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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 01/07/2025, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Latina
Sezione Seconda
in composizione monocratica in persona del giudice Dr. Alfonso Piccialli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 249 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017 riservata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 1.04.2025 e vertente
TRA
Attore Parte_1 , rappresentata e difesa dall' avv. Pierluigi Di Palma, giusta delega in atti;
Convenuto Parte_2 rappresentato e difeso dall' avv.. Simone Di Leginio, giusta delega in atti;
Convenuto
وrappresentato e difeso dall' Controparte_1
avv. Andrea Tomassini giusta delega in atti;
in proprio ed n.q. di Presidente e legale rappresentante dell' CP_2
Controparte_3
Convenuto
OGGETTO: azione risarcitoria ex art 2043/2050/2051 c.c.. Conclusioni: all'udienza del 1.04.20125, le parti concludevano come da verbale di udienza in pari data.
Motivi della decisione.
Occorre premettere brevemente in fatto che il thema decidendum delle presente controversia ha ad oggetto l'azione risarcitoria proposta dalla sig. ra Parte_1 in relazione ai danni non patrimoniali subiti a seguito del grave infortunio di cui era stata vittima in data 19.02.2006 alle ore 13:00 circa, quando, secondo le prospettazioni attoree, mentre effettuava alcuni giri su una pista go-kart sita in Pt_2 località
,
Mazzocchio, Via Dante Alighieri n. 18, di proprietà del
[...]
,concesso in comodato al Parte_2 Pt_2 giusto Controparte_1
contratto del 13.06.2005 e che a sua volta lo aveva concesso in subcomodato con scrittura del 6.07.2005 all' CP_3 convenuta in epigrafe, in uscita da una curva, andava ad urtare, impuntandosi, un cordolo di cemento che delimitava la corsia riservata alla pista, successivamente perdeva il controllo del go-kart ed urtava con il capo contro il montante in ferro di una cancellata, priva di qualsiasi presidio di protezione, posta pericolosamente alla distanza di soli 1,5 mt dalla pista.
A causa del violento impatto la minore, all' epoca di anni 14, subiva gravissime lesioni, come da documentazione medica allegata, riconducibili ad un forte trauma cranico- facciale e lesioni multiple, con postumi permanenti di rilevante entità ed in particolare caratterizzati dalla perdita totale di vista dell' occhio sinistro e dell' indebolimento dell'occhio destro.
L'attrice rappresentava di essersi costituita parte civile nel giudizio penale proposto nei confronti di CP_2 in qualità di Presidente dell' CP_3
[...]
gestrice dell' impianto;
Controparte_3
evidenziava che il giudizio in primo grado si era concluso con sentenza del GDP di
Latina n. 324/2012 di condanna per il reato di lesioni gravi (590 cp) dell' imputato e con condanna al risarcimento del danno in favore dell' odierna attrice, da quantificarsi in sede civile, con il riconoscimento di una provvisionale di € 10.000,00.
Tale sentenza così come allegato dal Parte_2 con le I memorie ex art 183
VI comma cpc, in sede di appello, è stata riformata con dichiarazione di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione con sentenza del Tribunale di Latina n.
4008/2016 la quale aveva tuttavia confermato le statuizioni civili della sentenza oggetto di gravame. agisce pertanto in questa sede ai fini del riconoscimento al risarcimento Parte_1
del danno non patrimoniale subito nei confronti di CP_2 la cui responsabilità
,
penale era già stata accertata nel procedimento sopra indicato, nonché nei confronti del Controparte_1 ex art 2051/2043 c.c. in qualità di proprietario dell' area parcheggio adibita dall' CP_3 a pista CP_4 nonché nei confronti del [...]
Parte_2 ex art 2051/2043 c.c. in qualità di detentore dell' area in questione in forza
, e che che aveva a sua volta concesso in di un comodato con il CP_1
l'area in questione senza tuttavia esercitare i poteri di subcomodato all' CP_3
custodia e vigilanza connessi alla sua posizione. Si costituiva CP_2 resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto, in particolare eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva ex art 38 c.c., la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, l' infondatezza nel merito della domanda o quanto meno il concorso di colpa dei genitori per aver consentito alla figlia quattordicenne di svolgere un' attività caratterizzata da profili di intrinseca pericolosità. Si costituivano il Parte_2 ed il Controparte_1 , eccependo in primis la propria rispettiva carenza di legittimazione passiva in quanto prive del potere di custodia e vigilanza sulla “res", gestita dall' CP_3 nel merito l' infondatezza della domanda in quanto non provata né nell' an né nel quantum.
La causa è stata istruita mediante escussione di testi indicati da parte attrice e CTU medico-legale sulla persona di Parte 1 , all' udienza del 1.04.2025 è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art 190 cpc.
Va premesso che la presente decisione vie assunta in applicazione del principio della ragione più liquida che lascia libero il giudice di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che ritiene "più liquida", ai fini della decisione.
Ciò premesso, con riferimento all' eccezione di prescrizione per decorrenza del termine quinquennale di esercizio del diritto risarcitorio, va osservato come la stessa sia infondata e non meritevole di accoglimento.
Invero, se il fatto illecito è considerato dalla legge come reato (come nella fattispecie ove la Condotta è qualificabile come lesioni colpose gravi) il termine
, di prescrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato decorre dall'irrevocabilità della sentenza penale, a condizione che vi sia stata costituzione di parte civile (la quale produce un effetto interruttivo permanente della prescrizione per tutta la durata del processo), fermo restando che l'interruzione della prescrizione a fini civilistici può anche avvenire con modalità diverse dalla costituzione di parte civile nel processo penale. (Cass.civ. n.32069/2024).
Inoltre, in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito imputabile a più soggetti in solido, la costituzione di parte civile produce effetti interruttivi, fino all'irrevocabilità della sentenza penale, anche nei confronti dei condebitori rimasti estranei al processo penale ed a prescindere dalla diversità dei titoli di responsabilità, essendo sufficiente, ai fini dell'art. 1310, comma 1, c.c., l'esistenza di un vincolo obbligatorio solidale scaturente dall'unicità del fatto dannoso. (Cass. Civ.
N. 26711/2024).
Dunque, nella fattispecie, fino alla irrevocabilità della sentenza d' appello n.
4008/2016 di dichiarazione di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione ma di conferma delle statuizioni civili ( condanna generica al risarcimento del danno e riconoscimento della provvisionale di € 10.000,00) il termine di prescrizione è rimasto interrotto nei confronti di tutte le parti del presente giudizio, obbligate in solido e non tempestività dell' azione solo nei confronti dell' imputato, con conseguente risarcitoria proposta in questa sede.
Ciò premesso, con riferimento alla responsabilità del sig. CP_2 in proprio ed
,
n.q. di Presidente e legale rappresentante dell'
[...]
va osservato come l'accertamento della stessa Controparte_3
sia insita nel giudicato di cui al procedimento penale sopra citato.
