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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 5174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5174 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo - presidente relatore dott. Paolo Andrea Taviano - consigliere dott. Renato Castaldo - consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al numero del ruolo generale 5452 dell'anno
2020
tra
Parte_1 (c. f. rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Norberto Manenti e dall'Avv. Piergiorgio Palomba.
-appellante contro Controparte_1 (c.f. P.IVA_1 ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Rodolfo Antonini.
-appellata avverso sentenza del tribunale civile di Civitavecchia n. 729/2020 pubblicata il
01.09.2020
oggetto opposizione a precetto conclusioni
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
adiva il Tribunale di Civitavecchia proponendo atto di Parte_1
citazione ex art. 615 e 617 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatole in data con il quale le veniva intimato il 26.03.2016 ad istanza della Controparte_1
pagamento della somma di 32.110,25 euro.
Tale atto di precetto aveva ad oggetto il residuo di un credito non pienamente soddisfatto nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare 318/94 già pendente presso il Tribunale di Civitavecchia e dichiarata improcedibile con ordinanza del 17.11.2015 per l'avvenuta inefficacia del pignoramento in ragione dello spirare del termine ventennale previsto dagli artt. 2668 bis e ter c.c. Nell'ambito di tale procedimento, l'immobile di comproprietà dell'appellante "fabbricato in Ladispoli (RM), Via Palermo, 86, già 50, distribuito al pian terreno e rialzato, composto di 5 camere ed accessori, confinante con Via
Palermo, proprietà Parte_2 distinto al N.C.E.U di Ladispoli, al foglio 66, Part. 482, vanni 7,5, cat.A7, Classe 3, R.C. L.3.465" era stato diviso in due CP_2 e il
Lotto 1 veniva venduto.
In ragione del residuo credito derivante da tale procedura la CP_1
[...] notificava l'atto di precetto. Si costituiva la Controparte_1 contestando le ragioni avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione avversaria.
Il Tribunale di Civitavecchia con sentenza n. 729/2020 pubblicata in data
01.09.2020 rigettava l'opposizione. proponeva appello avverso la citata sentenza chiedendo di Parte_1
accertare e dichiarare l'estinzione/prescrizione del credito vantato dalla Controparte_1
Si costituiva ritualmente la Controparte_1
In data 17.04.2025 la causa veniva trattenuta in decisione il Collegio
assegnava termini di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori venti giorni per il deposito di repliche.
MOTIVI
Come riportato dall'appellata Sentenza, con opposizione ad atto di precetto assumeva "a) che il credito "considerato e pagato quale ipotecario" Parte_1
nella procedura esecutiva n. 318/94 "è da considerarsi totalmente chirografario, atteso che l'immobile venduto....non è mai stato ipotecato"; b) che l'immobile venduto nella procedura esecutiva non era stato "nemmeno pignorato"; c) che in sede esecutiva erano stati incassati importi di gran lunga superiori a quelli dovuti;
d) che la Controparte_1 "pur potendo vantare la preferenza ipotecaria sugli altri creditori, tutti chirografari, era rimasta inerte e) che la procedura esecutiva era stata dichiarata improcedibile."
Dunque, il Tribunale così decideva “i motivi di opposizione sopra riportati attengono allo svolgimento di una precedente esecuzione immobiliare nei confronti della opponente e sono, quindi, estranei alla opposizione a precetto. Peraltro la stessa Parte_1 era legittimata a proporre l'opposizione in sede esecutiva e non l'ha fatto. Anche a voler interpretare il motivo di opposizione sub a) come riferito alla somma indicata in precetto deve osservarsi che in sede di opposizione a precetto è irrilevante la natura chirografaria o ipotecaria del credito."
Avverso detta sentenza proponeva appello Parte_1 , la quale lamentava
,
che il Giudice di prime cure avesse erroneamente ritenuto che la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva non avesse alcun effetto sul credito opposto ovvero sulla sua estinzione/prescrizione.
Pertanto, l'appellante rappresentava che “l'atto di precetto, vantato nella fattispecie su un originario titolo oramai diventato inefficace, costituisce una indebita pretesa, poiché portatore di un credito prescritto per legge."
Il motivo è inammissibile.
