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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 10/03/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1913 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ) Parte_1 C.F._1
v. RT EN RB (C.F. C.F._2
e ato a RIMINI (RN) il 20/12/1 ) con il CP_1 C.F._3
LI EN RB ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 20/11/2024 con il quale e Parte_1 CP_1
hanno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei loro figli ed , nati entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data Per_1 Per_2
10.06.2020 e 12.06.2023, e per le relative questioni economiche;
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi dei minori:
- I Signori e vivranno separati, con obbligo del reciproco rispetto. La NO CP_1 Pt_1
assieme ai figli minori e , rimarranno nella ex casa Parte_1 Per_1 Per_2
familiare in Via Vasco De Gama, n. 9, a CATTOLICA (RN). Il NO ha reperito nuova CP_1
residenza in via Ape del Conca, n. 30, in Morciano di Romagna (RN), casa di proprietà dei propri genitori.
- I figli minori verranno affidati con modalità condivisa ad entrambi i genitori con residenza preferenziale presso la madre. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
- I figli minori, e , staranno con il padre il lunedì e il mercoledì dopo scuola/asilo con Per_1 Per_2
pernotto e successivo riaccompagno a scuola/asilo il mattino seguente;
i weekend seguiranno il principio dell'alternanza tra i genitori, dal venerdì dopo scuola/asilo alla domenica entro le 21:00 con riaccompagno alla ex casa familiare.
- Le festività natalizie e pasquali saranno equamente divise tra i Signori e e sottoposte CP_1 Pt_1
alla regola dell'alternanza di anno in anno: Vigilia e Natale, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, trentuno di dicembre e primo dell'anno, Epifania;
- Le vacanze estive prevederanno un periodo di tempo da trascorrere con il padre anche di 15 giorni non consecutivi da comunicarsi entro il mese di maggio c.a.; nel caso non vi siano vacanze fuori zona, i momenti di incontro con il padre seguiranno gli accordi settimanali;
- Il NO verserà alla NO un assegno mensile di € 700,00 (settecento/00) come CP_1 Pt_1
mantenimento dei figli minori e (€ 350,00 a figlio), con rivalutazione annuale Per_1 Per_2
ISTAT a decorrere dall'anno successivo alla cessazione della convivenza.
- La NO percepirà l'Assegno Unico nella misura del 100% con l'impegno di devolvere Pt_1
euro 100,00= (centauro) a figlio sempre mensilmente da versarsi in un libretto di risparmio a nome dei figli.
- Spese detraibili 100% in capo alla NO . Pt_1
pagina 2 di 5 - I genitori si accordano per suddividere la spesa di 2 cambi, scarpe e capi spalla, all'anno per ciascun figlio nella misura del 50% ciascuno.
- La NO e il NO si impegnano nella ricerca e nella scelta concordata di una Pt_1 CP_1
baby sitter il cui costo sarà da addebitare nella misura del 50% ai Sigg.ri e se Pt_1 CP_1
utilizzata per soli fini lavorativi.
- Il NO verserà l'importo pari al 50% di tutte le spese straordinarie concordate CP_1
inerenti ai figli e;
La NO verserà l'importo pari al 50% di tutte Per_1 Per_2 Parte_1
le spese straordinarie concordate inerenti al figlio , specificate come segue: Per_1
A) Spese straordinarie che NON richiedono il preventivo accordo
SPESE MEDICHE:
- visite specialistiche previste dal medico curante:
- cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche e private;
- accertamenti e trattamenti sanitari NON erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
tickets sanitari;
SPESE SCOLASTICHE 1):
- tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
- libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- gite scolastiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico;
- servizio mensa (solo la parte non relativa al vitto)
- buoni pasto per i figli minori;
SPESE EXTRASCOLASTICHE:
- tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola;
- centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- assicurazioni e bolli per autovetture e motocicli in uso dei figli;
B) SPESE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO TRA I GENITORI:
SPESE MEDICHE:
- cure termali e fisioterapiche;
pagina 3 di 5 - farmaci particolari;
SPESE SCOLASTICHE 2):
- tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
- corsi di specializzazione;
- gite scolastiche con pernottamento;
- corsi di recupero e lezioni private;
- alloggio presso la sede universitaria;
SPESE EXTRASCOLASTICHE:
- corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, e ludiche e pertinenti attrezzature;
- spese di custodia (baby sitter);
- viaggi e vacanze.
Si fa presente che il Protocollo di Intesa del Tribunale di Bologna a cui si fa riferimento, viene dato in copia ai coniugi per ogni ed eventuale riferimento.
- I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
- Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
- Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
- Le spese legali del presente procedimento di ricorso congiunto ex artt. 337 bis e 337 ter c.c., così come il contributo unificato, previo accordo delle parti, vengono poste a carico di entrambi i genitori.
