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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 27/05/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3555/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3555/2022 promossa da:
( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. COPPACCHIOLI CLAUDIO, giusta procura speciale in atti;
ATTORE contro
( ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa ex lege dall'avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
CONVENUTA
Nonché contro
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. CASTALDO ROSSANA giusta procura speciale in atti;
CONVENUTA
e
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CONTE Controparte_4
ELENA giusta procura speciale in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.05.2025 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con il presente giudizio premesso di essere titolare della concessione demaniale Parte_1 marittima n. 222/2002, per la conduzione dello stabilimento balneare pubblico denominato
“ ” sito in Fiumicino (Rm), località Fregene, Via Silvi Marina, con annesso ristorante e bar, CP_1 ha impugnato comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per € 94.076,52 di cui al documento n. 09776202200011253000, fascicolo n. 2022/118094 notificata dall'
[...]
per PEC in data 04.10.2022 e di tutti gli atti ad essa presupposti e Controparte_3 conseguenziali, ivi comprese le cartelle esattoriali n. 09720140071353541000, notificata il
20.03.2015; n. 09720190248266035000 notificata il 23.11.2019; n. 09720200137379484000 notificata il 30.11.2021; n. 09720200144580116000 notificata il 06.12.2021; Avviso di addebito
39720140019091875000 notificato il 24.12.2014.
A sostegno dell'opposizione la società attrice ha dedotto: a) l'inesistenza della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria e delle cartelle di pagamento in quanto effettuate da un indirizzo pec non risultante dai pubblici registri;
b) la prescrizione del credito portato dalle cartelle esattoriali n.
09720140071353541000, 09720190248266035000, 09720200137379484000,
09720200144580116000; c) l'insussistenza del credito avendo la società attrice regolarmente corrisposto il canone demaniale per l'anno 2013, illegittimamente richiesto nella cartella esattoriale.
Tutto quanto sopra premesso previa sospensione degli atti impugnati ha chiesto Parte_1 dichiararsi il credito prescritto e comunque non dovuto.
Si costituivano in giudizio e che deducevano CP_5 Controparte_4 Controparte_2
l'infondatezza della pretesa attorea e ne chiedevano il rigetto.
Istruita la causa mediante acquisizioni documentali, riservata la causa in decisione, con ordinanza del 21.02.2025 il G.i. rimetteva la causa sul ruolo sollevando alle parti la questione pregiudiziale relativa alla carenza di giurisdizione del Tribunale adito.
Instaurato il contraddittorio e pervenuto il procedimento in via definitiva al sottoscritto giudice, la causa era decisa ai sensi dell'art. 21 sexies c.p.c. all'udienza del 27.05.2025.
La domanda proposta va riqualificata come accertamento negativo dell'esistenza dei presupposti per procedere all'iscrizione ipotecaria.
Qualificata la domanda introduttiva in questi termini va esclusa l'inammissibilità della stessa contestandosi non l'estratto del ruolo in sé ma l'iscrizione ipotecaria.
Occorre premettere che dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria si apprende che l'insoluto oggetto di causa è l'imposta regionale per le concessioni demaniali. L'imposta regionale sulle concessioni ha natura e caratteristiche di tributo, sicché le controversie ad essa relative sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario ex art. 2 comma 1 d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546.
Qualora sia in contestazione non il potere impositivo della regione o la legittimità della suddetta imposta, bensì, esclusivamente, la determinazione del canone di concessione demaniale, la cui variazione comporti automaticamente anche quella della menzionata imposta collegata alla misura del primo, in relazione a parametri predeterminati dalla legge ma di cui si contesti la corretta applicazione, sussiste la giurisdizione del g.o., non potendo qualificarsi una siffatta lite come di natura tributaria, essendo la misura dell'imposta una conseguenza non di un'azione diretta (o di una scelta autonoma) esercitata dal potere impositivo dell'amministrazione regionale, ma soltanto di un mero calcolo matematico connesso all'opzione della medesima amministrazione di commisurare l'importo dell'imposta ad un elemento, il canone concessorio, da altri determinato e la cui quantificazione è ad altri affidata dalla legge (Cass., SS. UU., 03.05.2013 n. 10306).
Ritiene il Tribunale che la controversia ha a oggetto non la determinazione del canone di concessione demaniale ma la legittimità dell'imposizione del tributo costituito dall'imposta regionale sulle concessioni.
