CASS
Sentenza 21 aprile 2026
Sentenza 21 aprile 2026
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- 1. Avviso accertamento IMU, quando si può escludere per “finalità istituzionali”Gruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 30 aprile 2026
La Suprema Corte, con sentenza n. 10475 del 21/04/2026, ha chiarito il concetto di “finalità istituzionali”, che sono proprie dell'ente locale e che costituiscono la ragione d'essere dello stesso, con quello di “servizi pubblici”, che, invece, non rientrano tra i compiti istituzionali e possono essere svolti anche tramite altri soggetti, come le aziende municipalizzate od altri enti (quali il Consorzio) o società. Nella controversia in esame, l'Ente impositore ha notificato ad un Consorzio un avviso d'accertamento IMU 2019. Avverso tale atto, il destinatario propone ricorso eccependo che potesse beneficiare dell'esenzione IMU ai sensi dell'art. 7 lett. a) del DPR 504/1992, ma le Corti di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/04/2026, n. 10475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10475 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20817/2024 R.G. proposto da: CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI LI rappresentato e difeso dall'avvocato ACHILLE BENIGNI -ricorrente- contro COMUNE DI LACEDONIA rappresentato e difeso dall'avvocato VITO NI IC -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO della CAMPANIA n. 1349/2024 depositata il 21/02/2024. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/2026 dal Consigliere MARCO BENATTI. Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Stanislao De Matteis che ha concluso per il rigetto del ricorso. Civile Sent. Sez. 5 Num. 10475 Anno 2026 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: BENATTI MARCO Data pubblicazione: 21/04/2026 2 Udito l’avv. Vito Nicola Cicchetti per il Comune controricorrente, che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA Il Comune di Lacedonia (AV) notificò al Consorzio ricorrente un avviso d’accertamento IMU 2019 dell’importo di € 26.270,00. Avverso tale atto il destinatario propose ricorso avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Avellino che, con sentenza n. 650 del 29/11/2022, respinse il ricorso, escludendo che il Consorzio potesse beneficiare dell’esenzione IMU ai sensi dell’art. 7 lett. a) del DPR 504/1992, avendo il Consorzio natura di ente pubblico economico esercente attività commerciale ed industriale, stante la stretta interpretazione delle norme agevolative fiscali e la prospettata infondatezza per l’immissione in possesso delle imprese assegnatarie in epoca antecedente all’anno di imposta accertato. Secondo il primo giudice, il Consorzio avrebbe trasferito il lotto tassato alla Società Industrial Service srl soltanto in data 19/12/2020 a fronte d’una pregressa mera immissione temporanea nel suo possesso, né risultava che la predetta società ne avesse conseguito la proprietà superficiaria. Il Consorzio ASI propose appello sostenendo che si trattava di un lotto industriale pervenutogli con decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 2/7/1999 e provvisoriamente assegnato a ditte per la realizzazione di opifici industriali (nel caso di specie, alla Mulat spa), con concessione edilizia, spettando pertanto alla superficiaria la soggettività passiva dell’imposta, ribadendo comunque il proprio diritto all’invocata esenzione. La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, sezione distaccata di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe e nel contraddittorio con il Comune, ha respinto il gravame. Secondo il giudice d’appello, va confermata la natura giuridica di ente pubblico economico e la conseguente esclusione dall’invocata esenzione (Corte Cass. sez. 5, ord. n. 4997 del 25/2/2020 riferita allo specifico 3 Consorzio), atteso inoltre che al predetto è prevista, per statuto, la partecipazione anche di società commerciali. Quanto all’assegnazione provvisoria o definitiva dei lotti tassabili, la Corte di merito ha ritenuto che il lotto, comprensivo dei fabbricati edificati sulle particelle 307 e 308 di cui si contesta l’individuazione del soggetto passivo, fu ceduto dal Consorzio alla società Industrial Services srl con atto di compravendita del 19/12/2020, contenente l’esplicito patto di riservato dominio disciplinato dagli art. 1523 e ss. c.c. che fu cancellato solamente nel maggio 2022 con esplicita annotazione che il diritto di proprietà per l’intero era rimasto in capo al Consorzio fino al 26/4/2022 mentre il