Cassazione CP_1 fondato su un unico motivo. In particolare, l' assumeva l'erroneità del CP_1 raffronto delle mansioni svolte in concreto dalla lavoratrice dal 2007 al 2010 con le declaratorie previste dal CCNL 1998/2001, il quale, tuttavia, non era più vigente per il quadriennio 2006-2009, essendo nel frattempo entrato in vigore il nuovo sistema di inquadramento previsto dal CCNL di categoria per il quadriennio normativo 2006-2009, stipulato il 1° ottobre 2007.
La Cassazione ha ritenuto fondato tale motivo di censura osservando che ai fini della verifica dello svolgimento di mansioni superiori il Giudice è chiamato ad individuare la contrattazione collettiva in riferimento all'intero periodo lavorativo che viene in rilievo ai fini della domanda, contrattazione collettiva nazionale che, nell'impiego pubblico contrattualizzato, è sempre conoscibile ex officio dal Giudice, secondo il principio iura novit curia, a prescindere dall'iniziativa di parte. Rilevato che la sentenza impugnata aveva omesso di considerare l'evolversi della contrattazione collettiva e non aveva esaminato le attività svolte dalla lavoratrice in relazione alle nuove declaratorie professionali introdotte con il CCNL 2006-2009, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, ribadendo i seguenti principi di diritto: “… nel CCNL 1998/2001 la distinzione tra Area B ed Area C, quanto a cura dei processi produttivi, sta nel fatto che i lavoratori di Area B svolgono fasi o fasce di attività di esso, mentre i lavoratori di Area C sono competenti a svolgere tutte le fasi del processo. (…)
… l'evolversi della contrattazione collettiva dal CCNL 1998/2001 al CCNL
2006/2009 ha comportato una complessiva riorganizzazione del sistema di inquadramento, con realizzazione di un'ampia flessibilità delle mansioni all'interno di ciascuna Area (…)
…. il CCNL del 1.10.2007 (CCNL 2006/2009) per il personale non dirigenziale del comparto enti pubblici non economici, di immediata efficacia, ha previsto un nuovo sistema di inquadramento nel quale tutte le mansioni all'interno della medesima area sono considerate professionalmente equivalenti e costituisce esercizio di mansioni superiori solo lo svolgimento di mansioni proprie dell'area immediatamente superiore (Cass.
29624/2019 cit. e Cass. 6 ottobre 2020, n. 21485, alle cui motivazioni si fa richiamo anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.)”. 4
ha tempestivamente riassunto il giudizio chiedendo la Parte_1 conferma della sentenza del Tribunale di Viterbo n. 328/2015 ed il rigetto dell'appello avverso la stessa proposto dall' con condanna dell' CP_1 CP_3 al pagamento in suo favore della somma di € 2.776,30 a titolo di differenze retributive maturate dal 1.1.2007 al 31.5.2010, con vittoria delle spese processuali, da distrarsi.
Si è costituito l' resistendo al ricorso in riassunzione e chiedendo il CP_1 rigetto delle domande formulate dalla lavoratrice.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
Preliminarmente osserva questa Corte che nel ricorso in Cassazione l' non ha in alcun modo censurato le statuizioni contenute nella CP_1 sentenza di questa Corte secondo cui, in base al CCNL 1998-2001, l'elemento caratterizzante l'Area B è la competenza a svolgere tutte le fasi del processo produttivo e che la si occupava non di singole fasi bensì di Pt_1 tutte le fasi delle prestazioni di cui si occupava, dalla ricezione dei documenti allo sportello sino alla liquidazione della prestazione ed alla spedizione del libretto di pensione. La S.C. con l'ordinanza rescindente ha confermato che
“nel CCNL 1998/2001 la distinzione tra Area B ed Area C, quanto a cura dei processi produttivi, sta nel fatto che i lavoratori di Area B svolgono fasi o fasce di attività di esso, mentre i lavoratori di Area C sono competenti a svolgere tutte le fasi del processo”
e che il nuovo CCNL 2006/2009 è entrato in vigore in data 1.10.2017, talché non vi è dubbio che le mansioni espletate dalla dal 1.1.2007 al Pt_1
1.10.2007 siano riconducibili al superiore livello C1, con conseguente diritto della stessa al pagamento delle relative differenze retributive.
E' invece devoluto a questa Corte l'accertamento della riconducibilità delle mansioni espletate dalla ricorrente in riassunzione nel periodo dal
1.1.2007 al 31.5.2010 alle nuove declaratorie professionali introdotte dal CCNL 2006/2009.
