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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 18/11/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana in nome del Popolo italiano Tribunale di Busto IZ Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati Dott. Marco Giovanni Lualdi Presidente Dott. Nicolò Grimaudo Giudice Dott. Elisa Tosi Giudice Relatore ed Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unico portante R.G. 194/2025 P.U.
PROMOSSO DA
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro-tempore, sig.ra Parte_1 P.IVA_1
, con sede legale in Lonate OL (VA) via Marconi n. 14, rappresentata e Parte_2 difesa, giusta procura alle liti allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Francesco Scrosati e dall'avv. Roberto De Iuliis, presso il cui studio ha eletto domicilio in Busto IZ (VA), Via San Michele n.4 (PEC: Email_1
NONCHE' DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_3 C.F._1 Controparte_1
), entrambi rappresentati e difesi, giusta delega allegata al ricorso del C.F._2 28.10.2025, dall'Avv. Stefano Bettinelli, presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliati in Gallarate, via Manzoni n. 17 (pec: – Email_2 ricorrente)
NEI CONFRONTI DI
titolare dell'impresa individuale D.R. GLASS DI DO SO, CP_2
], con sede legale a Legnano (MI), via Cadore n. 29. C.F._3
Visti i ricorsi per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositati nei confronti di D.R. GLASS DI DO SO.
Esaminati gli atti e i documenti depositati dalle parti.
Esaminate le risultanze delle informative acquisite presso Controparte_3
, e . Controparte_4 CP_5 Controparte_6
Udita la relazione del Giudice Delegato. TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
Premesso che:
• con ricorso depositato il 25.9.2025, il creditore chiedeva la dichiarazione di Parte_1 apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di ME AS, titolare dell'impresa individuale D.R. GLASS DI DO SO;
• fissata udienza di comparizione al 4.11.2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte resistente del ricorso e del decreto di comparizione, notifica avvenuta in data 3.10.2025, mediante pec all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro delle imprese ;
• analogo ricorso è stato depositato in data 31.10.2025 dai creditori e Parte_3 ; Controparte_1
• la parte resistente non si è costituita e non ha fatto pervenire la documentazione richiesta nel decreto di comparizione;
Rilevato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015 e ai sensi degli artt. 26 e 27 c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia e la sede legale è situata in Legnano (MI), non ricorrendo ulteriori elementi per localizzare altrove il centro degli interessi principali della parte resistente per come definiti dall'art. 2 lett. m) c.c.i.i.
• La parte resistente è soggetta alla disciplina sulle procedure concorsuali di cui agli artt. 1, 2 e 121 c.c.i.i., in quanto esercita attività commerciale in forma di impresa individuale (i.e. levabolli e riparazione di carrozzerie di autovetture, come risulta dalla visura camerale in atti).
• Sussiste la legittimazione attiva delle parti ricorrenti ai sensi dell'art. 37, co. 2, c.c.i.i., in quanto creditori in forza dei seguenti titoli esecutivi:
- decreto ingiuntivo n. 822/2024 emesso dal Tribunale di Busto IZ a favore di
[...] per il pagamento della somma di € 29.611,94 a titolo di canoni di locazione scaduti Pt_1 alla data del 06.05.2024 nonché per l'ammontare dei successivi canoni a scadere sino al rilascio, oltre agli interessi, ed oltre ad € 2.616,00 per spese processuali di sfratto ed
€.1.350,00 per spese processuali di ingiunzione, da maggiorarsi di accessori di legge (doc. 2);
- decreto ingiuntivo n. 290/2025 emesso in data 09.09.2025 dal Tribunale di Busto IZ, Sezione Lavoro, a favore di per l'importo di € 7.204,37, oltre Parte_3 interessi legali, rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e spese (doc. 3);
- decreto ingiuntivo n. 294/2025 emesso dal Tribunale di Busto IZ – Sezione Lavoro, a favore di per l'importo di € 7.204,37 oltre interessi legali, Controparte_1 rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e spese (doc. 4);
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, co. 5, c.c.i.i., dal momento che le parti ricorrenti vantano complessivamente crediti per circa € 47.000,00, e risultano affidati al Concessionario della riscossione ( ) crediti erariali Controparte_4 per € 85.658,59.
