Ordinanza cautelare 27 febbraio 2025
Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 31/12/2025, n. 2226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2226 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02226/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00173/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 173 del 2025, proposto da
C.S.B. S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fernando Gidaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Franceschina Talarico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Crisci e Giovanna Oreste, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliato presso gli uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. da Fiore, n. 34;
per l'annullamento
1. del decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria del 26 novembre 2024, n. 364, di rigetto dell’istanza di rinnovo dell’accreditamento per la branca specialistica ambulatoriale di medicina fisica e riabilitativa della struttura sanitaria privata denominata C.S.B. s.r.l. Unipersonale;
2. di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso o consequenziale, inclusa, ove possa occorrere, la nota prot. n. 600038 del 25 settembre 2024, trasmessa dalla Regione Calabria ai sensi dell’art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241, di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di rinnovo dell’accreditamento e di preavviso della conclusione del relativo procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria, dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza e del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. FR AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Osservato che C.S.B. S.r.l. Unipersonale ha impugnato d’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale il diniego di rinnovo dell’accreditamento per la branca specialistica ambulatoriale di medicina fisica e riabilitativa;
Osservato che, instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 27 febbraio 2025, n. 105, è stata disposta la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, salvo il riesercizio, da parte dell’amministrazione, del potere, tenuto conto delle indicazioni fornite nella motivazione dell’ordinanza;
Osservato che, con decreto commissariale del 4 aprile 2025, n. 198, il provvedimento oggetto di impugnativa è stato annullato in autotutela e l’amministrazione ha provveduto nuovamente sull’istanza;
Osservato che tale nuovo provvedimento è stato oggetto di autonoma impugnativa, iscritta al n. 816/2025 R.G., su cui il Tribunale ha riservato la decisione alla medesima udienza pubblica del 16 dicembre 2025;
Ritenuto, pertanto, che questo ricorso sia divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Osservato che le spese della fase cautelare sono state già regolate, con compensazione tra le parti;
Ritenuto di poter regolare allo steso modo le spese per la fase di merito, in cui non vi sono state sostanziali attività processuali, anche in considerazione del fatto che la controversia tra le parti ha spostato il suo fuoco sul nuovo decreto commissariale e che, nel decidere il più recente ricorso, il Tribunale è chiamato nuovamente a regolare le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VO LE, Presidente
FR AL, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR AL | VO LE |
IL SEGRETARIO