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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/09/2025, n. 12555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12555 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. SENT
N. RGAC
N. CRON
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – Decima Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 38582 Ruolo Generale dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 5 marzo 2025, vertente
TRA
(c.f. residente a [...] C.F._1
Salvatore Senise n. 27), elettivamente domiciliata a Roma, in via Monte Santo n. 25, presso lo studio dell'avv.to
Valentina Arruzzo, che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'avv.to Francesco
Paolo Mansueto, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione,
OPPONENTE
E
(c.f./p.IVA con sede legale a Roma, in viale Regina Controparte_1 P.IVA_1
Margherita n. 125), in persona del legale rappresentate, e per essa, in qualità di procuratore speciale, p.IVA. ), in persona del legale rappresentante, CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata a Milano, in via Vincenzo Monti n. 2, presso lo studio dell'avv.to
Roberta Costanzo, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 20/8/2024,
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: per parte opponente (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to chiede Pt_2
l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza e di prescrizione nonché di infondatezza nel merito della pretesa, con revoca del decreto ingiuntivo opposto …”; per parte opposta (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to Mallamaci conclude come da comparsa di risposta, depositata in data 20/8/2024, e chiede la decisione senza termini ex art. 190 c.p.c. …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'attrice , con atto di citazione ritualmente notificato alla Parte_1 convenuta proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
4722/2022 del 20-21/3/2022 di questo Tribunale (R.G. n. 16128/2022), notificato dalla convenuta in data 16/4/2022 per il pagamento della complessiva somma di € 10.465,57, oltre interessi moratori e spese di procedura. Al riguardo l'odierna opponente allegava che il diritto di credito, azionato dall'ingiungente in via monitoria, trovava asseritamente origine nel preteso mancato pagamento di alcune fatture per la somministrazione di energia elettrica resa in favore della Pizzeria Gusto GI di LL AN LL e C. S.a.s., Parte_3
Registro delle imprese in data 29/12/2015, di cui essa opponente era socia accomandataria;
che parte opposta, nel corso del giudizio monitorio, non aveva né prodotto le fatture poste a fondamento della propria pretesa né il contratto di fornitura di energia elettrica;
che il decreto de quo era stato emesso unicamente sulla base di un estratto autentico notarile e che pertanto lo stesso era nullo sia per l'indeterminatezza della pretesa sia perché era stato emesso da un
Giudice territorialmente incompetente;
che le fatture azionate in via monitoria erano scadute tra gli anni 2013 e 2015, con la conseguenza che il credito, esatto in via monitoria dall'opposta, era in ogni caso estinto per lo spirare del relativo termine di prescrizione. Tanto premesso, parte opponente instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione nei seguenti termini: “Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, così provvedere: in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per incompetenza del Giudice adito;
alla udienza di prima comparizione, respingere la probabile richiesta avversaria di esecuzione provvisoria ex art. 648 c.p.c., alla luce della formulata eccezione preliminare di rito e della incertezza ed inesigibilità del credito azionato;
nel merito, accertare e dichiarare la prescrizione del credito oggetto di ingiunzione o, comunque, non dovute le somme ingiunte per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto;
condannare
2 controparte al pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio e rimborso del contributo unificato versato”.
Con decreto del 5/7/2022 ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c., era disposto il differimento dell'udienza di prima comparizione dal 26/9/2022, indicata in citazione, al 4/10/2022.
In data 30/9/2022 si costituiva in giudizio l'opposta che contestava Controparte_1 tutto quanto dedotto, allegato ed eccepito dall'opponente e instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di risposta: “Voglia l'On. le Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà ex art. 648 cpc del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta né di pronta soluzione. Rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale perché infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la competenza del Tribunale di Roma.
Nel merito: respingere l'opposizione svolta in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare in toto il decreto ingiuntivo n. 4722/2022 emesso dal Tribunale di Roma il 21.03.2022, su ricorso di Rg 16128/2022, ritualmente notificato e per Controparte_1
l'effetto condannare la IG.ra in proprio (c.f. Parte_1
, già titolare della soc. Pizzeria Gusto GI di LL AN C.F._1
LL e C. S.a.s., residente in [...], AS, a pagare l'importo di €
10.465,57 ovvero quell'importo che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi ex D.L.
231/2002 maturati e dovuti dalla scadenza di ciascuna fattura fino all'effettivo soddisfo, oltre i successivi maturandi al saldo. Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui sopra accertare e dichiarare che ha erogato il Controparte_1 servizio di somministrazione di energia elettrica, in forza del rapporto contrattuale e della ricostruzione operata dal Distributore di rete, intercorso tra le parti, sopportando i costi di fornitura, di trasporto e dispacciamento, ai punti di prelievo meglio specificati in narrativa e per l'effetto condannare la IG.ra in proprio (c.f. Parte_1
, già titolare della soc. Pizzeria Gusto GI di LL AN C.F._1
LL e C. S.a.s., residente in [...], AS, a pagare l'importo di €
10.465,57, ovvero quell'importo che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi ex D.L.
231/2002 maturati e dovuti dalla scadenza di ciascuna fattura fino all'effettivo soddisfo, oltre i successivi maturandi al saldo”.
All'udienza di prima comparizione del 4/10/2022 erano presenti i procuratori delle parti, che insistevano come in atti nelle rispettive difese. In particolare, il procuratore dell'opposta chiedeva la concessione dei termini ex art. 183/6 c.p.c., mentre il procuratore
3 dell'opponente chiedeva rinvio per p.c. e, solo in subordine, si associava alla richiesta di concessione degli anzidetti termini. La causa veniva rinviata all'udienza del 22/3/2022 con assegnazione dei termini ex art. 183/6 c.p.c..
Le parti provvedevano al deposito delle memorie ex art. 183/6 c.p.c..
Con decreto del 28-2/3/2023 ex art. 127 ter c.p.c. era disposto lo svolgimento con modalità cartolare della già fissata udienza del 22/3/2023 con assegnazione di termine, fino alla data dell'udienza originariamente fissata, per il deposito telematico di note di trattazione cartolare.
Le parti provvedevano al deposito delle note di trattazione cartolare.
Con ordinanza riservata del 28-1/5/2023, lette le memorie ex art. 183/6 c.p.c. e le note in sostituzione dell'udienza, ove in quest'ultime entrambe le parti avevano chiesto il rinvio per la precisazione delle conclusioni, la causa era rinviata all'udienza del 5/3/2025 per p.c..
In data 20/8/2024 si costituiva in giudizio il nuovo difensore dell'opposta, che si riportava a quanto allegato, dedotto e prodotto dal precedente procuratore.
All'udienza del 5/3/2025, presenti i procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate e riportate in epigrafe, con assegnazione dei richiesti termini ex art. 190 c.p.c., termini scaduti in data 6/5/2025.
Si dà atto che parte opposta non ha provveduto al deposito degli scritti conclusionali ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va esaminata l'eccezione di incompetenza per territorio del
Tribunale di Roma, adito in via monitoria, sollevata dall'odierna opponente, secondo cui la competenza andrebbe radicata davanti al Tribunale di Taranto.
1.1 In particolare parte opponente ha richiamato l'art. 18 c.p.c., allegando che, essendo stato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti della persona fisica già socia accomandataria della cessata Pizzeria Gusto GI di LL AN LL e C. S.a.s., rileverebbe il foro generale del convenuto, da individuarsi nella residenza di essa opponente, situata appunto nel circondario del Tribunale di Taranto (cfr. doc. 2 di parte opponente).
1.2 A sostegno dell'eccezione l'opponente ha inoltre invocato sia l'art. 19 c.p.c., facendo riferimento alla sede legale dell'anzidetta società, anch'essa all'epoca ubicata nel circondario del Tribunale di Taranto (cfr. doc. 3 di parte opponente), sia l'art. 20 c.p.c., ritenendo che il luogo di esecuzione dell'obbligazione, o comunque quello di conclusione del
4 contratto, dovesse individuarsi ancora una volta nel circondario del Tribunale di Taranto, ove il servizio di fornitura di energia elettrica era stato concretamente reso.
1.3 Infine, parte opponente ha escluso la legittimità del radicamento della competenza presso il foro del creditore ex art. 1182, comma 3, c.c., in quanto il credito azionato in via monitoria dall'opposta difettava dei requisiti di certezza, liquidità ed Controparte_1 esigibilità, stante l'omessa produzione delle singole fatture e del contratto di somministrazione, non allegati al ricorso monitorio.
2. Osserva il Giudice che l'eccezione de qua non merita accoglimento.
2.1 Senza entrare nel merito dei vari profili interpretativi connessi alla portata applicativa dell'art. 1182, comma 3, c.c. in relazione all'art. 20 c.p.c., con riferimento alla valenza delle fatture (cfr. Cass. SU 17989/2016), la suddetta eccezione non è fondata con riferimento al foro di conclusione del contratto.
2.2 Dagli atti del giudizio emerge che il contratto di fornitura, allegato alla comparsa di risposta, sulla base del quale erano state emesse le fatture azionate in via monitoria, risulta sottoscritto in data 24/5/2010 (cfr. doc. 4 di parte opposta: modulo di adesione per la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale).