• Sussistono i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i., tenuto conto che, ai sensi dell'art. 121 c.c.i.i. grava sulla parte la cui liquidazione giudiziale sia richiesta provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti previsti dalla disposizione menzionata. Nella specie tale onere probatorio non è stato assolto da D.R. GLASS DI DO SO, mantenendo validità, anche dopo l'entrata in vigore del c.c.i.i., il principio per cui
“in tema di istruttoria prefallimentare, l'omesso deposito, da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell'art. 15,
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Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
quarto comma, legge fallimentare, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo che è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, legge fallimentare” (Cass. civ., Sez. I, 31 maggio 2012, n. 8769; Cass. civ., Sez. I 30 maggio 2013, n. 13643); anzi si deve constatare che vi sono elementi probatori in senso contrario all'esenzione della parte resistente, in quanto dalle liquidazioni periodiche IVA trasmesse da delle Entrate CP_3 risultano ricavi lordi per circa € 589.000,00 nell'anno di imposta 2022, per circa € 432.000,00 nell'anno 2023 e per circa € 318.000,00 nell'anno 2024 (importi risultanti dalla somma delle operazioni attive dichiarate mensilmente per ciascuno degli anni di imposta rilevanti).
• Sussiste il requisito oggettivo dell'insolvenza dell'imprenditore commerciale codificato nell'art. 2 lett. b) c.c.i.i. e già definito in via pretoria in base consolidato principio secondo cui “l'insolvenza si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti” (Cass. civ., Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789), ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali le perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento, la pesante situazione debitoria, l'inesistenza di liquidità, il mancato adempimento di debiti anche di modesto importo.
• È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile;
1) dal perdurante inadempimento nei confronti del creditore che vanta un Parte_1 credito per canoni di locazione rimasti impagati sin dal 6.5.2024. A causa della morosità, la debitrice è stata sfrattata dall'immobile sito in Lonate OL ove risultava svolgere la propria attività di impresa;
2) dal perdurante inadempimento nei confronti dei lavoratori dipendenti Parte_3 e , che vantano crediti a titolo di retribuzioni per le mensilità di Controparte_1 febbraio e marzo 2025 ed a titolo di TFR;
3) dall'esito infruttuoso dei tentativi di recupero forzoso del credito esperiti da parte ricorrente (pignoramento mobiliare e presso terzi, docc. 3 e 5); Parte_1
4) dalle dichiarazioni rese dallo stesso imprenditore che, in occasione del pignoramento mobiliare del 1.7.2025, ha dato atto di essere titolare unicamente di un conto corrente Cont acceso presso , già precedentemente pignorato;
5) dalla sussistenza di ulteriori passività affidate al Concessionario della riscossione per circa 85.000,00 Euro, riferibili a cartelle risalenti anche all'anno 2019.
Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Precisato che nella nomina del Curatore vengono seguiti i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 c.c.i.i.
P.Q.M.
Visto l'art. 54 c.c.i.i., DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di , titolare CP_2 dell'impresa individuale D.R. GLASS DI DO SO ]. C.F._3
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Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
NOMINA Giudice Delegato la Dott.ssa Elisa Tosi. NOMINA Curatore il Dott. con studio in Milano, Via Lovanio n. 10. Persona_1 ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma del''art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i. FISSA l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo al giorno 3 marzo 2026 alle ore 10:00 , innanzi al Giudice Delegato. ASSEGNA ai creditori ed a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della parte sottoposta a liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c. AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione delle domande di insinuazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle domande di insinuazione dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di p.e.c. al quale i creditori e i terzi intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, c.c.i.i. INVITA il Curatore a comunicare tempestivamente al Registro delle imprese l'indirizzo di p.e.c. della procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande di insinuazione al passivo. AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, DISPONE la prenotazione a debito del seguente atto, ai sensi dell'art. 146 TUSG. Visto l'art. 45 c.c.i.i., DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia
- notificata in copia integrale alla parte sottoposta a liquidazione giudiziale;
- comunicata al Curatore, alla parte ricorrente ed al Pubblico Ministero;
- trasmesso per estratto al Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo, nonché per l'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Così deciso in Busto IZ, nella Camera di consiglio del 11/11/2025.
