Sentenza 16 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/01/2003, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0.3 005 77 0 LA CORTE SUPREMA DICASSA 7 00 Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 7286/00 Dott. Salvatore SENESE Dott. Pietro CUOCO Consigliere Cron. 1156 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Guglielmo SIMONESCHI - Rel. Consigliere Ud.04/06/02 - Consigliere -Dott. Giuseppe CELLERINO ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: MILANO ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell'avvocato PAOLO GELLI, che lo rappresenta difende, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
S.P.A., in persona del legale NEW RUREDIL rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell'avvocato DELLI PAOLI, rappresentato e difeso 2002 LUIGI dall'avvocato ERMANNO MENGA, giusta delega in atti;
2600 -1- controricorrente nonchè
contro
PA RM;
intimato avverso la sentenza n. 9866/99 del Tribunale di MILANO, depositata il 12/11/99 R.G.N. 1187/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/02 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
Paoli udito l'Avvocato DELLI per delega MENGA;
LLI per delega MENGA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha conclusoper l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I l Tribunale di IL, sezione lavoro, confermando parzialmente le sentenza di primo grado accoglieva la domanda di risarcimento danni proposta da PA MA nei confronti del NE Ruredil, perdatore di lavoro s.p.a. 1'infortunio subito durante il lavoro, ritenendo, ал волно р а Нблић preliminarmente la competenza del giudice ordinario anche con riguardo alla domanda di manleva proposta dalla società nei confronti della s.p.a. IL Assicurazioni. Riteneva il Tribunale, nel merito, che dalle prove esperite era risultato che la responsabilità dell'infortunio, accaduto nel novembre 1993, era da attribuirsi alla datrice di lavoro ed in particolare che l'incidente si era verificato per avere la datrice di lavoro omesso di munire di ancoraggi e funi la cintura di sicurezza, senza i quali la cintura era una misura del tutto inutile;
come dimostrato anche dal fatto che, avendo ceduto le assi di calpestio, per lo stato di decomposizione del legno, il PA era caduto a terra. Non aveva quindi senso invocare una colpa dovendosi concorrente dell'appellato, questa esclusivamente al datore di lavoro. attribuire Quanto alla misura del risarcimento il Tribunale 3 riteneva di dovere confermare quella liquidata in primo grado, non essendovi impugnazione di questo capo della decisione pretorile. Il Tribunale riteneva invece di dover accogliere, riformando la decisione di primo grado, la domanda di manleva proposta dalla soc. NE Ruderil nei confronti della IL Assicurazioni, considerando infondata l'eccezione da questa dedotta di sospensione della garanzia per avere l'istante omesso sia di fornire i dati necessari alla determinazione del premio variabile sia di provvedere al pagamento di detti premi per i periodo 31 marzo 1990 31 marzo 1993. 4 Riteneva sul punto il Tribunale che, se pur era vero che la regolazione del premio era avvenuta il 11 gennaio 1994, ovvero dopo l'infortunio era ancor prima vero che la regolazione non si riferiva al premio fisso minimo già pagato al momento dell'infortunio ma esclusivamente ai premi aggiuntivi dovuti in relazione alla variazione del rischio, che, per il biennio 90/93, dovevano essere corrisposti successivamente ad esso, come in effetti era avvenuto. Non poteva dunque la società assicuratrice invocare, ai fini della sospensione della garanzia, una inadempienza, dato che alla data dell'infortunio, il premio base era 4 corrisposto e quello variabile non pagato ma neanche scaduto. Richiamava il Tribunale, a sostegno di quanto sopra, il disposto dell'art. 1901 c.C. per il quale se, dopo il termine di sei mesi l'assicuratore non risolve il contratto e riscuote comunque premi provvedendo alla -copertura di eventi assicurati e nella specie la IL Assicurazione aveva coperto i sinistri della -bo sospensione NE Ruredil sino al giugno 1994 non può essere invocata e la garanzia è dovuta. Il Tribunale respingeva inoltre l'ulteriore eccezione dell'appellante (omessa comunicazione dei dati relativi al premio variabile), dedotta in relazione all'art.18 del contratto, non potendosi interpretare tale disposizione che secondo la ratio dello stesso art. 1901 C.C. ovvero nel senso che 1'operatività della clausola (cioè la sospensione esclusa quando si accompagni adella garanzia) comportamenti incompatibili quali non solo l'accettazione dei premi ma anche la copertura dei sinistri successivi alla inadempienza. Neppure il Tribunale accoglieva l'eccezione dell'appellante relativa alla non assicurabilità del danno