2.2.1 Trattandosi di contratto concluso mediante adesione del cliente, modalità tipica nella prassi dei contratti di somministrazione, lo stesso deve ritenersi perfezionato nel momento in cui l'adesione, risultante dal richiamato modulo predisposto dall'odierna opposta,
è giunta a conoscenza del destinatario, ossia appunto secondo quanto Controparte_1 disposto dall'art. 1326 c.c..
2.2.2 Conseguentemente la conclusione del contratto va individuata nel luogo in cui l'adesione, risultante dal richiamato modulo, è stata ricevuta dalla società fornitrice, ossia presso la sede legale di sita a Roma, in viale Regina Margherita n. 125. Controparte_1
2.3 Ai sensi dell'art. 20 c.p.c. il foro di conclusione del contratto rileva, unitamente al foro dell'obbligazione dedotta in giudizio, come criterio concorrente ai fini della determinazione della competenza territoriale nelle controversie relative a rapporti obbligatori.
3. Alla luce delle superiori considerazioni si osserva che correttamente è stata adita, in via monitoria, la competenza del Tribunale di Roma, quale giudice del luogo di perfezionamento del contratto, e che pertanto va rigettata la sollevata eccezione.
4. Passando all'esame del merito, valgono le seguenti osservazioni, in ordine alla fondatezza dell'opposizione, che va pertanto accolta.
5 5. Preliminarmente giova ricordare, come da consolidata giurisprudenza dell'Ufficio, che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/2003; Cass.
6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass.
15026/2005; Cass. 15186/2003); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/2011).
5.1 Va poi ricordato che sia con il ricorso per decreto ingiuntivo sia con la domanda di rigetto dell'opposizione pacificamente (cfr. Cass. 10104/1996; Cass. 9021/2005; Cass.
14486/2019) vi è esercizio di un'azione di condanna da parte dell'ingiungente (poi opposto), che -come detto- ha la veste sostanziale di attore, con tutti gli oneri allegatori e probatori che ne derivano.
5.2 Applicando i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri allegatori e probatori, va ribadito che nell'azione di adempimento -come nel caso di domanda di condanna contenuta in un ricorso monitorio- il creditore è tenuto a provare l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto, se necessario, in base all'oggetto di causa, fornendo anche la prova dell'effettuazione della prestazione a proprio carico, e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto ovvero l'opponente, a provare l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. fin da Cass. SU 13533/2001 e successiva giurisprudenza ormai consolidata: Cass. 9439/2008; Cass. 15677/2009; Cass. 3373/2010;
Cass. 15659/2011; Cass. 7530/2012; Cass. 8901/2013; Cass. 826/2015; Cass. 13685/2019).
5.3 Grava, pertanto, sull'opposto l'onere di provare, in base a conferente allegazione,
l'effettuazione della prestazione e la conseguente maturazione del diritto al corrispettivo o in generale alla controprestazione, mentre solo in un secondo momento sorge l'onere per
6 l'opponente (attore formale, ma convenuto sostanziale) di provare, in base a conferente allegazione, l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
5.4 Nel caso di contratto di somministrazione il richiamo alla superiore giurisprudenza, risalente alla citata Cass. SU 13533/2001 e da sempre applicata dall'Ufficio, deve essere coniugato, a maggior ragione nel caso di analitica contestazione, con la prova, incombente sul preteso creditore, della quantità di 'beni' (energia elettrica, gas, acqua, ecc.) effettivamente erogata al cliente, rimasto asseritamente inadempiente nel pagamento del corrispettivo.
5.4.1 In altri termini, se è previsto (per legge o per contratto) il pagamento di un certo corrispettivo unitario per kwh di energia erogata ovvero di mc di gas o di acqua forniti, è evidente che, a mente dell'art. 2697 c.c., incombe sul preteso creditore anche l'onere di fornire la prova del quantum di kwh erogati ovvero di mc forniti ai fini della prova del diritto di esigere il pagamento del preteso corrispettivo, commisurato appunto alla quantità di beni forniti.
5.5 Non modificano le superiori osservazioni né la particolare filiera esistente fra soggetto fornitore e soggetto distributore né il sistema di rilevazione dei consumi da parte del soggetto distributore.
5.6 Sempre come discorso di carattere generale, va poi ricordato, quanto al valore probatorio delle fatture, che in giurisprudenza, in applicazione dell'art. 2697 c.c., del principio della vicinanza della prova e dell'onere di contestazione specifica (art. 115 c.p.c.), è consolidato l'orientamento per cui le fatture, pur essendo atti unilaterali di natura meramente contabile, sono in astratto idonee a fornire la prova dei consumi ivi esposti, salvo specifica e analitica contestazione da parte dell'utente, nel qual caso è onere del soggetto somministrante, preteso creditore, fornire la prova del quantum dei kwh erogati o dei mc forniti e, in particolare, la corrispondenza tra i consumi esposti in fattura e quelli risultanti dal 'gruppo di misura', ossia dal contatore.
5.7 In tema di contratti di somministrazione e con particolare riferimento alle fatture emesse sulla base di una contabilizzazione dei consumi mediante contatore, è stato affermato in giurisprudenza che “… la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver
7 diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (cfr. Cass.
19154/2018, in tema di fornitura idrica;
Cass. 18195/2021 in tema di fornitura idrica;
Cass.
23699/2016 in tema di fornitura idrica).
5.8 In base ai principi generali incombe sulla parte contro cui opera la presunzione fornire, in base a conferente allegazione, la prova contraria, atta a superare la presunzione stessa, non essendo sufficiente una contestazione generica in ordine all'entità dei consumi fatturati.
5.9 Solo nel caso di analitica e specifica contestazione dei consumi non opera pertanto la presunzione semplice di veridicità dei dati numerici riportati dal contatore e poi nella fattura, dovendo il somministrante dimostrare la perfetta funzionalità del contatore, incombendo poi sull'utente l'onere di fornire la prova liberatoria che consenta di attribuire ad un elemento esterno e non imputabile allo stesso l'eccessività dei consumi (cfr. Cass.
297/2020; Cass. 30290/2017, in tema di telefonia).
5.10 Dunque è pur sempre necessaria, al fine di vincere la presunzione sul buon funzionamento del sistema di rilevazione dei consumi, contrattualmente previsto per detto rilievo, una specifica e analitica contestazione da parte dell'utente, volta a contestare il malfunzionamento del contatore -richiedendone la verifica- e a dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo, tenuto conto del dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti fatture e corrispondente agli ordinari impieghi di energia e/o di gas;
a fronte di detta contestazione incombe sul somministrante o in generale sul fornitore del servizio l'onere di provare che lo strumento di misurazione è ed era regolarmente funzionante e quindi di fornire la prova dell'affidabilità dei valori registrati da contatori regolarmente funzionanti. In tale ultimo caso sarà poi onere dell'utente dimostrare che l'eccessività dei consumi era imputabile a terzi e che non vi era possibilità di evitare le altrui illecite condotte.
5.11 Viceversa, non sarebbe sufficiente una contestazione generica o astratta o meramente ripetitiva di principi di diritto senza una specifica e circostanziata contestazione sulle singole voci fatturate o sulle specifiche modalità di calcolo ovvero una contestazione limitata ad una generica affermazione di nulla dovere o di dovere una somma inferiore ovvero ancora una contestazione limitata alla generica deduzione sull'assenza di prova del preteso altrui credito.
6. Tanto premesso come discorso di carattere generale, si osserva che nel ricorso monitorio l'odierna opposta aveva allegato che il credito di € 10.465,57, oltre interessi ex
8 D.L. 231/2002, derivava dal mancato pagamento delle dieci fatture specificatamente indicate in ricorso e risultanti dall'estratto autentico notarile del “Giornale dei crediti in contenzioso” di (cfr. doc. 3 di parte opposta, a pag. 2). Controparte_1
6.1 Nel ricorso monitorio, premesso che la Pizzeria Gusto GI di LL AN
LL e C. S.a.s. era stata cancellata dal Registro delle Imprese con atto del 29/12/2015, era stato allegato che era creditrice nei confronti di CP_1 CP_1 Parte_1
, già socia accomandataria e quindi illimitatamente responsabile delle obbligazioni
[...] della predetta società, della complessiva somma di € 10.465,57, dovuta a fronte della fornitura di energia elettrica nel periodo da novembre 2013 a giugno 2015, come da fatture richiamate.
7. Nell'atto di opposizione l'attrice, che non ha contestato la propria legittimazione passiva, ha contestato la pretesa dell'ingiungente e ha dedotto -da un lato- l'insussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato per insufficienza di prova e - dall'altro- che il credito era in ogni caso estinto per lo spirare del relativo termine di prescrizione.
8. Preliminarmente anche solo per mera completezza espositiva va ricordato che, in caso di cancellazione della società (anche di persone) dal Registro delle imprese e di conseguente estinzione della stessa (art. 2495, comma 3, c.c.), responsabili dei debiti della società sono appunto i soci che ne rispondono, in caso di società di persone, illimitatamente e personalmente (cfr. da ultimo Cass. 11411/2024, con orientamento consolidato da Cass. SU
6070/2013).