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
pagina 4 di 5 a) dispone che e nell'esercizio della responsabilità Parte_1 CP_1
genitoriale nei confronti dei figli ed , nati dall'unione il 10.06.2020 e 12.06.2023, si Per_1 Per_2
attengano alle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 6.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ) Parte_1 C.F._1
v. RT EN RB (C.F. C.F._2
e ato a RIMINI (RN) il 20/12/1 ) con il CP_1 C.F._3
LI EN RB ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 20/11/2024 con il quale e Parte_1 CP_1
hanno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei loro figli ed , nati entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data Per_1 Per_2
10.06.2020 e 12.06.2023, e per le relative questioni economiche;
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi dei minori:
- I Signori e vivranno separati, con obbligo del reciproco rispetto. La NO CP_1 Pt_1
assieme ai figli minori e , rimarranno nella ex casa Parte_1 Per_1 Per_2
familiare in Via Vasco De Gama, n. 9, a CATTOLICA (RN). Il NO ha reperito nuova CP_1
residenza in via Ape del Conca, n. 30, in Morciano di Romagna (RN), casa di proprietà dei propri genitori.
- I figli minori verranno affidati con modalità condivisa ad entrambi i genitori con residenza preferenziale presso la madre. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
- I figli minori, e , staranno con il padre il lunedì e il mercoledì dopo scuola/asilo con Per_1 Per_2
pernotto e successivo riaccompagno a scuola/asilo il mattino seguente;
i weekend seguiranno il principio dell'alternanza tra i genitori, dal venerdì dopo scuola/asilo alla domenica entro le 21:00 con riaccompagno alla ex casa familiare.
- Le festività natalizie e pasquali saranno equamente divise tra i Signori e e sottoposte CP_1 Pt_1
alla regola dell'alternanza di anno in anno: Vigilia e Natale, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, trentuno di dicembre e primo dell'anno, Epifania;
- Le vacanze estive prevederanno un periodo di tempo da trascorrere con il padre anche di 15 giorni non consecutivi da comunicarsi entro il mese di maggio c.a.; nel caso non vi siano vacanze fuori zona, i momenti di incontro con il padre seguiranno gli accordi settimanali;
- Il NO verserà alla NO un assegno mensile di € 700,00 (settecento/00) come CP_1 Pt_1
mantenimento dei figli minori e (€ 350,00 a figlio), con rivalutazione annuale Per_1 Per_2
ISTAT a decorrere dall'anno successivo alla cessazione della convivenza.
- La NO percepirà l'Assegno Unico nella misura del 100% con l'impegno di devolvere Pt_1
euro 100,00= (centauro) a figlio sempre mensilmente da versarsi in un libretto di risparmio a nome dei figli.
- Spese detraibili 100% in capo alla NO . Pt_1
pagina 2 di 5 - I genitori si accordano per suddividere la spesa di 2 cambi, scarpe e capi spalla, all'anno per ciascun figlio nella misura del 50% ciascuno.
- La NO e il NO si impegnano nella ricerca e nella scelta concordata di una Pt_1 CP_1
baby sitter il cui costo sarà da addebitare nella misura del 50% ai Sigg.ri e se Pt_1 CP_1
utilizzata per soli fini lavorativi.
- Il NO verserà l'importo pari al 50% di tutte le spese straordinarie concordate CP_1
inerenti ai figli e;
La NO verserà l'importo pari al 50% di tutte Per_1 Per_2 Parte_1
le spese straordinarie concordate inerenti al figlio , specificate come segue: Per_1
A) Spese straordinarie che NON richiedono il preventivo accordo
SPESE MEDICHE:
- visite specialistiche previste dal medico curante:
- cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche e private;
- accertamenti e trattamenti sanitari NON erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
tickets sanitari;
SPESE SCOLASTICHE 1):
- tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
- libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- gite scolastiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico;
- servizio mensa (solo la parte non relativa al vitto)
- buoni pasto per i figli minori;
SPESE EXTRASCOLASTICHE:
- tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola;
- centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- assicurazioni e bolli per autovetture e motocicli in uso dei figli;
B) SPESE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO TRA I GENITORI:
SPESE MEDICHE:
- cure termali e fisioterapiche;
pagina 3 di 5 - farmaci particolari;
SPESE SCOLASTICHE 2):
- tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
- corsi di specializzazione;
- gite scolastiche con pernottamento;
- corsi di recupero e lezioni private;
- alloggio presso la sede universitaria;
SPESE EXTRASCOLASTICHE:
- corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, e ludiche e pertinenti attrezzature;
- spese di custodia (baby sitter);
- viaggi e vacanze.
Si fa presente che il Protocollo di Intesa del Tribunale di Bologna a cui si fa riferimento, viene dato in copia ai coniugi per ogni ed eventuale riferimento.
- I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
- Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
- Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
- Le spese legali del presente procedimento di ricorso congiunto ex artt. 337 bis e 337 ter c.c., così come il contributo unificato, previo accordo delle parti, vengono poste a carico di entrambi i genitori.
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
pagina 4 di 5 a) dispone che e nell'esercizio della responsabilità Parte_1 CP_1
genitoriale nei confronti dei figli ed , nati dall'unione il 10.06.2020 e 12.06.2023, si Per_1 Per_2
attengano alle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 6.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
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