Il Giudice Relatore ed Estensore Il Presidente Dott. Elisa Tosi Dott. Marco Giovanni Lualdi
Pagina n. 4
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati Dott. Marco Giovanni Lualdi Presidente Dott. Nicolò Grimaudo Giudice Dott. Elisa Tosi Giudice Relatore ed Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unico portante R.G. 194/2025 P.U.
PROMOSSO DA
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro-tempore, sig.ra Parte_1 P.IVA_1
, con sede legale in Lonate OL (VA) via Marconi n. 14, rappresentata e Parte_2 difesa, giusta procura alle liti allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Francesco Scrosati e dall'avv. Roberto De Iuliis, presso il cui studio ha eletto domicilio in Busto IZ (VA), Via San Michele n.4 (PEC: Email_1
NONCHE' DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_3 C.F._1 Controparte_1
), entrambi rappresentati e difesi, giusta delega allegata al ricorso del C.F._2 28.10.2025, dall'Avv. Stefano Bettinelli, presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliati in Gallarate, via Manzoni n. 17 (pec: – Email_2 ricorrente)
NEI CONFRONTI DI
titolare dell'impresa individuale D.R. GLASS DI DO SO, CP_2
], con sede legale a Legnano (MI), via Cadore n. 29. C.F._3
Visti i ricorsi per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositati nei confronti di D.R. GLASS DI DO SO.
Esaminati gli atti e i documenti depositati dalle parti.
Esaminate le risultanze delle informative acquisite presso Controparte_3
, e . Controparte_4 CP_5 Controparte_6
Udita la relazione del Giudice Delegato. TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
Premesso che:
• con ricorso depositato il 25.9.2025, il creditore chiedeva la dichiarazione di Parte_1 apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di ME AS, titolare dell'impresa individuale D.R. GLASS DI DO SO;
• fissata udienza di comparizione al 4.11.2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte resistente del ricorso e del decreto di comparizione, notifica avvenuta in data 3.10.2025, mediante pec all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro delle imprese ;
• analogo ricorso è stato depositato in data 31.10.2025 dai creditori e Parte_3 ; Controparte_1
• la parte resistente non si è costituita e non ha fatto pervenire la documentazione richiesta nel decreto di comparizione;
Rilevato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015 e ai sensi degli artt. 26 e 27 c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia e la sede legale è situata in Legnano (MI), non ricorrendo ulteriori elementi per localizzare altrove il centro degli interessi principali della parte resistente per come definiti dall'art. 2 lett. m) c.c.i.i.
• La parte resistente è soggetta alla disciplina sulle procedure concorsuali di cui agli artt. 1, 2 e 121 c.c.i.i., in quanto esercita attività commerciale in forma di impresa individuale (i.e. levabolli e riparazione di carrozzerie di autovetture, come risulta dalla visura camerale in atti).
• Sussiste la legittimazione attiva delle parti ricorrenti ai sensi dell'art. 37, co. 2, c.c.i.i., in quanto creditori in forza dei seguenti titoli esecutivi:
- decreto ingiuntivo n. 822/2024 emesso dal Tribunale di Busto IZ a favore di
[...] per il pagamento della somma di € 29.611,94 a titolo di canoni di locazione scaduti Pt_1 alla data del 06.05.2024 nonché per l'ammontare dei successivi canoni a scadere sino al rilascio, oltre agli interessi, ed oltre ad € 2.616,00 per spese processuali di sfratto ed
€.1.350,00 per spese processuali di ingiunzione, da maggiorarsi di accessori di legge (doc. 2);
- decreto ingiuntivo n. 290/2025 emesso in data 09.09.2025 dal Tribunale di Busto IZ, Sezione Lavoro, a favore di per l'importo di € 7.204,37, oltre Parte_3 interessi legali, rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e spese (doc. 3);
- decreto ingiuntivo n. 294/2025 emesso dal Tribunale di Busto IZ – Sezione Lavoro, a favore di per l'importo di € 7.204,37 oltre interessi legali, Controparte_1 rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e spese (doc. 4);
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, co. 5, c.c.i.i., dal momento che le parti ricorrenti vantano complessivamente crediti per circa € 47.000,00, e risultano affidati al Concessionario della riscossione ( ) crediti erariali Controparte_4 per € 85.658,59.