9. Tanto premesso, osserva il Giudice, in base alla ragione più liquida, che risulta fondata l'eccezione preliminare di prescrizione estintiva del credito esatto in via monitoria.
10. Al riguardo va ribadito -come discorso di carattere generale- che non rileva, in senso ostativo all'esame della sollevata eccezione, che la parte eccipiente non abbia specificamente indicato la durata del termine di prescrizione in relazione alla natura dei crediti azionati dal creditore ovvero che abbia indicato una durata non corretta o condivisibile, in quanto è sufficiente che venga sollevata la relativa eccezione, fondata sull'inerzia del titolare del diritto e sulla manifestazione di volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dalla legge, essendo poi rimessa al Giudice ogni ulteriore qualificazione (cfr. Cass. 1064/2014; Cass.
15337/2016; Cass. 30303/2021; Cass. 1980/2022).
10.1 Sempre come discorso di carattere generale va ricordato che, affinché maturi la prescrizione, è necessario -ci si limita all'ipotesi rilevante in questo giudizio- che per tutto l'arco temporale previsto dalla legge il debitore non abbia ricevuto alcun sollecito di
9 pagamento costituente atto di messa in mora (cfr. Cass. 15140/2021; Cass. 15714/2018), atteso che, al fine di dare certezza ai rapporti fra le parti, la prescrizione estintiva sanziona appunto l'inerzia del titolare del diritto, mantenuta per tutto il tempo previsto dalla legge.
11. Fondamentale è accertare quando incomincia a decorrere il termine di prescrizione
(ordinaria: dieci anni) o breve (cinque anni, due anni, un anno), previsto dalla legge con riferimento alle varie fattispecie ossia da quando il titolare del diritto può agire per ottenere l'adempimento al fine di evitare l'estinzione del diritto per prescrizione.
11.1 Nel caso di specie va applicata la prescrizione quinquennale: sul punto si tornerà.
12. Orbene in tema di decorrenza della prescrizione l'art. 2935 c.c. prevede che “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” e tale disposizione deve essere interpretata nel senso che l'esigibilità del credito deve identificarsi con la sua possibilità legale di farlo valere, senza avere riguardo agli impedimenti di mero fatto, quali ad esempio l'ignoranza sull'esistenza del diritto o il tempo necessario ad accertare l'esistenza del diritto, i quali -ad eccezione delle ipotesi tassative previste dalla legge- non incidono sul decorso della prescrizione (cfr. Cass. 13343/2022; Cass. 22072/2018; Cass.
10828/2015; Cass. 21026/2014).
12.1 Pertanto, ricordato che l'art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, è bene ribadire, dando continuità alla giurisprudenza dell'Ufficio, che tra le predette ipotesi, salva quella del dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra né
l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto né il ritardo indotto dalla necessità dell'accertamento del diritto stesso.
13. Dunque, come discorso di carattere generale con riferimento al contratto di somministrazione, va ribadito che il dies a quo ex art. 2935 c.c. non può che essere individuato con il giorno in cui il diritto al corrispettivo può essere fatto valere giuridicamente dal fornitore e, quindi, dal giorno successivo al periodo (mensile o bimestrale) di erogazione della fornitura o -come suol dirsi- dalla “scadenza del periodo di consumo”, preso in considerazione per la fatturazione.
13.1 In base al contratto o alla legge la periodicità, fissata ai fini dell'individuazione dei consumi e del calcolo del corrispettivo, può essere appunto mensile o bimestrale.
14. Il principio vale sia per la fatturazione corrente sia per la fatturazione a conguaglio.
15. Dando continuità alla giurisprudenza dell'Ufficio, si evidenzia, ricordata la distinzione fra soggetto fornitore e soggetto distributore dell'energia elettrica, che la
10 mancanza del dato di misura effettiva, acquisito dal distributore e trasmesso al fornitore per la successiva fatturazione al cliente finale, non impedisce affatto la fatturazione, che invero può avvenire in acconto su consumi in stima nel modo più aderente possibile ai consumi effettivi;
il fornitore può infatti emettere fatture anche solo sulla base di consumi presunti -le relative fatturazioni sono sottoposte a rigidi criteri ancorati ai dati di consumo storici- ed è obbligato ad emettere le fatture di conguaglio una volta ricevuti dal distributore i dati di lettura effettivi.
15.1 Inoltre si tratterebbe, in ogni caso, di un impedimento di mero fatto, non previsto tra quelli che ex art. 2941 c.c. sospendono il decorso della prescrizione: il decorso del tempo per ottenere dal distributore le misure effettive, per poi procedere al conguaglio, è un lasso temporale che può risultare necessario per accertare l'ammontare effettivo e reale del credito, ma ciò costituisce un impedimento meramente fattuale e non giuridico del diritto al corrispettivo, che è già sorto, per cui non è ostativo al decorso e alla maturazione della prescrizione.
15.2 In tal senso è stato affermato anche da recente giurisprudenza di merito, proprio sulla base dei richiamati principi sull'interpretazione dell'art. 2935 c.c. in relazione ai contratti di somministrazione, che “… il dies a quo ex art. 2935 c.c. non può che essere individuato con il giorno in cui il diritto al corrispettivo può essere fatto valere giuridicamente dalla somministrante e, quindi, dal giorno successivo al mese di erogazione dei consumi: difatti, la mancanza del dato di misura effettiva in primo luogo non impedisce affatto la fatturazione, che avviene in acconto su consumi in stima il più aderenti possibili ai consumi effettivi e in secondo luogo è -al più- un impedimento di mero fatto, non previsto tra quelli che ex art. 2941 c.c. sospendono il decorso della prescrizione …” e che “… Il decorso dei termini per ottenere dal distributore le misure effettive per procedere al conguaglio è un tempo necessario per accertare l'entità definitiva del diritto e costituisce dunque un impedimento meramente fattuale e non giuridico del diritto al corrispettivo, che è comunque sorto, onde non rileva ai fini del decorso della prescrizione …” (cfr. Corte d'Appello Milano
Sez. III, Sentenza del 31/1/2023).
16. Le superiori osservazioni valgono -come detto- sia per i consumi correnti, effettivamente accertati secondo la periodicità prevista, sia per i conguagli determinati in base ai consumi poi effettivamente accertati.
17. Non possono pertanto assumere di per sé rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione nel singolo caso, né la data di emissione della fattura né la data di scadenza indicata in fattura per il pagamento senza applicazione della mora, in quanto, soprattutto per i
11 crediti a conguaglio, di rettifica o di chiusura, ciò esporrebbe il cliente all'incertezza sulla decorrenza del dies a quo.
18. Diversamente opinando, si consentirebbe infatti al fornitore, anche se per effetto di lungaggini del distributore, di prorogare il termine prescrizionale a proprio arbitrio, semplicemente emettendo la fattura di conguaglio anche dopo molti anni dal periodo di consumo di riferimento, vanificando ogni tutela del cliente, a favore del quale invece è preordinata la normativa sulla prescrizione estintiva (cfr. citata Corte d'Appello Milano Sez.
III, Sentenza del 31/1/2023: “… Vieppiù, l'infondatezza della tesi prospettata dall'appellante deriva da ragioni strettamente giuridiche, in quanto ancorare la decorrenza del termine di prescrizione alla comunicazione effettuata da (…), oltre a generare incertezza, posto che la data di comunicazione delle letture effettive non ha data certa né è agevolmente dimostrabile, produrrebbe l'effetto di rimettere alla volontà di un terzo il decorso della prescrizione relativamente ai diritti e agli obblighi delle parti di un contratto, determinando de facto una deroga a una norma del codice civile imperativa (quale quella in materia di prescrizione) in assenza di previsione specifica di legge ed oltre tutto a sfavore dell'utente …”).
19. Del resto, anche nella giurisprudenza di legittimità (cfr. fin da Cass. 6209/1999; da ultimo Cass. 15102/2024) si è evidenziato che il termine di prescrizione, nell'ambito dei contratti di somministrazione, va individuato, come regola generale, appunto con riferimento alla “scadenza del periodo di consumo”, mentre di regola non rilevano né la data di emissione della fattura né il termine concesso per il pagamento senza incorrere nella mora.
20. In conclusione il dies a quo del termine di prescrizione resta ancorato al momento dell'esigibilità del credito, a nulla rilevando né i successivi eventi relativi alla comunicazione e/o alla rettifica dei consumi originariamente comunicati né la particolare filiera attualmente esistente nel mercato della vendita di energia elettrica.
21. Con specifico riferimento alla materia della somministrazione di energia elettrica, di gas e di acqua, valgono le seguenti ulteriori osservazioni in tema di termine di prescrizione.
22. La L. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018) ha ridotto da cinque (art. 2948 n. 4
c.c.) a due anni il termine di prescrizione e, per effetto delle novità introdotte dall'art. 1, commi 4 – 11, la nuova disciplina è entrata in vigore con differente tempistica, a seconda del tipo di fornitura, senza alcuna efficacia retroattiva, valendo infatti solo per le fatture in scadenza dopo la specifica e differente data di entrata in vigore, prevista per ogni tipo di fornitura (art. 1, comma 10, L. 205/2017: “Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano
12 alle fatture la cui scadenza è successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019; c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020”).