Secondo la Corte di Cassazione, "questa Corte ha, infatti, consolidatamene affermato (v. Cass. nn. 7809/01, 7675/95, 4330/77), che - allorché la sentenza di primo grado pronunci sulla domanda in base ad una pluralità di autonome ragioni, ciascuna di per sè sufficiente a giustificare la decisione - la parte soccombente ha l'onere di censurare in appello con idonea impugnativa, pena l'inammissibilità dell'impugnazione, ciascuna delle ragioni della decisione, posto che, in difetto, non può più successivamente censurarsi la ratio decidendi non tempestivamente contestata nè utilmente discutersi, sotto qualsiasi profilo, della statuizione che in detta ratio trova autonomo sostegno, a nulla valendo a tal fine, la richiesta di riforma della decisione (di per sè inidonea a superare il difetto di specificità dei motivi dell'impugnazione)" (v. Cass. 10 febbraio 2006, n. 2938;
Cass. 30 agosto 2007, 18310).
Invero, l'appellante, nel contestare la sentenza impugnata, non si confronta con la statuizione del Giudice di primo grado, che ha correttamente affermato che qualsiasi doglianza inerente all'estinzione o alla prescrizione del credito, ovvero all'esistenza stessa del credito, doveva essere proposta in sede esecutiva e non già in sede di opposizione ad atto di precetto. Dunque, l'appellante continua a sostenere le medesime argomentazioni già esposte in primo grado, senza contestare in alcun modo la ratio decidendi del Giudice di primo grado.
L'appellante, infatti, sostiene che l'estinzione della procedura ha determinato l'estinzione e la prescrizione dei crediti in quanto la procedural esecutiva è stata dichiarata estinta, con la conseguenza che l'atto di precetto sarebbe inefficace.
Al contrario, va rilevato che il giudizio in questione verte sull'opposizione a precetto ex art 615 c.p.c., con il quale secondo il Codice civile può essere contesta solo la mancanza di titolo esecutivo, ovvero l'an dell'esecuzione.
L'appello va pertanto dichiarato inammissibile e rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014.
Sussistono i presupposti per la debenza, in capo all'appellante, di somma pari al contributo unificato.
PQM
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia, cosìControparte_1 di decide:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante Parte_1 alla rifusione, in favore di CP_1
[...]
[...] delle spese processuali che liquida nella somma di euro 6.946,00 oltre a rimborso forfetario 15% e ad oneri accessori come per legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti in capo all'appellante per la debenza di importo pari al contributo unificato.
Roma, li 18 settembre 2025
il presidente estensore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo - presidente relatore dott. Paolo Andrea Taviano - consigliere dott. Renato Castaldo - consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al numero del ruolo generale 5452 dell'anno
2020
tra
Parte_1 (c. f. rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Norberto Manenti e dall'Avv. Piergiorgio Palomba.
-appellante contro Controparte_1 (c.f. P.IVA_1 ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Rodolfo Antonini.
-appellata avverso sentenza del tribunale civile di Civitavecchia n. 729/2020 pubblicata il
01.09.2020
oggetto opposizione a precetto conclusioni
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
adiva il Tribunale di Civitavecchia proponendo atto di Parte_1
citazione ex art. 615 e 617 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatole in data con il quale le veniva intimato il 26.03.2016 ad istanza della Controparte_1
pagamento della somma di 32.110,25 euro.
Tale atto di precetto aveva ad oggetto il residuo di un credito non pienamente soddisfatto nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare 318/94 già pendente presso il Tribunale di Civitavecchia e dichiarata improcedibile con ordinanza del 17.11.2015 per l'avvenuta inefficacia del pignoramento in ragione dello spirare del termine ventennale previsto dagli artt. 2668 bis e ter c.c. Nell'ambito di tale procedimento, l'immobile di comproprietà dell'appellante "fabbricato in Ladispoli (RM), Via Palermo, 86, già 50, distribuito al pian terreno e rialzato, composto di 5 camere ed accessori, confinante con Via
Palermo, proprietà Parte_2 distinto al N.C.E.U di Ladispoli, al foglio 66, Part. 482, vanni 7,5, cat.A7, Classe 3, R.C. L.3.465" era stato diviso in due CP_2 e il
Lotto 1 veniva venduto.
In ragione del residuo credito derivante da tale procedura la CP_1
[...] notificava l'atto di precetto. Si costituiva la Controparte_1 contestando le ragioni avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione avversaria.
Il Tribunale di Civitavecchia con sentenza n. 729/2020 pubblicata in data
01.09.2020 rigettava l'opposizione. proponeva appello avverso la citata sentenza chiedendo di Parte_1
accertare e dichiarare l'estinzione/prescrizione del credito vantato dalla Controparte_1
Si costituiva ritualmente la Controparte_1
In data 17.04.2025 la causa veniva trattenuta in decisione il Collegio
assegnava termini di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori venti giorni per il deposito di repliche.
