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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/01/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1172/2024
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Annarita Donofrio Presidente rel.
Anna Orlandi Consigliere
Ludovica Franzin Consigliere ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. CAPPELLI KATIA con domicilio eletto in V.LE SARDEGNA
N. 4 47838 RICCIONE appellante e
(C.F. ), assistito e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. OLIVIERI MATTEO con domicilio eletto in CORSO
MAZZINI 52 48018 FAENZA appellato PROCURATORE GENERALE intervenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato il 26.08.2020 presso il Tribunale di Rimini,
chiedeva la separazione personale dal coniuge Parte_1 CP_2
, sposato in Riccione il 18.06.2018, matrimonio dal quale è nato in
[...]
data 18.09.2018 il figlio con assegnazione della casa coniugale in Per_1
proprio favore, con canone di locazione a carico del resistente per il primo anno di separazione, affidamento condiviso del figlio minore, regolamentazione del diritto di visita del padre, obbligo in capo al resistente di contribuire al mantenimento del minore mediante l'assegno mensile di € 500,00 oltre il 100% delle spese straordinarie per il primo anno di separazione e il 50% dall'anno successivo.
La ricorrente deduceva che l'unione coniugale si era irreversibilmente deteriorata per i tradimenti del marito, che aveva poi abbandonato la casa familiare trasferendosi presso l'abitazione della propria madre;
allegava altresì di aver rinunciato, in occasione della gravidanza e in accordo col marito, alla prosecuzione della sua attività lavorativa di cameriera e che dunque la famiglia era stata interamente sostenuta economicamente dal marito, di professione cuoco, con una busta paga di circa € 1.700,00 mensili oltre emolumenti straordinari percepiti nei periodi di festività; che dunque si ritrovava da sola a gestire un figlio piccolo, senza il sussidio dei pag. 2/8 nonni, senza autovettura e senza lavoro, in condizioni di grave difficoltà economica.
Si costituiva , non opponendosi alla pronuncia della Controparte_2
separazione, ma chiedendo l'addebito a carico della ricorrente per avere quest'ultima posto in essere comportamenti denigratori e lesivi della sua dignità, di continua svalutazione e umiliazione durante tutto il corso della vita matrimoniale, caratterizzata anche dall'assenza di rapporti intimi.
Chiedeva altresì l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale da assegnarsi alla stessa, e regolamentazione della frequentazione padre-figlio; obbligo a proprio carico di contribuire al mantenimento del minore mediante assegno mensile di € 250,00, annualmente rivalutabili secondo indici Istat, oltre il
50% delle spese straordinarie.
Con sentenza non definitiva il Tribunale di Rimini pronunciava la separazione.
Con sentenza definitiva n. 501/2024 pubblicata il 07.05.2024 il Tribunale addebitava la separazione dei coniugi a affidava il figlio Parte_1
minore congiuntamente a entrambi i genitori, con collocazione Per_1
prevalente presso la madre alla quale assegnava la casa familiare;
regolamentava le visite paterne;
poneva a carico di il Controparte_2
versamento mensile di € 350,00 a titolo di concorso al mantenimento del figlio annualmente rivalutabili secondo indici Istat, oltre il 50% delle Per_1
spese straordinarie.
2.- Avverso detta sentenza ha proposto appello, Parte_1
censurando:
pag. 3/8 -in primo luogo, l'omesso approfondimento della situazione economica del
, per essere scarsamente credibili le dichiarazioni dei redditi CP_2
dallo stesso depositate;
-in secondo luogo, l'errata valutazione delle prove in punto di addebito, atteso che gli eventi narrati dai testi escussi sono riferiti all'anno 2019, mentre è stata la moglie nel 2020 a chiedere la separazione;
-in terzo luogo, censura la condanna alle spese, rappresentando la difficoltà di onorare tale obbligo;
-in quarto luogo, contesta la decisione in punto di assegno di mantenimento del minore, per aver il Tribunale compiuto una verifica sommaria e sbrigativa delle prove raccolte. Assume al riguardo di avere una limitata capacità reddituale (tanto che in primo grado è stata ammessa al gratuito patrocinio), di dover onorare per l'intero al canone di affitto per l'importo di € 650,00 mensili, mentre l'appellato vive con la propria madre, percepisce un ottimo stipendio e trascorre di fatto poco tempo con il figlio essendo impegnato al lavoro
Per tali motivi chiede la revoca della pronuncia di addebito della separazione a proprio carico;
l'aumento dell'assegno mensile di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore con vittoria di Per_1
spese.
