Articolo 1 della Legge 17 aprile 1989, n. 139
Articolo 2
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25 aprile 1989
Art. 1. 1. I contributi dello Stato per la gestione ordinaria dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo di cui alla legge 28 marzo 1973, n. 88 , e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso di cui alla legge 6 dicembre 1972, n. 815 , sono elevati a decorrere dall'esercizio finanziario 1989 a lire 5 miliardi a favore di ciascun ente.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1:
- La legge n. 88/1973 reca: "Aumento del contributo dello Stato per la gestione dell'Ente autonomo Parco nazionale di Abruzzo e concessione di un contributo straordinario a detto ente".
- La legge n. 815/1972 reca: "Aumento del contributo dello Stato per la gestione dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso".
Entrata in vigore il 25 aprile 1989