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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 25/09/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1174/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott.ssa Vittoria Orlando --------------------------------- Presidente
2) Dott.ssa Ernesta Tarantino ------------------------------- Consigliere
3) Avv. Marina Mosca --------------------------------------- G.A. relatore ha emesso la seguente S E N T E N Z A ex art. 436-bis c.p.c.
nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A
(Andria – 17.2.1945), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Bruno Bianchino ed elettivamente domiciliata in Andria al Corso Cavour n. 85 presso lo studio del difensore;
-Appellante- E
C.F.: Controparte_1
, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmelina La Gatta, P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Bari alla Via Putignani n.108;
-Appellato-
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 3.2.2022 chiedeva che fosse Parte_1 accertata l'illegittimità della procedura di recupero delle somme richieste dall' CP_1 con comunicazione del 2.9.2021, a titolo di indebito assistenziale sulla pensione Cat. INVCIV n. 07742573, e non dovuta la somma di € 9.042,41. A fondamento della domanda, la ricorrente deduceva: a) di essere stata riconosciuta invalida parziale dal 1° gennaio 2010 con diritto all'assegno mensile di assistenza, trasformato, a partire dal 1° marzo 2010, in assegno sociale sostitutivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età; b) di aver ricevuto dall' un CP_1 assegno di importo pari a € 442,30; c) di aver trasmesso all'ente, sin dal 2011, i redditi relativi al coniuge e che il rapporto di coniugio risultava Persona_1 anche dal sito dell' ; d) di aver ricevuto una nota del 2.9.2021, con la quale CP_1
l' le aveva comunicato la sussistenza di un indebito pari ad € 9.042,41, CP_1 poiché, tenendo conto dei redditi del coniuge, il suo assegno avrebbe dovuto essere di importo inferiore (ossia di € 347,85); e) che l' , operando una compensazione CP_1 parziale con l'indennità di accompagnamento che nelle more le era stata
1 riconosciuta, le aveva richiesto la somma di € 5.387,71; f) che le somme richieste dall' erano state riscosse in buona fede e comunque erano irripetibili. CP_1
2. Ritualmente costituitosi in giudizio, l' insisteva per il rigetto del ricorso, CP_1 concludendo per la ripetibilità delle somme indebitamente riscosse dalla ricorrente.
3. Con sentenza n. 1145/2024 del 20.5.2024 il Tribunale di Trani rigettava la domanda e regolava le spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
4. Avverso detta sentenza ha proposto appello mediante ricorso Parte_1 depositato il 20 dicembre 2024.
5. A seguito di regolare instaurazione del contraddittorio, l' si è costituito CP_1 eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità dell'appello per tardività del gravame proposto da in subordine e nel merito ha chiesto di Parte_1 rigettare l'appello proposto e confermare integralmente la sentenza impugnata con vittoria di spese. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio all'odierna udienza del 25 settembre 2025, la causa è stata decisa mediante sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione, a norma dell'art. 436- bis c.p.c., nel testo sostituito dall'art. 3, comma 31 lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile ratione temporis al presente giudizio ex art. 35 del d.lgs. n. 149 cit., come sostituito dall'art. 1, comma 380 lettera a), della l. n. 197 del 2022.
6. L'appello deve essere dichiarato inammissibile. Osserva infatti la Corte che l'appellante ha proposto il gravame con ricorso di appello depositato in data 20 dicembre 2024 e, dunque, oltre il termine c.d. “lungo” previsto dall'art. 327 c.p.c., tenuto conto del fatto che la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 20 maggio 2024 e comunicata il 29 maggio 2024. Ai sensi dell'art. 327 c.p.c. (come modificato dall'art. 46, comma 17, della legge n. 69/2009, con effetto, ex art. 58, comma 1, per i giudizi instaurati successivamente al 4 luglio 2009), il termine massimo per proporre l'impugnazione è fissato in sei mesi e decorre dalla pubblicazione della sentenza, a prescindere dalla sua notificazione. Come peraltro statuito dalla Suprema Corte, “In materia di cosiddetto termine lungo di impugnazione, l'art. 327 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 46 della legge n. 69 del 2009 mediante riduzione del termine da un anno a sei mesi, si applica, ai sensi dell'art. 58 della medesima legge, ai giudizi instaurati, e non alle impugnazioni proposte, a decorrere dal 4 luglio 2009, essendo quindi ancora valido il termine annuale qualora l'atto introduttivo del giudizio di primo grado sia anteriore a quella data” (Cass. civ., Sez. II, 4/5/2012, n. 6784); “L'art. 46, comma 17, della legge n. 69 del 2009, che ha abbreviato in sei mesi il termine di proposizione delle impugnazioni ex art. 327 cod. proc. civ., trova applicazione, ai sensi dell'art. 58, comma primo, della stessa legge ai soli giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009” (Cass. civ., Sez. I, 5/10/2012, n. 17060). Si rammenta che, attesa la natura della presente controversia, pacificamente concernente prestazioni assistenziali e previdenziali e svoltasi nelle forme del rito