Assume la ricorrente che, come ritenuto dal Tribunale, lo svolgimento delle mansioni superiori ha trovato conferma nelle dichiarazioni testimoniali.
Infatti, i testi escussi e hanno confermato che, dopo un breve Tes_1 Tes_2 periodo di formazione professionale durato cinque o sei mesi, la lavoratrice 5
aveva iniziato a lavorare in piena autonomia svolgendo più fasi del processo produttivo primario presso la sede di Civita Castellana. CP_1
Secondo quanto previsto dall'Allegato A al CCNL 2006/2009 appartengono all'Area C “i lavoratori strutturalmente inseriti nei processi produttivi e nei sistemi di erogazione dei servizi, che assicurano il presidio di importanti e diversi processi, ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti, assicurando la qualità dei servizi e dei risultati, la circolarità delle comunicazioni, l'integrazione/facilitazione dei processi, la consulenza specialistica, l'ottimizzazione delle risorse affidate, anche attraverso la responsabilità diretta di moduli e strutture organizzative”.
All'area B appartengono invece i lavoratori “strutturalmente inseriti nel processo produttivo e nei sistemi di erogazione dei servizi, e che ne svolgono fasi e/o fasce di attività”, “nell'ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, anche attraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche”; essendo “tale personale chiamato a valutare nel merito i casi concreti e ad interpretare le istruzioni operative”.
Come affermato nell'ordinanza rescindente, «La declaratoria allegata al
CCNL 1° ottobre 2007 individua gli elementi caratterizzanti la professionalità propria del personale di area C, da un lato, nella capacità di assicurare il “presidio di importanti e diversi processi”, gestendoli “sulla base di una visione globale degli stessi e della struttura organizzativa di appartenenza”, dall'altro lato, nella “capacità di assumere responsabilità di produzione di risultato, relativamente agli obiettivi assegnati”, mentre l'Area B è riservata ai dipendenti assegnati a svolgere “fasi di attività del processo, nell'ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate” e chiamati a rispondere “dei risultati nel proprio contesto di lavoro”».
Nell'originario ricorso introduttivo la non ha mai dedotto di aver Pt_1 gestito le pratiche di invalidità civile sulla base di una visione globale delle stesse e della struttura di appartenenza, cioè non delle sole pratiche a lei assegnate ma di tutte quelle gestite dalla sede di Civita Castellana che, secondo quanto riferito dal teste venivano ripartite fra gli Testimone_3 addetti “… secondo le lettere dell'alfabeto”. Neppure ha mai dedotto di avere degli obiettivi assegnati ed essere responsabile del raggiungimento degli stessi, avendo invece asserito di essere responsabile unicamente dei risultati della propria attività sulle pratiche a lei assegnate. Invero nell'originario 6
ricorso introduttivo aveva dedotto di aver provveduto alla gestione, liquidazione e ricostruzione delle pratiche di pensione di invalidità civile e pensioni e assegni ordinari di invalidità che curava “… in assoluta autonomia operativa, decisionale ed esecutiva e relativa responsabilità sui risultati …” (così a pag. 5 del ricorso di primo grado), fornendo altresì attività di consulenza allo sportello e provvedendo autonomamente alla completa istruzione delle pratiche nonché “… alla valutazione della fondatezza della questione, alla formalizzazione del parere definitivo sull'esito ed evasione delle pratiche, alla trasmissione della pratica agli uffici competenti per altre eventuali determinazioni, al computo delle competenze e corrispettivi anche accessori dovuti;
in atri termini ha gestito più linee e/o fasi del Processo Produttivo Primario ne cui ambito è stata stabilmente inserita” (vd. pag. 6 e 7 dell'originario ricorso introduttivo).
Tali mansioni, che hanno trovato piena conferma nell'istruttoria espletata dal Tribunale, sono riconducibili all'Area B secondo quanto disposto dal
CCNL 2006/2009, secondo cui “Appartengono a questa area i lavoratori strutturalmente inseriti nel processo produttivo e nei sistemi di erogazione dei servizi, e che ne svolgono fasi e/o fasce di attività, nell'ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, anche attraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche. Tale personale è chiamato a valutare nel merito i casi concreti e ad interpretare le istruzioni operative. Risponde inoltre dei risultati nel proprio contesto di lavoro”. Le stesse non presentano invece quei caratteri che, come ribadito dall'ordinanza rescindente, contraddistinguono la professionalità del personale di Area C costituiti, oltre che dall'importanza dei processi presidiati, dalla gestione degli stessi sulla base di una visione globale della struttura di appartenenza, e dalla responsabilità del raggiungimento degli obiettivi assegnati.