Invero, qualora, come nella fattispecie, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, qualora sia dichiara la prescrizione del reato, l'assenza di impugnazione sulle statuizioni civili, dà luogo alla formazione del giudicato sulle statuizioni civili, rese dal giudice penale, a norma dell'art. 578
c.p.p., come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti in cui si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento derivanti dal fatto.
Dunque, nella fattispecie la conferma della statuizioni civili di cui alla sentenza d' appello, preclude in questa sede qualsiasi valutazione in merito alla illiceità della condotta dell'imputato sul piano civilistico ed in merito al diritto dell' attrice al ristoro del danno subito, da quantificarsi nel presente giudizio.
Con riferimento alla responsabilità del Violo inoltre ai sensi dell' art 38 c.c. in qualità di Presidente dell' Associazione va osservato che tale responsabilità ha natura solidale e diretta concorrente con quella dell' Associazione “nei limiti del fondo comune" e non è soggetta all' applicazione dell' art 1957 c.c. relativa invece alla tassativa ipotesi del contratto fideiussorio.
Ciò premesso, va osservato che, nella fattispecie, la responsabilità dell' CP_3
e di conseguenza del suo Presidente trova fondamento nell' art 2050 c.c., dovendosi
ritenere che la gestione di una pista go-kart costituisca un' attività intrinsecamente pericolosa, soprattutto come nella fattispecie, nell'ambito dell'attività amatoriale, dove maggiori devono essere le cautele apprestate nei confronti di utenti che non sono piloti professionisti.
Orbene, sul punto occorre rilevare che la giurisprudenza di legittimità è pervenuta alla conclusione che l'art 2050 c.c. non tipizza le attività pericolose, dovendosi valutare caso per caso la pericolosità intrinseca di determinate attività, dipendente dalle modalità di esercizio o dai mezzi di lavoro impiegati (Cass. Civ., 93/8069; Cass.
Civ.05/11275).
Dunque, sarebbe stato onere del convenuto CP_2 dimostrare l'adozione, di tutte le misure idonee ad evitare il danno e l' adozione di misure di protezione adeguate alla pericolosità dello sport praticato.
Nella fattispecie, gli accertamenti di cui al giudizio penale e le prove orali espletate nel presente giudizio hanno acclarato l'assenza di autorizzazioni amministrative allo svolgimento dell' attività di go-kart nell' area del sinistro (cfr deposizione [...]
Testimone_1 che ha effettuato gli accertamenti su delega del PM), peraltro nemmeno astrattamente assentita sulla base del contratto di comodato allegato.
La carenza di autorizzazioni in merito all' attività praticata non consente di presumere la legittimità e la sicurezza dell' organizzazione e dei mezzi impiegati difettando a monte qualsiasi controllo pubblico in merito al rispetto delle prescrizione previste per il suo esercizio.
Per quanto riguarda poi l'inadeguatezza dei presidi di sicurezza e misure di protezione adottati in concreto, va osservato che il teste Testimone_2, padre dell' attrice, ha riferito in merito alla dinamica del sinistro che "Preciso che uscendo da una curva urtava con la ruota destra sul lato destro ed a seguito dell'urto il kart si impuntava e si ribaltava andando ad impattare un piantone del cancello che era a circa un metro dal bordo di cemento della pista. Nonostante il casco integrale il palo del cancello colpiva mia figlia in orizzontale all'altezza della visiera. Sul capo 7 adr: ho già risposto. Sul capo 8 adr: è vero. Si trattava di un cancello formato da pilastri di ferro congiunti da rete metallica. Avendo frequentato il kartodromo anche antecedentemente al sinistro ricordo che prima vi erano delle balle di fieno davanti ai cordoli, mentre quel giorno non vi erano".
Dunque, da tali dichiarazioni, suffragate dalla copiosa documentazione fotografica ( all 13 fascicolo di parte attrice), emerge l' inadeguatezza delle misura di protezione adottate atte a prevenire possibili incidenti, attesa l'assenza di balle di fieno o comunque di presidi atti ad attenuare ed ammortizzare le conseguenze di un impatto del mezzo con i cordoli di cemento delimitanti la pista nonchè la realizzazione di quest' ultima in prossimità di una cancellata in ferro, in assenza di alcuna valutazione del rischio derivante da una fuori uscita del mezzo dalla pista e del possible impatto con tale installazione fissa.
Va dunque affermata la responsabilità di CP_2 in proprio e n.q. di legale rappresentante dell' CP_3 convenuta, quest' ultima nei limiti del Fondo
Comune, ai sensi del combinato disposto dell' art 38/2050 c.c. per i danni patiti dall' attrice a seguito dell' infortunio di cui è causa.
Non sono ravvisabili profili di responsabilità concorrente dei genitori dell' attrice (all' epoca minore) e della quale avevano la custodia e vigilanza, in quanto dedotti in modo generico, indeterminato e comunque non provati;
la minore indossava al momento dei fatti regolarmente il casco di protezione e non è stato in alcun modo dimostrata l' inadeguatezza del mezzo utilizzato o condotte di guida abnormi o imprevedibili da parte dell'attrice.
L'eventuale inadeguatezza del casco di protezione, in quanto di proprietà del padre,
è una deduzione sollevata dal del tutto tardiva ( all'esito di un Parte_2
riferimento in tal senso nella CTU medico-legale) non fondata su alcun riscontro probatorio e generica, in quanto la circostanza che il casco fosse di proprietà del padre no implica di per sè la sua inidoneità protettiva, circostanza peraltro mai sollevata dal
CP_2 presente al momento dei fatti e parte che aveva un interesse diretto ed immediato alla contestazione della circostanza anche nel giudizio penale.
Ad avviso di questo giudicante, seppur a diverso titolo (art 2051 c.c.), tenuto conto dello stato dei luoghi e della dinamica del sinistro, sussiste nella fattispecie la Parte_2 in qualità concorrente responsabilità tanto del CP_1 che del
di co-custodi dell' area.
Invero secondo un costante indirizzo giurisprudenziale della S.C. custode" ex art. 2051 c.c. e quindi responsabile del danno causato dalla cosa, è chiunque abbia un potere anche solo di fatto sulla cosa fonte di danno.
La custodia può essere esercitata sia da una persona sola, sia da più persone, anche in virtù di titoli diversi: e si parla in tal caso di cocustodia.
Una ipotesi di cocustodia si verifica nel caso giustappunto di locazione o comodato, quando il danno sia derivato da parti della cosa rispetto alle quali non possa dirsi che il locatore od il comodatario si siano completamente spogliati di ogni potere di vigilanza e controllo, come sulle strutture murarie e sugli impianti in esse conglobati, delle quali conserva la disponibilità giuridica, e, quindi, la custodia (Sez. 3, Sentenza
n. 2422 del 09/02/2004, Rv. 569991).