22.1 Anche in questo caso la suddetta disciplina vale sia per i crediti relativi ai consumi periodici sia per i crediti relativi ai conguagli.
22.2 Per i crediti portati da fatture non rientranti nella suddetta previsione resta, pertanto, invariata la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c..
23. Nel caso di specie e con riferimento appunto alla somministrazione di energia elettrica, ribadisce il Giudice per i crediti relativi alle fatture, azionate in via monitoria (cfr. pag. 2 del riscorso monitorio, doc. 3 di parte opposta, nonché doc. 6 'file zip' di parte opposta), va applicata la prescrizione quinquennale, in quanto la scadenza dei singoli pagamenti, rilevante ex art. 1, comma 10, L. 205/2017, è anteriore all'1/3/2018.
24. Chiusa questa parentesi di generale inquadramento della fattispecie e chiarito che tutte le fatture azionate in monitorio sono soggette al termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., occorre verificare se, pacifica l'efficacia interruttiva della prescrizione per effetto della notificazione del decreto ingiuntivo qui opposto (16/4/2022), vi siano stati precedenti validi ed efficaci atti di interruzione della prescrizione.
25. L'opposta ha prodotto la raccomandata a/r del 9/9/2021 (cfr. doc. 6 'file pdf' di parte opposta), indicata come disponibile per il ritiro presso l'ufficio postale di AS (TA)
a partire dal 18/9/2021 (cfr. doc. 7 di parte opposta), con cui asseritamente aveva messo in mora l'odierna opponente e aveva intimato il pagamento delle fatture relative alla fornitura di energia elettrica per il preteso credito di € 10.465,57.
25.1 La diffida riguarda le stesse fatture oggetto del decreto ingiuntivo qui opposto (cfr. pag. 2 del ricorso monitorio, doc. 3 di parte opposta).
25.1.1 In particolare nella suddetta diffida è presente un “estratto conto fatture scadute” nel quale è dato leggere che le fatture oggetto della messa in mora erano le seguenti: 1) fattura n. 2441905319 del 16/11/2013 con scadenza il 6/12/2013 di € 224,08; 2) fattura n.
2514372367 del 6/4/2014 con scadenza il 24/4/2014 di € 1.015,80; 3) fattura n. 2537471033 dell'8/9/2014 con scadenza il 24/9/2014 di € 1.520,03; 4) fattura n. 2543931451 dell'11/10/2014 con scadenza il 27/10/2014 di € 1.288,80; 5) fattura n. 2548616943 del
10/11/2014 con scadenza il 25/11/2014 di € 1.123,94; 6) fattura n. 2553359484 del 6/12/2014 con scadenza il 24/12/2014 di € 965,58; 7) fattura n. 2602019881 dell'11/1/2015 con scadenza il 26/1/2015 di € 1.179,53; 8) fattura n. 2609139880 dell'11/2/2015 con scadenza il
26/2/2015 di € 1.153,62; 9) fattura n. 2626092925 del 7/6/2015 con scadenza il 24/6/2015 di €
13 1.095,67; 10) fattura n. 2627102543 dell'8/6/2015 con scadenza il 24/6/2015 di € 898,52 (cfr. doc. 6 'file pdf' di parte opposta).
26. Pur essendovi coincidenza fra le fatture azionate in sede monitoria e quelle oggetto della diffida del 9/9/2021, osserva il Giudice, anche a voler prescindere da ogni questione sulla ritualità della ricezione della raccomandata, rispetto alla quale nulla formalmente risulta
-il doc. 7 di parte opposta, indicato come 'certificazione poste', consta di una schermata con i seguenti dati: “17/9/2021 9:30:27 Disponibile per il ritiro presso l'Ufficio postale a partire dal
18/9/2021 Ufficio Postale AS in corso Roma 10218”, di alcun valore probatorio, mentre il doc. 8 si riferisce al retro della raccomandata a/r da cui risultava la compiuta giacenza alla data del 19/10/2021 con indicazione del rilascio dell'avviso in data 16/9/2021-, che la diffida in parola non modifica le conclusioni cui si perviene in ordine alla maturazione della prescrizione, poiché, addirittura già al momento in cui la diffida era stata inviata, il termine quinquennale di prescrizione era spirato per tutte le fatture azionate.
27. Orbene, esaminate le fatture allegate dall'opposta (cfr. doc. 6 'file zip' di parte opposta) e in applicazione del superiore principio espresso, in virtù del quale il dies a quo ex art. 2935 c.c. non può che essere individuato con il giorno in cui il diritto al corrispettivo può essere fatto valere giuridicamente dalla somministrante e, quindi, con il giorno successivo al mese di erogazione della fornitura, è evidente che il quinquennio di prescrizione del credito portato dalla fattura, indicata nel precedente elenco al n. 1), è venuto a maturare nel corso dell'anno 2018; il termine quinquennale di prescrizione del credito, portato dalle fatture di cui ai nn. 2), 3), 4), 5), 6) del superiore elenco, è venuto a maturare nell'anno 2019; il termine quinquennale di prescrizione del credito, portato dalle fatture di cui ai nn. 7), 8), 9), 10) del superiore elenco, è venuto a maturare nell'anno 2020.
28. Pertanto, quand'anche per mera ipotesi si volesse ritenere valida ed efficace la diffida nei confronti dell'LL e si volesse per mera ipotesi ritenere detta diffida un valido ed efficace atto di interruzione della prescrizione (art. 2943, comma 4, c.c.), è evidente, anche a voler per assurdo prendere in considerazione la data di spedizione e non -come corretto- la data (non certa) di ricezione, che la diffida stessa è stata inviata quando il termine di prescrizione era già spirato per tutte le fatture azionate.
28.1 Sul punto è pacifico il principio in base al quale l'atto di costituzione in mora ha efficacia interruttiva solo se notificato prima del compimento del termine prescrizionale, poiché, una volta intervenuta la prescrizione, il diritto si estingue in via definitiva e non può più essere fatto valere, neppure attraverso successivi atti sollecitatori.
14 29. Inoltre, pur a voler considerare la fattura come valido ed efficace atto di messa in mora purché ricevuta dal debitore (cfr. Cass. 10270/2006), non vi è la prova di quando effettivamente le singole fatture sono state ricevute dall'opponente.
30. Al riguardo l'opponente ha allegato, con riferimento alla sollevata eccezione di prescrizione, che “… Difatti, tra le fatture azionate nel ricorso per ingiunzione -lo si ribadisce, mai sinora prodotte- ed il deposito di quest'ultimo sono decorsi oltre 7 anni, con la conseguenza che il credito con esse rivendicato risulta in ogni caso estinto per lo spirare del relativo termine di prescrizione …” (cfr. memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. di parte opponente).
31. Dunque l'attrice implicitamente, ma inequivocabilmente ha allegato che aveva preso visione delle fatture solo a seguito della produzione in giudizio con la comparsa di risposta.
32. In conclusione, va dichiarato che ogni credito dell'odierna convenuta, risultante dal ricorso monitorio oggetto di causa, è estinto per prescrizione quinquennale.
32.1 Risulta in tal modo assorbita ogni altra questione di merito.
33. Alla luce delle risultanze di causa, l'opposizione va accolta, in quanto l'opposta, in conseguenza della fondata eccezione di prescrizione, non vanta più alcun diritto nei confronti dell'opponente in relazione ai titoli dedotti in giudizio.
33.1 Deve pertanto essere revocato il decreto ingiuntivo opposto.
34. Atteso l'esito del giudizio, le spese di lite vanno poste per intero a carico dell'opposta per la soccombenza. Controparte_1
34.1 La liquidazione viene effettuata in dispositivo, alla luce del DM 147/2022: si è preso in considerazione il valore compreso fra il minimo e il medio delle quattro fasi dello scaglione '5.201-26.000' (giudizi dinanzi al Tribunale), tenuto conto della natura e del valore della controversia (€ 10.465,57, oltre interessi e spese), della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori della parte opponente, in presenza di istruzione solo documentale.
34.2 Il valore da prendere in considerazione è quello della domanda contenuta nel ricorso monitorio, in quanto, diversamente opinando, essendo stata l'opposizione accolta ed essendo stata accertata l'inesistenza del credito dell'opposta, il valore dell'accertato sarebbe pari a zero e si tratterebbe di soluzione non sostenibile (cfr. Cass. 28417/2018).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
15 • accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 4722/2022 del 20-21/3/2022 di questo Tribunale (R.G. n. 16128/2022);
• dichiara che, alla luce della sollevata eccezione di prescrizione estintiva dei crediti per cui
è causa, nulla deve l'opponente all'opposta Parte_1 CP_1 per i titoli dedotti in giudizio;
[...]
• condanna la società opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite che liquida in € 3.500,00 per compensi professionali e in € 145,50 per spese, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA, come per legge.
