TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/11/2025, n. 2099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2099 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, in persona del G.O.P. dott.ssa Maria Bertha
Romano, all'esito della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, all'udienza del 04.11.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 973 /2023 del ruolo generale lavoro / previdenza
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. CERIELLO CRISTIANO Parte_1
OPPONENTE
E
in persona del rapp.te legale p.t., rapp.to e difeso dall'avv. ARDOLINO DIODATA CP_1
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.02.2023 il ricorrente premetteva di aver ricevuto dall' di Nola CP_1
CP_ l'avviso di addebito n. 371 2022 0021851085 000 in data 13.01.2023, con il quale l' gli chiedeva il pagamento della somma di € 9.398,27, a titolo di contributi Gestione commercianti, in riferimento al periodo dal 01/2017 al 12/2022.
La parte opponente eccepiva la nullità della notifica, effettuata a mezzo pec, dell'atto impugnato perché allegato in estensione “pdf “ anziché in formato “ p7m”, pertanto privo della sottoscrizione, eccepiva, altresì, l'assenza di atti prodromici ritenuti necessari per l'iscrizione a ruolo, nonché la nullità dell'emissione dei ruoli e degli eventuali avvisi bonari perché mancanti dell'indicazione del responsabile del procedimento, eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione del credito contributivo e chiedeva, dunque l'annullamento dell'avviso impugnato, vinte le spese di lite.
Si costituiva l' il quale eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione, afferente i vizi procedurali CP_1 perché tardiva, in quanto proposta oltre il termine di 20 gg., contestava, comunque, l'infondatezza di tali eccezioni, deducendo che la notifica dell'avviso impugnato fosse stata eseguita in maniera conforme a quanto stabilito dalla legge, presso l'indirizzo estratto da INIPEC, deduceva, altresì, che i contributi fossero stati pretesi legittimamente, essendo il ricorrente titolare di una impresa individuale, chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese del giudizio.
All' odierna udienza, previo deposito delle note di trattazione scritta in cui le parti si riportavano alle rispettive difese, la causa veniva, pertanto, decisa come da dispositivo, unitamente alle ragioni di fatto e di diritto della decisione che di seguito si illustrano.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
La domanda è parzialmente infondata.
1.-Occorre innanzitutto procedere all'esatta qualificazione della domanda al fine di applicare la disciplina sostanziale e processuale corretta. E' noto che, per quanto riguarda i vizi della cartella stessa, in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali iscritti a ruolo, ove sia dedotta l'irregolarità formale della cartella, che, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 49 d.P.R. n. 602 del 1973, l'opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, per la quale è applicabile l'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999
(che rinvia, per la relativa regolamentazione, alle forme ordinarie) e non l'art. 24 del medesimo decreto (che prevede il diverso termine di quaranta giorni e riguarda l'opposizione nel merito della pretesa azionata).
Ne consegue che l'opposizione prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi, ai sensi dell'art. 617
c.p.c., entro venti giorni (a seguito dell'elevazione del termine di cinque giorni ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. e, n. 41, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica della cartella, ed è irrilevante la mancata indicazione, nella cartella, del termine predetto, in quanto l'obbligo di indicazione dei termini e delle modalità di impugnazione della cartella, di cui all'art. 1, comma 2, del d.m. 28 giugno 1999, deve intendersi riferito solo alle impugnazioni sul merito della pretesa azionata (Cass. Sez. L, Sentenza n. 25757 del 24/10/2008; ad es. sulla carenza di motivazione dell'atto cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 18691 del 08/07/2008; sulla nullità o inesistenza della notificazione del titolo esecutivo, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6448 del 23/04/2003; sui vizi formali, in generale, degli atti preliminari all'azione esecutiva, tra cui il titolo ed il precetto e sui vizi formali degli atti svolti o dei provvedimenti adottati nel processo, Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 15036 del 27 novembre 2001).