3.- Si è costituito in giudizio , eccependo Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e poiché la ha depositato ricorso per divorzio giudiziale avanti al Tribunale di Pt_1
Rimini (con udienza al 20.02.2025), formulando le medesime domande avanzate in appello, e deducendo nel marito che l'avversa rappresentazione dei fatti è inconferente, risultando provato che la causa della disgregazione pag. 4/8 del rapporto coniugale è ascrivibile alle reiterate condotte denigratorie poste in essere dalla moglie, lesive della sua dignità personale, al solo intento di allontanarlo e ottenere il mantenimento, avendo le testimonianze assunte confermato la propria tesi e mancando la prova da parte della ricorrente che la causa della separazione sia riconducibile a condotte del marito.
Deduce inoltre che la condanna alle spese ben si giustifica per la soccombenza, per la condotta processuale della controparte.
Deduce infine la correttezza dell'importo fissato per il mantenimento a fronte della situazione reddituale delle parti.
Tanto dedotto l'appellato chiede la pronuncia di inammissibilità dell'appello e il rigetto nel merito con vittoria di spese.
4.- E' regolarmente intervenuto il Pubblico Ministero.
5.- L'appello va rigettato.
Preliminarmente, sulle eccezioni di parte appellata si rileva che, da un lato,
i motivi di impugnazione e le parti ella sentenza impugnate risultano chiaramente identificate nell'atto di appello e che, dall'altro lato, la contestuale pendenza del procedimento di divorzio in primo grado non rende inammissibile/improponibile la presente domanda basata su presupposti totalmente diversi.
Nel merito la questione concerne l'addebito e l'assegno per il mantenimento del figlio a carico del padre.
In ordine all'addebito, come rilevato dal primo Giudice, l'istruttoria espletata e le testimonianze assunte all'udienza del 24.02.2023 hanno confermato che la era solita insultare e umiliare il marito anche di Pt_1
fronte a soggetti terzi e, in mancanza di elementi utili per collocare la crisi pag. 5/8 coniugale in epoca antecedente agli episodi riferiti, si condivide la decisione del primo giudice di addebito della separazione alla moglie.
Risulta infatti provato che, già dall'estate 2019, la moglie tenne frequenti e reiterati comportamenti denigratori, lesivi della dignità del coniuge e contrari al dovere di rispetto reciproco, anche alla presenza di parenti e amici della coppia, verosimilmente con l'intento di indurre il marito ad allontanarsi da casa, mentre non risulta che la crisi sia riconducibile all'asserita abitudine del marito di frequentare chat e siti pornografici, fermo restando che tali comportamenti risalirebbero comunque a marzo
2020 e, dunque, ad epoca significativamente successiva rispetto agli episodi di denigrazione riferiti dai testimoni. Il fatto poi che la separazione sia stata richiesta dalla moglie nel 2020 e non dal marito non può di per sé indurre ad una diversa conclusione, considerati i tempi fisiologici per l'assunzione di una decisione così importante pur a fronte di una situazione conflittuale.
Quanto ai profili di natura economica, questa Corte ritiene conforme alla situazione reddituale delle parti e all'età del figlio il contributo già fissato dal primo giudice di € 350,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie, considerata la capacità lavorativa della madre e la sua giovane età che ben le consentono, anche in concomitanza dell'inizio della scuola del figlio, di dedicarsi a lavori anche più stabili (fermo restando che la stessa, operaia stagionale, gode comunque della NASPI nel periodo invernale ed è verosimilmente dedita ad attività di collaborazione non dichiarate come riferito dai testi). Le deduzioni in ordine a presunti guadagni in nero dell'appellato risultano formulate in maniera generica e non rendono necessari ulteriori accertamenti di polizia in questa sede.
pag. 6/8 Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alle spese del grado come in dispositivo per la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020)
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
costituito, con l'intervento del Procuratore Generale, avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 501/2024, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante alle spese del grado che liquida in € 3.473,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 9.1.2025
pag. 7/8 Il Presidente rel.