Nella fattispecie, il sinistro si verificava oltre che per l' inadeguatezza di presidi di sicurezza presenti sulla pista o per la pericolisità della conformazione del percorso ( che il teste Testimone_2 riferisce modificato dopo il sinistro, cfr deposizione in atti), anche per la presenza di cordoli di cemento delimitanti la pista nonché sul piazzale oggetto del comodato e per la presenza di un cancello in ferro posto a breve distanza dall' impianto sportivo ed esterno alla pista e sul quale l'attrice impattava a seguito della perdita di controllo del mezzo.
Dunque, nella dinamica del sinistro rilevante importanza hanno assunto non solo la conformazione della pista e le strutture amovibili e precarie riconducibili allo svolgimento dell' attività di Kartodromo, ma anche la presenza di un cordolo di cemento e di una cancellata in ferro esterna alla pista, parte integrante dell' area gestita dall' sui quali il CP_1 ( in forza del titolo di proprietà) ed il CP_3
,
(in qualità di comodatario- sub comodante) non si erano spogliati dell' Pt_2
obbligo di custodia e vigilanza.
Ciò, anche in ragione della circostanza che la destinazione stessa dell' area ad attività di kartodromo non era stata assentita dal CP_1 e dal Pt 2 prevendo i due contratti di comodato finalità di utilizzo del bene, diverse da quella di fatto svolte;
invero, all' art 2), si faceva riferimento ad attività fieristiche, manifestazioni sportive, attività ludico-ricreative culturali e folkloristiche e solo occasionali corsi di guida 66
sicura"; clausola presente tanto nel contratto di comodato intercorso tra il CP_1 ed il Pt 2 quanto in quello a valle tra quest' ultimo e l'associazione. Dunque, sarebbe stato onere di tali enti vigilare e verificare il rispetto degli impegni contrattuali assunti dal gestore, la cui violazione è in nesso causale con il sinistro atteso che la destinazione dell' area, in modo non occasionale ovvero non legato a particolari eventi o fini previsti in contratto, quale kartodromo, non rientrava in nessuna delle fattispecie per le quali era stata assentito l'uso dell' area, tanto dal
CP_1 nei confronti del , quanto da quest' ultimo nei confronti Parte_2
all' CP_3
Ne consegue la concorrente responsabilità ex artt. 2051/2055 c.c. del Parte_2
[...] e del CP_1 rispettivamente in qualità di comodatario-subcomodante il
,
primo e di proprietario dell' area il secondo, essendo venuti meno agli obblighi di vigilanza e custodia sull' area, con riferimento alle installazioni fisse ivi presenti ( cordoli in cemento e cancellata in ferro) aventi un ruolo significativo nella causazione del sinistro, nonché per omesso esercizio degli obblighi di verifica del rispetto delle obbligazioni contrattuali assunte dalla controparte ( destinazione dell' area a finalità diverse da quelle previste) la cui violazione è stato causa di danni a terzi.
Passando ad affrontare i profili connessi al quantum debeatur, va rilevato chele risultanze cui è pervenuto il CTU sono pienamente condivisi dal giudicante, in quanto basati su un compiuto esame anamnestico ed obiettivo e su uno studio ed una valutazione adeguati e coerenti degli elementi desunti da tale esame e dalla documentazione prodotta.
In particolare, dall'esame dell' elaborato peritale si evince che l'attrice ha subito per effetto del sinistro di cui è causa un "Trauma cranico-faciale con frattura ossa proprie del naso, orbita, osso zigomatico, seno mascellare, ematoma intraparechimale splenico, frattura composta dell'ulna con interessamento intraarticolare, ferita lacero-contusa della fronte e della glabella, emovitreo destro".
Da tali lesioni sono esitati postumi permanenti consistenti in “esiti di fratture multiple ossa nasali, etmoidali e seni mascellari destro e sinistro ed infrazioni delle orbite trattate chirurgicamente con placche metalliche con residua stenosi nasale, perdita visus OD, esiti di frattura ulna sinistra ed esiti cicatriziali a carico del volto."
I postumi sopradescritti, considerati i comuni parametri di valutazione medico-legale, hanno ridotto in modo permanente la complessiva integrità psico-fisica del soggetto
(inteso come idoneità a svolgere le attività esistenziali comuni alla generalità delle persone) nella misura tra il 60% e il 65%. I postumi delle fratture del massiccio faciale sono stati valutati complessivamente nella misura del 25% rifacendosi a quanto viene indicato nelle "Linee guida per la valutazione del danno alla persona in ambito civilistico" edito dalla Società Italiana di Medicina Legale Controparte_5 che
attribuisce un range valutativo di 6-15% per gli esiti di frattura di Le Fort. Si precisa che tali valori sono relativi alla sola componente scheletrica con attendibile sintomatologia dolorosa associata. Nel caso di nostro interesse la periziata aveva riportato un complesso fratturativo molto complesso inquadrabile come fratture tipo
Le Fort I, II e III. Per quanto attiene la perdita del visus all'occhio destro, secondo quanto indicato nelle tabelle di valutazione del danno edite dalla Società Italiana di
Medicina legale e delle Assicurazione, si ritiene che riduca in modo permanente la complessiva integrità psicofisica del soggetto nella misura del 28%. A ciò vanno aggiunti gli esiti cicatriziali a carico del viso descritti all'esame obiettivo che si configurano come un pregiudizio estetico da lieve a moderato e gli esiti di frattura dell'ulna braccio sinistro consistenti in una limitazione della flessione del polso ai gradi estremi. Tenuto conto poi del tipo di danno subito, così come si evince dalla documentazione esaminata, si può ritenere che, trattandosi di un minore, sia derivato un periodo di inabilità temporanea assoluta pari a giorni 120. I postumi sopra descritti per il tempo trascorso sono da ritenersi oramai stabilizzati e non suscettibili di miglioramento. Sono state esibite copia di fatture per spese mediche sostenute, la cui cifra globale pari a euro 3119,44 appare congrua all'entità degli esiti riportati nel sinistro
Per il risarcimento del danno non patrimoniale subito dall'attrice, che all'epoca dell'evento lesivo, 19.02.2006, aveva, l'età di anni di 14 anni, quantificato il grado di IP nella misura del 63%, mediana rispetto alla forbice indicata dal CTU, spetta pertanto la somma, al valore attuale della moneta: di € 777.462,00.
In particolare, in applicazione delle Tabelle di Milano aggiornate all' anno 2024 si perviene al seguente calcolo:
Età del danneggiato alla data del sinistro 14 anni
Percentuale di invalidità permanente 63%
Punto danno biologico
€ 8.609,60
Incremento per sofferenza soggettiva e danno
€ 4.304,80 esistenziale dinamico-relazionale (+ 50%)
€ Punto danno non patrimoniale 12.914,40 Punto base I.T.T.
