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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 03/11/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 910/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
LOLLO MARZIA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), o Controparte_1 C.F._2 CP_2
(come da comunicazione trasmessa dalla Prefettura competente sul cambio di cognome), nata a [...] in data [...];
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da nota di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
Con ricorso depositato il 15.05.2024 ha chiesto che il Parte_1
Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Albania,
1 in data 20/02/1995, con;
ha dedotto di vivere Controparte_1
ininterrottamente separato dalla coniuge in virtù di separazione giudiziale pronunciata con sentenza n. 243/2023, che dalla loro unione era nato il figlio maggiorenne ed economicamente autonomo, e che era ormai Per_1
irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Ha chiesto l'attribuzione di un assegno divorzile, a suo favore e a carico della moglie, pari ad euro 400,00 mensili, con refusione delle spese.
, nonostante la rituale notifica degli atti del Controparte_1
procedimento, non si è costituita in giudizio a mezzo di un difensore.
All'udienza di comparizione, è emersa la possibile sussistenza di un giudicato sulla domanda divorzile;
infatti, la convenuta, comparsa personalmente senza l'assistenza di un difensore, interrogata dal giudice esclusivamente ai fini del tentativo di conciliazione (unico atto sul quale la parte può essere sentita personalmente senza l'assistenza dell'avvocato), ha dichiarato di essere già
divorziata dal marito per sentenza pronunciata da un Tribunale albanese;
il difensore di parte attrice ha dichiarato di avere avuto conoscenza tramite l'ufficio anagrafe del Comune di Fontanafredda del rifiuto da parte dell'ente di trascrivere una sentenza di divorzio estera. Spetta, dunque, a questo giudice, condurre d'ufficio un approfondimento sul punto. La sussistenza di un giudicato esterno, infatti, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16589 del
11/06/2021: “l'accertamento del giudicato esterno non costituisce, infatti,
patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del "ne bis in idem”; Cass. civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 48 del
07/01/2021).
È stata, pertanto, ordinata l'esibizione, sia alla parte costituita, sia alla parte rimasta contumace, della sentenza di divorzio in loro possesso, esercitando i poteri officiosi per garantire la certezza del diritto e il rispetto del principio del
2 ne bis in idem.
Entrambe le parti hanno ottemperato all'ordine di esibizione mediante il deposito di sentenza pronunciata dal tribunale del Distretto di Tirana, con cui
è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti,
tradotta e munita di apostilla.
Poiché il difensore di parte attrice ha sostenuto che la sentenza straniera non possa trovare applicazione nell'ordinamento giuridico italiano, non sussistendo i requisiti di cui all'art. 64 della legge 218/1995, la causa è stata rimessa in decisione su tale questione pregiudiziale, previa assegnazione dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c.
2. Questione pregiudiziale.
La questione pregiudiziale che si pone nel caso in esame è, pertanto la seguente: posto che è documentato che il Tribunale di Tirana ha dichiarato,
con sentenza n. 6139/22 del 22 novembre 2022, lo scioglimento del matrimonio tra e senza accertamento della Controparte_1 Parte_1
colpevolezza e disponendo, altresì, che la moglie assumesse il cognome da nubile “ , deve stabilirsi se la domanda di scioglimento del medesimo CP_2
matrimonio, introdotta con il presente giudizio, sia inammissibile per sussistenza di un giudicato, oppure no.
L'esame della questione impone la verifica dei presupposti previsti dall'art. 64
della legge 218/1995, dal momento che l'Albania non è Stato membro dell'Unione Europea e, pertanto, non trovano applicazione i regolamenti comunitari in materia. Non consta la sussistenza di convenzioni speciali tra l'Albania e l'Italia. Troverà applicazione, pertanto, la legge di diritto internazionale privato, e in particolare, il citato art. 64, il quale prevede “1. La
sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:
a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
3 b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è
svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge:
d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico”.
Inoltre, l'art. 65 delle medesima legge stabilisce:
“Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro
Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa”.