Annarita Donofrio
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1172/2024
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Annarita Donofrio Presidente rel.
Anna Orlandi Consigliere
Ludovica Franzin Consigliere ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. CAPPELLI KATIA con domicilio eletto in V.LE SARDEGNA
N. 4 47838 RICCIONE appellante e
(C.F. ), assistito e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. OLIVIERI MATTEO con domicilio eletto in CORSO
MAZZINI 52 48018 FAENZA appellato PROCURATORE GENERALE intervenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato il 26.08.2020 presso il Tribunale di Rimini,
chiedeva la separazione personale dal coniuge Parte_1 CP_2
, sposato in Riccione il 18.06.2018, matrimonio dal quale è nato in
[...]
data 18.09.2018 il figlio con assegnazione della casa coniugale in Per_1
proprio favore, con canone di locazione a carico del resistente per il primo anno di separazione, affidamento condiviso del figlio minore, regolamentazione del diritto di visita del padre, obbligo in capo al resistente di contribuire al mantenimento del minore mediante l'assegno mensile di € 500,00 oltre il 100% delle spese straordinarie per il primo anno di separazione e il 50% dall'anno successivo.
La ricorrente deduceva che l'unione coniugale si era irreversibilmente deteriorata per i tradimenti del marito, che aveva poi abbandonato la casa familiare trasferendosi presso l'abitazione della propria madre;
allegava altresì di aver rinunciato, in occasione della gravidanza e in accordo col marito, alla prosecuzione della sua attività lavorativa di cameriera e che dunque la famiglia era stata interamente sostenuta economicamente dal marito, di professione cuoco, con una busta paga di circa € 1.700,00 mensili oltre emolumenti straordinari percepiti nei periodi di festività; che dunque si ritrovava da sola a gestire un figlio piccolo, senza il sussidio dei pag. 2/8 nonni, senza autovettura e senza lavoro, in condizioni di grave difficoltà economica.
Si costituiva , non opponendosi alla pronuncia della Controparte_2
separazione, ma chiedendo l'addebito a carico della ricorrente per avere quest'ultima posto in essere comportamenti denigratori e lesivi della sua dignità, di continua svalutazione e umiliazione durante tutto il corso della vita matrimoniale, caratterizzata anche dall'assenza di rapporti intimi.
Chiedeva altresì l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale da assegnarsi alla stessa, e regolamentazione della frequentazione padre-figlio; obbligo a proprio carico di contribuire al mantenimento del minore mediante assegno mensile di € 250,00, annualmente rivalutabili secondo indici Istat, oltre il
50% delle spese straordinarie.
Con sentenza non definitiva il Tribunale di Rimini pronunciava la separazione.
Con sentenza definitiva n. 501/2024 pubblicata il 07.05.2024 il Tribunale addebitava la separazione dei coniugi a affidava il figlio Parte_1
minore congiuntamente a entrambi i genitori, con collocazione Per_1
prevalente presso la madre alla quale assegnava la casa familiare;
regolamentava le visite paterne;
poneva a carico di il Controparte_2
versamento mensile di € 350,00 a titolo di concorso al mantenimento del figlio annualmente rivalutabili secondo indici Istat, oltre il 50% delle Per_1
spese straordinarie.
2.- Avverso detta sentenza ha proposto appello, Parte_1
censurando:
pag. 3/8 -in primo luogo, l'omesso approfondimento della situazione economica del
, per essere scarsamente credibili le dichiarazioni dei redditi CP_2
dallo stesso depositate;
-in secondo luogo, l'errata valutazione delle prove in punto di addebito, atteso che gli eventi narrati dai testi escussi sono riferiti all'anno 2019, mentre è stata la moglie nel 2020 a chiedere la separazione;
-in terzo luogo, censura la condanna alle spese, rappresentando la difficoltà di onorare tale obbligo;
-in quarto luogo, contesta la decisione in punto di assegno di mantenimento del minore, per aver il Tribunale compiuto una verifica sommaria e sbrigativa delle prove raccolte. Assume al riguardo di avere una limitata capacità reddituale (tanto che in primo grado è stata ammessa al gratuito patrocinio), di dover onorare per l'intero al canone di affitto per l'importo di € 650,00 mensili, mentre l'appellato vive con la propria madre, percepisce un ottimo stipendio e trascorre di fatto poco tempo con il figlio essendo impegnato al lavoro
Per tali motivi chiede la revoca della pronuncia di addebito della separazione a proprio carico;
l'aumento dell'assegno mensile di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore con vittoria di Per_1
spese.