€ 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 120
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
€ Danno biologico risarcibile 507.148,00
€ Danno non patrimoniale risarcibile 760.723,00
€ Invalidità temporanea totale 13.800,00
€ Totale danno biologico temporaneo 13.800,00
Spese mediche € 3.119,00
€ Totale generale: 777.642,00
Il danno biologico da invalidità permanente riportato dall'attrice viene liquidato equitativamente sulla base di un parametro monetario (c.d. liquidazione a punto) ricavabile attraverso coefficienti moltiplicatori interagenti tra loro (età dell'infortunato, capacità biologica del soggetto di reagire al pregiudizio psicofisico in relazione alla sua specificità e all'età stessa, durata media della vita) che viene a fondarsi inizialmente sul rapporto tra grado di invalidità minimo (1%) ed il valore economico ad esso attribuibile (cfr. tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2024).
Ora, deve osservarsi che alle luce delle note e molteplici sentenze della Corte di
Cassazione si è avuto espresso riconoscimento di un sistema di risarcimento del danno alla persona bipolare, ossia di danno patrimoniale e non patrimoniale, ove quest'ultimo comprende il danno biologico in senso stretto, sopra liquidato (inteso come lesione all'integrità psicofisica della persona), il danno morale come tradizionalmente inteso
(inteso come sofferenza morale, non necessariamente transeunte, turbamento dello stato d'animo del danneggiato), nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori, purchè costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto ovvero di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
In sostanza secondo tale orientamento, ribadito dalla sentenza della Suprema Corte a
Sezioni unite n. 26972 del 2008, condivisa da questo Tribunale,” nel bipolarismo risarcitorio (danni patrimoniali e danni non patrimoniali) previsto dalla legge, al di là della questione puramente nominalistica, non è possibile creare nuove categorie di danni, ma solo adottare, per chiarezza del percorso liquidatorio, voci o profili di danno, con contenuto descrittivo - ed in questo senso ed a questo fine può essere utilizzata anche la locuzione danno esistenziale, accanto a quella di danno morale e danno biologico - tenendo conto che, da una parte, deve essere liquidato tutto il danno, non lasciando privi di risarcimento profili di detto danno, ma che, dall'altra, deve essere evitata la duplicazione dello stesso che urta contro la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana “(cfr Cass. Sez. III n. 22884 del
30.10.2007).
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto, modificativo in pejus, con la vita quotidiana (il danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e dell'intervento del legislatore (artt. 138 e 139
c.ass., come modificati dalla l. n. 124 del 2017) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (Cass. Civ.n. 30461/2024).
Compete, quindi, all'attrice quale danno morale ed esistenziale, descrittivamente può ancora essere così qualificata tale posta risarcitoria, intesa quale residuo danno non patrimoniale, l'importo di euro 253,574,00 al valore attuale, somme già tenute in conto nella determinazione complessiva dell' importo sopra liquidato a titolo di danno non patrimoniale complessivamente inteso;
la suddetta somma è stata determinata tenendo conto della entità delle lesioni e del rilevante grado di afflittività delle cure ricevute specie in considerazione della giovane età della vittima, degli importanti ed evidenti esiti cicatriziali nonché delle innegabili ripercussioni dei postumi invalidanti riscontrati, sul piano emotivo, morale e dinamico- relazionale;
in quanto oltre ad una compromissione della salute in senso stretto le lesioni riscontrate incidono in misura significativa sulla qualità della vita della vittima implicando il deficit visivo un significativo vulnus alla possibilità di socializzazione e di rapportarsi con gli altri.
Ritiene questo giudicante che alla luce della gravità delle lesioni, dell' età della vittima e della natura dei postumi (perdita parziale della vista e danno estetico ) tali voci di danno possano ritenersi provati in via presuntiva nella misura sopra liquidata, senza necessità di particolari oneri di allegazione e prova, anche in assenza di un 'esplicita contestazione delle controparti.
Detta somma costituisce la necessaria personalizzazione del predetto danno non patrimoniale riconosciuto, dovendo essere presi in considerazione (per un adeguata personalizzazione del risarcimento) i riflessi oggettivi e soggettivi di tale danno
(accertati mediante indagine medico legale).
Sulla somma così derivante andrà calcolato anche il lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che - ove posseduta ex tunc - sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario.
Tale importo va determinato equitativamente ex art.2056 cod.civ. secondo il costante orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n.1712) con il metodo seguente: a base di calcolo va posta non la somma sopra liquidata per ciascuno anno( cioè rivalutata ad oggi) ma l'originario importo rivalutato giusti indici ISTAT anno per anno;
su tale importo va applicato un saggio di rendimento equitativamente prescelto, e determinato nella fattispecie negli interessi legali, presumendosi in assenza di prova contraria, il deposito delle somma su un conto corrente;
tale saggio va computato sul predetto importo dalla data dell'evento dannoso ad oggi. Sulla somma così liquidata spetteranno anche gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino ad effettivo soddisfo.
nei limiti del fondo comune) sarannoDunque i convenuti in solido (L' CP_3
tenuti al pagamento a titolo risarcitorio per le causali di cui sopra in favore di Pt_1
[...] della somma di € 777.642,00, oltre rivalutazione ed interessi, con detrazione dell'eventuale importo di € 10.000, riconosciuto a titolo di provvisionale nel giudizio penale qualora effettivamente corrisposto. Le spese di causa tra l'attrice ed i convenuti seguiranno la soccombenza e, liquidate come da dispositivo ex DM 55/2014 sono poste a carico dei convenuti in solido.
PQM
il Tribunale di Latina,, in funzione monocratica, nella persona del dott. Alfonso
Piccialli, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa,
così provvede:
1) Accerta e dichiara ai sensi degli artt. 2055,2051, 2050 c.c., per le ragioni e titoli di cui alla parte motiva, la concorrente responsabilità di CP_2 in proprio ed n.q.
,
di Presidente e legale rappresentante dell' Associazione Sportiva Culturale e e del [...] Ricreativa66 Controparte_3 del " Parte_2
in relazione ai danni subiti da Parte_1 Controparte_1
per l'infortunio di cui è causa;
2) Per l'effetto, condanna i convenuti in solido (1' nei limiti del FondoCP_3
Pt_2 al pagamento in favore di della complessiva somma di € Parte_1
777.642,00 oltre lucro cessante come da parte motiva, con detrazione dell' eventuale importo di € 10.000,00 riconosciuto a titolo di provvisionale nel giudizio penale qualora effettivamente corrisposto, e con interessi legali dalla sentenza ad effettivo soddisfo;
3) Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese legali in favore di parte attrice liquidate in € 27.000,00 per competenze oltre accessori di legge ed €560,00 per esborsi documentati;
4) Pone le spese di CTU liquidate come da separato decreto definitivamente a carico di parti convenute in solido.