biologico, dovendosi ricondurre tanto questo come il danno morale alle conseguenze lesive 1 dell'infortunio, posta anche l'improprietà del rinvio della stessa appellante all'art. 10 del Testo unico sugli infortuni sul lavoro, rilevante per la limitazione degli obblighi derivanti per legge all'Istituto assicuratore ma non per quelli derivanti dal contratto di assicurazione. Avverso questa decisione ricorre per Cassazione la s.p.a. Vilano Assicurazione, censurandola con due motivi per violazione di legge e vizio di motivazione. Resiste con controricorso 1'intimata s.p.a. NE Ruredil. MOTIVI DELLA DECISIONE Deduce la Società ricorrente, con il primo motivo, violazione degli artt. 1362 e seg. 1901 M C.C., oltre a vizio di motivazione, assumendo che i 42440 giudici di merito vadottato criteri interpretativi contenuto delle previsionitali da stravolgere il contrattuali sulla base delle quali avevano inteso disciplinare i reciproci rapporti, in particolare sia assegnando particolare rilievo alla circostanza dell'avvenuto pagamento del c.d. premio fisso, ingiustificato dal fatto che anche il solo mancato pagamento del premio variabile era sufficiente alla n della garanzia assicurativa, sia sospesone consentendo all'assicurato_ in violazione dei 6 principi sanciti dall'art. 1901 C. C., ove si ammetta, come affermato dal Tribunale, che questi può discrezionalmente valutare l'opportunità del pagamento del premio variabile in relazione ai rischi verificatisi nel periodo assicurativo di riferimento di sanare, con il tardivo pagamento, l'inadempimento verificatosi, facendo riacquistare copertura assicurativa che era efficacia alla rimasta sospesa. Con il secondo motivo deduce la ricorrente, sotto altro profilo, violazione degli artt. 1362 e 1363 C.C., non avendo il Tribunale considerato che la garanzia assicurativa richiamata dalla disposizione convenzionale (art. 18) era esclusivamente quella di cui agli artt. 10 e 11 del d.p.r. 1124/65, ovvero quella dovuta dall'Istituto assicuratore al datore di lavoro assicurato, non comprensiva del danno biologico e del danno morale. Ritiene la Corte che il ricorso deve essere respinto Cuanto al primo motivo, posto che, sia per il triennio marzo 1990 - marzo 1993 sia per il periodo successivo, nel corso del quale si è verificato l'infortunio, il contratto ha avuto esecuzione con il costante pagamento del periodo fisso continuamente accettato Società dalla ricorrente: accettazione che esclude la 7 configurabilità di un inadempimento, ove anche si il pagamento del premio fisso dovesse considerare come adempimento soltanto parziale. Fattispecie all'accipiens regolata dall'art. 1181 C.C. che attribuisce la facoltà di rifiutare la prestazione parziale, non quella, ove appunto la prestazione parziale sia stata accettata, di esperire i rimedi previsti per l'inadempimento in generale dal codice civile O, in particolare, dal regime contrattuale, ovvero, nella specie, la sospensione della garanzia assicurativa. D'altra parte, che il creditore abbia ritenuto inoperante la sospensione del contratto che investe le obbligazioni di entrambe le parti (arg. ex art. 1901/3 c.c.) - è provato dall'accettazione del tardivo ulteriormente dopo lapagamento del premio variabile verificazione dello infortunio, il che ancora una volta esclude la sospensione della garanzia, е soprattutto dal fatto che, circostanza non contestata, la Società IL ha assolto ai propri obblighi assicurativi, per i rischi verificatisi nel periodo compreso tra il marzo 1990 sino al gennaio 1994, data della regolarizzazione e dei premi variabili, dimostrando così, con un comportamento concludente, di non volersi avvalere 8 della facoltà di recesso di cui all'art. 1901 c.c. né delle sanzioni in esso previstų. Altrettanto da rigettare è il secondo motivo posto che, se non può dubitarsi che la garanzia contrattuale è stata riferita alla responsabilità del datore di lavoro ex artt. 10 e 11 del Testo Unico sugli infortuni, altrettanto indubitabile è contraenti, che tale parametro, adottato dai danni rientranda nel comprensivo di tutti concetto del c.d. "danno differenziale" risarcibile dal datore di lavoro, ivi comprese il danno biologico (sino all'entrata in vigore del D/lgs. N. 38/2000) e il danno morale, in conseguenza di una responsabilità accertata in sede penale. Per motivi che precedono la Corte rigetta il spese di questo giudizio seguono la ricorso, le soccombenza e sono liquidate come da seguente dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la Società ricorrente alle spese che si liquidano in euro 19,00 oltre a euro 3.000 per onorari. Così deciso in Roma il 4 giugno 2002 9 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N₁ esidente: Il Cons. estersore: b, IL CANCELLGRE Cancelleria Deports 18 GEN. 2008 Ogl IL CANCELLIERE