diritto d’uso, da parte della società acquirente, era stato iscritto dal 19/12/2020 fino al 26/4/2022. La Corte di Giustizia Tributaria ha quindi valutato che la piena proprietà del lotto sia rimasta al Consorzio sino al 26 aprile 2022, rimarcando inoltre come la stessa disciplina della vendita con patto di riservato dominio procrastina il trasferimento della proprietà al pagamento dell’ultima rata di prezzo e la possibilità, per l’acquirente, d’opporre il patto ove scritto. L’acquirente potrebbe pertanto, ove richiesta dal Comune del pagamento dell’IMU per la fase precedente, opporre il patto suindicato soprattutto ove si tratti del 2019, quando il diritto d’uso in capo all’acquirente non risultava da alcun documento ipocatastale. La Corte di merito ha inoltre escluso che - in riferimento al c.d. Lotto 1 (particelle 307 e 308) che sarebbe stato ceduto alla società ex Mulat spa consegnandoglierlo nel marzo 2019 e per cui il possesso legale dell’opificio sarebbe stato trasferito solo successivamente con la stipula del rogito notarile, conseguendo il materiale godimento dello stabilimento ed assumendo l’obbligo di pagarne le imposte – si tratti di vincolo che possa impegnare il Comune, atteso che l’accordo era intervenuto tra il Consorzio e la società commerciale avente causa e che l’assunzione della qualifica di soggetto passivo di imposta ICI resta disciplinata dall’art. 3 della legge 504/1992, qualifica che, come innanzi visto, è stata assunta dalla società 4 assegnataria soltanto attraverso la trascrizione della cancellazione del patto di riservato dominio ovvero con la iscrizione catastale del 26/4/2022. La Corte di Giustizia Tributaria di II grado ha altresì valutato che le numerose pronunce prodotte dalle parti a sostegno delle proprie tesi siano superate dalle questioni di fatto, comprovate da documenti prodotti dal Comune appellato, che in modo inequivoco non solo escludono l’esenzione ma soprattutto confermano la legittimazione passiva sostanziale del Consorzio, ritenuto unico soggetto passivo del tributo per il 2019. Ricorre per cassazione il Consorzio sulla base di due motivi. Resiste il Comune con controricorso. Il 14/3/2026 il Procuratore Generale ha depositato una memoria concludendo per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il Consorzio ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 504/92, 9 comma 8, d.lgs. n. 23/2011, 31, comma 18, legge 289/2002, 4 legge regionale Campania 6/12/2013 n.1 (già art. 4 legge regionale Campania n.16/1998), in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. Sostiene che il citato art. 7, comma 1, lett. a) e l’art. 31, comma 18, legge 289/2002, applicabili alla fattispecie, prevedono l’esenzione a favore dei consorzi degli enti locali con riferimento agli immobili da loro posseduti e destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Non sarebbe contraria all’invocata esenzione la pacifica natura di ente pubblico economico rivestita dal Consorzio ricorrente, atteso che: - lo stesso ha sempre allegato e documentato d’essere composto esclusivamente da enti territoriali, ritenendosi irrilevante che lo statuto preveda la possibilità di ammettere altri soggetti, anche privati;
5 - le finalità istituzionali degli immobili posseduti sarebbero stabilite per legge (legge regionale 16/1998, art. 4) - lo stesso statuto dell’ente indica lo scopo consortile che giustifica le funzioni amministrative esercitate (richiamando l’art. 4 della citata legge regionale), finalizzate a propiziare uno sviluppo industriale delle aree in cui opera;
- l’assenza di scopo di lucro e di un’attività commerciale escluderebbe l’imposizione, essendosi il Consorzio limitato ad assegnare i lotti e a trasferirli agli aventi diritto. 1.2 Il motivo è infondato. 1.3 Sul punto vanno richiamate le pronunce di questa Corte 22601 del 9/8/24 e 22513 del 8/8/24, rese in analoghi procedimenti tra le stesse parti, e 18933 del 10/7/2025, riguardante il medesimo ricorrente e un Comune dell’identica provincia, secondo cui l’esenzione in discorso non può essere riferita allo svolgimento d’attività imprenditoriale in quanto non si può identificare il concetto di «finalità istituzionali», che sono proprie dell'ente locale e che costituiscono la ragione d'essere dello stesso, con quello di «servizi pubblici», che, invece, non rientrano tra i compiti istituzionali e possono essere svolti anche tramite altri soggetti, come le aziende municipalizzate od altri enti (quali il Consorzio) o società. Ne consegue che detti soggetti, svolgendo attività