Ne consegue che l' deve essere condannato al pagamento delle CP_1 differenze retributive fra la retribuzione spettante per il livello C1 e quanto percepito dalla per il periodo dal 1.1.2007 al 1.10.2007, oltre alla Pt_1 maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo, come per legge, mentre per il resto le domande avanzate con l'originario ricorso introduttivo devono trovare rigetto.
L'esito complessivo del giudizio, che ha visto la domanda attorea accolta solo in parte minimale e le peculiarità del caso concreto, stante l'intervento 7
della nuova declaratoria professionale in relazione ad ampia parte del periodo in considerazione, consentono di ravvisare gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione fra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nei limiti del devoluto, così provvede: dichiara il diritto di alla retribuzione di cui al livello C1 dal Parte_2
1.1.2007 al 1.10.2007 e condanna l' al pagamento delle conseguenti CP_1 differenze retributive, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione;
rigetta per il resto le domande avanzate con l'originario ricorso introduttivo;
compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
Roma, 07/03/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI
( F.to dig.te)
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2529/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Elisabetta Palumbo Consigliere Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 07/03/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 2529 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentata e difeso dagli avv.ti Antonio De Parte_1
Paolis e Paolo Ermini giusta procura in atti
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti Anna Paola CP_1
Andrea Botta e Alessandro Di Meglio che lo rappresentano e difendono come da procura in atti,
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
Oggetto: riassunzione a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n. 16149/2024, pubblicata in data 11/06/2024 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Viterbo in funzione di giudice del lavoro depositato in data 13.4.2012, esponeva di lavorare alle Parte_1 dipendenze dell' dal 1.1.2005 con inquadramento nell'Area B, posizione CP_1 economica B3, svolgendo tutte le mansioni inerenti al Processo CP_2
” presso la sede di Civita Castellana, occupandosi di tutte le fasi
[...] relative alla gestione, liquidazione e ricostruzione delle pratiche di pensione di invalidità vivile e di pensione e assegno ordinario di invalidità, nonché di prima liquidazione delle pensioni contributive, di reversibilità e indirette e degli assegni sociali. Chiedeva l'accertamento della riconducibilità di tali mansioni all'Area C, posizione economica C1 e la condanna dell' al CP_1 pagamento della somma di € 2.776,30 a titolo di differenze retributive maturate in relazione al superiore inquadramento nel periodo dal 1.1.2005 al 31.5.2010, oltre accessori e spese.
L' resisteva al ricorso eccependo l'intervenuta prescrizione estintiva CP_1
e la non corrispondenza delle mansioni svolte dalla ricorrente con il livello rivendicato nonché l'erroneità dei conteggi.
All'esito dell'espletata istruttoria il Tribunale accoglieva in parte il ricorso, riconoscendo lo svolgimento delle superiori mansioni ed il diritto della Pt_1 alla retribuzione di cui al livello C1 CCNL Comparto Enti Pubblici non
Economici, e, ritenuta la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, condannava l' al pagamento delle differenze retributive maturate dal CP_1
1.1.2007 al 31.5.2010, oltre accessori e spese processuali.
Tale sentenza veniva appellata dall' CP_1
Nel contraddittorio con la lavoratrice, che resisteva al gravame, questa Corte, ritenuto che l'istruttoria espletata nel corso del giudizio di prime cure aveva consentito di individuare con sufficiente chiarezza le mansioni svolte dalla lavoratrice e la riconducibilità delle stesse alla declaratoria dell'Area C come prevista dal CCNL 1998-2001, rigettava il ricorso e condannava l'appellante al pagamento delle spese del grado. 3
Tale sentenza veniva impugnata dall' con ricorso in Cassazione CP_1 fondato su un unico motivo. In particolare, l' assumeva l'erroneità del CP_1 raffronto delle mansioni svolte in concreto dalla lavoratrice dal 2007 al 2010 con le declaratorie previste dal CCNL 1998/2001, il quale, tuttavia, non era più vigente per il quadriennio 2006-2009, essendo nel frattempo entrato in vigore il nuovo sistema di inquadramento previsto dal CCNL di categoria per il quadriennio normativo 2006-2009, stipulato il 1° ottobre 2007.