La giurisprudenza di legittimità e di merito, in coerenza con i principi espressi dalle Sezioni Unite in tema di atti della procedura di riscossione anteriori al pignoramento, si è uniformata nel ritenere che il fermo amministrativo di beni mobili registrati, così come l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 - e dunque a maggior rigore anche il preavviso di fermo e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria - non costituiscono atti dell'espropriazione forzata, ma rappresentano atti impositivi e misure afflittive volte ad indurre il debitore all'adempimento rientranti in una procedura alternativa all'esecuzione in senso stretto (cfr. Cass. civ. Sez. Unite Ord., 22/07/2015, n. 15354).
Come chiarito in sede di legittimità, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (così come il preavviso di fermo amministrativo) non è ancora atto dell'esecuzione forzata e, per questo, non
è oggetto di sindacato del Giudice dell'esecuzione, ma può essere impugnato dinanzi al Giudice tributario quando ha ad oggetto debiti fiscali, mentre va impugnato innanzi al Giudice del lavoro
(se ha ad oggetto debiti previdenziali), nonché innanzi al Tribunale ordinario o al Giudice di pace per tutte le altre ipotesi (cfr. da ultimo Cass. civ. Sez. V Ord., 07/05/2024, n. 12397).
La Cassazione, in diverse e condivisibili pronunce, ha statuito che l'ipoteca ed il fermo, risultando misure estranee all'espropriazione forzata, non vanno contestati dinanzi al Giudice Ordinario con i rimedi delle opposizioni esecutive per cui deve escludersi che sia qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617, comma 1 o comma 2, c.p.c., la contestazione che il debitore faccia della regolarità formale dell'iscrizione ipotecaria, trattandosi di una causa ordinaria di accertamento negativo della pretesa a cui si applicano le regole del processo ordinario di cognizione e non la disciplina delle opposizioni esecutive e che soggiace alle ordinarie regole di riparto della giurisdizione e della competenza, in ragione della natura dei crediti affidati alla riscossione, restando l'oggetto della domanda chiaramente individuato nell'impugnazione dell'iscrizione (v. sempre Cass. civ. Sez. V Ord., 07/05/2024, n. 12397, nonché Cass. civ. Sez. Unite Ord., 30/06/2016, n. 13380). Con specifico riferimento alla questione della giurisdizione, le Sezioni Unite hanno affermato la giurisdizione del Giudice Tributario a conoscere di tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie comunque denominati, rientrando nella giurisdizione ordinaria soltanto le questioni fatte valere quando l'esecuzione è già iniziata, con esclusione di ogni accertamento sugli atti propedeutici all'espropriazione forzata aventi ad oggetto tributi (v. Cass. civ. Sez. Unite Ord.,
29/11/2022, n. 35116).
La Suprema Corte in seduta plenaria ha precisato che alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione su fatti incidenti sulla pretesa tributaria, ivi compresi i fatti costitutivi, modificativi ed impeditivi in senso sostanziale, che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici, mentre resta devoluta alla giurisdizione ordinaria la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo in quanto tale, nonché su fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria successivi alla valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o, in caso di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, su quelli successivi all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (v. Cass. civ. Sez. Unite
Ord., 18/10/2022, n. 30666).
In applicazione di tali principi, considerata la natura delle pretese creditorie portate dalle cartelle riferibili all'iscrizione ipotecaria contestata e dall'estratto di ruolo collegato depositato dall'
[...]
, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Controparte_6
Giudice Tributario, anche con riferimento all'accertamento della legittimità dell'iscrizione ipotecaria, nella parte in cui lo stesso si fonda su pretese creditorie attinenti tributi e, in particolare, relativamente alle seguenti cartelle:
- n. 09720190248266035000 notificata il 23.11.2019;
- n. 09720200137379484000 notificata il 30.11.2021;
- n. 09720200144580116000 notificata il 06.12.2021; aventi tutte ad oggetto la determinazione dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni demaniali.