MOTIVI
Come riportato dall'appellata Sentenza, con opposizione ad atto di precetto assumeva "a) che il credito "considerato e pagato quale ipotecario" Parte_1
nella procedura esecutiva n. 318/94 "è da considerarsi totalmente chirografario, atteso che l'immobile venduto....non è mai stato ipotecato"; b) che l'immobile venduto nella procedura esecutiva non era stato "nemmeno pignorato"; c) che in sede esecutiva erano stati incassati importi di gran lunga superiori a quelli dovuti;
d) che la Controparte_1 "pur potendo vantare la preferenza ipotecaria sugli altri creditori, tutti chirografari, era rimasta inerte e) che la procedura esecutiva era stata dichiarata improcedibile."
Dunque, il Tribunale così decideva “i motivi di opposizione sopra riportati attengono allo svolgimento di una precedente esecuzione immobiliare nei confronti della opponente e sono, quindi, estranei alla opposizione a precetto. Peraltro la stessa Parte_1 era legittimata a proporre l'opposizione in sede esecutiva e non l'ha fatto. Anche a voler interpretare il motivo di opposizione sub a) come riferito alla somma indicata in precetto deve osservarsi che in sede di opposizione a precetto è irrilevante la natura chirografaria o ipotecaria del credito."
Avverso detta sentenza proponeva appello Parte_1 , la quale lamentava
,
che il Giudice di prime cure avesse erroneamente ritenuto che la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva non avesse alcun effetto sul credito opposto ovvero sulla sua estinzione/prescrizione.
Pertanto, l'appellante rappresentava che “l'atto di precetto, vantato nella fattispecie su un originario titolo oramai diventato inefficace, costituisce una indebita pretesa, poiché portatore di un credito prescritto per legge."
Il motivo è inammissibile.
Secondo la Corte di Cassazione, "questa Corte ha, infatti, consolidatamene affermato (v. Cass. nn. 7809/01, 7675/95, 4330/77), che - allorché la sentenza di primo grado pronunci sulla domanda in base ad una pluralità di autonome ragioni, ciascuna di per sè sufficiente a giustificare la decisione - la parte soccombente ha l'onere di censurare in appello con idonea impugnativa, pena l'inammissibilità dell'impugnazione, ciascuna delle ragioni della decisione, posto che, in difetto, non può più successivamente censurarsi la ratio decidendi non tempestivamente contestata nè utilmente discutersi, sotto qualsiasi profilo, della statuizione che in detta ratio trova autonomo sostegno, a nulla valendo a tal fine, la richiesta di riforma della decisione (di per sè inidonea a superare il difetto di specificità dei motivi dell'impugnazione)" (v. Cass. 10 febbraio 2006, n. 2938;
Cass. 30 agosto 2007, 18310).
Invero, l'appellante, nel contestare la sentenza impugnata, non si confronta con la statuizione del Giudice di primo grado, che ha correttamente affermato che qualsiasi doglianza inerente all'estinzione o alla prescrizione del credito, ovvero all'esistenza stessa del credito, doveva essere proposta in sede esecutiva e non già in sede di opposizione ad atto di precetto. Dunque, l'appellante continua a sostenere le medesime argomentazioni già esposte in primo grado, senza contestare in alcun modo la ratio decidendi del Giudice di primo grado.
L'appellante, infatti, sostiene che l'estinzione della procedura ha determinato l'estinzione e la prescrizione dei crediti in quanto la procedural esecutiva è stata dichiarata estinta, con la conseguenza che l'atto di precetto sarebbe inefficace.
Al contrario, va rilevato che il giudizio in questione verte sull'opposizione a precetto ex art 615 c.p.c., con il quale secondo il Codice civile può essere contesta solo la mancanza di titolo esecutivo, ovvero l'an dell'esecuzione.
L'appello va pertanto dichiarato inammissibile e rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014.
Sussistono i presupposti per la debenza, in capo all'appellante, di somma pari al contributo unificato.
PQM
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia, cosìControparte_1 di decide:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante Parte_1 alla rifusione, in favore di CP_1
[...]
[...] delle spese processuali che liquida nella somma di euro 6.946,00 oltre a rimborso forfetario 15% e ad oneri accessori come per legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti in capo all'appellante per la debenza di importo pari al contributo unificato.
Roma, li 18 settembre 2025
il presidente estensore