Così deciso a Roma, 12/9/2025
il Giudice dott. Francesco Remo Scerrato
16
N. RGAC
N. CRON
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – Decima Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 38582 Ruolo Generale dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 5 marzo 2025, vertente
TRA
(c.f. residente a [...] C.F._1
Salvatore Senise n. 27), elettivamente domiciliata a Roma, in via Monte Santo n. 25, presso lo studio dell'avv.to
Valentina Arruzzo, che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'avv.to Francesco
Paolo Mansueto, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione,
OPPONENTE
E
(c.f./p.IVA con sede legale a Roma, in viale Regina Controparte_1 P.IVA_1
Margherita n. 125), in persona del legale rappresentate, e per essa, in qualità di procuratore speciale, p.IVA. ), in persona del legale rappresentante, CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata a Milano, in via Vincenzo Monti n. 2, presso lo studio dell'avv.to
Roberta Costanzo, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 20/8/2024,
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: per parte opponente (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to chiede Pt_2
l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza e di prescrizione nonché di infondatezza nel merito della pretesa, con revoca del decreto ingiuntivo opposto …”; per parte opposta (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to Mallamaci conclude come da comparsa di risposta, depositata in data 20/8/2024, e chiede la decisione senza termini ex art. 190 c.p.c. …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'attrice , con atto di citazione ritualmente notificato alla Parte_1 convenuta proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
4722/2022 del 20-21/3/2022 di questo Tribunale (R.G. n. 16128/2022), notificato dalla convenuta in data 16/4/2022 per il pagamento della complessiva somma di € 10.465,57, oltre interessi moratori e spese di procedura. Al riguardo l'odierna opponente allegava che il diritto di credito, azionato dall'ingiungente in via monitoria, trovava asseritamente origine nel preteso mancato pagamento di alcune fatture per la somministrazione di energia elettrica resa in favore della Pizzeria Gusto GI di LL AN LL e C. S.a.s., Parte_3
Registro delle imprese in data 29/12/2015, di cui essa opponente era socia accomandataria;
che parte opposta, nel corso del giudizio monitorio, non aveva né prodotto le fatture poste a fondamento della propria pretesa né il contratto di fornitura di energia elettrica;
che il decreto de quo era stato emesso unicamente sulla base di un estratto autentico notarile e che pertanto lo stesso era nullo sia per l'indeterminatezza della pretesa sia perché era stato emesso da un
Giudice territorialmente incompetente;
che le fatture azionate in via monitoria erano scadute tra gli anni 2013 e 2015, con la conseguenza che il credito, esatto in via monitoria dall'opposta, era in ogni caso estinto per lo spirare del relativo termine di prescrizione. Tanto premesso, parte opponente instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione nei seguenti termini: “Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, così provvedere: in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per incompetenza del Giudice adito;
alla udienza di prima comparizione, respingere la probabile richiesta avversaria di esecuzione provvisoria ex art. 648 c.p.c., alla luce della formulata eccezione preliminare di rito e della incertezza ed inesigibilità del credito azionato;
nel merito, accertare e dichiarare la prescrizione del credito oggetto di ingiunzione o, comunque, non dovute le somme ingiunte per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto;
condannare
2 controparte al pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio e rimborso del contributo unificato versato”.
Con decreto del 5/7/2022 ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c., era disposto il differimento dell'udienza di prima comparizione dal 26/9/2022, indicata in citazione, al 4/10/2022.
In data 30/9/2022 si costituiva in giudizio l'opposta che contestava Controparte_1 tutto quanto dedotto, allegato ed eccepito dall'opponente e instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di risposta: “Voglia l'On. le Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà ex art. 648 cpc del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta né di pronta soluzione. Rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale perché infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la competenza del Tribunale di Roma.
Nel merito: respingere l'opposizione svolta in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare in toto il decreto ingiuntivo n. 4722/2022 emesso dal Tribunale di Roma il 21.03.2022, su ricorso di Rg 16128/2022, ritualmente notificato e per Controparte_1
l'effetto condannare la IG.ra in proprio (c.f. Parte_1
, già titolare della soc. Pizzeria Gusto GI di LL AN C.F._1
LL e C. S.a.s., residente in [...], AS, a pagare l'importo di €
10.465,57 ovvero quell'importo che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi ex D.L.
231/2002 maturati e dovuti dalla scadenza di ciascuna fattura fino all'effettivo soddisfo, oltre i successivi maturandi al saldo. Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui sopra accertare e dichiarare che ha erogato il Controparte_1 servizio di somministrazione di energia elettrica, in forza del rapporto contrattuale e della ricostruzione operata dal Distributore di rete, intercorso tra le parti, sopportando i costi di fornitura, di trasporto e dispacciamento, ai punti di prelievo meglio specificati in narrativa e per l'effetto condannare la IG.ra in proprio (c.f. Parte_1
, già titolare della soc. Pizzeria Gusto GI di LL AN C.F._1
LL e C. S.a.s., residente in [...], AS, a pagare l'importo di €
10.465,57, ovvero quell'importo che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi ex D.L.
231/2002 maturati e dovuti dalla scadenza di ciascuna fattura fino all'effettivo soddisfo, oltre i successivi maturandi al saldo”.
All'udienza di prima comparizione del 4/10/2022 erano presenti i procuratori delle parti, che insistevano come in atti nelle rispettive difese. In particolare, il procuratore dell'opposta chiedeva la concessione dei termini ex art. 183/6 c.p.c., mentre il procuratore
3 dell'opponente chiedeva rinvio per p.c. e, solo in subordine, si associava alla richiesta di concessione degli anzidetti termini. La causa veniva rinviata all'udienza del 22/3/2022 con assegnazione dei termini ex art. 183/6 c.p.c..
Le parti provvedevano al deposito delle memorie ex art. 183/6 c.p.c..
Con decreto del 28-2/3/2023 ex art. 127 ter c.p.c. era disposto lo svolgimento con modalità cartolare della già fissata udienza del 22/3/2023 con assegnazione di termine, fino alla data dell'udienza originariamente fissata, per il deposito telematico di note di trattazione cartolare.
Le parti provvedevano al deposito delle note di trattazione cartolare.
Con ordinanza riservata del 28-1/5/2023, lette le memorie ex art. 183/6 c.p.c. e le note in sostituzione dell'udienza, ove in quest'ultime entrambe le parti avevano chiesto il rinvio per la precisazione delle conclusioni, la causa era rinviata all'udienza del 5/3/2025 per p.c..
In data 20/8/2024 si costituiva in giudizio il nuovo difensore dell'opposta, che si riportava a quanto allegato, dedotto e prodotto dal precedente procuratore.
All'udienza del 5/3/2025, presenti i procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate e riportate in epigrafe, con assegnazione dei richiesti termini ex art. 190 c.p.c., termini scaduti in data 6/5/2025.
Si dà atto che parte opposta non ha provveduto al deposito degli scritti conclusionali ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va esaminata l'eccezione di incompetenza per territorio del
Tribunale di Roma, adito in via monitoria, sollevata dall'odierna opponente, secondo cui la competenza andrebbe radicata davanti al Tribunale di Taranto.
1.1 In particolare parte opponente ha richiamato l'art. 18 c.p.c., allegando che, essendo stato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti della persona fisica già socia accomandataria della cessata Pizzeria Gusto GI di LL AN LL e C. S.a.s., rileverebbe il foro generale del convenuto, da individuarsi nella residenza di essa opponente, situata appunto nel circondario del Tribunale di Taranto (cfr. doc. 2 di parte opponente).
1.2 A sostegno dell'eccezione l'opponente ha inoltre invocato sia l'art. 19 c.p.c., facendo riferimento alla sede legale dell'anzidetta società, anch'essa all'epoca ubicata nel circondario del Tribunale di Taranto (cfr. doc. 3 di parte opponente), sia l'art. 20 c.p.c., ritenendo che il luogo di esecuzione dell'obbligazione, o comunque quello di conclusione del
4 contratto, dovesse individuarsi ancora una volta nel circondario del Tribunale di Taranto, ove il servizio di fornitura di energia elettrica era stato concretamente reso.
1.3 Infine, parte opponente ha escluso la legittimità del radicamento della competenza presso il foro del creditore ex art. 1182, comma 3, c.c., in quanto il credito azionato in via monitoria dall'opposta difettava dei requisiti di certezza, liquidità ed Controparte_1 esigibilità, stante l'omessa produzione delle singole fatture e del contratto di somministrazione, non allegati al ricorso monitorio.
2. Osserva il Giudice che l'eccezione de qua non merita accoglimento.
2.1 Senza entrare nel merito dei vari profili interpretativi connessi alla portata applicativa dell'art. 1182, comma 3, c.c. in relazione all'art. 20 c.p.c., con riferimento alla valenza delle fatture (cfr. Cass. SU 17989/2016), la suddetta eccezione non è fondata con riferimento al foro di conclusione del contratto.
2.2 Dagli atti del giudizio emerge che il contratto di fornitura, allegato alla comparsa di risposta, sulla base del quale erano state emesse le fatture azionate in via monitoria, risulta sottoscritto in data 24/5/2010 (cfr. doc. 4 di parte opposta: modulo di adesione per la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale).