Pag. 2 di 4 del lavoro, tale termine non è soggetto alla sospensione per il periodo feriale, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 742/1969. Inoltre, “Per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ., si osserva, a norma degli artt. 155, secondo comma, cod. proc. civ. e 2963, quarto comma, cod. civ., il sistema della computazione civile, non "ex numero" bensì "ex nominatione dierum", nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale” (Cass. civ., Sez. VI - 1, 9/07/2012, n. 11491). Ciò posto, nella fattispecie in esame il giudizio di primo grado è stato introdotto nel 2022 e la sentenza impugnata è stata emessa e depositata in cancelleria il 20.5.2024, munita di contestuale motivazione e comunicata il 29.5.2024. L'appello è stato invece depositato - come già rilevato - solo il 20.12.2024, e quindi oltre il termine di sei mesi, sicché risulta tardivo e, come tale, inammissibile. Ai fini dell'ammissibilità, infatti, nel rito del lavoro occorre tenere conto della data di deposito dell'atto nella cancelleria del giudice adito (Cass. civ., Sez. III, 8/02/2013, n. 3077). Inoltre, l'inammissibilità dell'appello, in ragione del deposito del relativo atto oltre il termine (prima di un anno e ora di sei mesi) previsto dall'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (e, dunque, anche in sede di legittimità) e tale inammissibilità non è sanata dalla eventuale costituzione dell'appellato, in quanto la tardività dell'impugnazione implica il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (Cass. civ., Sez. VI - 5,
6/05/2013, n. 10440). Sulla scorta delle precedenti considerazioni, l'appello deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto, con conferma dell'impugnata sentenza. Resta assorbita ogni altra questione.
7. Così confermata la sentenza del Tribunale del lavoro di Trani, le spese di gravame possono essere regolate ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012), ai fini del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame. Spetta all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso depositato il Parte_1
20.12.2024, avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Trani in data 20.5.2024, nei confronti dell' , così provvede: dichiara inammissibile l'appello CP_1
Pag. 3 di 4 e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara non ripetibili nei confronti CP_ dell'appellante le spese del presente grado sostenute dall' Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. Così deciso in Bari, il 25 settembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Vittoria Orlando
Il G.A. estensore
Avv. Marina Mosca
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott.ssa Vittoria Orlando --------------------------------- Presidente
2) Dott.ssa Ernesta Tarantino ------------------------------- Consigliere
3) Avv. Marina Mosca --------------------------------------- G.A. relatore ha emesso la seguente S E N T E N Z A ex art. 436-bis c.p.c.
nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A
(Andria – 17.2.1945), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Bruno Bianchino ed elettivamente domiciliata in Andria al Corso Cavour n. 85 presso lo studio del difensore;
-Appellante- E
C.F.: Controparte_1
, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmelina La Gatta, P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Bari alla Via Putignani n.108;
-Appellato-
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 3.2.2022 chiedeva che fosse Parte_1 accertata l'illegittimità della procedura di recupero delle somme richieste dall' CP_1 con comunicazione del 2.9.2021, a titolo di indebito assistenziale sulla pensione Cat. INVCIV n. 07742573, e non dovuta la somma di € 9.042,41. A fondamento della domanda, la ricorrente deduceva: a) di essere stata riconosciuta invalida parziale dal 1° gennaio 2010 con diritto all'assegno mensile di assistenza, trasformato, a partire dal 1° marzo 2010, in assegno sociale sostitutivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età; b) di aver ricevuto dall' un CP_1 assegno di importo pari a € 442,30; c) di aver trasmesso all'ente, sin dal 2011, i redditi relativi al coniuge e che il rapporto di coniugio risultava Persona_1 anche dal sito dell' ; d) di aver ricevuto una nota del 2.9.2021, con la quale CP_1
l' le aveva comunicato la sussistenza di un indebito pari ad € 9.042,41, CP_1 poiché, tenendo conto dei redditi del coniuge, il suo assegno avrebbe dovuto essere di importo inferiore (ossia di € 347,85); e) che l' , operando una compensazione CP_1 parziale con l'indennità di accompagnamento che nelle more le era stata
1 riconosciuta, le aveva richiesto la somma di € 5.387,71; f) che le somme richieste dall' erano state riscosse in buona fede e comunque erano irripetibili. CP_1
2. Ritualmente costituitosi in giudizio, l' insisteva per il rigetto del ricorso, CP_1 concludendo per la ripetibilità delle somme indebitamente riscosse dalla ricorrente.