Orbene, ciò premesso, nel caso di specie deve ritenersi che la sentenza albanese di scioglimento del matrimonio pronunciata tra le parti è
riconoscibile nel nostro ordinamento giuridico, per le ragioni che seguono.
In primo luogo, il Tribunale di Tirana ha motivato la propria competenza quale tribunale del paese in cui i coniugi avevano la residenza comune, ai sensi del codice civile albanese;
nell'intestazione della sentenza, si dà atto che la moglie ricorrente aveva all'epoca residenza a Tirana e il marito aveva solo il domicilio presso la propria famiglia albanese e nello svolgimento del processo
4 si dà atto che il marito ha lasciato il territorio dell'Albania. Anche
nell'ordinamento giuridico italiano sono previste regole sulla competenza giurisdizionale, in materia di famiglia, legate comunque alla cittadinanza, al luogo di celebrazione del matrimonio (cfr. art. 33 legge 218/1995) e nel diritto interno, vi sono regole sulla competenza per territorio legate anche alla residenza dell'attore, quando non vi sono figli minori, come nel caso di specie,
e il convenuto risiede stabilmente all'estero.
L'individuazione della competenza giurisdizionale, come motivata dal giudice albanese, non appare, pertanto contraria ai principi propri dell'ordinamento giuridico italiano, ai sensi dell'art. 64, lett.a) legge 218/1995.
Inoltre, nel testo della sentenza si legge che il giudice albanese, accertato che il convenuto aveva lasciato il territorio della Repubblica D'Albania, ha deciso di avvisarlo della pendenza del processo ai sensi degli artt. 133 ss del codice di procedura civile albanese, che prevede una procedura ad hoc per i casi di irreperibilità sul territorio nazionale, così come è previsto anche nel nostro codice di procedura civile.
Risulta, pertanto, soddisfatto il requisito di cui alla lettera b, dell'art. 64 legge
218/1995, così come risultano anche soddisfatti i requisiti delle lettere successive, in quanto risulta in sentenza la dichiarazione di contumacia del convenuto, non risulta che la sentenza sia stata impugnata (e sono spirati i termini previsti in dispositivo per la sua impugnazione), non risulta altra sentenza divorzile già pronunciata in Italia ed il presente processo per lo scioglimento del matrimonio è stato instaurato successivamente alla pubblicazione di quella sentenza.
Per quanto concerne la non contrarietà delle disposizioni della sentenza all'ordine pubblico, è un aspetto che si esaminerà unitamente al successivo art. 65 legge 218/1995.
Se, infatti, la sentenza albanese ha già superato il vaglio dell'art. 64 legge
218/1995, a maggior ragione è in grado di superare quello più attenuato
5 previsto dal successivo art. 65 in materia di provvedimenti sui rapporti di famiglia, in quanto la sentenza albanese produce indubbiamente effetti nell'ordinamento di quello Stato e, per le ragioni sopra richiamate, sono stati rispettati i diritti essenziali di difesa, essendo stato il marito convenuto messo in condizioni di partecipare al processo.
Anche l'art. 65, come l'art. 64, ribadisce che, in ogni caso, il vaglio principale che la sentenza straniera deve superare affinché possa essere riconosciuta, è la sua non contrarietà all'ordine pubblico.
Su quest'ultimo tema, è noto che la giurisprudenza di legittimità si è evoluta nel tempo nel senso di valorizzare la valutazione caso per caso in riferimento al processo straniero nel suo complesso, focalizzando l'analisi non sulla piena corrispondenza tra gli istituti giuridici (stranieri e italiano), ma solo sulla sussistenza o meno di una aperta contraddizione con i valori del nostro ordinamento giuridico, escludendo la contrarietà all'ordine pubblico quando tale aperta contraddizione non è configurabile.
