Cass. civ., sez. I, sentenza 23/11/1973, n. 3168
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Sentenza 23 novembre 1973

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Il concordato tributario definisce solo l'aspetto quantitativo del rapporto d'imposta, ma non estende i suoi effetti alla materia concernente la sussistenza del debito ne implica alcuna rinuncia alla contestazione di essa. Pertanto il perfezionamento del concordato concernente l'imposta retroattiva sulle alienazioni delle aree fabbricabili, di cui all'art 25, comma secondo, legge 5 marzo 1963, n 246, benche avvenuto anteriormente alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n 44 del 23 maggio 1966, non impedisce al contribuente la ripetizione dell'imposta iscritta a ruolo e pagata dopo la data predetta. ( V 3225/72, mass n 361027; 1453/72, mass n 358094; ( V 646/72, mass nn 356704 e 356705; 2107/71, mass n 352822; ( V 1979/71, mass n 352580; 3822/69, mass n 344143).*

L'art 25, secondo comma, della legge 5 marzo 1963, n 246, attribuiva ai comuni, relativamente all'imposta sulle alienazioni delle aree fabbricabili anteriori all'entrata in vigore della legge, un potere impositivo autonomo, venuto poi meno per effetto della sentenza della Corte costituzionale n 44 del 23 maggio 1966. ( V 795/73, mass n 363049).*

La domanda con cui il contribuente, negando in radice il potere impositivo del comune (nella specie relativamente al tributo retroattivo sulle alienazioni di aree fabbricabili), chieda la restituzione delle somme pagate in soddisfacimento di quel tributo, configura un'ordinaria Azione di ripetizione d'indebito, non subordinata al previo esperimento dei ricorsi di cui all'art 285 del testo unico sulla finanza locale. ( V 1517/73, mass n 364280; 1167/73, mass n 363689; ( V 1647/72, mass n 358486).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 23/11/1973, n. 3168
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3168
    Data del deposito : 23 novembre 1973

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