commerciali, non hanno ragione di godere dell'esenzione (Cass., 7 dicembre 2022, n. 36028; Cass., 25 febbraio 2020, n. 4997; Cass., 3 dicembre 2010, n. 24593). Secondo la giurisprudenza di questa Corte la locuzione "compiti istituzionali" contenuta nell'art. 7, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 504 del 1992, al fine di fruire dell'esenzione dall'ICI, è destinata ad essere riferita solo a funzioni pubbliche e ad attività di servizio pubblico dell'ente locale, con esclusione delle attività meramente economiche, come ad esempio la locazione di beni a terzi, rispetto alle quali gli enti non si pongono in veste di istituzione ma operano come ordinari soggetti dell'ordinamento (Cass. 6 n. 10809 del 2016). Il concetto di finalità istituzionali, che sono proprie dell'ente locale e che costituiscono la ragione di essere dello stesso, non deve confondersi con quello di interesse pubblico, che può essere svolto anche per tramite di altri soggetti di natura privata. Per cui non ogni iniziativa solo perché intrapresa dall'ente locale fa conseguire l'esenzione, dovendosi tenere conto se la stessa integri funzioni pubbliche o una attività puramente economica. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 504 del 1992 si applica per gli immobili posseduti da enti "destinati esclusivamente a compiti istituzionali", e spetta soltanto se l'immobile è direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento di tali compiti: ipotesi che non si configura quando il bene venga utilizzato per attività esse stesse di carattere privato (Cass. n. 14094 del 2010). 1.4 Va inoltre ricordato, sotto il profilo probatorio, come sia onere del Consorzio dimostrare che gli immobili siano destinati esclusivamente a finalità istituzionali (Cass. 26575/2018) ribadendosi che esse non possono equipararsi a generici “servizi pubblici”. I “compiti istituzionali” ex art. 7, comma I lett. a) d.lgs. 504/92 sono, pertanto e solo, quelli relativi a funzioni pubbliche e servizio pubblico dell’ente locale, non potendo essere estese ad ogni attività svolta nell’interesse pubblico. 2. Con il secondo motivo il Consorzio si duole della falsa applicazione degli artt. 3, 1, comma 2, 10, comma 1, d.lgs. 504/92 e della violazione dell’art. 53 Cost, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c. Lamenta, con particolare riferimento al lotto 1 (ex “Mulat”), che lo stesso fosse stato assegnato a nuove ditte prima dell’anno 2019, oggetto del presente accertamento (Conditalia srl dall’8 aprile 2011 e Industrial Service srl dal 31/1/19). Sostiene che con tali atti avesse trasferito la proprietà superficiaria dei beni, sia pure in via provvisoria, sicché il soggetto passivo doveva ritenersi il superficiario/assegnatario del bene, quantomeno a partire dal 31 gennaio 2019 quando la società assegnataria conseguì l’uso dell’immobile, come accertato nell’estratto della nota di 7 trascrizione depositata dal Comune controricorrente. HI giurisprudenza di questa Corte secondo cui, con riguardo ai lotti eventualmente assegnati alle ditte assegnatarie, l'assegnazione determinerebbe il riconoscimento del diritto di superficie e la soggettività passiva ai fini ICI in capo a queste ultime così come queste ultime sono soggette a ICI per gli insediamenti e stabilimenti industriali realizzati nella qualità di assegnatarie dell'area. Quindi, il soggetto passivo dell'imposta sarebbe il titolare del diritto di superficie, eliminandosi sostanzialmente ogni distinzione tra diritto del superficiario sul terreno e diritto di proprietà sul fabbricato (Cass. n. 9895/2023; in senso conforme cfr. anche Cass., Sez. 5, 3 dicembre 2004, n. 22757; Cass. Sez. 5, 4 agosto 2006, n. 17730; Cass. Sez. 5, 28 marzo 2008, n. 8057; Cass., Sez. 5, 7 agosto 2008, nn. 21281, 21282, 21283, 21284 e 21285; Cass., Sez. 5, 20 novembre 2009, nn. 24498 e 24499; Cass., Sez. 6-5, 3 febbraio 2023, n. 3341; Cass. n. 1805/2005). Atteso che alle imprese assegnatarie è stato attribuito il diritto di sfruttamento degli opifici industriali ivi realizzati, sia pure in via provvisoria, con esso transiterebbe anche la soggettività passiva del tributo. Pur ammettendo la sussistenza di un indirizzo contrario, insiste affinché sia valorizzato il principio della capacità contributiva e non ci si limiti a un approccio interpretativo formalistico dell’art. 3, comma 1, d.lgs. 504/92 che imporrebbe la titolarità formale del diritto reale sull’immobile acquistabile soltanto con un titolo idoneo. 2.1 Il motivo è infondato. 