Nel caso di specie, la sentenza albanese: - tratta dello scioglimento del matrimonio, istituto presente anche nel nostro ordinamento giuridico;
- ha applicato secondo le norme interne i principi del contraddittorio e del diritto di difesa, irrinunciabili anche nel nostro ordinamento giuridico;
- soprattutto,
ha già realizzato in concreto il medesimo interesse che il marito, attore nel presente processo, ha voluto perseguire con l'instaurazione della domanda odierna, e, cioè, lo scioglimento del matrimonio e la regolamentazione delle relative condizioni.
Pertanto, la sentenza albanese che ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti è riconoscibile nel nostro ordinamento giuridico e preclude la domanda odierna.
Non sembra superfluo citare, a sostegno di tale conclusione, la più recente giurisprudenza di legittimità, che esprime la sempre più crescente apertura verso il riconoscimento delle sentenze straniere: “In tema di riconoscimento di
6 sentenze straniere, il giudice deve verificare se siano stati soddisfatti i principi fondamentali dell'ordinamento, anche relativi al procedimento formativo della decisione, con la precisazione che non è ravvisabile una violazione del
diritto di difesa in ogni inosservanza di una disposizione della legge
processuale straniera a tutela della partecipazione della parte al giudizio,
ma soltanto quando essa, per la sua rilevante incidenza, abbia determinato una lesione del diritto di difesa rispetto all'intero processo, ponendosi in contrasto con l'ordine pubblico processuale riferibile ai principi inviolabili a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio, e non quando, invece,
investa le sole modalità con cui tali diritti sono regolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie;
invero, secondo quanto si evince dalla
giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia 2 aprile 2009, causa C-
394/2007), il diritto di difesa può subire una moderata limitazione nel caso
in cui il provvedimento sia stato emesso nei confronti di un soggetto che
abbia avuto comunque la possibilità di partecipare attivamente al processo,
quantomeno nella fase precedente a quella conclusasi con l'emissione del provvedimento” (Cass. Sez. 1, 06/08/2024, n. 22183); “In tema di efficacia di provvedimenti giurisdizionali esteri, l'art. 64 della l. n. 218 del 1995, che ne esclude il riconoscimento se le disposizioni della sentenza "producono effetti contrari all'ordine pubblico", non lascia al giudice investito della verifica alcun margine di valutazione sul merito della decisione adottata, essendogli devoluto solo il controllo estrinseco dell'atto, limitato al "decisum", cioè al contenuto precettivo della statuizione, sia pure ricostruita alla luce della parte espositiva della motivazione, e ciò in ragione della "ratio" sottesa a tale
disciplina, volta a favorire la circolazione delle sentenze straniere che,
all'opposto, sarebbe pregiudicata se il giudizio di riconoscimento assumesse
i connotati di un riesame di merito” (Cass. Sez. 1, 24/03/2023, n. 8462); “In
tema di riconoscimento di sentenze straniere, nel vigore della disciplina introdotta dagli artt. 64 e segg. della l. n. 218 del 1995 (così come sotto la
7 vigenza dell'abrogato art. 797 c.p.c.), gli eventuali vizi e la stessa mancanza della motivazione della sentenza straniera non costituiscono cause ostative al riconoscimento invocato, posto che, quando il contraddittorio sia stato assicurato e la sentenza sia passata in giudicato (tanto da doversi presumere che i fatti e le questioni di diritto posti a fondamento della decisione siano non più discutibili), è da ritenere che l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali non rientri tra i principi inviolabili fissati nel nostro sistema normativo a garanzia del diritto di difesa, sancendo l'art. 111 Cost., che siffatto obbligo prevede, un assetto organizzativo della giurisdizione che attiene esclusivamente all'ordinamento interno. (Cass. Sez. 1, 15/04/2019, n. 10540).
La domanda introdotta da per lo scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto con è, pertanto, inammissibile;
Controparte_1
nemmeno può essere qualificata come domanda di modifica delle condizioni di divorzio, in quanto si chiede il riconoscimento di un assegno divorzile a beneficio del marito quale conseguenza della cessazione dello status di coniugati, effetto giuridico che, tuttavia, si è già prodotto senza che sia stata esercitata la relativa domanda nella sede opportuna, e senza che siano individuate le ragioni sopravvenute, rispetto alla pronuncia divorzile regolarmente intervenuta tra le parti, che determinerebbero rispetto a quel tempo l'insorgenza del diritto in capo al coniuge richiedente.