Così deciso in Latina, il 1.07.2025
IL GIUDICE
Dott.Alfonso PICCIALLI
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Latina
Sezione Seconda
in composizione monocratica in persona del giudice Dr. Alfonso Piccialli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 249 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017 riservata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 1.04.2025 e vertente
TRA
Attore Parte_1 , rappresentata e difesa dall' avv. Pierluigi Di Palma, giusta delega in atti;
Convenuto Parte_2 rappresentato e difeso dall' avv.. Simone Di Leginio, giusta delega in atti;
Convenuto
وrappresentato e difeso dall' Controparte_1
avv. Andrea Tomassini giusta delega in atti;
in proprio ed n.q. di Presidente e legale rappresentante dell' CP_2
Controparte_3
Convenuto
OGGETTO: azione risarcitoria ex art 2043/2050/2051 c.c.. Conclusioni: all'udienza del 1.04.20125, le parti concludevano come da verbale di udienza in pari data.
Motivi della decisione.
Occorre premettere brevemente in fatto che il thema decidendum delle presente controversia ha ad oggetto l'azione risarcitoria proposta dalla sig. ra Parte_1 in relazione ai danni non patrimoniali subiti a seguito del grave infortunio di cui era stata vittima in data 19.02.2006 alle ore 13:00 circa, quando, secondo le prospettazioni attoree, mentre effettuava alcuni giri su una pista go-kart sita in Pt_2 località
,
Mazzocchio, Via Dante Alighieri n. 18, di proprietà del
[...]
,concesso in comodato al Parte_2 Pt_2 giusto Controparte_1
contratto del 13.06.2005 e che a sua volta lo aveva concesso in subcomodato con scrittura del 6.07.2005 all' CP_3 convenuta in epigrafe, in uscita da una curva, andava ad urtare, impuntandosi, un cordolo di cemento che delimitava la corsia riservata alla pista, successivamente perdeva il controllo del go-kart ed urtava con il capo contro il montante in ferro di una cancellata, priva di qualsiasi presidio di protezione, posta pericolosamente alla distanza di soli 1,5 mt dalla pista.
A causa del violento impatto la minore, all' epoca di anni 14, subiva gravissime lesioni, come da documentazione medica allegata, riconducibili ad un forte trauma cranico- facciale e lesioni multiple, con postumi permanenti di rilevante entità ed in particolare caratterizzati dalla perdita totale di vista dell' occhio sinistro e dell' indebolimento dell'occhio destro.
L'attrice rappresentava di essersi costituita parte civile nel giudizio penale proposto nei confronti di CP_2 in qualità di Presidente dell' CP_3
[...]
gestrice dell' impianto;
Controparte_3
evidenziava che il giudizio in primo grado si era concluso con sentenza del GDP di
Latina n. 324/2012 di condanna per il reato di lesioni gravi (590 cp) dell' imputato e con condanna al risarcimento del danno in favore dell' odierna attrice, da quantificarsi in sede civile, con il riconoscimento di una provvisionale di € 10.000,00.
Tale sentenza così come allegato dal Parte_2 con le I memorie ex art 183
VI comma cpc, in sede di appello, è stata riformata con dichiarazione di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione con sentenza del Tribunale di Latina n.
4008/2016 la quale aveva tuttavia confermato le statuizioni civili della sentenza oggetto di gravame. agisce pertanto in questa sede ai fini del riconoscimento al risarcimento Parte_1
del danno non patrimoniale subito nei confronti di CP_2 la cui responsabilità
,
penale era già stata accertata nel procedimento sopra indicato, nonché nei confronti del Controparte_1 ex art 2051/2043 c.c. in qualità di proprietario dell' area parcheggio adibita dall' CP_3 a pista CP_4 nonché nei confronti del [...]
Parte_2 ex art 2051/2043 c.c. in qualità di detentore dell' area in questione in forza
, e che che aveva a sua volta concesso in di un comodato con il CP_1
l'area in questione senza tuttavia esercitare i poteri di subcomodato all' CP_3
custodia e vigilanza connessi alla sua posizione. Si costituiva CP_2 resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto, in particolare eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva ex art 38 c.c., la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, l' infondatezza nel merito della domanda o quanto meno il concorso di colpa dei genitori per aver consentito alla figlia quattordicenne di svolgere un' attività caratterizzata da profili di intrinseca pericolosità. Si costituivano il Parte_2 ed il Controparte_1 , eccependo in primis la propria rispettiva carenza di legittimazione passiva in quanto prive del potere di custodia e vigilanza sulla “res", gestita dall' CP_3 nel merito l' infondatezza della domanda in quanto non provata né nell' an né nel quantum.
La causa è stata istruita mediante escussione di testi indicati da parte attrice e CTU medico-legale sulla persona di Parte 1 , all' udienza del 1.04.2025 è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art 190 cpc.
Va premesso che la presente decisione vie assunta in applicazione del principio della ragione più liquida che lascia libero il giudice di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che ritiene "più liquida", ai fini della decisione.
Ciò premesso, con riferimento all' eccezione di prescrizione per decorrenza del termine quinquennale di esercizio del diritto risarcitorio, va osservato come la stessa sia infondata e non meritevole di accoglimento.
Invero, se il fatto illecito è considerato dalla legge come reato (come nella fattispecie ove la Condotta è qualificabile come lesioni colpose gravi) il termine
, di prescrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato decorre dall'irrevocabilità della sentenza penale, a condizione che vi sia stata costituzione di parte civile (la quale produce un effetto interruttivo permanente della prescrizione per tutta la durata del processo), fermo restando che l'interruzione della prescrizione a fini civilistici può anche avvenire con modalità diverse dalla costituzione di parte civile nel processo penale. (Cass.civ. n.32069/2024).
Inoltre, in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito imputabile a più soggetti in solido, la costituzione di parte civile produce effetti interruttivi, fino all'irrevocabilità della sentenza penale, anche nei confronti dei condebitori rimasti estranei al processo penale ed a prescindere dalla diversità dei titoli di responsabilità, essendo sufficiente, ai fini dell'art. 1310, comma 1, c.c., l'esistenza di un vincolo obbligatorio solidale scaturente dall'unicità del fatto dannoso. (Cass. Civ.
N. 26711/2024).
Dunque, nella fattispecie, fino alla irrevocabilità della sentenza d' appello n.
4008/2016 di dichiarazione di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione ma di conferma delle statuizioni civili ( condanna generica al risarcimento del danno e riconoscimento della provvisionale di € 10.000,00) il termine di prescrizione è rimasto interrotto nei confronti di tutte le parti del presente giudizio, obbligate in solido e non tempestività dell' azione solo nei confronti dell' imputato, con conseguente risarcitoria proposta in questa sede.
Ciò premesso, con riferimento alla responsabilità del sig. CP_2 in proprio ed
,
n.q. di Presidente e legale rappresentante dell'
[...]
va osservato come l'accertamento della stessa Controparte_3
sia insita nel giudicato di cui al procedimento penale sopra citato.