La Cassazione ha ritenuto fondato tale motivo di censura osservando che ai fini della verifica dello svolgimento di mansioni superiori il Giudice è chiamato ad individuare la contrattazione collettiva in riferimento all'intero periodo lavorativo che viene in rilievo ai fini della domanda, contrattazione collettiva nazionale che, nell'impiego pubblico contrattualizzato, è sempre conoscibile ex officio dal Giudice, secondo il principio iura novit curia, a prescindere dall'iniziativa di parte. Rilevato che la sentenza impugnata aveva omesso di considerare l'evolversi della contrattazione collettiva e non aveva esaminato le attività svolte dalla lavoratrice in relazione alle nuove declaratorie professionali introdotte con il CCNL 2006-2009, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, ribadendo i seguenti principi di diritto: “… nel CCNL 1998/2001 la distinzione tra Area B ed Area C, quanto a cura dei processi produttivi, sta nel fatto che i lavoratori di Area B svolgono fasi o fasce di attività di esso, mentre i lavoratori di Area C sono competenti a svolgere tutte le fasi del processo. (…)
… l'evolversi della contrattazione collettiva dal CCNL 1998/2001 al CCNL
2006/2009 ha comportato una complessiva riorganizzazione del sistema di inquadramento, con realizzazione di un'ampia flessibilità delle mansioni all'interno di ciascuna Area (…)
…. il CCNL del 1.10.2007 (CCNL 2006/2009) per il personale non dirigenziale del comparto enti pubblici non economici, di immediata efficacia, ha previsto un nuovo sistema di inquadramento nel quale tutte le mansioni all'interno della medesima area sono considerate professionalmente equivalenti e costituisce esercizio di mansioni superiori solo lo svolgimento di mansioni proprie dell'area immediatamente superiore (Cass.
29624/2019 cit. e Cass. 6 ottobre 2020, n. 21485, alle cui motivazioni si fa richiamo anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.)”. 4
ha tempestivamente riassunto il giudizio chiedendo la Parte_1 conferma della sentenza del Tribunale di Viterbo n. 328/2015 ed il rigetto dell'appello avverso la stessa proposto dall' con condanna dell' CP_1 CP_3 al pagamento in suo favore della somma di € 2.776,30 a titolo di differenze retributive maturate dal 1.1.2007 al 31.5.2010, con vittoria delle spese processuali, da distrarsi.
Si è costituito l' resistendo al ricorso in riassunzione e chiedendo il CP_1 rigetto delle domande formulate dalla lavoratrice.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
Preliminarmente osserva questa Corte che nel ricorso in Cassazione l' non ha in alcun modo censurato le statuizioni contenute nella CP_1 sentenza di questa Corte secondo cui, in base al CCNL 1998-2001, l'elemento caratterizzante l'Area B è la competenza a svolgere tutte le fasi del processo produttivo e che la si occupava non di singole fasi bensì di Pt_1 tutte le fasi delle prestazioni di cui si occupava, dalla ricezione dei documenti allo sportello sino alla liquidazione della prestazione ed alla spedizione del libretto di pensione. La S.C. con l'ordinanza rescindente ha confermato che
“nel CCNL 1998/2001 la distinzione tra Area B ed Area C, quanto a cura dei processi produttivi, sta nel fatto che i lavoratori di Area B svolgono fasi o fasce di attività di esso, mentre i lavoratori di Area C sono competenti a svolgere tutte le fasi del processo”
e che il nuovo CCNL 2006/2009 è entrato in vigore in data 1.10.2017, talché non vi è dubbio che le mansioni espletate dalla dal 1.1.2007 al Pt_1
1.10.2007 siano riconducibili al superiore livello C1, con conseguente diritto della stessa al pagamento delle relative differenze retributive.
E' invece devoluto a questa Corte l'accertamento della riconducibilità delle mansioni espletate dalla ricorrente in riassunzione nel periodo dal
1.1.2007 al 31.5.2010 alle nuove declaratorie professionali introdotte dal CCNL 2006/2009.
Assume la ricorrente che, come ritenuto dal Tribunale, lo svolgimento delle mansioni superiori ha trovato conferma nelle dichiarazioni testimoniali.
Infatti, i testi escussi e hanno confermato che, dopo un breve Tes_1 Tes_2 periodo di formazione professionale durato cinque o sei mesi, la lavoratrice 5
aveva iniziato a lavorare in piena autonomia svolgendo più fasi del processo produttivo primario presso la sede di Civita Castellana. CP_1
Secondo quanto previsto dall'Allegato A al CCNL 2006/2009 appartengono all'Area C “i lavoratori strutturalmente inseriti nei processi produttivi e nei sistemi di erogazione dei servizi, che assicurano il presidio di importanti e diversi processi, ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti, assicurando la qualità dei servizi e dei risultati, la circolarità delle comunicazioni, l'integrazione/facilitazione dei processi, la consulenza specialistica, l'ottimizzazione delle risorse affidate, anche attraverso la responsabilità diretta di moduli e strutture organizzative”.