Residua la giurisdizione del giudice ordinario limitatamente alla pretesa creditoria posta alla base cartella esattoriale n. 09720140071353541000 notificata in data 20.03.2015 e all'avviso di addebito
39720140019091875000 notificato il 24.12.2014, aventi ad oggetto la prima il canone demaniale dovuto dalla società attrice all e il secondo importi per omessa contribuzione Controparte_2 dovuti all' Quanto alla preliminare eccezione di inesistenza della notificazione del preavviso CP_7 di iscrizione ipotecaria preme evidenziare che la notificazione svolta dall' Controparte_3
da un indirizzo pec non inserito nei pubblici registri deve ritenersi pienamente valida
[...] ed efficace, atteso che è certa la riconducibilità dell'atto all'ente incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente (cfr. Cass. l'ordinanza n. 26682 del 14 ottobre 2024). Risultano pertanto valide e legittime anche le notificazioni della cartella esattoriale e dell'avviso di pagamento impugnati per cui è precluso al giudice il sindacato in ordine al merito delle pretese creditorie con esse azionate avendo dovuto l'opponente impugnare le predette cartelle nei termini di legge al fine di far valere l'eventuale illegittimità dell'imposizione o la prescrizione del diritto ad esse sotteso.
Peraltro, rispetto alla cartella 09720140071353541000 risulta cessata la materia del contendere avendo l' provveduto ad effettuare lo sgravio totale del credito. Controparte_2
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva ai sensi del DM 55/2014 e s.m.i..
Con riferimento alla posizione dell' le spese vanno compensate visto Controparte_2
l'intervenuto sgravio della cartella oggetto di impugnativa a seguito della notifica del ricorso in opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Tributario in merito alle contestazioni relative all'iscrizione ipotecaria impugnata riferibili alle cartelle aventi ad oggetto tributi e in particolare le cartelle n. 09720190248266035000 notificata il 23.11.2019;
n. 09720200137379484000 notificata il 30.11.2021; n. 09720200144580116000 notificata il
06.12.2021, tutte aventi ad oggetto la determinazione dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni demaniali;
2) rigetta la domanda di opposizione all'iscrizione ipotecaria impugnata con riferimento alla cartella di pagamento n. 09720140071353541000 notificata in data 20.03.2015 e all'avviso di addebito 39720140019091875000 notificato il 24.12.2014;
3) compensa le spese di lite tra la società attrice e l' ; Controparte_2
4) Condanna la società attrice al pagamento delle spese di lite in favore delle altre parti convenute che liquida in € 4.217 ciascuna per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi, con riferimento ad in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. CP_5
Civitavecchia, 27 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3555/2022 promossa da:
( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. COPPACCHIOLI CLAUDIO, giusta procura speciale in atti;
ATTORE contro
( ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa ex lege dall'avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
CONVENUTA
Nonché contro
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. CASTALDO ROSSANA giusta procura speciale in atti;
CONVENUTA
e
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CONTE Controparte_4
ELENA giusta procura speciale in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.05.2025 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con il presente giudizio premesso di essere titolare della concessione demaniale Parte_1 marittima n. 222/2002, per la conduzione dello stabilimento balneare pubblico denominato
“ ” sito in Fiumicino (Rm), località Fregene, Via Silvi Marina, con annesso ristorante e bar, CP_1 ha impugnato comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per € 94.076,52 di cui al documento n. 09776202200011253000, fascicolo n. 2022/118094 notificata dall'
[...]
per PEC in data 04.10.2022 e di tutti gli atti ad essa presupposti e Controparte_3 conseguenziali, ivi comprese le cartelle esattoriali n. 09720140071353541000, notificata il
20.03.2015; n. 09720190248266035000 notificata il 23.11.2019; n. 09720200137379484000 notificata il 30.11.2021; n. 09720200144580116000 notificata il 06.12.2021; Avviso di addebito
39720140019091875000 notificato il 24.12.2014.
A sostegno dell'opposizione la società attrice ha dedotto: a) l'inesistenza della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria e delle cartelle di pagamento in quanto effettuate da un indirizzo pec non risultante dai pubblici registri;
b) la prescrizione del credito portato dalle cartelle esattoriali n.
09720140071353541000, 09720190248266035000, 09720200137379484000,
09720200144580116000; c) l'insussistenza del credito avendo la società attrice regolarmente corrisposto il canone demaniale per l'anno 2013, illegittimamente richiesto nella cartella esattoriale.
Tutto quanto sopra premesso previa sospensione degli atti impugnati ha chiesto Parte_1 dichiararsi il credito prescritto e comunque non dovuto.
Si costituivano in giudizio e che deducevano CP_5 Controparte_4 Controparte_2
l'infondatezza della pretesa attorea e ne chiedevano il rigetto.