3.- Si è costituito in giudizio , eccependo Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e poiché la ha depositato ricorso per divorzio giudiziale avanti al Tribunale di Pt_1
Rimini (con udienza al 20.02.2025), formulando le medesime domande avanzate in appello, e deducendo nel marito che l'avversa rappresentazione dei fatti è inconferente, risultando provato che la causa della disgregazione pag. 4/8 del rapporto coniugale è ascrivibile alle reiterate condotte denigratorie poste in essere dalla moglie, lesive della sua dignità personale, al solo intento di allontanarlo e ottenere il mantenimento, avendo le testimonianze assunte confermato la propria tesi e mancando la prova da parte della ricorrente che la causa della separazione sia riconducibile a condotte del marito.
Deduce inoltre che la condanna alle spese ben si giustifica per la soccombenza, per la condotta processuale della controparte.
Deduce infine la correttezza dell'importo fissato per il mantenimento a fronte della situazione reddituale delle parti.
Tanto dedotto l'appellato chiede la pronuncia di inammissibilità dell'appello e il rigetto nel merito con vittoria di spese.
4.- E' regolarmente intervenuto il Pubblico Ministero.
5.- L'appello va rigettato.
Preliminarmente, sulle eccezioni di parte appellata si rileva che, da un lato,
i motivi di impugnazione e le parti ella sentenza impugnate risultano chiaramente identificate nell'atto di appello e che, dall'altro lato, la contestuale pendenza del procedimento di divorzio in primo grado non rende inammissibile/improponibile la presente domanda basata su presupposti totalmente diversi.
Nel merito la questione concerne l'addebito e l'assegno per il mantenimento del figlio a carico del padre.
In ordine all'addebito, come rilevato dal primo Giudice, l'istruttoria espletata e le testimonianze assunte all'udienza del 24.02.2023 hanno confermato che la era solita insultare e umiliare il marito anche di Pt_1
fronte a soggetti terzi e, in mancanza di elementi utili per collocare la crisi pag. 5/8 coniugale in epoca antecedente agli episodi riferiti, si condivide la decisione del primo giudice di addebito della separazione alla moglie.
Risulta infatti provato che, già dall'estate 2019, la moglie tenne frequenti e reiterati comportamenti denigratori, lesivi della dignità del coniuge e contrari al dovere di rispetto reciproco, anche alla presenza di parenti e amici della coppia, verosimilmente con l'intento di indurre il marito ad allontanarsi da casa, mentre non risulta che la crisi sia riconducibile all'asserita abitudine del marito di frequentare chat e siti pornografici, fermo restando che tali comportamenti risalirebbero comunque a marzo
2020 e, dunque, ad epoca significativamente successiva rispetto agli episodi di denigrazione riferiti dai testimoni. Il fatto poi che la separazione sia stata richiesta dalla moglie nel 2020 e non dal marito non può di per sé indurre ad una diversa conclusione, considerati i tempi fisiologici per l'assunzione di una decisione così importante pur a fronte di una situazione conflittuale.
Quanto ai profili di natura economica, questa Corte ritiene conforme alla situazione reddituale delle parti e all'età del figlio il contributo già fissato dal primo giudice di € 350,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie, considerata la capacità lavorativa della madre e la sua giovane età che ben le consentono, anche in concomitanza dell'inizio della scuola del figlio, di dedicarsi a lavori anche più stabili (fermo restando che la stessa, operaia stagionale, gode comunque della NASPI nel periodo invernale ed è verosimilmente dedita ad attività di collaborazione non dichiarate come riferito dai testi). Le deduzioni in ordine a presunti guadagni in nero dell'appellato risultano formulate in maniera generica e non rendono necessari ulteriori accertamenti di polizia in questa sede.
pag. 6/8 Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alle spese del grado come in dispositivo per la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020)
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
costituito, con l'intervento del Procuratore Generale, avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 501/2024, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante alle spese del grado che liquida in € 3.473,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 9.1.2025
pag. 7/8 Il Presidente rel.
Annarita Donofrio
pag. 8/8