3. Con sentenza n. 1145/2024 del 20.5.2024 il Tribunale di Trani rigettava la domanda e regolava le spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
4. Avverso detta sentenza ha proposto appello mediante ricorso Parte_1 depositato il 20 dicembre 2024.
5. A seguito di regolare instaurazione del contraddittorio, l' si è costituito CP_1 eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità dell'appello per tardività del gravame proposto da in subordine e nel merito ha chiesto di Parte_1 rigettare l'appello proposto e confermare integralmente la sentenza impugnata con vittoria di spese. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio all'odierna udienza del 25 settembre 2025, la causa è stata decisa mediante sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione, a norma dell'art. 436- bis c.p.c., nel testo sostituito dall'art. 3, comma 31 lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile ratione temporis al presente giudizio ex art. 35 del d.lgs. n. 149 cit., come sostituito dall'art. 1, comma 380 lettera a), della l. n. 197 del 2022.
6. L'appello deve essere dichiarato inammissibile. Osserva infatti la Corte che l'appellante ha proposto il gravame con ricorso di appello depositato in data 20 dicembre 2024 e, dunque, oltre il termine c.d. “lungo” previsto dall'art. 327 c.p.c., tenuto conto del fatto che la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 20 maggio 2024 e comunicata il 29 maggio 2024. Ai sensi dell'art. 327 c.p.c. (come modificato dall'art. 46, comma 17, della legge n. 69/2009, con effetto, ex art. 58, comma 1, per i giudizi instaurati successivamente al 4 luglio 2009), il termine massimo per proporre l'impugnazione è fissato in sei mesi e decorre dalla pubblicazione della sentenza, a prescindere dalla sua notificazione. Come peraltro statuito dalla Suprema Corte, “In materia di cosiddetto termine lungo di impugnazione, l'art. 327 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 46 della legge n. 69 del 2009 mediante riduzione del termine da un anno a sei mesi, si applica, ai sensi dell'art. 58 della medesima legge, ai giudizi instaurati, e non alle impugnazioni proposte, a decorrere dal 4 luglio 2009, essendo quindi ancora valido il termine annuale qualora l'atto introduttivo del giudizio di primo grado sia anteriore a quella data” (Cass. civ., Sez. II, 4/5/2012, n. 6784); “L'art. 46, comma 17, della legge n. 69 del 2009, che ha abbreviato in sei mesi il termine di proposizione delle impugnazioni ex art. 327 cod. proc. civ., trova applicazione, ai sensi dell'art. 58, comma primo, della stessa legge ai soli giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009” (Cass. civ., Sez. I, 5/10/2012, n. 17060). Si rammenta che, attesa la natura della presente controversia, pacificamente concernente prestazioni assistenziali e previdenziali e svoltasi nelle forme del rito
Pag. 2 di 4 del lavoro, tale termine non è soggetto alla sospensione per il periodo feriale, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 742/1969. Inoltre, “Per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ., si osserva, a norma degli artt. 155, secondo comma, cod. proc. civ. e 2963, quarto comma, cod. civ., il sistema della computazione civile, non "ex numero" bensì "ex nominatione dierum", nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale” (Cass. civ., Sez. VI - 1, 9/07/2012, n. 11491). Ciò posto, nella fattispecie in esame il giudizio di primo grado è stato introdotto nel 2022 e la sentenza impugnata è stata emessa e depositata in cancelleria il 20.5.2024, munita di contestuale motivazione e comunicata il 29.5.2024. L'appello è stato invece depositato - come già rilevato - solo il 20.12.2024, e quindi oltre il termine di sei mesi, sicché risulta tardivo e, come tale, inammissibile. Ai fini dell'ammissibilità, infatti, nel rito del lavoro occorre tenere conto della data di deposito dell'atto nella cancelleria del giudice adito (Cass. civ., Sez. III, 8/02/2013, n. 3077). Inoltre, l'inammissibilità dell'appello, in ragione del deposito del relativo atto oltre il termine (prima di un anno e ora di sei mesi) previsto dall'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (e, dunque, anche in sede di legittimità) e tale inammissibilità non è sanata dalla eventuale costituzione dell'appellato, in quanto la tardività dell'impugnazione implica il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (Cass. civ., Sez. VI - 5,
6/05/2013, n. 10440). Sulla scorta delle precedenti considerazioni, l'appello deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto, con conferma dell'impugnata sentenza. Resta assorbita ogni altra questione.
7. Così confermata la sentenza del Tribunale del lavoro di Trani, le spese di gravame possono essere regolate ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012), ai fini del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame. Spetta all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso depositato il Parte_1
20.12.2024, avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Trani in data 20.5.2024, nei confronti dell' , così provvede: dichiara inammissibile l'appello CP_1
Pag. 3 di 4 e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara non ripetibili nei confronti CP_ dell'appellante le spese del presente grado sostenute dall' Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. Così deciso in Bari, il 25 settembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Vittoria Orlando
Il G.A. estensore
Avv. Marina Mosca
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