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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/04/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Prima Sezione Civile, composto dei magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4186 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, nata in [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. PERRA ROSSANA, C.F._1
che la rappresenta e difende in forza di procura speciale,
ricorrente
contro
, nato in [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CONCAS MARIA DONATA, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
resistente
e con la partecipazione del
1 Pubblico Ministero
Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale così provvedere:
“1. Disporre l'affidamento condiviso dei minori e , che continueranno a Persona_1 Per_2
ricevere da entrambi i genitori cure, educazione e istruzione, e a mantenere con entrambi rapporti equilibrati, continuativi e significativi, e così pure con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2. Disporre che entrambi i genitori esercitino la responsabilità genitoriale, adottino sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per i figli, tra cui le cure mediche, la scelta delle attività di cultura e ricreative e, per le questioni di ordinaria amministrazione, le decisioni separatamente.
3. Indicare quale luogo di residenza anagrafica dei minori quello della madre.
4. Stabilire i tempi di permanenza presso ciascun genitore a settimane alternate, secondo le seguenti modalità, salvo diversi accordi fra le parti:
Prima settimana: a. Il lunedì e il martedì presso la madre b. Il mercoledì e il giovedì presso il padre c. Dal venerdì al lunedì presso la madre con l'accompagnamento a scuola.
Seconda settimana: a. Il lunedì e il martedì presso il padre b. Il mercoledì e il giovedì presso la madre.
Dal venerdì al lunedì presso il padre con l'accompagnamento a scuola;
5. Stabilire che i minori trascorreranno, secondo il regime dell'alternanza, le festività religiose e civili con ciascun genitore;
2 6. Stabilire che i minori trascorreranno durante le vacanze estive una settimana consecutiva con ciascun genitore, da concordare previamente.
7. Disporre il mantenimento diretto di ciascun genitore per il tempo di permanenza dei figli presso di sé.
8. Disporre che ciascun genitore parteciperà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie
(mediche, ludiche, di istruzione e sportive) necessarie per i minori.
9. Stabilire che tutte le indennità di cui beneficiano i figli minori, compreso l'Assegno Unico,
verrà percepito per intero dalla sig.ra , che ne disporrà per le esigenze dei figli. Pt_1
10. la spesa mensile per la mensa dei minori sarà sostenuta a mesi alterni da ciascun genitore.
11. le parti prestano sin d'ora il rispettivo consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei genitori e dei figli.”
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 1/07/2024, , premesso di avere Parte_1
intrattenuto una relazione sentimentale con il convenuto , dalla quale sono Controparte_1
nati i figli il 12/10/2016 e il 14/07/2021; di lavorare quale addetta alle Persona_1 Per_2
vendite regolarmente assunta, mentre il convenuto lavorava come dipendente di una società
collegata all'industria chimica;
che ciascuno di loro avrebbe potuto provvedere in via diretta al mantenimento dei figli, senza la previsione di assegno di mantenimento;
ciò premesso, la ricorrente ha chiesto che fosse disposto l'affidamento condiviso dei figli a entrambi i genitori e il loro mantenimento diretto nei rispettivi tempi di permanenza.
si è costituito in giudizio con comparsa depositata il 29/10/2024, non Controparte_1
opponendosi alle domande formulate.
Comparse personalmente davanti al giudice delegato, le parti hanno quindi domandato la
3 definizione del giudizio alle condizioni trascritte in epigrafe.
Ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti debbano essere recepite in quanto non in contrasto con l'interesse dei minori.
Le spese del giudizio devono essere compensate.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. Affida i minori (nata il [...]) e (nato il [...]) a entrambi i Persona_1 Per_2
genitori, dai quali continueranno a ricevere cure, educazione e istruzione, mantenendo con entrambi rapporti equilibrati e continuativi, e conservando con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità
genitoriale, adottando sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per i figli, tra cui le cure mediche, la scelta delle attività di cultura e ricreative, e decidendo autonomamente sulle questioni di ordinaria amministrazione;
2. dà atto che la residenza anagrafica dei minori sarà fissata presso il domicilio della madre;
3. dispone che i minori siano collocati presso ciascun genitore a settimane alternate, secondo le seguenti modalità, salvo diversi accordi fra le parti:
Prima settimana:
a. Il lunedì e il martedì presso la madre b. Il mercoledì e il giovedì presso il padre c. Dal venerdì al lunedì presso la madre con l'accompagnamento a scuola.
Seconda settimana:
a. Il lunedì e il martedì presso il padre b. Il mercoledì e il giovedì presso la madre.
4 c. Dal venerdì al lunedì presso il padre con l'accompagnamento a scuola.
4. dispone che i minori trascorrano, con alternanza, le festività religiose e civili con ciascun genitore;
durante le vacanze estive, una settimana consecutiva con ciascun genitore, da concordare previamente;
5. dispone che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento dei figli durante la permanenza presso di sé;
6. dispone che ciascun genitore partecipi, nella misura del 50%, alle spese straordinarie (mediche,
ludiche, di istruzione e sportive) necessarie per i minori;
7. dà atto che le parti hanno stabilito che tutte le indennità di cui beneficiano i figli minori,
compreso l'Assegno Unico, saranno percepite per intero da , che ne Parte_1
disporrà per le esigenze dei figli;
8. dà atto che le parti hanno stabilito che la spesa mensile per la mensa dei minori sarà sostenuta a mesi alterni da ciascun genitore;
9. dà atto che le parti hanno prestato il consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei genitori e dei figli;
10. dichiara le spese del giudizio compensata tra le parti.
Così deciso in Cagliari il 18/02/2024 nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
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