3. Sulla revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Ai sensi dell'art. 136, comma 2, del D.P.R. n. 115/2002, il patrocinio a spese dello Stato deve essere revocato quando risulti che l'interessato ha agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave.
Nel caso di specie, il difensore del ricorrente ha dichiarato in udienza di essere a conoscenza dell'esistenza di una sentenza straniera di divorzio, ed ha allegato successivamente agli atti il provvedimento di rifiuto dell'ufficiale dello stato civile alla trascrizione della stessa.
Tuttavia, ha comunque proposto la domanda giudiziale, nonostante la
8 sentenza straniera fosse astrattamente riconoscibile ai sensi dell'art. 64 della legge n. 218/1995, e quindi idonea a produrre effetti nel nostro ordinamento.
Infatti, la parte era consapevole dell'esistenza del giudicato straniero, ha scelto di ignorarne gli effetti, confidando in una formalità (trascrizione) che non è
condizione necessaria per il riconoscimento ed ha impegnato l'apparato giudiziario con una domanda che sapeva essere inammissibile.
La consapevole proposizione di una domanda che il difensore sapeva essere già decisa da un giudicato straniero riconoscibile, integra una condotta improntata a colpa grave, avendo determinato l'instaurazione di un giudizio manifestamente inammissibile, con conseguente aggravio per l'amministrazione della giustizia.
Pertanto, ricorrendo i presupposti di legge, si dispone la revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
4. Spese di lite.
Nulla sulle spese di lite, non essendosi la parte vittoriosa costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara inammissibile la domanda;
revoca il beneficio del patrocinio a spese dello Stato in favore di
[...]
Parte_1
nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 31/10/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 910/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
LOLLO MARZIA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), o Controparte_1 C.F._2 CP_2
(come da comunicazione trasmessa dalla Prefettura competente sul cambio di cognome), nata a [...] in data [...];
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da nota di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
Con ricorso depositato il 15.05.2024 ha chiesto che il Parte_1
Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Albania,
1 in data 20/02/1995, con;
ha dedotto di vivere Controparte_1
ininterrottamente separato dalla coniuge in virtù di separazione giudiziale pronunciata con sentenza n. 243/2023, che dalla loro unione era nato il figlio maggiorenne ed economicamente autonomo, e che era ormai Per_1
irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Ha chiesto l'attribuzione di un assegno divorzile, a suo favore e a carico della moglie, pari ad euro 400,00 mensili, con refusione delle spese.
, nonostante la rituale notifica degli atti del Controparte_1
procedimento, non si è costituita in giudizio a mezzo di un difensore.
All'udienza di comparizione, è emersa la possibile sussistenza di un giudicato sulla domanda divorzile;
infatti, la convenuta, comparsa personalmente senza l'assistenza di un difensore, interrogata dal giudice esclusivamente ai fini del tentativo di conciliazione (unico atto sul quale la parte può essere sentita personalmente senza l'assistenza dell'avvocato), ha dichiarato di essere già
divorziata dal marito per sentenza pronunciata da un Tribunale albanese;
il difensore di parte attrice ha dichiarato di avere avuto conoscenza tramite l'ufficio anagrafe del Comune di Fontanafredda del rifiuto da parte dell'ente di trascrivere una sentenza di divorzio estera. Spetta, dunque, a questo giudice, condurre d'ufficio un approfondimento sul punto. La sussistenza di un giudicato esterno, infatti, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16589 del
11/06/2021: “l'accertamento del giudicato esterno non costituisce, infatti,
patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del "ne bis in idem”; Cass. civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 48 del
07/01/2021).