Istruita la causa mediante acquisizioni documentali, riservata la causa in decisione, con ordinanza del 21.02.2025 il G.i. rimetteva la causa sul ruolo sollevando alle parti la questione pregiudiziale relativa alla carenza di giurisdizione del Tribunale adito.
Instaurato il contraddittorio e pervenuto il procedimento in via definitiva al sottoscritto giudice, la causa era decisa ai sensi dell'art. 21 sexies c.p.c. all'udienza del 27.05.2025.
La domanda proposta va riqualificata come accertamento negativo dell'esistenza dei presupposti per procedere all'iscrizione ipotecaria.
Qualificata la domanda introduttiva in questi termini va esclusa l'inammissibilità della stessa contestandosi non l'estratto del ruolo in sé ma l'iscrizione ipotecaria.
Occorre premettere che dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria si apprende che l'insoluto oggetto di causa è l'imposta regionale per le concessioni demaniali. L'imposta regionale sulle concessioni ha natura e caratteristiche di tributo, sicché le controversie ad essa relative sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario ex art. 2 comma 1 d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546.
Qualora sia in contestazione non il potere impositivo della regione o la legittimità della suddetta imposta, bensì, esclusivamente, la determinazione del canone di concessione demaniale, la cui variazione comporti automaticamente anche quella della menzionata imposta collegata alla misura del primo, in relazione a parametri predeterminati dalla legge ma di cui si contesti la corretta applicazione, sussiste la giurisdizione del g.o., non potendo qualificarsi una siffatta lite come di natura tributaria, essendo la misura dell'imposta una conseguenza non di un'azione diretta (o di una scelta autonoma) esercitata dal potere impositivo dell'amministrazione regionale, ma soltanto di un mero calcolo matematico connesso all'opzione della medesima amministrazione di commisurare l'importo dell'imposta ad un elemento, il canone concessorio, da altri determinato e la cui quantificazione è ad altri affidata dalla legge (Cass., SS. UU., 03.05.2013 n. 10306).
Ritiene il Tribunale che la controversia ha a oggetto non la determinazione del canone di concessione demaniale ma la legittimità dell'imposizione del tributo costituito dall'imposta regionale sulle concessioni.
La giurisprudenza di legittimità e di merito, in coerenza con i principi espressi dalle Sezioni Unite in tema di atti della procedura di riscossione anteriori al pignoramento, si è uniformata nel ritenere che il fermo amministrativo di beni mobili registrati, così come l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 - e dunque a maggior rigore anche il preavviso di fermo e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria - non costituiscono atti dell'espropriazione forzata, ma rappresentano atti impositivi e misure afflittive volte ad indurre il debitore all'adempimento rientranti in una procedura alternativa all'esecuzione in senso stretto (cfr. Cass. civ. Sez. Unite Ord., 22/07/2015, n. 15354).
Come chiarito in sede di legittimità, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (così come il preavviso di fermo amministrativo) non è ancora atto dell'esecuzione forzata e, per questo, non
è oggetto di sindacato del Giudice dell'esecuzione, ma può essere impugnato dinanzi al Giudice tributario quando ha ad oggetto debiti fiscali, mentre va impugnato innanzi al Giudice del lavoro
(se ha ad oggetto debiti previdenziali), nonché innanzi al Tribunale ordinario o al Giudice di pace per tutte le altre ipotesi (cfr. da ultimo Cass. civ. Sez. V Ord., 07/05/2024, n. 12397).
La Cassazione, in diverse e condivisibili pronunce, ha statuito che l'ipoteca ed il fermo, risultando misure estranee all'espropriazione forzata, non vanno contestati dinanzi al Giudice Ordinario con i rimedi delle opposizioni esecutive per cui deve escludersi che sia qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617, comma 1 o comma 2, c.p.c., la contestazione che il debitore faccia della regolarità formale dell'iscrizione ipotecaria, trattandosi di una causa ordinaria di accertamento negativo della pretesa a cui si applicano le regole del processo ordinario di cognizione e non la disciplina delle opposizioni esecutive e che soggiace alle ordinarie regole di riparto della giurisdizione e della competenza, in ragione della natura dei crediti affidati alla riscossione, restando l'oggetto della domanda chiaramente individuato nell'impugnazione dell'iscrizione (v. sempre Cass. civ. Sez. V Ord., 07/05/2024, n. 12397, nonché Cass. civ. Sez. Unite Ord., 30/06/2016, n. 13380). Con specifico riferimento alla questione della giurisdizione, le Sezioni Unite hanno affermato la giurisdizione del Giudice Tributario a conoscere di tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie comunque denominati, rientrando nella giurisdizione ordinaria soltanto le questioni fatte valere quando l'esecuzione è già iniziata, con esclusione di ogni accertamento sugli atti propedeutici all'espropriazione forzata aventi ad oggetto tributi (v. Cass. civ. Sez. Unite Ord.,
29/11/2022, n. 35116).