2.2.1 Trattandosi di contratto concluso mediante adesione del cliente, modalità tipica nella prassi dei contratti di somministrazione, lo stesso deve ritenersi perfezionato nel momento in cui l'adesione, risultante dal richiamato modulo predisposto dall'odierna opposta,
è giunta a conoscenza del destinatario, ossia appunto secondo quanto Controparte_1 disposto dall'art. 1326 c.c..
2.2.2 Conseguentemente la conclusione del contratto va individuata nel luogo in cui l'adesione, risultante dal richiamato modulo, è stata ricevuta dalla società fornitrice, ossia presso la sede legale di sita a Roma, in viale Regina Margherita n. 125. Controparte_1
2.3 Ai sensi dell'art. 20 c.p.c. il foro di conclusione del contratto rileva, unitamente al foro dell'obbligazione dedotta in giudizio, come criterio concorrente ai fini della determinazione della competenza territoriale nelle controversie relative a rapporti obbligatori.
3. Alla luce delle superiori considerazioni si osserva che correttamente è stata adita, in via monitoria, la competenza del Tribunale di Roma, quale giudice del luogo di perfezionamento del contratto, e che pertanto va rigettata la sollevata eccezione.
4. Passando all'esame del merito, valgono le seguenti osservazioni, in ordine alla fondatezza dell'opposizione, che va pertanto accolta.
5 5. Preliminarmente giova ricordare, come da consolidata giurisprudenza dell'Ufficio, che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/2003; Cass.
6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass.
15026/2005; Cass. 15186/2003); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/2011).
5.1 Va poi ricordato che sia con il ricorso per decreto ingiuntivo sia con la domanda di rigetto dell'opposizione pacificamente (cfr. Cass. 10104/1996; Cass. 9021/2005; Cass.
14486/2019) vi è esercizio di un'azione di condanna da parte dell'ingiungente (poi opposto), che -come detto- ha la veste sostanziale di attore, con tutti gli oneri allegatori e probatori che ne derivano.
5.2 Applicando i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri allegatori e probatori, va ribadito che nell'azione di adempimento -come nel caso di domanda di condanna contenuta in un ricorso monitorio- il creditore è tenuto a provare l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto, se necessario, in base all'oggetto di causa, fornendo anche la prova dell'effettuazione della prestazione a proprio carico, e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto ovvero l'opponente, a provare l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. fin da Cass. SU 13533/2001 e successiva giurisprudenza ormai consolidata: Cass. 9439/2008; Cass. 15677/2009; Cass. 3373/2010;
Cass. 15659/2011; Cass. 7530/2012; Cass. 8901/2013; Cass. 826/2015; Cass. 13685/2019).
5.3 Grava, pertanto, sull'opposto l'onere di provare, in base a conferente allegazione,
l'effettuazione della prestazione e la conseguente maturazione del diritto al corrispettivo o in generale alla controprestazione, mentre solo in un secondo momento sorge l'onere per
6 l'opponente (attore formale, ma convenuto sostanziale) di provare, in base a conferente allegazione, l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
5.4 Nel caso di contratto di somministrazione il richiamo alla superiore giurisprudenza, risalente alla citata Cass. SU 13533/2001 e da sempre applicata dall'Ufficio, deve essere coniugato, a maggior ragione nel caso di analitica contestazione, con la prova, incombente sul preteso creditore, della quantità di 'beni' (energia elettrica, gas, acqua, ecc.) effettivamente erogata al cliente, rimasto asseritamente inadempiente nel pagamento del corrispettivo.
5.4.1 In altri termini, se è previsto (per legge o per contratto) il pagamento di un certo corrispettivo unitario per kwh di energia erogata ovvero di mc di gas o di acqua forniti, è evidente che, a mente dell'art. 2697 c.c., incombe sul preteso creditore anche l'onere di fornire la prova del quantum di kwh erogati ovvero di mc forniti ai fini della prova del diritto di esigere il pagamento del preteso corrispettivo, commisurato appunto alla quantità di beni forniti.
5.5 Non modificano le superiori osservazioni né la particolare filiera esistente fra soggetto fornitore e soggetto distributore né il sistema di rilevazione dei consumi da parte del soggetto distributore.
5.6 Sempre come discorso di carattere generale, va poi ricordato, quanto al valore probatorio delle fatture, che in giurisprudenza, in applicazione dell'art. 2697 c.c., del principio della vicinanza della prova e dell'onere di contestazione specifica (art. 115 c.p.c.), è consolidato l'orientamento per cui le fatture, pur essendo atti unilaterali di natura meramente contabile, sono in astratto idonee a fornire la prova dei consumi ivi esposti, salvo specifica e analitica contestazione da parte dell'utente, nel qual caso è onere del soggetto somministrante, preteso creditore, fornire la prova del quantum dei kwh erogati o dei mc forniti e, in particolare, la corrispondenza tra i consumi esposti in fattura e quelli risultanti dal 'gruppo di misura', ossia dal contatore.
5.7 In tema di contratti di somministrazione e con particolare riferimento alle fatture emesse sulla base di una contabilizzazione dei consumi mediante contatore, è stato affermato in giurisprudenza che “… la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver
7 diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (cfr. Cass.
19154/2018, in tema di fornitura idrica;
Cass. 18195/2021 in tema di fornitura idrica;
Cass.
23699/2016 in tema di fornitura idrica).
5.8 In base ai principi generali incombe sulla parte contro cui opera la presunzione fornire, in base a conferente allegazione, la prova contraria, atta a superare la presunzione stessa, non essendo sufficiente una contestazione generica in ordine all'entità dei consumi fatturati.
5.9 Solo nel caso di analitica e specifica contestazione dei consumi non opera pertanto la presunzione semplice di veridicità dei dati numerici riportati dal contatore e poi nella fattura, dovendo il somministrante dimostrare la perfetta funzionalità del contatore, incombendo poi sull'utente l'onere di fornire la prova liberatoria che consenta di attribuire ad un elemento esterno e non imputabile allo stesso l'eccessività dei consumi (cfr. Cass.
297/2020; Cass. 30290/2017, in tema di telefonia).
5.10 Dunque è pur sempre necessaria, al fine di vincere la presunzione sul buon funzionamento del sistema di rilevazione dei consumi, contrattualmente previsto per detto rilievo, una specifica e analitica contestazione da parte dell'utente, volta a contestare il malfunzionamento del contatore -richiedendone la verifica- e a dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo, tenuto conto del dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti fatture e corrispondente agli ordinari impieghi di energia e/o di gas;
a fronte di detta contestazione incombe sul somministrante o in generale sul fornitore del servizio l'onere di provare che lo strumento di misurazione è ed era regolarmente funzionante e quindi di fornire la prova dell'affidabilità dei valori registrati da contatori regolarmente funzionanti. In tale ultimo caso sarà poi onere dell'utente dimostrare che l'eccessività dei consumi era imputabile a terzi e che non vi era possibilità di evitare le altrui illecite condotte.
5.11 Viceversa, non sarebbe sufficiente una contestazione generica o astratta o meramente ripetitiva di principi di diritto senza una specifica e circostanziata contestazione sulle singole voci fatturate o sulle specifiche modalità di calcolo ovvero una contestazione limitata ad una generica affermazione di nulla dovere o di dovere una somma inferiore ovvero ancora una contestazione limitata alla generica deduzione sull'assenza di prova del preteso altrui credito.
6. Tanto premesso come discorso di carattere generale, si osserva che nel ricorso monitorio l'odierna opposta aveva allegato che il credito di € 10.465,57, oltre interessi ex
8 D.L. 231/2002, derivava dal mancato pagamento delle dieci fatture specificatamente indicate in ricorso e risultanti dall'estratto autentico notarile del “Giornale dei crediti in contenzioso” di (cfr. doc. 3 di parte opposta, a pag. 2). Controparte_1
6.1 Nel ricorso monitorio, premesso che la Pizzeria Gusto GI di LL AN
LL e C. S.a.s. era stata cancellata dal Registro delle Imprese con atto del 29/12/2015, era stato allegato che era creditrice nei confronti di CP_1 CP_1 Parte_1
, già socia accomandataria e quindi illimitatamente responsabile delle obbligazioni
[...] della predetta società, della complessiva somma di € 10.465,57, dovuta a fronte della fornitura di energia elettrica nel periodo da novembre 2013 a giugno 2015, come da fatture richiamate.
7. Nell'atto di opposizione l'attrice, che non ha contestato la propria legittimazione passiva, ha contestato la pretesa dell'ingiungente e ha dedotto -da un lato- l'insussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato per insufficienza di prova e - dall'altro- che il credito era in ogni caso estinto per lo spirare del relativo termine di prescrizione.
8. Preliminarmente anche solo per mera completezza espositiva va ricordato che, in caso di cancellazione della società (anche di persone) dal Registro delle imprese e di conseguente estinzione della stessa (art. 2495, comma 3, c.c.), responsabili dei debiti della società sono appunto i soci che ne rispondono, in caso di società di persone, illimitatamente e personalmente (cfr. da ultimo Cass. 11411/2024, con orientamento consolidato da Cass. SU
6070/2013).