È stata, pertanto, ordinata l'esibizione, sia alla parte costituita, sia alla parte rimasta contumace, della sentenza di divorzio in loro possesso, esercitando i poteri officiosi per garantire la certezza del diritto e il rispetto del principio del
2 ne bis in idem.
Entrambe le parti hanno ottemperato all'ordine di esibizione mediante il deposito di sentenza pronunciata dal tribunale del Distretto di Tirana, con cui
è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti,
tradotta e munita di apostilla.
Poiché il difensore di parte attrice ha sostenuto che la sentenza straniera non possa trovare applicazione nell'ordinamento giuridico italiano, non sussistendo i requisiti di cui all'art. 64 della legge 218/1995, la causa è stata rimessa in decisione su tale questione pregiudiziale, previa assegnazione dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c.
2. Questione pregiudiziale.
La questione pregiudiziale che si pone nel caso in esame è, pertanto la seguente: posto che è documentato che il Tribunale di Tirana ha dichiarato,
con sentenza n. 6139/22 del 22 novembre 2022, lo scioglimento del matrimonio tra e senza accertamento della Controparte_1 Parte_1
colpevolezza e disponendo, altresì, che la moglie assumesse il cognome da nubile “ , deve stabilirsi se la domanda di scioglimento del medesimo CP_2
matrimonio, introdotta con il presente giudizio, sia inammissibile per sussistenza di un giudicato, oppure no.
L'esame della questione impone la verifica dei presupposti previsti dall'art. 64
della legge 218/1995, dal momento che l'Albania non è Stato membro dell'Unione Europea e, pertanto, non trovano applicazione i regolamenti comunitari in materia. Non consta la sussistenza di convenzioni speciali tra l'Albania e l'Italia. Troverà applicazione, pertanto, la legge di diritto internazionale privato, e in particolare, il citato art. 64, il quale prevede “1. La
sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:
a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
3 b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è
svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge:
d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico”.
Inoltre, l'art. 65 delle medesima legge stabilisce:
“Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro
Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa”.
Orbene, ciò premesso, nel caso di specie deve ritenersi che la sentenza albanese di scioglimento del matrimonio pronunciata tra le parti è
riconoscibile nel nostro ordinamento giuridico, per le ragioni che seguono.
In primo luogo, il Tribunale di Tirana ha motivato la propria competenza quale tribunale del paese in cui i coniugi avevano la residenza comune, ai sensi del codice civile albanese;
nell'intestazione della sentenza, si dà atto che la moglie ricorrente aveva all'epoca residenza a Tirana e il marito aveva solo il domicilio presso la propria famiglia albanese e nello svolgimento del processo
4 si dà atto che il marito ha lasciato il territorio dell'Albania. Anche
nell'ordinamento giuridico italiano sono previste regole sulla competenza giurisdizionale, in materia di famiglia, legate comunque alla cittadinanza, al luogo di celebrazione del matrimonio (cfr. art. 33 legge 218/1995) e nel diritto interno, vi sono regole sulla competenza per territorio legate anche alla residenza dell'attore, quando non vi sono figli minori, come nel caso di specie,
e il convenuto risiede stabilmente all'estero.
L'individuazione della competenza giurisdizionale, come motivata dal giudice albanese, non appare, pertanto contraria ai principi propri dell'ordinamento giuridico italiano, ai sensi dell'art. 64, lett.a) legge 218/1995.
Inoltre, nel testo della sentenza si legge che il giudice albanese, accertato che il convenuto aveva lasciato il territorio della Repubblica D'Albania, ha deciso di avvisarlo della pendenza del processo ai sensi degli artt. 133 ss del codice di procedura civile albanese, che prevede una procedura ad hoc per i casi di irreperibilità sul territorio nazionale, così come è previsto anche nel nostro codice di procedura civile.