2.2 Non paiono sussistere ragioni per rimeditare l’indirizzo del tutto maggioritario in ordine alla interpretazione della norma e all’identificazione della titolarità passiva del tributo con quella del diritto reale sull’immobile, ex art. 3, comma 1, del citato d.lgs. 504/92, cui non può essere equiparata la mera assegnazione (vv. la già citata Cass. 22513/24). 2.3 Nel caso specifico la Corte di merito si è profusa nel motivare analiticamente le ragioni per cui, interpretando i contratti, non poteva 8 ritenersi che il diritto reale si fosse trasferito in capo all’assegnataria prima del 26/4/2022 e comunque l’immobile fosse stato in proprietà del Consorzio per l’intero anno in oggetto (2019) essendo l’assegnazione provvisoria a Industrial Services srl avvenuta in data successiva e con patto di riservato dominio. Deve a tal fine convenirsi con il Procuratore Generale sul fatto che il ricorso non ha impugnato, sul punto, i criteri interpretativi ex art. 1362 e ss. c.c. adottati dalla Corte di merito rendendo pertanto non sindacabile la sua valutazione. 3. Il ricorso va pertanto respinto e il Consorzio ricorrente condannato alla rifusione delle spese della fase di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
respinge il ricorso. Condanna il Consorzio ricorrente alla rifusione, a favore del Comune controricorrente, delle spese della fase di legittimità che liquida in € 5.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento sui compensi, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. 9 Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 15/04/2026. Il Consigliere est. Marco TT Il Presidente OM RI ST
5 - le finalità istituzionali degli immobili posseduti sarebbero stabilite per legge (legge regionale 16/1998, art. 4) - lo stesso statuto dell’ente indica lo scopo consortile che giustifica le funzioni amministrative esercitate (richiamando l’art. 4 della citata legge regionale), finalizzate a propiziare uno sviluppo industriale delle aree in cui opera;
- l’assenza di scopo di lucro e di un’attività commerciale escluderebbe l’imposizione, essendosi il Consorzio limitato ad assegnare i lotti e a trasferirli agli aventi diritto. 1.2 Il motivo è infondato. 1.3 Sul punto vanno richiamate le pronunce di questa Corte 22601 del 9/8/24 e 22513 del 8/8/24, rese in analoghi procedimenti tra le stesse parti, e 18933 del 10/7/2025, riguardante il medesimo ricorrente e un Comune dell’identica provincia, secondo cui l’esenzione in discorso non può essere riferita allo svolgimento d’attività imprenditoriale in quanto non si può identificare il concetto di «finalità istituzionali», che sono proprie dell'ente locale e che costituiscono la ragione d'essere dello stesso, con quello di «servizi pubblici», che, invece, non rientrano tra i compiti istituzionali e possono essere svolti anche tramite altri soggetti, come le aziende municipalizzate od altri enti (quali il Consorzio) o società. Ne consegue che detti soggetti, svolgendo attività commerciali, non hanno ragione di godere dell'esenzione (Cass., 7 dicembre 2022, n. 36028; Cass., 25 febbraio 2020, n. 4997; Cass., 3 dicembre 2010, n. 24593). Secondo la giurisprudenza di questa Corte la locuzione "compiti istituzionali" contenuta nell'art. 7, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 504 del 1992, al fine di fruire dell'esenzione dall'ICI, è destinata ad essere riferita solo a funzioni pubbliche e ad attività di servizio pubblico dell'ente locale, con esclusione delle attività meramente economiche, come ad esempio la locazione di beni a terzi, rispetto alle quali gli enti non si pongono in veste di istituzione ma operano come ordinari soggetti dell'ordinamento (Cass. 6 n. 10809 del 2016). Il concetto di finalità istituzionali, che sono proprie dell'ente locale e che costituiscono la ragione di essere dello stesso, non deve confondersi con quello di interesse pubblico, che può essere svolto anche per tramite di altri soggetti di natura privata. Per cui non ogni iniziativa solo perché intrapresa dall'ente locale fa conseguire l'esenzione, dovendosi tenere conto se la stessa integri funzioni pubbliche o una attività puramente economica. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 504 del 1992 si applica per gli immobili posseduti da enti "destinati esclusivamente a compiti istituzionali", e spetta soltanto se l'immobile è direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento di tali compiti: ipotesi che non si configura quando il bene venga utilizzato per attività esse stesse di carattere privato (Cass. n. 14094 del 2010). 