Art. 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1973 al personale non di ruolo, iscritto nei quadri speciali di cui all' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451 , sono estese le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico previsti per il personale municipale ex coloniale di ruolo dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224 , e dalle norme ivi richiamate.
Dalla stessa data il personale di cui al precedente comma gia' inquadrato nelle tabelle A, B, C e D di equiparazione economica alle carriere statali, previste dall' articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224 , e' inquadrato nelle corrispondenti tabelle A, B, C e D, previste dall'articolo 45 dello stesso decreto presidenziale per il personale di ruolo, conservando l'anzianita' di carriera maturata in base alle tabelle di provenienza.
A decorrere dal 1 gennaio 1973 al personale non di ruolo, iscritto nei quadri speciali di cui all' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451 , sono estese le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico previsti per il personale municipale ex coloniale di ruolo dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224 , e dalle norme ivi richiamate.
Dalla stessa data il personale di cui al precedente comma gia' inquadrato nelle tabelle A, B, C e D di equiparazione economica alle carriere statali, previste dall' articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224 , e' inquadrato nelle corrispondenti tabelle A, B, C e D, previste dall'articolo 45 dello stesso decreto presidenziale per il personale di ruolo, conservando l'anzianita' di carriera maturata in base alle tabelle di provenienza.