Pertanto, nel caso di specie, la domanda proposta deve essere qualificata, ai sensi dell'art. 615 C.P.C., come opposizione all'esecuzione, si tratta, com'è noto, di un'azione di mero accertamento negativo
(Cass. N° 15190\2005; Cass. N° 12239\2007, ecc.) con la quale si contesta il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.
L'opposizione agli atti esecutivi attiene, invece, al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva.
Nella presente fattispecie, si versa nell'ipotesi prevista dal primo comma della norma in questione
(art. 615 C.P.C.), in quanto l'esecuzione non è ancora iniziata (manca infatti alcun pignoramento o altra forma equivalente di procedimento coattivo sui beni del debitore).
2.- Quanto alla legittimazione passiva va chiarito (cfr. Cass. N° 18522\2011) che in tema di riscossione dei crediti previdenziali mediante iscrizione a ruolo di cui al d.lgs. 26 febbraio 1999, n.
46, l'opposizione contro il ruolo per motivi inerenti al merito va proposta nei confronti del soggetto impositore (l' o l' ) e il cessionario del credito in quanto titolari del credito e a conoscenza CP_1 CP_2 degli atti su cui si fonda la pretesa, mentre ove siano sollevate questioni formali concernenti la cartella o la sua notifica, il contraddittorio va necessariamente instaurato anche con la società esattrice, a cui compete la riscossione dei ruoli.
3.- In via preliminare va dichiarata l'inammissibilità della presente opposizione, con riferimento ai dedotti vizi di nullità della notifica dell'avviso di addebito, nonché all'eccezione afferente la CP_ genericità ed erroneità dei calcoli relativi agli interessi pretesi dall' configurando tutti vizi formali, infatti, la loro prospettazione integra un'opposizione agli atti esecutivi, che andava proposta dall'opponente nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'avviso di addebito, ai sensi dell'art. 617 cpc.
Nel caso in esame, invece, l'iscrizione a ruolo dell'odierno ricorso avveniva in data 22.02.2023, mentre la notifica dell'avviso di addebito opposto era stata effettuata il 13.01.2023, quindi oltre il termine di 20 gg. prescritto dalla vigente normativa, ne consegue, pertanto la tardività dell'opposizione relativa ai dedotti vizi formali.
4.- Per quanto attiene al merito, occorre, dunque, evidenziare che i crediti sottesi all'avviso di addebito impugnato in questa sede, risultano prescritti solo in parte. Ed invero trattandosi di crediti afferenti il periodo dal 01/2017 al 12/2022 va rilevato che alla data della notifica del citato avviso di addebito ( 13.01.2023) erano prescritti solo i contributi relativi al periodo dal 01/2017 sino al 03/2017, in applicazione anche della sospensione dei termini processuali prevista per il periodo pandemico, pari, complessivamente, a 311 giorni, ciò in quanto non vi è prova agli atti della notifica di alcun valido atto idoneo ad interrompere il termine di prescrizione quinquennale, anteriore alla notifica dell'avviso impugnato.
Riguardo all'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale, anche a seguito di
“cristallizzazione” della pretesa contributiva per mancanza di opposizione della cartella, si riporta il principio da ultimo affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui: «La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento CP_1 per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., CP_3 dalla l n. 122 del 2010)» (cfr. Cass. S.U. 23397/2016).
Pertanto, occorre dichiarare la sopravvenuta inefficacia dell'iscrizione a ruolo e la prescrizione dei crediti contributivi vantati dall' , mediante l'l'avviso di addebito n. 371 2022 0021851085 000, CP_1 limitatamente al periodo dal 01/2017 al 03/2017.
Appare equo, alla luce della soccombenza reciproca, compensare interamente le spese del giudizio tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione
Monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Bertha Romano, così definitivamente provvede: - accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 371 2012 0021851085 000, limitatamente ai crediti contributivi afferenti il periodo dal 01/2017 sino ad 03/2017, per intervenuta prescrizione;
- rigetta per il resto l'opposizione;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Nola, 04 NOVEMBRE 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
G.O.P. dott.ssa Maria Bertha Romano