Risulta, pertanto, soddisfatto il requisito di cui alla lettera b, dell'art. 64 legge
218/1995, così come risultano anche soddisfatti i requisiti delle lettere successive, in quanto risulta in sentenza la dichiarazione di contumacia del convenuto, non risulta che la sentenza sia stata impugnata (e sono spirati i termini previsti in dispositivo per la sua impugnazione), non risulta altra sentenza divorzile già pronunciata in Italia ed il presente processo per lo scioglimento del matrimonio è stato instaurato successivamente alla pubblicazione di quella sentenza.
Per quanto concerne la non contrarietà delle disposizioni della sentenza all'ordine pubblico, è un aspetto che si esaminerà unitamente al successivo art. 65 legge 218/1995.
Se, infatti, la sentenza albanese ha già superato il vaglio dell'art. 64 legge
218/1995, a maggior ragione è in grado di superare quello più attenuato
5 previsto dal successivo art. 65 in materia di provvedimenti sui rapporti di famiglia, in quanto la sentenza albanese produce indubbiamente effetti nell'ordinamento di quello Stato e, per le ragioni sopra richiamate, sono stati rispettati i diritti essenziali di difesa, essendo stato il marito convenuto messo in condizioni di partecipare al processo.
Anche l'art. 65, come l'art. 64, ribadisce che, in ogni caso, il vaglio principale che la sentenza straniera deve superare affinché possa essere riconosciuta, è la sua non contrarietà all'ordine pubblico.
Su quest'ultimo tema, è noto che la giurisprudenza di legittimità si è evoluta nel tempo nel senso di valorizzare la valutazione caso per caso in riferimento al processo straniero nel suo complesso, focalizzando l'analisi non sulla piena corrispondenza tra gli istituti giuridici (stranieri e italiano), ma solo sulla sussistenza o meno di una aperta contraddizione con i valori del nostro ordinamento giuridico, escludendo la contrarietà all'ordine pubblico quando tale aperta contraddizione non è configurabile.
Nel caso di specie, la sentenza albanese: - tratta dello scioglimento del matrimonio, istituto presente anche nel nostro ordinamento giuridico;
- ha applicato secondo le norme interne i principi del contraddittorio e del diritto di difesa, irrinunciabili anche nel nostro ordinamento giuridico;
- soprattutto,
ha già realizzato in concreto il medesimo interesse che il marito, attore nel presente processo, ha voluto perseguire con l'instaurazione della domanda odierna, e, cioè, lo scioglimento del matrimonio e la regolamentazione delle relative condizioni.
Pertanto, la sentenza albanese che ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti è riconoscibile nel nostro ordinamento giuridico e preclude la domanda odierna.
Non sembra superfluo citare, a sostegno di tale conclusione, la più recente giurisprudenza di legittimità, che esprime la sempre più crescente apertura verso il riconoscimento delle sentenze straniere: “In tema di riconoscimento di
6 sentenze straniere, il giudice deve verificare se siano stati soddisfatti i principi fondamentali dell'ordinamento, anche relativi al procedimento formativo della decisione, con la precisazione che non è ravvisabile una violazione del
diritto di difesa in ogni inosservanza di una disposizione della legge
processuale straniera a tutela della partecipazione della parte al giudizio,
ma soltanto quando essa, per la sua rilevante incidenza, abbia determinato una lesione del diritto di difesa rispetto all'intero processo, ponendosi in contrasto con l'ordine pubblico processuale riferibile ai principi inviolabili a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio, e non quando, invece,
investa le sole modalità con cui tali diritti sono regolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie;
invero, secondo quanto si evince dalla
giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia 2 aprile 2009, causa C-
394/2007), il diritto di difesa può subire una moderata limitazione nel caso
in cui il provvedimento sia stato emesso nei confronti di un soggetto che
abbia avuto comunque la possibilità di partecipare attivamente al processo,