9. Tanto premesso, osserva il Giudice, in base alla ragione più liquida, che risulta fondata l'eccezione preliminare di prescrizione estintiva del credito esatto in via monitoria.
10. Al riguardo va ribadito -come discorso di carattere generale- che non rileva, in senso ostativo all'esame della sollevata eccezione, che la parte eccipiente non abbia specificamente indicato la durata del termine di prescrizione in relazione alla natura dei crediti azionati dal creditore ovvero che abbia indicato una durata non corretta o condivisibile, in quanto è sufficiente che venga sollevata la relativa eccezione, fondata sull'inerzia del titolare del diritto e sulla manifestazione di volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dalla legge, essendo poi rimessa al Giudice ogni ulteriore qualificazione (cfr. Cass. 1064/2014; Cass.
15337/2016; Cass. 30303/2021; Cass. 1980/2022).
10.1 Sempre come discorso di carattere generale va ricordato che, affinché maturi la prescrizione, è necessario -ci si limita all'ipotesi rilevante in questo giudizio- che per tutto l'arco temporale previsto dalla legge il debitore non abbia ricevuto alcun sollecito di
9 pagamento costituente atto di messa in mora (cfr. Cass. 15140/2021; Cass. 15714/2018), atteso che, al fine di dare certezza ai rapporti fra le parti, la prescrizione estintiva sanziona appunto l'inerzia del titolare del diritto, mantenuta per tutto il tempo previsto dalla legge.
11. Fondamentale è accertare quando incomincia a decorrere il termine di prescrizione
(ordinaria: dieci anni) o breve (cinque anni, due anni, un anno), previsto dalla legge con riferimento alle varie fattispecie ossia da quando il titolare del diritto può agire per ottenere l'adempimento al fine di evitare l'estinzione del diritto per prescrizione.
11.1 Nel caso di specie va applicata la prescrizione quinquennale: sul punto si tornerà.
12. Orbene in tema di decorrenza della prescrizione l'art. 2935 c.c. prevede che “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” e tale disposizione deve essere interpretata nel senso che l'esigibilità del credito deve identificarsi con la sua possibilità legale di farlo valere, senza avere riguardo agli impedimenti di mero fatto, quali ad esempio l'ignoranza sull'esistenza del diritto o il tempo necessario ad accertare l'esistenza del diritto, i quali -ad eccezione delle ipotesi tassative previste dalla legge- non incidono sul decorso della prescrizione (cfr. Cass. 13343/2022; Cass. 22072/2018; Cass.
10828/2015; Cass. 21026/2014).
12.1 Pertanto, ricordato che l'art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, è bene ribadire, dando continuità alla giurisprudenza dell'Ufficio, che tra le predette ipotesi, salva quella del dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra né
l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto né il ritardo indotto dalla necessità dell'accertamento del diritto stesso.
13. Dunque, come discorso di carattere generale con riferimento al contratto di somministrazione, va ribadito che il dies a quo ex art. 2935 c.c. non può che essere individuato con il giorno in cui il diritto al corrispettivo può essere fatto valere giuridicamente dal fornitore e, quindi, dal giorno successivo al periodo (mensile o bimestrale) di erogazione della fornitura o -come suol dirsi- dalla “scadenza del periodo di consumo”, preso in considerazione per la fatturazione.
13.1 In base al contratto o alla legge la periodicità, fissata ai fini dell'individuazione dei consumi e del calcolo del corrispettivo, può essere appunto mensile o bimestrale.
14. Il principio vale sia per la fatturazione corrente sia per la fatturazione a conguaglio.
15. Dando continuità alla giurisprudenza dell'Ufficio, si evidenzia, ricordata la distinzione fra soggetto fornitore e soggetto distributore dell'energia elettrica, che la
10 mancanza del dato di misura effettiva, acquisito dal distributore e trasmesso al fornitore per la successiva fatturazione al cliente finale, non impedisce affatto la fatturazione, che invero può avvenire in acconto su consumi in stima nel modo più aderente possibile ai consumi effettivi;
il fornitore può infatti emettere fatture anche solo sulla base di consumi presunti -le relative fatturazioni sono sottoposte a rigidi criteri ancorati ai dati di consumo storici- ed è obbligato ad emettere le fatture di conguaglio una volta ricevuti dal distributore i dati di lettura effettivi.
15.1 Inoltre si tratterebbe, in ogni caso, di un impedimento di mero fatto, non previsto tra quelli che ex art. 2941 c.c. sospendono il decorso della prescrizione: il decorso del tempo per ottenere dal distributore le misure effettive, per poi procedere al conguaglio, è un lasso temporale che può risultare necessario per accertare l'ammontare effettivo e reale del credito, ma ciò costituisce un impedimento meramente fattuale e non giuridico del diritto al corrispettivo, che è già sorto, per cui non è ostativo al decorso e alla maturazione della prescrizione.
15.2 In tal senso è stato affermato anche da recente giurisprudenza di merito, proprio sulla base dei richiamati principi sull'interpretazione dell'art. 2935 c.c. in relazione ai contratti di somministrazione, che “… il dies a quo ex art. 2935 c.c. non può che essere individuato con il giorno in cui il diritto al corrispettivo può essere fatto valere giuridicamente dalla somministrante e, quindi, dal giorno successivo al mese di erogazione dei consumi: difatti, la mancanza del dato di misura effettiva in primo luogo non impedisce affatto la fatturazione, che avviene in acconto su consumi in stima il più aderenti possibili ai consumi effettivi e in secondo luogo è -al più- un impedimento di mero fatto, non previsto tra quelli che ex art. 2941 c.c. sospendono il decorso della prescrizione …” e che “… Il decorso dei termini per ottenere dal distributore le misure effettive per procedere al conguaglio è un tempo necessario per accertare l'entità definitiva del diritto e costituisce dunque un impedimento meramente fattuale e non giuridico del diritto al corrispettivo, che è comunque sorto, onde non rileva ai fini del decorso della prescrizione …” (cfr. Corte d'Appello Milano
Sez. III, Sentenza del 31/1/2023).
16. Le superiori osservazioni valgono -come detto- sia per i consumi correnti, effettivamente accertati secondo la periodicità prevista, sia per i conguagli determinati in base ai consumi poi effettivamente accertati.
17. Non possono pertanto assumere di per sé rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione nel singolo caso, né la data di emissione della fattura né la data di scadenza indicata in fattura per il pagamento senza applicazione della mora, in quanto, soprattutto per i
11 crediti a conguaglio, di rettifica o di chiusura, ciò esporrebbe il cliente all'incertezza sulla decorrenza del dies a quo.
18. Diversamente opinando, si consentirebbe infatti al fornitore, anche se per effetto di lungaggini del distributore, di prorogare il termine prescrizionale a proprio arbitrio, semplicemente emettendo la fattura di conguaglio anche dopo molti anni dal periodo di consumo di riferimento, vanificando ogni tutela del cliente, a favore del quale invece è preordinata la normativa sulla prescrizione estintiva (cfr. citata Corte d'Appello Milano Sez.
III, Sentenza del 31/1/2023: “… Vieppiù, l'infondatezza della tesi prospettata dall'appellante deriva da ragioni strettamente giuridiche, in quanto ancorare la decorrenza del termine di prescrizione alla comunicazione effettuata da (…), oltre a generare incertezza, posto che la data di comunicazione delle letture effettive non ha data certa né è agevolmente dimostrabile, produrrebbe l'effetto di rimettere alla volontà di un terzo il decorso della prescrizione relativamente ai diritti e agli obblighi delle parti di un contratto, determinando de facto una deroga a una norma del codice civile imperativa (quale quella in materia di prescrizione) in assenza di previsione specifica di legge ed oltre tutto a sfavore dell'utente …”).
19. Del resto, anche nella giurisprudenza di legittimità (cfr. fin da Cass. 6209/1999; da ultimo Cass. 15102/2024) si è evidenziato che il termine di prescrizione, nell'ambito dei contratti di somministrazione, va individuato, come regola generale, appunto con riferimento alla “scadenza del periodo di consumo”, mentre di regola non rilevano né la data di emissione della fattura né il termine concesso per il pagamento senza incorrere nella mora.
20. In conclusione il dies a quo del termine di prescrizione resta ancorato al momento dell'esigibilità del credito, a nulla rilevando né i successivi eventi relativi alla comunicazione e/o alla rettifica dei consumi originariamente comunicati né la particolare filiera attualmente esistente nel mercato della vendita di energia elettrica.
21. Con specifico riferimento alla materia della somministrazione di energia elettrica, di gas e di acqua, valgono le seguenti ulteriori osservazioni in tema di termine di prescrizione.
22. La L. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018) ha ridotto da cinque (art. 2948 n. 4
c.c.) a due anni il termine di prescrizione e, per effetto delle novità introdotte dall'art. 1, commi 4 – 11, la nuova disciplina è entrata in vigore con differente tempistica, a seconda del tipo di fornitura, senza alcuna efficacia retroattiva, valendo infatti solo per le fatture in scadenza dopo la specifica e differente data di entrata in vigore, prevista per ogni tipo di fornitura (art. 1, comma 10, L. 205/2017: “Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano
12 alle fatture la cui scadenza è successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019; c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020”).