Invero, qualora, come nella fattispecie, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, qualora sia dichiara la prescrizione del reato, l'assenza di impugnazione sulle statuizioni civili, dà luogo alla formazione del giudicato sulle statuizioni civili, rese dal giudice penale, a norma dell'art. 578
c.p.p., come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti in cui si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento derivanti dal fatto.
Dunque, nella fattispecie la conferma della statuizioni civili di cui alla sentenza d' appello, preclude in questa sede qualsiasi valutazione in merito alla illiceità della condotta dell'imputato sul piano civilistico ed in merito al diritto dell' attrice al ristoro del danno subito, da quantificarsi nel presente giudizio.
Con riferimento alla responsabilità del Violo inoltre ai sensi dell' art 38 c.c. in qualità di Presidente dell' Associazione va osservato che tale responsabilità ha natura solidale e diretta concorrente con quella dell' Associazione “nei limiti del fondo comune" e non è soggetta all' applicazione dell' art 1957 c.c. relativa invece alla tassativa ipotesi del contratto fideiussorio.
Ciò premesso, va osservato che, nella fattispecie, la responsabilità dell' CP_3
e di conseguenza del suo Presidente trova fondamento nell' art 2050 c.c., dovendosi
ritenere che la gestione di una pista go-kart costituisca un' attività intrinsecamente pericolosa, soprattutto come nella fattispecie, nell'ambito dell'attività amatoriale, dove maggiori devono essere le cautele apprestate nei confronti di utenti che non sono piloti professionisti.
Orbene, sul punto occorre rilevare che la giurisprudenza di legittimità è pervenuta alla conclusione che l'art 2050 c.c. non tipizza le attività pericolose, dovendosi valutare caso per caso la pericolosità intrinseca di determinate attività, dipendente dalle modalità di esercizio o dai mezzi di lavoro impiegati (Cass. Civ., 93/8069; Cass.
Civ.05/11275).
Dunque, sarebbe stato onere del convenuto CP_2 dimostrare l'adozione, di tutte le misure idonee ad evitare il danno e l' adozione di misure di protezione adeguate alla pericolosità dello sport praticato.
Nella fattispecie, gli accertamenti di cui al giudizio penale e le prove orali espletate nel presente giudizio hanno acclarato l'assenza di autorizzazioni amministrative allo svolgimento dell' attività di go-kart nell' area del sinistro (cfr deposizione [...]
Testimone_1 che ha effettuato gli accertamenti su delega del PM), peraltro nemmeno astrattamente assentita sulla base del contratto di comodato allegato.
La carenza di autorizzazioni in merito all' attività praticata non consente di presumere la legittimità e la sicurezza dell' organizzazione e dei mezzi impiegati difettando a monte qualsiasi controllo pubblico in merito al rispetto delle prescrizione previste per il suo esercizio.
Per quanto riguarda poi l'inadeguatezza dei presidi di sicurezza e misure di protezione adottati in concreto, va osservato che il teste Testimone_2, padre dell' attrice, ha riferito in merito alla dinamica del sinistro che "Preciso che uscendo da una curva urtava con la ruota destra sul lato destro ed a seguito dell'urto il kart si impuntava e si ribaltava andando ad impattare un piantone del cancello che era a circa un metro dal bordo di cemento della pista. Nonostante il casco integrale il palo del cancello colpiva mia figlia in orizzontale all'altezza della visiera. Sul capo 7 adr: ho già risposto. Sul capo 8 adr: è vero. Si trattava di un cancello formato da pilastri di ferro congiunti da rete metallica. Avendo frequentato il kartodromo anche antecedentemente al sinistro ricordo che prima vi erano delle balle di fieno davanti ai cordoli, mentre quel giorno non vi erano".
Dunque, da tali dichiarazioni, suffragate dalla copiosa documentazione fotografica ( all 13 fascicolo di parte attrice), emerge l' inadeguatezza delle misura di protezione adottate atte a prevenire possibili incidenti, attesa l'assenza di balle di fieno o comunque di presidi atti ad attenuare ed ammortizzare le conseguenze di un impatto del mezzo con i cordoli di cemento delimitanti la pista nonchè la realizzazione di quest' ultima in prossimità di una cancellata in ferro, in assenza di alcuna valutazione del rischio derivante da una fuori uscita del mezzo dalla pista e del possible impatto con tale installazione fissa.
Va dunque affermata la responsabilità di CP_2 in proprio e n.q. di legale rappresentante dell' CP_3 convenuta, quest' ultima nei limiti del Fondo
Comune, ai sensi del combinato disposto dell' art 38/2050 c.c. per i danni patiti dall' attrice a seguito dell' infortunio di cui è causa.
Non sono ravvisabili profili di responsabilità concorrente dei genitori dell' attrice (all' epoca minore) e della quale avevano la custodia e vigilanza, in quanto dedotti in modo generico, indeterminato e comunque non provati;
la minore indossava al momento dei fatti regolarmente il casco di protezione e non è stato in alcun modo dimostrata l' inadeguatezza del mezzo utilizzato o condotte di guida abnormi o imprevedibili da parte dell'attrice.
L'eventuale inadeguatezza del casco di protezione, in quanto di proprietà del padre,
è una deduzione sollevata dal del tutto tardiva ( all'esito di un Parte_2
riferimento in tal senso nella CTU medico-legale) non fondata su alcun riscontro probatorio e generica, in quanto la circostanza che il casco fosse di proprietà del padre no implica di per sè la sua inidoneità protettiva, circostanza peraltro mai sollevata dal
CP_2 presente al momento dei fatti e parte che aveva un interesse diretto ed immediato alla contestazione della circostanza anche nel giudizio penale.
Ad avviso di questo giudicante, seppur a diverso titolo (art 2051 c.c.), tenuto conto dello stato dei luoghi e della dinamica del sinistro, sussiste nella fattispecie la Parte_2 in qualità concorrente responsabilità tanto del CP_1 che del
di co-custodi dell' area.
Invero secondo un costante indirizzo giurisprudenziale della S.C. custode" ex art. 2051 c.c. e quindi responsabile del danno causato dalla cosa, è chiunque abbia un potere anche solo di fatto sulla cosa fonte di danno.
La custodia può essere esercitata sia da una persona sola, sia da più persone, anche in virtù di titoli diversi: e si parla in tal caso di cocustodia.
Una ipotesi di cocustodia si verifica nel caso giustappunto di locazione o comodato, quando il danno sia derivato da parti della cosa rispetto alle quali non possa dirsi che il locatore od il comodatario si siano completamente spogliati di ogni potere di vigilanza e controllo, come sulle strutture murarie e sugli impianti in esse conglobati, delle quali conserva la disponibilità giuridica, e, quindi, la custodia (Sez. 3, Sentenza
n. 2422 del 09/02/2004, Rv. 569991).
