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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 02/12/2025, n. 1593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1593 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Avv.Tonia Rossi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.C. n.4426 /2020 fra le parti:
in persona del Sindaco p.t., Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. R. Spinelli ricorrente
Contro
, rappresentato e difeso dall'avv. D. Galoppa Controparte_1
resistente
FATTO E DIRITTO
All'udienza del 4 novembre 2025 il Giudice ha introitato la causa in decisione ai sensi dell'art.281 quinques cpc.
La presente sentenza viene redatta omettendo di riportare lo svolgimento del processo a norma dell' art. 132, comma 1, n.4, c.p.c. per come novellato dall' art. 45, comma 17, della legge 69/2009 ed alla luce di quanto disposto dall' art. 118, comma 1 , disp. att. cpc. Si osserva che, per consolidata giurisprudenza, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006, Cass. 25509/2014). Le questioni non trattate non andranno pertanto ritenute come "omesse" (per l' effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente sostenuto e ritenuto provato dal giudicante.
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., il Comune di adiva il Tribunale Parte_1 di Brindisi per sentire condannare il resistente al rilascio dell'unità abitativa sita all'interno dell'immobile di proprietà dell'Amministrazione Comunale , ubicato in Francavilla Fontana (BR) alla via Suor Maria Antonietta Zullino snc ed adibito a distaccamento della scuola elementare e scuola dell'infanzia - 1
[...]
, detenuto senza giusto titolo a far data dall' 01/09/2017 da Controparte_2 [...] . CP_1
Esponeva l'amministrazione ricorrente che con deliberazione della Giunta Comunale n.212 del 04/07/2002, il Comune di delegava il Dirigente della Parte_1
Scuola Elementare e Scuola dell'infanzia "Falcone e Borsellino" a sottoscrivere la Convenzione con il collaboratore scolastico sig. , quale custode, ed Persona_1 alla conseguente assegnazione in favore dello stesso dell'alloggio ubicato all'interno del plesso comunale di via Zullino. Dal 1/9/2017 il signor veniva collocato Per_1
a riposo.
L'ente comunale ha pertanto richiesto anche la condanna del resistente al pagamento della somma di € 10.200,00 a titolo di rimborso spese a far data dal 1/09/2017 per consumo acqua , energia elettrica , riscaldamento locali e tassa raccolta rifiuti solidi urbani ovvero la minore o maggiore somma eventualmente ritenuta di giustizia oltre al pagamento della somma di € 12.200,00 a titolo di risarcimento dei danni per l'occupazione illegittima dell'unità abitativa di proprietà del Comune protrattasi dal 1/09/2017, ovvero la minore o maggiore somma eventualmente ritenuta di giustizia.
Il resistente contesta la qualificazione giuridica del rapporto inter partes sostenendo si tratti di locazione d'opera funzionalmente collegata all'attività lavorativa di fatto ancora espletata dal resistente, chiedeva il rigetto della domanda e la condanna del resistente al risarcimento del danno determinato € 26.000,00 o quella somma minore che verrà ritenuta di giustizia per violazione dei doveri di imparzialità della P.A. ex art. 97 Costituzione e dei principi di correttezza e buona fede contrattuale.
Ritiene chi giudica che non vi sia dubbio sulla natura del rapporto di comodato della concessione dell'alloggio ricorrente (a fronte peraltro della contestuale attività di custodia e sorveglianza), così come è altrettanto indubbio che, quantomeno all'epoca, la concessione veniva riconosciuta proprio in quanto il ricorrente era altresì collaboratore scolastico dell'istituto, assumendo quindi la concessione in esame natura accessoria al rapporto di lavoro ed ad essa legata.
Va a questo punto precisato che con l'azione esperita, avente natura personale e non reale, l'amministrazione comunale non mira ad ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà del bene -del quale, pertanto, non deve fornire la prova- ma soltanto ad ottenere la riconsegna del bene stesso, onde ben può limitarsi a dimostrarne l' avvenuta consegna in base ad un titolo e il successivo venir meno di questo per qualsiasi causa (v. Cass. n.2092/00), ovvero ad allegare la insussistenza ab origine di qualsiasi titolo (v. Cass. n. 13605/00), facendo carico esclusivamente al convenuto l' onere di provare l' esistenza di un titolo che giustifichi la sua permanenza nella detenzione della cosa
(cfr. Cass. n.5576/97; Cass. n. 491/84).
Orbene, la occupazione, non contestata e comunque emersa dall'espletata istruttoria oltre che documentalmente provata, dell'immobile da parte del convenuto è provata dalla convenzione del 24.10.2002. E' anche pacifico in quanto non contestato e comunque provato attraverso i testi escussi, che il resistente occupa ancora l'immobile. Spettava quindi al resistente giustificare la propria permanenza nella detenzione dell'immobile de quo in virtù di un titolo giuridico valido ed efficace;
senonchè nessuna prova è stata offerta in proposito dall' odierno convenuto, il quale ha dedotto di aver continuato a svolgere le sue mansioni di custode nonostante fosse stato collocato in pensione.
Pertanto, per quello che qui interessa, in considerazione del fatto che il convenuto non ha assolto all' onere della prova su di esso gravante, lo stesso deve essere ritenuto occupante sine titulo dell'immobile oggetto di causa dal 01.09.2017 e conseguentemente condannato all'immediato rilascio del suddetto cespite in favore dell' amministrazione ricorrente.
Non merita tuttavia di essere accolta la richiesta di condanna al pagamento della somma di € 10.200,00 a titolo di rimborso spese in quanto non ancorata agli effettivi consumi ma forfettariamente determinata dal Dirigente dei servizi finanziari;
nè è stata formulata domanda accessoria di condanna del convenuto al pagamento di un' indennità per l' abusiva occupazione dell' immobile che comunque, ove si voglia intendere tale quella di € 12.200,00 a titolo di risarcimento dei danni per l'occupazione illegittima, non può essere accolta non essendo stato allegato, ancor prima che provato, il pregiudizio derivante dalla indisponibilità del bene e dunque la utilità che la amministrazione ricorrente avrebbe tratto dal suo possesso.
Nè merita accoglimento la spiegata domanda di condanna dell'amministrazione che non risulta provato sia incorsa in nessuna violazione dei doveri di imparzialità, di correttezza e buona fede, avendo agito solo per rientrare nel pieno possesso dell'immobile di sua proprietà, in seguito al venir meno dei presupposti per l'occupazione dell'immobile da parte del CP_1
La particolarità della vicenda e la parziale reciproca soccombenza giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando sulla domanda, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- in accoglimento della domanda proposta, condanna all' Controparte_1 immediato rilascio a favore della ricorrente dell'i erno dell'immobile di proprietà dell'Amministrazione Comunale , ubicato in Francavilla Fontana (BR) alla via Suor Maria Antonietta Zullino snc ed adibito a distaccamento della scuola elementare e scuola dell'infanzia - 1 Circolo Didattico “Falcone – Borsellino” in catasto al foglio 118, particella 1911, sub 2;
- spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Brindisi,01/12/2025
Il Giudice Onorario Avv. Tonia Rossi