quantomeno nella fase precedente a quella conclusasi con l'emissione del provvedimento” (Cass. Sez. 1, 06/08/2024, n. 22183); “In tema di efficacia di provvedimenti giurisdizionali esteri, l'art. 64 della l. n. 218 del 1995, che ne esclude il riconoscimento se le disposizioni della sentenza "producono effetti contrari all'ordine pubblico", non lascia al giudice investito della verifica alcun margine di valutazione sul merito della decisione adottata, essendogli devoluto solo il controllo estrinseco dell'atto, limitato al "decisum", cioè al contenuto precettivo della statuizione, sia pure ricostruita alla luce della parte espositiva della motivazione, e ciò in ragione della "ratio" sottesa a tale
disciplina, volta a favorire la circolazione delle sentenze straniere che,
all'opposto, sarebbe pregiudicata se il giudizio di riconoscimento assumesse
i connotati di un riesame di merito” (Cass. Sez. 1, 24/03/2023, n. 8462); “In
tema di riconoscimento di sentenze straniere, nel vigore della disciplina introdotta dagli artt. 64 e segg. della l. n. 218 del 1995 (così come sotto la
7 vigenza dell'abrogato art. 797 c.p.c.), gli eventuali vizi e la stessa mancanza della motivazione della sentenza straniera non costituiscono cause ostative al riconoscimento invocato, posto che, quando il contraddittorio sia stato assicurato e la sentenza sia passata in giudicato (tanto da doversi presumere che i fatti e le questioni di diritto posti a fondamento della decisione siano non più discutibili), è da ritenere che l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali non rientri tra i principi inviolabili fissati nel nostro sistema normativo a garanzia del diritto di difesa, sancendo l'art. 111 Cost., che siffatto obbligo prevede, un assetto organizzativo della giurisdizione che attiene esclusivamente all'ordinamento interno. (Cass. Sez. 1, 15/04/2019, n. 10540).
La domanda introdotta da per lo scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto con è, pertanto, inammissibile;
Controparte_1
nemmeno può essere qualificata come domanda di modifica delle condizioni di divorzio, in quanto si chiede il riconoscimento di un assegno divorzile a beneficio del marito quale conseguenza della cessazione dello status di coniugati, effetto giuridico che, tuttavia, si è già prodotto senza che sia stata esercitata la relativa domanda nella sede opportuna, e senza che siano individuate le ragioni sopravvenute, rispetto alla pronuncia divorzile regolarmente intervenuta tra le parti, che determinerebbero rispetto a quel tempo l'insorgenza del diritto in capo al coniuge richiedente.
3. Sulla revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Ai sensi dell'art. 136, comma 2, del D.P.R. n. 115/2002, il patrocinio a spese dello Stato deve essere revocato quando risulti che l'interessato ha agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave.
Nel caso di specie, il difensore del ricorrente ha dichiarato in udienza di essere a conoscenza dell'esistenza di una sentenza straniera di divorzio, ed ha allegato successivamente agli atti il provvedimento di rifiuto dell'ufficiale dello stato civile alla trascrizione della stessa.
Tuttavia, ha comunque proposto la domanda giudiziale, nonostante la
8 sentenza straniera fosse astrattamente riconoscibile ai sensi dell'art. 64 della legge n. 218/1995, e quindi idonea a produrre effetti nel nostro ordinamento.
Infatti, la parte era consapevole dell'esistenza del giudicato straniero, ha scelto di ignorarne gli effetti, confidando in una formalità (trascrizione) che non è
condizione necessaria per il riconoscimento ed ha impegnato l'apparato giudiziario con una domanda che sapeva essere inammissibile.
La consapevole proposizione di una domanda che il difensore sapeva essere già decisa da un giudicato straniero riconoscibile, integra una condotta improntata a colpa grave, avendo determinato l'instaurazione di un giudizio manifestamente inammissibile, con conseguente aggravio per l'amministrazione della giustizia.
Pertanto, ricorrendo i presupposti di legge, si dispone la revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
4. Spese di lite.
Nulla sulle spese di lite, non essendosi la parte vittoriosa costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara inammissibile la domanda;
revoca il beneficio del patrocinio a spese dello Stato in favore di
[...]
Parte_1
nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 31/10/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
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