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Sentenza 20 maggio 2026
Sentenza 20 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/05/2026, n. 18187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18187 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: CO IN AN, nato in [...] il [...] KA AR AN, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 10/11/2025 della Corte d'appello di Bari, Visti gli atti, letto il provvedimento impugnato ed i ricorsi degli Avvocati EZ IE e RI AR, nonché la memoria dell’Avv. EZ udita la relazione svolta dal Consigliere AN IO;
rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, con requisitoria scritta ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi;
l’Avv. IE Pezzola, in difesa di CO IN AN, concludeva, con memoria scritta, con l’annullamento integrale della sentenza impugnata e, in subordine, per l’annullamento relativo al trattamento sanzionatorio Penale Sent. Sez. 2 Num. 18187 Anno 2026 Presidente: ARIOLLI GIOVANNI Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 06/05/2026 2 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Bari confermava la condanna di CO IN AN e di KA AR JO per il reato di concorso nei reati di rapina, resistenza, lesioni e porto di arma da taglio. 2. Avverso tale sentenza ricorreva per cassazione il difensore di CO IN AN che deduceva: 2.1 violazione di legge (artt. 110, 682, 685 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento del “concorso” nella consumazione delle lesioni: non sarebbe stato chiarito quale fosse stato il concreto contributo fornito dal ricorrente. 2.2. violazione di legge (art. 337 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per il reato di resistenza pubblico ufficiale: non sarebbe stato accertato se il CO avesse avuto consapevolezza della qualifica delle persone nei confronti delle quali avrebbe agito la condotta violenta qualificata come resistenza. 2.2.1. Entrambe le doglianze non superano la soglia di ammissibilità poiché proposte tardivamente solo con il ricorso per cassazione con inemendabile violazione della catena devolutiva indicata dall’art. 606, comma 3 cod. proc. pen. come condizione di ammissibilità dei motivi che deducono vizi di motivazione o violazioni di legge non rilevabili – come quelli in esame - in ogni stato e grado del procedimento. 2.3. Violazione di legge (art. 81 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della continuazione: i reati accertati avrebbero potuto essere considerati “indipendenti”, dunque non collegati dalla unità d'intento che caratterizza la continuazione. 2.3.1. Il motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto non supportato dal necessario interesse processuale: il ricorrente contesta infatti una valutazione a lui favorevole, ovvero il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati contestati, che si traduce in un significativo abbattimento della sanzione complessivamente irrogata. 2.4. Violazione di legge (artt. 69 e 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio: si deduceva (a) che non sarebbe stata effettuata una ponderata valutazione della personalità del ricorrente, (b) che la recidiva sarebbe stata applicata “automaticamente”, (c) 3 che non sarebbe stato chiarito se la pena applicata fosse stata legittimamente diminuita per il rito scelto. 2.4.1. Si tratta di doglianze manifestamente infondate. Contrariamente a quanto dedotto la Corte di appello ha analizzato la personalità del CO ritenendo che la stessa non potesse legittimare il ridimensionamento del trattamento sanzionatorio;
la Corte rilevava infatti che il CO, pregiudicato per un reato specifico, era colui che aveva ideato il progetto criminoso (pag. 20 della sentenza impugnata). Era stata legittimamente ritenuta anche la recidiva giacché il CO, manifestando un chiaro accrescimento della pericolosità sociale, aveva consumato una rapina pochi mesi dopo essere stato condannato per furto. Infine, la conferma della sanzione inflitta in primo grado implica - contrariamente a quanto dedotto - che sia stata applicata anche la riduzione per il rito. Il Collegio rileva comunque che nessuna illegalità della pena è rilevabile in ragione del fatto che i giudici di merito non hanno tenuto conto che tra i reati avvinti dal vincolo della continuazione vi fosse anche una contravvenzione: si ribadisce infatti che in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, l'erronea determinazione unitaria, nella misura di un terzo, della diminuente prevista dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., piuttosto che in maniera distinta, con riduzione della metà per le contravvenzioni, integra un'ipotesi di pena illegittima e non di pena illegale, sempre che la sanzione inflitta rientri nei limiti edittali (Sez. U, n. 27059 del 27/02/2025, [...], Rv. 288214 - 02) 3. Ricorreva per Cassazione anche il difensore di KA AR JO che deduceva: 3.1. con i primi due motivi si deduceva violazione di legge (art. 116 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del concorso anomalo: l'uso dell'arma e la violenza non sarebbe stati previsti ab initio e lo sviluppo dell’azione criminosa non sarebbe stato prevedibile. 3.1.1. Tali motivi non superano la soglia di ammissibilità in quanto si risolvono nelle richieste di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove poste a fondamento della conforme valutazione di sussistenza della responsabilità concorsuale del ricorrente fondata sulla base dell’espressa esclusione della possibilità di riconoscere la sussistenza del concorso c.d. “anomalo”. La Corte d'appello, con motivazione che non si presta ad alcuna censura, rilevava che il KA aveva attivamente partecipato alla violenta colluttazione che connotava l'azione criminosa (come riferito da entrambi i pubblici ufficiali che avevano tentato di bloccarlo) e che il fatto che l'arma utilizzata fosse detenuta da uno solo dei concorrenti non era elemento idoneo a consentire il 4 riconoscimento del concorso anomalo (pag. 17 della sentenza impugnata). 3.2. Con il terzo motivo si deduceva violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione: non sarebbero state indicate le ragioni poste a fondamento della scelta di bilanciare in equivalenza le circostante eterogenee e della definizione della pena base, quantificata in misura non prossima al minimo edittale. 3.2.2. Le doglianze sono manifestamente infondate in quanto la sentenza ha confermato la pena inflitta dal giudice di primo grado che aveva già ridotto la pena base nella massima estensione prevista per la concessione delle attenuanti generiche ed aveva applicato un contenuto aumento per la continuazione (pag.17 della sentenza impugnata). 4. All’inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 6 maggio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente AN IO OV RI
rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, con requisitoria scritta ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi;
l’Avv. IE Pezzola, in difesa di CO IN AN, concludeva, con memoria scritta, con l’annullamento integrale della sentenza impugnata e, in subordine, per l’annullamento relativo al trattamento sanzionatorio Penale Sent. Sez. 2 Num. 18187 Anno 2026 Presidente: ARIOLLI GIOVANNI Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 06/05/2026 2 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Bari confermava la condanna di CO IN AN e di KA AR JO per il reato di concorso nei reati di rapina, resistenza, lesioni e porto di arma da taglio. 2. Avverso tale sentenza ricorreva per cassazione il difensore di CO IN AN che deduceva: 2.1 violazione di legge (artt. 110, 682, 685 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento del “concorso” nella consumazione delle lesioni: non sarebbe stato chiarito quale fosse stato il concreto contributo fornito dal ricorrente. 2.2. violazione di legge (art. 337 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per il reato di resistenza pubblico ufficiale: non sarebbe stato accertato se il CO avesse avuto consapevolezza della qualifica delle persone nei confronti delle quali avrebbe agito la condotta violenta qualificata come resistenza. 2.2.1. Entrambe le doglianze non superano la soglia di ammissibilità poiché proposte tardivamente solo con il ricorso per cassazione con inemendabile violazione della catena devolutiva indicata dall’art. 606, comma 3 cod. proc. pen. come condizione di ammissibilità dei motivi che deducono vizi di motivazione o violazioni di legge non rilevabili – come quelli in esame - in ogni stato e grado del procedimento. 2.3. Violazione di legge (art. 81 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della continuazione: i reati accertati avrebbero potuto essere considerati “indipendenti”, dunque non collegati dalla unità d'intento che caratterizza la continuazione. 2.3.1. Il motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto non supportato dal necessario interesse processuale: il ricorrente contesta infatti una valutazione a lui favorevole, ovvero il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati contestati, che si traduce in un significativo abbattimento della sanzione complessivamente irrogata. 2.4. Violazione di legge (artt. 69 e 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio: si deduceva (a) che non sarebbe stata effettuata una ponderata valutazione della personalità del ricorrente, (b) che la recidiva sarebbe stata applicata “automaticamente”, (c) 3 che non sarebbe stato chiarito se la pena applicata fosse stata legittimamente diminuita per il rito scelto. 2.4.1. Si tratta di doglianze manifestamente infondate. Contrariamente a quanto dedotto la Corte di appello ha analizzato la personalità del CO ritenendo che la stessa non potesse legittimare il ridimensionamento del trattamento sanzionatorio;
la Corte rilevava infatti che il CO, pregiudicato per un reato specifico, era colui che aveva ideato il progetto criminoso (pag. 20 della sentenza impugnata). Era stata legittimamente ritenuta anche la recidiva giacché il CO, manifestando un chiaro accrescimento della pericolosità sociale, aveva consumato una rapina pochi mesi dopo essere stato condannato per furto. Infine, la conferma della sanzione inflitta in primo grado implica - contrariamente a quanto dedotto - che sia stata applicata anche la riduzione per il rito. Il Collegio rileva comunque che nessuna illegalità della pena è rilevabile in ragione del fatto che i giudici di merito non hanno tenuto conto che tra i reati avvinti dal vincolo della continuazione vi fosse anche una contravvenzione: si ribadisce infatti che in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, l'erronea determinazione unitaria, nella misura di un terzo, della diminuente prevista dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., piuttosto che in maniera distinta, con riduzione della metà per le contravvenzioni, integra un'ipotesi di pena illegittima e non di pena illegale, sempre che la sanzione inflitta rientri nei limiti edittali (Sez. U, n. 27059 del 27/02/2025, [...], Rv. 288214 - 02) 3. Ricorreva per Cassazione anche il difensore di KA AR JO che deduceva: 3.1. con i primi due motivi si deduceva violazione di legge (art. 116 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del concorso anomalo: l'uso dell'arma e la violenza non sarebbe stati previsti ab initio e lo sviluppo dell’azione criminosa non sarebbe stato prevedibile. 3.1.1. Tali motivi non superano la soglia di ammissibilità in quanto si risolvono nelle richieste di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove poste a fondamento della conforme valutazione di sussistenza della responsabilità concorsuale del ricorrente fondata sulla base dell’espressa esclusione della possibilità di riconoscere la sussistenza del concorso c.d. “anomalo”. La Corte d'appello, con motivazione che non si presta ad alcuna censura, rilevava che il KA aveva attivamente partecipato alla violenta colluttazione che connotava l'azione criminosa (come riferito da entrambi i pubblici ufficiali che avevano tentato di bloccarlo) e che il fatto che l'arma utilizzata fosse detenuta da uno solo dei concorrenti non era elemento idoneo a consentire il 4 riconoscimento del concorso anomalo (pag. 17 della sentenza impugnata). 3.2. Con il terzo motivo si deduceva violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione: non sarebbero state indicate le ragioni poste a fondamento della scelta di bilanciare in equivalenza le circostante eterogenee e della definizione della pena base, quantificata in misura non prossima al minimo edittale. 3.2.2. Le doglianze sono manifestamente infondate in quanto la sentenza ha confermato la pena inflitta dal giudice di primo grado che aveva già ridotto la pena base nella massima estensione prevista per la concessione delle attenuanti generiche ed aveva applicato un contenuto aumento per la continuazione (pag.17 della sentenza impugnata). 4. All’inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 6 maggio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente AN IO OV RI