1.4 Va inoltre ricordato, sotto il profilo probatorio, come sia onere del Consorzio dimostrare che gli immobili siano destinati esclusivamente a finalità istituzionali (Cass. 26575/2018) ribadendosi che esse non possono equipararsi a generici “servizi pubblici”. I “compiti istituzionali” ex art. 7, comma I lett. a) d.lgs. 504/92 sono, pertanto e solo, quelli relativi a funzioni pubbliche e servizio pubblico dell’ente locale, non potendo essere estese ad ogni attività svolta nell’interesse pubblico. 2. Con il secondo motivo il Consorzio si duole della falsa applicazione degli artt. 3, 1, comma 2, 10, comma 1, d.lgs. 504/92 e della violazione dell’art. 53 Cost, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c. Lamenta, con particolare riferimento al lotto 1 (ex “Mulat”), che lo stesso fosse stato assegnato a nuove ditte prima dell’anno 2019, oggetto del presente accertamento (Conditalia srl dall’8 aprile 2011 e Industrial Service srl dal 31/1/19). Sostiene che con tali atti avesse trasferito la proprietà superficiaria dei beni, sia pure in via provvisoria, sicché il soggetto passivo doveva ritenersi il superficiario/assegnatario del bene, quantomeno a partire dal 31 gennaio 2019 quando la società assegnataria conseguì l’uso dell’immobile, come accertato nell’estratto della nota di 7 trascrizione depositata dal Comune controricorrente. HI giurisprudenza di questa Corte secondo cui, con riguardo ai lotti eventualmente assegnati alle ditte assegnatarie, l'assegnazione determinerebbe il riconoscimento del diritto di superficie e la soggettività passiva ai fini ICI in capo a queste ultime così come queste ultime sono soggette a ICI per gli insediamenti e stabilimenti industriali realizzati nella qualità di assegnatarie dell'area. Quindi, il soggetto passivo dell'imposta sarebbe il titolare del diritto di superficie, eliminandosi sostanzialmente ogni distinzione tra diritto del superficiario sul terreno e diritto di proprietà sul fabbricato (Cass. n. 9895/2023; in senso conforme cfr. anche Cass., Sez. 5, 3 dicembre 2004, n. 22757; Cass. Sez. 5, 4 agosto 2006, n. 17730; Cass. Sez. 5, 28 marzo 2008, n. 8057; Cass., Sez. 5, 7 agosto 2008, nn. 21281, 21282, 21283, 21284 e 21285; Cass., Sez. 5, 20 novembre 2009, nn. 24498 e 24499; Cass., Sez. 6-5, 3 febbraio 2023, n. 3341; Cass. n. 1805/2005). Atteso che alle imprese assegnatarie è stato attribuito il diritto di sfruttamento degli opifici industriali ivi realizzati, sia pure in via provvisoria, con esso transiterebbe anche la soggettività passiva del tributo. Pur ammettendo la sussistenza di un indirizzo contrario, insiste affinché sia valorizzato il principio della capacità contributiva e non ci si limiti a un approccio interpretativo formalistico dell’art. 3, comma 1, d.lgs. 504/92 che imporrebbe la titolarità formale del diritto reale sull’immobile acquistabile soltanto con un titolo idoneo. 2.1 Il motivo è infondato. 2.2 Non paiono sussistere ragioni per rimeditare l’indirizzo del tutto maggioritario in ordine alla interpretazione della norma e all’identificazione della titolarità passiva del tributo con quella del diritto reale sull’immobile, ex art. 3, comma 1, del citato d.lgs. 504/92, cui non può essere equiparata la mera assegnazione (vv. la già citata Cass. 22513/24). 2.3 Nel caso specifico la Corte di merito si è profusa nel motivare analiticamente le ragioni per cui, interpretando i contratti, non poteva 8 ritenersi che il diritto reale si fosse trasferito in capo all’assegnataria prima del 26/4/2022 e comunque l’immobile fosse stato in proprietà del Consorzio per l’intero anno in oggetto (2019) essendo l’assegnazione provvisoria a Industrial Services srl avvenuta in data successiva e con patto di riservato dominio. Deve a tal fine convenirsi con il Procuratore Generale sul fatto che il ricorso non ha impugnato, sul punto, i criteri interpretativi ex art. 1362 e ss. c.c. adottati dalla Corte di merito rendendo pertanto non sindacabile la sua valutazione. 3. Il ricorso va pertanto respinto e il Consorzio ricorrente condannato alla rifusione delle spese della fase di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
respinge il ricorso. Condanna il Consorzio ricorrente alla rifusione, a favore del Comune controricorrente, delle spese della fase di legittimità che liquida in € 5.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento sui compensi, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. 9 Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 15/04/2026. Il Consigliere est. Marco TT Il Presidente OM RI ST