All'area B appartengono invece i lavoratori “strutturalmente inseriti nel processo produttivo e nei sistemi di erogazione dei servizi, e che ne svolgono fasi e/o fasce di attività”, “nell'ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, anche attraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche”; essendo “tale personale chiamato a valutare nel merito i casi concreti e ad interpretare le istruzioni operative”.
Come affermato nell'ordinanza rescindente, «La declaratoria allegata al
CCNL 1° ottobre 2007 individua gli elementi caratterizzanti la professionalità propria del personale di area C, da un lato, nella capacità di assicurare il “presidio di importanti e diversi processi”, gestendoli “sulla base di una visione globale degli stessi e della struttura organizzativa di appartenenza”, dall'altro lato, nella “capacità di assumere responsabilità di produzione di risultato, relativamente agli obiettivi assegnati”, mentre l'Area B è riservata ai dipendenti assegnati a svolgere “fasi di attività del processo, nell'ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate” e chiamati a rispondere “dei risultati nel proprio contesto di lavoro”».
Nell'originario ricorso introduttivo la non ha mai dedotto di aver Pt_1 gestito le pratiche di invalidità civile sulla base di una visione globale delle stesse e della struttura di appartenenza, cioè non delle sole pratiche a lei assegnate ma di tutte quelle gestite dalla sede di Civita Castellana che, secondo quanto riferito dal teste venivano ripartite fra gli Testimone_3 addetti “… secondo le lettere dell'alfabeto”. Neppure ha mai dedotto di avere degli obiettivi assegnati ed essere responsabile del raggiungimento degli stessi, avendo invece asserito di essere responsabile unicamente dei risultati della propria attività sulle pratiche a lei assegnate. Invero nell'originario 6
ricorso introduttivo aveva dedotto di aver provveduto alla gestione, liquidazione e ricostruzione delle pratiche di pensione di invalidità civile e pensioni e assegni ordinari di invalidità che curava “… in assoluta autonomia operativa, decisionale ed esecutiva e relativa responsabilità sui risultati …” (così a pag. 5 del ricorso di primo grado), fornendo altresì attività di consulenza allo sportello e provvedendo autonomamente alla completa istruzione delle pratiche nonché “… alla valutazione della fondatezza della questione, alla formalizzazione del parere definitivo sull'esito ed evasione delle pratiche, alla trasmissione della pratica agli uffici competenti per altre eventuali determinazioni, al computo delle competenze e corrispettivi anche accessori dovuti;
in atri termini ha gestito più linee e/o fasi del Processo Produttivo Primario ne cui ambito è stata stabilmente inserita” (vd. pag. 6 e 7 dell'originario ricorso introduttivo).
Tali mansioni, che hanno trovato piena conferma nell'istruttoria espletata dal Tribunale, sono riconducibili all'Area B secondo quanto disposto dal
CCNL 2006/2009, secondo cui “Appartengono a questa area i lavoratori strutturalmente inseriti nel processo produttivo e nei sistemi di erogazione dei servizi, e che ne svolgono fasi e/o fasce di attività, nell'ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, anche attraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche. Tale personale è chiamato a valutare nel merito i casi concreti e ad interpretare le istruzioni operative. Risponde inoltre dei risultati nel proprio contesto di lavoro”. Le stesse non presentano invece quei caratteri che, come ribadito dall'ordinanza rescindente, contraddistinguono la professionalità del personale di Area C costituiti, oltre che dall'importanza dei processi presidiati, dalla gestione degli stessi sulla base di una visione globale della struttura di appartenenza, e dalla responsabilità del raggiungimento degli obiettivi assegnati.
Ne consegue che l' deve essere condannato al pagamento delle CP_1 differenze retributive fra la retribuzione spettante per il livello C1 e quanto percepito dalla per il periodo dal 1.1.2007 al 1.10.2007, oltre alla Pt_1 maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo, come per legge, mentre per il resto le domande avanzate con l'originario ricorso introduttivo devono trovare rigetto.
L'esito complessivo del giudizio, che ha visto la domanda attorea accolta solo in parte minimale e le peculiarità del caso concreto, stante l'intervento 7
della nuova declaratoria professionale in relazione ad ampia parte del periodo in considerazione, consentono di ravvisare gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione fra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nei limiti del devoluto, così provvede: dichiara il diritto di alla retribuzione di cui al livello C1 dal Parte_2
1.1.2007 al 1.10.2007 e condanna l' al pagamento delle conseguenti CP_1 differenze retributive, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione;
rigetta per il resto le domande avanzate con l'originario ricorso introduttivo;
compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
Roma, 07/03/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI
( F.to dig.te)