22.1 Anche in questo caso la suddetta disciplina vale sia per i crediti relativi ai consumi periodici sia per i crediti relativi ai conguagli.
22.2 Per i crediti portati da fatture non rientranti nella suddetta previsione resta, pertanto, invariata la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c..
23. Nel caso di specie e con riferimento appunto alla somministrazione di energia elettrica, ribadisce il Giudice per i crediti relativi alle fatture, azionate in via monitoria (cfr. pag. 2 del riscorso monitorio, doc. 3 di parte opposta, nonché doc. 6 'file zip' di parte opposta), va applicata la prescrizione quinquennale, in quanto la scadenza dei singoli pagamenti, rilevante ex art. 1, comma 10, L. 205/2017, è anteriore all'1/3/2018.
24. Chiusa questa parentesi di generale inquadramento della fattispecie e chiarito che tutte le fatture azionate in monitorio sono soggette al termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., occorre verificare se, pacifica l'efficacia interruttiva della prescrizione per effetto della notificazione del decreto ingiuntivo qui opposto (16/4/2022), vi siano stati precedenti validi ed efficaci atti di interruzione della prescrizione.
25. L'opposta ha prodotto la raccomandata a/r del 9/9/2021 (cfr. doc. 6 'file pdf' di parte opposta), indicata come disponibile per il ritiro presso l'ufficio postale di AS (TA)
a partire dal 18/9/2021 (cfr. doc. 7 di parte opposta), con cui asseritamente aveva messo in mora l'odierna opponente e aveva intimato il pagamento delle fatture relative alla fornitura di energia elettrica per il preteso credito di € 10.465,57.
25.1 La diffida riguarda le stesse fatture oggetto del decreto ingiuntivo qui opposto (cfr. pag. 2 del ricorso monitorio, doc. 3 di parte opposta).
25.1.1 In particolare nella suddetta diffida è presente un “estratto conto fatture scadute” nel quale è dato leggere che le fatture oggetto della messa in mora erano le seguenti: 1) fattura n. 2441905319 del 16/11/2013 con scadenza il 6/12/2013 di € 224,08; 2) fattura n.
2514372367 del 6/4/2014 con scadenza il 24/4/2014 di € 1.015,80; 3) fattura n. 2537471033 dell'8/9/2014 con scadenza il 24/9/2014 di € 1.520,03; 4) fattura n. 2543931451 dell'11/10/2014 con scadenza il 27/10/2014 di € 1.288,80; 5) fattura n. 2548616943 del
10/11/2014 con scadenza il 25/11/2014 di € 1.123,94; 6) fattura n. 2553359484 del 6/12/2014 con scadenza il 24/12/2014 di € 965,58; 7) fattura n. 2602019881 dell'11/1/2015 con scadenza il 26/1/2015 di € 1.179,53; 8) fattura n. 2609139880 dell'11/2/2015 con scadenza il
26/2/2015 di € 1.153,62; 9) fattura n. 2626092925 del 7/6/2015 con scadenza il 24/6/2015 di €
13 1.095,67; 10) fattura n. 2627102543 dell'8/6/2015 con scadenza il 24/6/2015 di € 898,52 (cfr. doc. 6 'file pdf' di parte opposta).
26. Pur essendovi coincidenza fra le fatture azionate in sede monitoria e quelle oggetto della diffida del 9/9/2021, osserva il Giudice, anche a voler prescindere da ogni questione sulla ritualità della ricezione della raccomandata, rispetto alla quale nulla formalmente risulta
-il doc. 7 di parte opposta, indicato come 'certificazione poste', consta di una schermata con i seguenti dati: “17/9/2021 9:30:27 Disponibile per il ritiro presso l'Ufficio postale a partire dal
18/9/2021 Ufficio Postale AS in corso Roma 10218”, di alcun valore probatorio, mentre il doc. 8 si riferisce al retro della raccomandata a/r da cui risultava la compiuta giacenza alla data del 19/10/2021 con indicazione del rilascio dell'avviso in data 16/9/2021-, che la diffida in parola non modifica le conclusioni cui si perviene in ordine alla maturazione della prescrizione, poiché, addirittura già al momento in cui la diffida era stata inviata, il termine quinquennale di prescrizione era spirato per tutte le fatture azionate.
27. Orbene, esaminate le fatture allegate dall'opposta (cfr. doc. 6 'file zip' di parte opposta) e in applicazione del superiore principio espresso, in virtù del quale il dies a quo ex art. 2935 c.c. non può che essere individuato con il giorno in cui il diritto al corrispettivo può essere fatto valere giuridicamente dalla somministrante e, quindi, con il giorno successivo al mese di erogazione della fornitura, è evidente che il quinquennio di prescrizione del credito portato dalla fattura, indicata nel precedente elenco al n. 1), è venuto a maturare nel corso dell'anno 2018; il termine quinquennale di prescrizione del credito, portato dalle fatture di cui ai nn. 2), 3), 4), 5), 6) del superiore elenco, è venuto a maturare nell'anno 2019; il termine quinquennale di prescrizione del credito, portato dalle fatture di cui ai nn. 7), 8), 9), 10) del superiore elenco, è venuto a maturare nell'anno 2020.
28. Pertanto, quand'anche per mera ipotesi si volesse ritenere valida ed efficace la diffida nei confronti dell'LL e si volesse per mera ipotesi ritenere detta diffida un valido ed efficace atto di interruzione della prescrizione (art. 2943, comma 4, c.c.), è evidente, anche a voler per assurdo prendere in considerazione la data di spedizione e non -come corretto- la data (non certa) di ricezione, che la diffida stessa è stata inviata quando il termine di prescrizione era già spirato per tutte le fatture azionate.
28.1 Sul punto è pacifico il principio in base al quale l'atto di costituzione in mora ha efficacia interruttiva solo se notificato prima del compimento del termine prescrizionale, poiché, una volta intervenuta la prescrizione, il diritto si estingue in via definitiva e non può più essere fatto valere, neppure attraverso successivi atti sollecitatori.
14 29. Inoltre, pur a voler considerare la fattura come valido ed efficace atto di messa in mora purché ricevuta dal debitore (cfr. Cass. 10270/2006), non vi è la prova di quando effettivamente le singole fatture sono state ricevute dall'opponente.
30. Al riguardo l'opponente ha allegato, con riferimento alla sollevata eccezione di prescrizione, che “… Difatti, tra le fatture azionate nel ricorso per ingiunzione -lo si ribadisce, mai sinora prodotte- ed il deposito di quest'ultimo sono decorsi oltre 7 anni, con la conseguenza che il credito con esse rivendicato risulta in ogni caso estinto per lo spirare del relativo termine di prescrizione …” (cfr. memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. di parte opponente).
31. Dunque l'attrice implicitamente, ma inequivocabilmente ha allegato che aveva preso visione delle fatture solo a seguito della produzione in giudizio con la comparsa di risposta.
32. In conclusione, va dichiarato che ogni credito dell'odierna convenuta, risultante dal ricorso monitorio oggetto di causa, è estinto per prescrizione quinquennale.
32.1 Risulta in tal modo assorbita ogni altra questione di merito.
33. Alla luce delle risultanze di causa, l'opposizione va accolta, in quanto l'opposta, in conseguenza della fondata eccezione di prescrizione, non vanta più alcun diritto nei confronti dell'opponente in relazione ai titoli dedotti in giudizio.
33.1 Deve pertanto essere revocato il decreto ingiuntivo opposto.
34. Atteso l'esito del giudizio, le spese di lite vanno poste per intero a carico dell'opposta per la soccombenza. Controparte_1
34.1 La liquidazione viene effettuata in dispositivo, alla luce del DM 147/2022: si è preso in considerazione il valore compreso fra il minimo e il medio delle quattro fasi dello scaglione '5.201-26.000' (giudizi dinanzi al Tribunale), tenuto conto della natura e del valore della controversia (€ 10.465,57, oltre interessi e spese), della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori della parte opponente, in presenza di istruzione solo documentale.
34.2 Il valore da prendere in considerazione è quello della domanda contenuta nel ricorso monitorio, in quanto, diversamente opinando, essendo stata l'opposizione accolta ed essendo stata accertata l'inesistenza del credito dell'opposta, il valore dell'accertato sarebbe pari a zero e si tratterebbe di soluzione non sostenibile (cfr. Cass. 28417/2018).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
15 • accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 4722/2022 del 20-21/3/2022 di questo Tribunale (R.G. n. 16128/2022);
• dichiara che, alla luce della sollevata eccezione di prescrizione estintiva dei crediti per cui
è causa, nulla deve l'opponente all'opposta Parte_1 CP_1 per i titoli dedotti in giudizio;
[...]
• condanna la società opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite che liquida in € 3.500,00 per compensi professionali e in € 145,50 per spese, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA, come per legge.
Così deciso a Roma, 12/9/2025
il Giudice dott. Francesco Remo Scerrato
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