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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 13/05/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito nella Camera di Consiglio così composta:
Dott.ssa Federica Abiuso - presidente -
Dott. Nicola Del Vecchio - giudice rel. -
Dott. Marco Pesoli - giudice - ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento n. 903/2025 R.G., promosso ai sensi dell'art. 337 bis c.c., da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BURATTO GIULIA (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo Studio del C.F._2
proprio difensore, sito in VIA TRENTO 5 45100 ROVIGO;
e da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._3
CAPPATO ENRICO (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo Studio del C.F._4
proprio difensore, sito in VIA VERDI, 13 45100 ROVIGO;
- ricorrenti -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Rovigo.
- interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “1) La IG è affidata a entrambi i genitori i quali, limitatamente Persona_1
alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avrà residenza presso la madre a Rovigo, in via Cappellan n. 46/G. 2)
Le decisioni di maggiore interesse per la IG relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle sue capacità, dell'inclinazione naturale e delle sue aspirazioni. 3) La casa familiare, sita in Rovigo, via Cappellan n. 46/G, in comproprietà dei signori e per pari quote, è Parte_1 Pt_2
1 già stata di comune accordo messa in vendita ed il ricavato, una volta alienata a terzi, sarà suddiviso tra le parti per la giusta metà, previa estinzione del residuo mutuo cointestato e detratte le spese inerenti alla vendita. Fino a che non sarà venduta, l'abitazione familiare verrà assegnata alla sig.ra
Per_
con tutti gli arredi, quale collocataria della IG . La sig.ra avrà diritto ad avere 8 Parte_1
(otto) mesi dalla conclusione del preliminare di vendita per rilasciare l'immobile e trovare un'altra abitazione per sé e la IG, libera di rinunciare a tale diritto, qualora fosse in grado di lasciare prima l'immobile. Si dà atto che il signor ha lasciato da tempo l'abitazione e ha già Pt_2
provveduto a prelevare i suoi effetti personali, lasciando solo alcuni attrezzi, che potrà ritirare in ogni momento, prima della vendita, previo accordo con la signora 4) La IG Parte_1 [...]
resterà con i genitori a settimane alterne, dalla sera del venerdì fino al venerdì sera Per_1
Per_ successivo. Nel caso in cui frequentasse in futuro una scuola che prevede lezioni anche il sabato,
Per_ il “cambio settimana” avverrà all'uscita di scuola del sabato. 5) trascorrerà con ciascuno dei genitori una settimana, anche non consecutiva, durante le vacanze natalizie e tre giorni a Pasqua, avendo cura di alternare le festività fra i due genitori;
nel periodo delle vacanze estive la IG trascorrerà con ciascuno dei genitori due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente il luogo di destinazione in caso di gite o viaggi verso località distanti da Rovigo e/o
Per_ di pernotto fuori casa con la IG . 6) Il sig. concorrerà al mantenimento della IG Pt_2
minore mediante il versamento alla sig.ra su conto corrente a lei intestato e già Parte_1
comunicato, entro il giorno 10 di ogni mese, a partire dal mese di novembre 2024, la somma mensile di € 200,00, importo rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, se positivi, con decorrenza a partire da un anno dopo la comparizione delle parti davanti al Giudice. 7) I ricorrenti concordano che l'assegno unico universale (AUU) sarà percepito dalla signora nella misura del 100%. Parte_1
Per_ 8) Le spese straordinarie per la IG saranno divise tra i genitori nella misura del 50%, per tali da intendersi: 1) SPESE MEDICHE A. che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci prescritti dal medico curante;
c) occhiali da vista e/o lenti a contatto per uso non cosmetico, nel limite di
400,00 euro annui complessivi, da ripartire tra i genitori;
d) cure dentistiche e ortodontiche nel limite di € 500,00 annui complessivi, da ripartire fra i genitori;
e) trattamenti sanitari e urgenti, non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) ticket sanitari. B. che richiedono il preventivo accordo: a) occhiali da vista e/o lenti a contatto per uso non cosmetico, che superino il costo di € 400,00 annui;
b) cure dentistiche e ortodontiche che superino il costo di € 500,00 annui;
c) cure termali e fisioterapiche;
d) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
e) farmaci e terapie di medicina non tradizionale;
f) cicli di psicoterapia, logopedia,
2 cure fisioterapiche, termali o simili presso strutture private non convenzionate. 2) SPESE