La Suprema Corte in seduta plenaria ha precisato che alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione su fatti incidenti sulla pretesa tributaria, ivi compresi i fatti costitutivi, modificativi ed impeditivi in senso sostanziale, che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici, mentre resta devoluta alla giurisdizione ordinaria la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo in quanto tale, nonché su fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria successivi alla valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o, in caso di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, su quelli successivi all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (v. Cass. civ. Sez. Unite
Ord., 18/10/2022, n. 30666).
In applicazione di tali principi, considerata la natura delle pretese creditorie portate dalle cartelle riferibili all'iscrizione ipotecaria contestata e dall'estratto di ruolo collegato depositato dall'
[...]
, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Controparte_6
Giudice Tributario, anche con riferimento all'accertamento della legittimità dell'iscrizione ipotecaria, nella parte in cui lo stesso si fonda su pretese creditorie attinenti tributi e, in particolare, relativamente alle seguenti cartelle:
- n. 09720190248266035000 notificata il 23.11.2019;
- n. 09720200137379484000 notificata il 30.11.2021;
- n. 09720200144580116000 notificata il 06.12.2021; aventi tutte ad oggetto la determinazione dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni demaniali.
Residua la giurisdizione del giudice ordinario limitatamente alla pretesa creditoria posta alla base cartella esattoriale n. 09720140071353541000 notificata in data 20.03.2015 e all'avviso di addebito
39720140019091875000 notificato il 24.12.2014, aventi ad oggetto la prima il canone demaniale dovuto dalla società attrice all e il secondo importi per omessa contribuzione Controparte_2 dovuti all' Quanto alla preliminare eccezione di inesistenza della notificazione del preavviso CP_7 di iscrizione ipotecaria preme evidenziare che la notificazione svolta dall' Controparte_3
da un indirizzo pec non inserito nei pubblici registri deve ritenersi pienamente valida
[...] ed efficace, atteso che è certa la riconducibilità dell'atto all'ente incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente (cfr. Cass. l'ordinanza n. 26682 del 14 ottobre 2024). Risultano pertanto valide e legittime anche le notificazioni della cartella esattoriale e dell'avviso di pagamento impugnati per cui è precluso al giudice il sindacato in ordine al merito delle pretese creditorie con esse azionate avendo dovuto l'opponente impugnare le predette cartelle nei termini di legge al fine di far valere l'eventuale illegittimità dell'imposizione o la prescrizione del diritto ad esse sotteso.
Peraltro, rispetto alla cartella 09720140071353541000 risulta cessata la materia del contendere avendo l' provveduto ad effettuare lo sgravio totale del credito. Controparte_2
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva ai sensi del DM 55/2014 e s.m.i..
Con riferimento alla posizione dell' le spese vanno compensate visto Controparte_2
l'intervenuto sgravio della cartella oggetto di impugnativa a seguito della notifica del ricorso in opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Tributario in merito alle contestazioni relative all'iscrizione ipotecaria impugnata riferibili alle cartelle aventi ad oggetto tributi e in particolare le cartelle n. 09720190248266035000 notificata il 23.11.2019;
n. 09720200137379484000 notificata il 30.11.2021; n. 09720200144580116000 notificata il
06.12.2021, tutte aventi ad oggetto la determinazione dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni demaniali;
2) rigetta la domanda di opposizione all'iscrizione ipotecaria impugnata con riferimento alla cartella di pagamento n. 09720140071353541000 notificata in data 20.03.2015 e all'avviso di addebito 39720140019091875000 notificato il 24.12.2014;
3) compensa le spese di lite tra la società attrice e l' ; Controparte_2
4) Condanna la società attrice al pagamento delle spese di lite in favore delle altre parti convenute che liquida in € 4.217 ciascuna per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi, con riferimento ad in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. CP_5
Civitavecchia, 27 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli