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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 12/12/2025, n. 1424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1424 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 499 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
ZA (CO), rappresentata e difesa dall'avv. Stella Balis, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente E
, nato a [...] il [...] e residente in [...], CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Agnese Botti, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile. CONCLUSIONI
La causa veniva rinviata all'udienza del 26.11.2025 con trattazione cartolare.
Le parti depositavano le note contenenti le conclusioni congiunte nei termini assegnati dal Giudice delegato.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 25.02.2025, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, Parte_1
deduceva:
- di avere contratto matrimonio in Cerveteri (RM) secondo il rito civile con in data 24.03.2018, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio CP_1
del Comune di Cerveteri al n. 7, parte I, anno 2018;
- che dal matrimonio non nascevano figli;
- che il Tribunale di Civitavecchia con sentenza n. 713/2024 pubblicata il
30.04.2024 omologava la separazione consensuale tra le parti in condizioni di autosufficienza economica.
Tanto dedotto, la ricorrente ha chiesto al Tribunale pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile con dichiarazione di indipendenza economica delle parti.
Il Giudice relatore, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis. 14 c.p.c.
Con memoria difensiva depositata il 10.09.25 si è costituito il il quale CP_1
aderiva alla domanda di divorzio, e non si opponeva alla richiesta di dichiarazione
2 di autonomia economica delle parti.
In data 20.10.2025 le parti concludevano congiuntamente depositando istanza per la trattazione cartolare dell'udienza.
La causa veniva rinviata all'udienza del 26.11.2025 con trattazione cartolare.
Le parti depositavano le note contenenti le conclusioni congiunte nei termini stabiliti dal Giudice delegato.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in data 24/03/2018, giacché è decorso il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al
Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 499/2025 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
A) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Cerveteri (RM)
in data 24/03/2018 tra nata a [...] il Parte_1
24/04/1986 e nato a [...] il [...], trascritto nel CP_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cerveteri all'atto n. 7, parte
1, dell'anno 2018;
3 B) dispone che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio mantenimento;
C) dispone a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
D) dichiara integralmente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Civitavecchia, il 10 dicembre 2025
Il Giudice relatore
Il Presidente Dott Gianluca Gelso
Dott.ssa Roberta Nardone
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 499 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
ZA (CO), rappresentata e difesa dall'avv. Stella Balis, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente E
, nato a [...] il [...] e residente in [...], CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Agnese Botti, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile. CONCLUSIONI
La causa veniva rinviata all'udienza del 26.11.2025 con trattazione cartolare.
Le parti depositavano le note contenenti le conclusioni congiunte nei termini assegnati dal Giudice delegato.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 25.02.2025, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, Parte_1
deduceva:
- di avere contratto matrimonio in Cerveteri (RM) secondo il rito civile con in data 24.03.2018, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio CP_1
del Comune di Cerveteri al n. 7, parte I, anno 2018;
- che dal matrimonio non nascevano figli;
- che il Tribunale di Civitavecchia con sentenza n. 713/2024 pubblicata il
30.04.2024 omologava la separazione consensuale tra le parti in condizioni di autosufficienza economica.
Tanto dedotto, la ricorrente ha chiesto al Tribunale pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile con dichiarazione di indipendenza economica delle parti.
Il Giudice relatore, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis. 14 c.p.c.
Con memoria difensiva depositata il 10.09.25 si è costituito il il quale CP_1
aderiva alla domanda di divorzio, e non si opponeva alla richiesta di dichiarazione
2 di autonomia economica delle parti.
In data 20.10.2025 le parti concludevano congiuntamente depositando istanza per la trattazione cartolare dell'udienza.
La causa veniva rinviata all'udienza del 26.11.2025 con trattazione cartolare.
Le parti depositavano le note contenenti le conclusioni congiunte nei termini stabiliti dal Giudice delegato.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in data 24/03/2018, giacché è decorso il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al
Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 499/2025 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
A) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Cerveteri (RM)
in data 24/03/2018 tra nata a [...] il Parte_1
24/04/1986 e nato a [...] il [...], trascritto nel CP_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cerveteri all'atto n. 7, parte
1, dell'anno 2018;
3 B) dispone che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio mantenimento;
C) dispone a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
D) dichiara integralmente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Civitavecchia, il 10 dicembre 2025
Il Giudice relatore
Il Presidente Dott Gianluca Gelso
Dott.ssa Roberta Nardone
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