SCOLASTICHE A. che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo richiesti dalla scuola;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo della dotazione richiesta dall'Istituto scolastico per attività sportiva rientrante nell'ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola, ovvero connessa al programma di studio, che non superi l'importo annuo di € 400,00 da dividere tra i genitori;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dall'Istituto scolastico;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasposto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
B. che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento, c) soggiorni all'estero per motivi di studio, d) frequenza del conservatorio, e) corsi di recupero e lezioni private;
f) corsi di specializzazione e master;
g) alloggio presso la sede universitaria. 3) SPESE EXTRASCOLASTICHE A. che non richiedono il preventivo accordo: a) un'attività sportiva e pertinente attrezzatura, che non superi il tetto annuo di € 500,00, nonché trasferte della squadra, iscrizioni a gare e tornei;
b) tempo prolungato;
c) centro ricreativo estivo
(grest, oratorio etc) che non superi il costo complessivo di € 100,00 a settimana (pasti compresi); d) spese per il conseguimento della patente di guida;
e) bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto, se acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
f) spese di abbigliamento per il cambio stagione
(capi spalla, scarpe etc.) fino ad un tetto massimo di € 500=, da ripartire tra i genitori. B. che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive (oltre a un primo sport), ricreative, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) corsi sportivi di rilevante impegno finanziario, c) corsi privati di lingue straniere, d) viaggi e vacanze;
e) acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto. Il genitore obbligato, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese sarà dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta, previa esibizione e/o consegna (entro un mese dalla spesa) della documentazione giustificativa. Le detrazioni per i figli a carico saranno effettuate da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno, salvo diverso accordo La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata dai genitori in misura pari alla quota di riparto delle spese stesse. Spese legali compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 7.3.2025, Parte_1
e hanno adito l'intestato Tribunale affinché, data
[...] Parte_2
3 l'impossibilità di ricreare l'unione spirituale e materiale della coppia, disciplini i rapporti tra gli stessi Per_ la IG nata il [...] , secondo le conclusioni congiunte formulate e riportate in epigrafe.
Con riferimento alla rispettiva situazione patrimoniale e reddituale, i ricorrenti hanno allegato che titolare di un reddito mensile di euro 1.450,00, mentre Parte_1 Parte_2
di euro 32.00,00 annui circa.
[...]
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni dell'affidamento, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51, quarto comma, c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione.
Con decreto del 12.3.2025 il presidente ha designato il giudice relatore, assegnando alle parti termine sino all'udienza dell'11.4.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore ha assegnato la causa al collegio in decisione.
Nel merito si osserva quanto segue.
Nel caso di specie, le parti hanno concordemente sostenuto che la loro convivenza è cessata;
pertanto, non essendo legate da vincolo di coniugio, non vi è la necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento del tentativo di conciliazione.
Peraltro, si ritiene che l'esame del Tribunale debba essere unicamente diretto alla verifica degli accordi raggiunti dai ricorrenti, i quali devono essere finalizzati a tutelare l'interesse dei figli minori di età, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter, comma 2, c.c..
Ciò premesso, si ritiene che l'accordo come sopra enunciato non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed, anzi, appaia adeguato a garantire alla IG minore un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, secondo i principi di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c..
Inoltre, il Tribunale ritiene che anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, siano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto della comunanza delle domande formulate, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa n. 903/2025 R.G.V.G. promossa da Parte_1
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così
[...] Parte_2
provvede:
4 - recepisce le conclusioni formulate congiuntamente dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Rovigo, nella Camera di Consiglio del 6.5.2025
LA PRESIDENTE
Dott.ssa Federica Abiuso
IL GIUDICE EST.
Dott. Nicola Del Vecchio
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