• Sussistono i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i., tenuto conto che, ai sensi dell'art. 121 c.c.i.i. grava sulla parte la cui liquidazione giudiziale sia richiesta provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti previsti dalla disposizione menzionata. Nella specie tale onere probatorio non è stato assolto da D.R. GLASS DI DO SO, mantenendo validità, anche dopo l'entrata in vigore del c.c.i.i., il principio per cui
“in tema di istruttoria prefallimentare, l'omesso deposito, da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell'art. 15,
Pagina n. 2 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
quarto comma, legge fallimentare, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo che è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, legge fallimentare” (Cass. civ., Sez. I, 31 maggio 2012, n. 8769; Cass. civ., Sez. I 30 maggio 2013, n. 13643); anzi si deve constatare che vi sono elementi probatori in senso contrario all'esenzione della parte resistente, in quanto dalle liquidazioni periodiche IVA trasmesse da delle Entrate CP_3 risultano ricavi lordi per circa € 589.000,00 nell'anno di imposta 2022, per circa € 432.000,00 nell'anno 2023 e per circa € 318.000,00 nell'anno 2024 (importi risultanti dalla somma delle operazioni attive dichiarate mensilmente per ciascuno degli anni di imposta rilevanti).
• Sussiste il requisito oggettivo dell'insolvenza dell'imprenditore commerciale codificato nell'art. 2 lett. b) c.c.i.i. e già definito in via pretoria in base consolidato principio secondo cui “l'insolvenza si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti” (Cass. civ., Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789), ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali le perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento, la pesante situazione debitoria, l'inesistenza di liquidità, il mancato adempimento di debiti anche di modesto importo.
• È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile;
1) dal perdurante inadempimento nei confronti del creditore che vanta un Parte_1 credito per canoni di locazione rimasti impagati sin dal 6.5.2024. A causa della morosità, la debitrice è stata sfrattata dall'immobile sito in Lonate OL ove risultava svolgere la propria attività di impresa;
2) dal perdurante inadempimento nei confronti dei lavoratori dipendenti Parte_3 e , che vantano crediti a titolo di retribuzioni per le mensilità di Controparte_1 febbraio e marzo 2025 ed a titolo di TFR;
3) dall'esito infruttuoso dei tentativi di recupero forzoso del credito esperiti da parte ricorrente (pignoramento mobiliare e presso terzi, docc. 3 e 5); Parte_1
4) dalle dichiarazioni rese dallo stesso imprenditore che, in occasione del pignoramento mobiliare del 1.7.2025, ha dato atto di essere titolare unicamente di un conto corrente Cont acceso presso , già precedentemente pignorato;
5) dalla sussistenza di ulteriori passività affidate al Concessionario della riscossione per circa 85.000,00 Euro, riferibili a cartelle risalenti anche all'anno 2019.
Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Precisato che nella nomina del Curatore vengono seguiti i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 c.c.i.i.
P.Q.M.
Visto l'art. 54 c.c.i.i., DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di , titolare CP_2 dell'impresa individuale D.R. GLASS DI DO SO ]. C.F._3
Pagina n. 3 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
NOMINA Giudice Delegato la Dott.ssa Elisa Tosi. NOMINA Curatore il Dott. con studio in Milano, Via Lovanio n. 10. Persona_1 ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma del''art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i. FISSA l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo al giorno 3 marzo 2026 alle ore 10:00 , innanzi al Giudice Delegato. ASSEGNA ai creditori ed a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della parte sottoposta a liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c. AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione delle domande di insinuazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle domande di insinuazione dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di p.e.c. al quale i creditori e i terzi intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, c.c.i.i. INVITA il Curatore a comunicare tempestivamente al Registro delle imprese l'indirizzo di p.e.c. della procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande di insinuazione al passivo. AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, DISPONE la prenotazione a debito del seguente atto, ai sensi dell'art. 146 TUSG. Visto l'art. 45 c.c.i.i., DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia
- notificata in copia integrale alla parte sottoposta a liquidazione giudiziale;
- comunicata al Curatore, alla parte ricorrente ed al Pubblico Ministero;
- trasmesso per estratto al Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo, nonché per l'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Così deciso in Busto IZ, nella Camera di consiglio del 11/11/2025.
Il Giudice Relatore ed Estensore Il Presidente Dott. Elisa Tosi Dott. Marco Giovanni Lualdi
Pagina n. 4