Nella fattispecie, il sinistro si verificava oltre che per l' inadeguatezza di presidi di sicurezza presenti sulla pista o per la pericolisità della conformazione del percorso ( che il teste Testimone_2 riferisce modificato dopo il sinistro, cfr deposizione in atti), anche per la presenza di cordoli di cemento delimitanti la pista nonché sul piazzale oggetto del comodato e per la presenza di un cancello in ferro posto a breve distanza dall' impianto sportivo ed esterno alla pista e sul quale l'attrice impattava a seguito della perdita di controllo del mezzo.
Dunque, nella dinamica del sinistro rilevante importanza hanno assunto non solo la conformazione della pista e le strutture amovibili e precarie riconducibili allo svolgimento dell' attività di Kartodromo, ma anche la presenza di un cordolo di cemento e di una cancellata in ferro esterna alla pista, parte integrante dell' area gestita dall' sui quali il CP_1 ( in forza del titolo di proprietà) ed il CP_3
,
(in qualità di comodatario- sub comodante) non si erano spogliati dell' Pt_2
obbligo di custodia e vigilanza.
Ciò, anche in ragione della circostanza che la destinazione stessa dell' area ad attività di kartodromo non era stata assentita dal CP_1 e dal Pt 2 prevendo i due contratti di comodato finalità di utilizzo del bene, diverse da quella di fatto svolte;
invero, all' art 2), si faceva riferimento ad attività fieristiche, manifestazioni sportive, attività ludico-ricreative culturali e folkloristiche e solo occasionali corsi di guida 66
sicura"; clausola presente tanto nel contratto di comodato intercorso tra il CP_1 ed il Pt 2 quanto in quello a valle tra quest' ultimo e l'associazione. Dunque, sarebbe stato onere di tali enti vigilare e verificare il rispetto degli impegni contrattuali assunti dal gestore, la cui violazione è in nesso causale con il sinistro atteso che la destinazione dell' area, in modo non occasionale ovvero non legato a particolari eventi o fini previsti in contratto, quale kartodromo, non rientrava in nessuna delle fattispecie per le quali era stata assentito l'uso dell' area, tanto dal
CP_1 nei confronti del , quanto da quest' ultimo nei confronti Parte_2
all' CP_3
Ne consegue la concorrente responsabilità ex artt. 2051/2055 c.c. del Parte_2
[...] e del CP_1 rispettivamente in qualità di comodatario-subcomodante il
,
primo e di proprietario dell' area il secondo, essendo venuti meno agli obblighi di vigilanza e custodia sull' area, con riferimento alle installazioni fisse ivi presenti ( cordoli in cemento e cancellata in ferro) aventi un ruolo significativo nella causazione del sinistro, nonché per omesso esercizio degli obblighi di verifica del rispetto delle obbligazioni contrattuali assunte dalla controparte ( destinazione dell' area a finalità diverse da quelle previste) la cui violazione è stato causa di danni a terzi.
Passando ad affrontare i profili connessi al quantum debeatur, va rilevato chele risultanze cui è pervenuto il CTU sono pienamente condivisi dal giudicante, in quanto basati su un compiuto esame anamnestico ed obiettivo e su uno studio ed una valutazione adeguati e coerenti degli elementi desunti da tale esame e dalla documentazione prodotta.
In particolare, dall'esame dell' elaborato peritale si evince che l'attrice ha subito per effetto del sinistro di cui è causa un "Trauma cranico-faciale con frattura ossa proprie del naso, orbita, osso zigomatico, seno mascellare, ematoma intraparechimale splenico, frattura composta dell'ulna con interessamento intraarticolare, ferita lacero-contusa della fronte e della glabella, emovitreo destro".
Da tali lesioni sono esitati postumi permanenti consistenti in “esiti di fratture multiple ossa nasali, etmoidali e seni mascellari destro e sinistro ed infrazioni delle orbite trattate chirurgicamente con placche metalliche con residua stenosi nasale, perdita visus OD, esiti di frattura ulna sinistra ed esiti cicatriziali a carico del volto."
I postumi sopradescritti, considerati i comuni parametri di valutazione medico-legale, hanno ridotto in modo permanente la complessiva integrità psico-fisica del soggetto
(inteso come idoneità a svolgere le attività esistenziali comuni alla generalità delle persone) nella misura tra il 60% e il 65%. I postumi delle fratture del massiccio faciale sono stati valutati complessivamente nella misura del 25% rifacendosi a quanto viene indicato nelle "Linee guida per la valutazione del danno alla persona in ambito civilistico" edito dalla Società Italiana di Medicina Legale Controparte_5 che
attribuisce un range valutativo di 6-15% per gli esiti di frattura di Le Fort. Si precisa che tali valori sono relativi alla sola componente scheletrica con attendibile sintomatologia dolorosa associata. Nel caso di nostro interesse la periziata aveva riportato un complesso fratturativo molto complesso inquadrabile come fratture tipo
Le Fort I, II e III. Per quanto attiene la perdita del visus all'occhio destro, secondo quanto indicato nelle tabelle di valutazione del danno edite dalla Società Italiana di
Medicina legale e delle Assicurazione, si ritiene che riduca in modo permanente la complessiva integrità psicofisica del soggetto nella misura del 28%. A ciò vanno aggiunti gli esiti cicatriziali a carico del viso descritti all'esame obiettivo che si configurano come un pregiudizio estetico da lieve a moderato e gli esiti di frattura dell'ulna braccio sinistro consistenti in una limitazione della flessione del polso ai gradi estremi. Tenuto conto poi del tipo di danno subito, così come si evince dalla documentazione esaminata, si può ritenere che, trattandosi di un minore, sia derivato un periodo di inabilità temporanea assoluta pari a giorni 120. I postumi sopra descritti per il tempo trascorso sono da ritenersi oramai stabilizzati e non suscettibili di miglioramento. Sono state esibite copia di fatture per spese mediche sostenute, la cui cifra globale pari a euro 3119,44 appare congrua all'entità degli esiti riportati nel sinistro
Per il risarcimento del danno non patrimoniale subito dall'attrice, che all'epoca dell'evento lesivo, 19.02.2006, aveva, l'età di anni di 14 anni, quantificato il grado di IP nella misura del 63%, mediana rispetto alla forbice indicata dal CTU, spetta pertanto la somma, al valore attuale della moneta: di € 777.462,00.
In particolare, in applicazione delle Tabelle di Milano aggiornate all' anno 2024 si perviene al seguente calcolo:
Età del danneggiato alla data del sinistro 14 anni
Percentuale di invalidità permanente 63%
Punto danno biologico
€ 8.609,60
Incremento per sofferenza soggettiva e danno
€ 4.304,80 esistenziale dinamico-relazionale (+ 50%)
€ Punto danno non patrimoniale 12.914,40 Punto base I.T.T.
€ 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 120
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
€ Danno biologico risarcibile 507.148,00
€ Danno non patrimoniale risarcibile 760.723,00
€ Invalidità temporanea totale 13.800,00
€ Totale danno biologico temporaneo 13.800,00
Spese mediche € 3.119,00
€ Totale generale: 777.642,00
Il danno biologico da invalidità permanente riportato dall'attrice viene liquidato equitativamente sulla base di un parametro monetario (c.d. liquidazione a punto) ricavabile attraverso coefficienti moltiplicatori interagenti tra loro (età dell'infortunato, capacità biologica del soggetto di reagire al pregiudizio psicofisico in relazione alla sua specificità e all'età stessa, durata media della vita) che viene a fondarsi inizialmente sul rapporto tra grado di invalidità minimo (1%) ed il valore economico ad esso attribuibile (cfr. tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2024).
Ora, deve osservarsi che alle luce delle note e molteplici sentenze della Corte di
Cassazione si è avuto espresso riconoscimento di un sistema di risarcimento del danno alla persona bipolare, ossia di danno patrimoniale e non patrimoniale, ove quest'ultimo comprende il danno biologico in senso stretto, sopra liquidato (inteso come lesione all'integrità psicofisica della persona), il danno morale come tradizionalmente inteso
(inteso come sofferenza morale, non necessariamente transeunte, turbamento dello stato d'animo del danneggiato), nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori, purchè costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto ovvero di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
In sostanza secondo tale orientamento, ribadito dalla sentenza della Suprema Corte a
Sezioni unite n. 26972 del 2008, condivisa da questo Tribunale,” nel bipolarismo risarcitorio (danni patrimoniali e danni non patrimoniali) previsto dalla legge, al di là della questione puramente nominalistica, non è possibile creare nuove categorie di danni, ma solo adottare, per chiarezza del percorso liquidatorio, voci o profili di danno, con contenuto descrittivo - ed in questo senso ed a questo fine può essere utilizzata anche la locuzione danno esistenziale, accanto a quella di danno morale e danno biologico - tenendo conto che, da una parte, deve essere liquidato tutto il danno, non lasciando privi di risarcimento profili di detto danno, ma che, dall'altra, deve essere evitata la duplicazione dello stesso che urta contro la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana “(cfr Cass. Sez. III n. 22884 del
30.10.2007).
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto, modificativo in pejus, con la vita quotidiana (il danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e dell'intervento del legislatore (artt. 138 e 139
c.ass., come modificati dalla l. n. 124 del 2017) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (Cass. Civ.n. 30461/2024).
Compete, quindi, all'attrice quale danno morale ed esistenziale, descrittivamente può ancora essere così qualificata tale posta risarcitoria, intesa quale residuo danno non patrimoniale, l'importo di euro 253,574,00 al valore attuale, somme già tenute in conto nella determinazione complessiva dell' importo sopra liquidato a titolo di danno non patrimoniale complessivamente inteso;
la suddetta somma è stata determinata tenendo conto della entità delle lesioni e del rilevante grado di afflittività delle cure ricevute specie in considerazione della giovane età della vittima, degli importanti ed evidenti esiti cicatriziali nonché delle innegabili ripercussioni dei postumi invalidanti riscontrati, sul piano emotivo, morale e dinamico- relazionale;
in quanto oltre ad una compromissione della salute in senso stretto le lesioni riscontrate incidono in misura significativa sulla qualità della vita della vittima implicando il deficit visivo un significativo vulnus alla possibilità di socializzazione e di rapportarsi con gli altri.
Ritiene questo giudicante che alla luce della gravità delle lesioni, dell' età della vittima e della natura dei postumi (perdita parziale della vista e danno estetico ) tali voci di danno possano ritenersi provati in via presuntiva nella misura sopra liquidata, senza necessità di particolari oneri di allegazione e prova, anche in assenza di un 'esplicita contestazione delle controparti.
Detta somma costituisce la necessaria personalizzazione del predetto danno non patrimoniale riconosciuto, dovendo essere presi in considerazione (per un adeguata personalizzazione del risarcimento) i riflessi oggettivi e soggettivi di tale danno
(accertati mediante indagine medico legale).
Sulla somma così derivante andrà calcolato anche il lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che - ove posseduta ex tunc - sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario.
Tale importo va determinato equitativamente ex art.2056 cod.civ. secondo il costante orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n.1712) con il metodo seguente: a base di calcolo va posta non la somma sopra liquidata per ciascuno anno( cioè rivalutata ad oggi) ma l'originario importo rivalutato giusti indici ISTAT anno per anno;
su tale importo va applicato un saggio di rendimento equitativamente prescelto, e determinato nella fattispecie negli interessi legali, presumendosi in assenza di prova contraria, il deposito delle somma su un conto corrente;
tale saggio va computato sul predetto importo dalla data dell'evento dannoso ad oggi. Sulla somma così liquidata spetteranno anche gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino ad effettivo soddisfo.
nei limiti del fondo comune) sarannoDunque i convenuti in solido (L' CP_3
tenuti al pagamento a titolo risarcitorio per le causali di cui sopra in favore di Pt_1
[...] della somma di € 777.642,00, oltre rivalutazione ed interessi, con detrazione dell'eventuale importo di € 10.000, riconosciuto a titolo di provvisionale nel giudizio penale qualora effettivamente corrisposto. Le spese di causa tra l'attrice ed i convenuti seguiranno la soccombenza e, liquidate come da dispositivo ex DM 55/2014 sono poste a carico dei convenuti in solido.
PQM
il Tribunale di Latina,, in funzione monocratica, nella persona del dott. Alfonso
Piccialli, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa,
così provvede:
1) Accerta e dichiara ai sensi degli artt. 2055,2051, 2050 c.c., per le ragioni e titoli di cui alla parte motiva, la concorrente responsabilità di CP_2 in proprio ed n.q.
,
di Presidente e legale rappresentante dell' Associazione Sportiva Culturale e e del [...] Ricreativa66 Controparte_3 del " Parte_2
in relazione ai danni subiti da Parte_1 Controparte_1
per l'infortunio di cui è causa;
2) Per l'effetto, condanna i convenuti in solido (1' nei limiti del FondoCP_3
Pt_2 al pagamento in favore di della complessiva somma di € Parte_1
777.642,00 oltre lucro cessante come da parte motiva, con detrazione dell' eventuale importo di € 10.000,00 riconosciuto a titolo di provvisionale nel giudizio penale qualora effettivamente corrisposto, e con interessi legali dalla sentenza ad effettivo soddisfo;
3) Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese legali in favore di parte attrice liquidate in € 27.000,00 per competenze oltre accessori di legge ed €560,00 per esborsi documentati;
4) Pone le spese di CTU liquidate come da separato decreto definitivamente a carico di parti convenute in solido.
Così deciso in Latina, il 1.07.2025
IL GIUDICE
Dott.Alfonso PICCIALLI