Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 2335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2335 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 18618/2024 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Viviana Criscuolo - Presidente
dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice rel.
dott.ssa Ilaria Caserta - Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 18618 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 10.2.2025 senza termini ex art. 190 c.p.c., avente ad oggetto: mutamento di sesso ex L.
164/1982 come mod. dall'art. 31 D. Lgs 150/2011
TRA
, nata a San Giorgio a [...] il Parte_1
07.09.2004, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
SPINELLI RAFFAELLA presso il quale elettivamente domicilia giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli,
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.02.2025 il difensore della ricorrente si riportava al ricorso notificato in atti, precisando che a seguito della sentenza della Corte costituzionale si rimetteva all'Ufficio circa la domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico;
chiedeva assegnarsi la causa in decisione al Collegio con rinuncia ai termini.
Il PM, a sua volta, concludeva per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 06.09.2024, di anni 20, nubile e senza Parte_1
prole, esponeva di essere seconda di due figli, di vivere con la madre e il fratello in Portici (NA) e frequentare il V anno di una scuola di arte e moda;
deduceva di presentare una condizione di varianza di genere di tipo gino- androide in quanto, nata biologicamente femmina, aveva sempre percepito sin dall'infanzia in modo chiaro, stabile e consapevole la propria identità di uomo e l'appartenenza al genere sessuale maschile;
che l'incongruenza identitaria aveva preso maggiore forma e consapevolezza nel corso della preadolescenza, tanto che, all'età di 16 anni circa aveva fatto coming out in famiglia come ragazzo trans e nel dicembre 2023, al fine di essere supportata nell'accettazione e comprensione della sua identità di genere, fortemente determinato ad avviare il percorso medico-legale di affermazione di genere maschile e ad assumere terapia ormonale mascolinizzante, si era sottoposto ad un assessment psicodiagnostico presso il Consultorio InConTra (Consultorio per le Persone Trans e con Identità Non Binarie) dell' Controparte_1
Infantile dell' nel corso del
[...] Controparte_2
quale era stata certificata la sua condizione di disforia di genere in soggetto femminile adulto senza disordini della differenziazione sessuale;
che dal marzo 2024, a seguito del rilascio della valutazione psicodiagnostica, aveva avviato l'assunzione di terapia ormonale sostitutiva per la mascolinizzazione
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del corpo e che da tempo era riconosciuta socialmente con il nome di
. Per_1
Tanto premesso chiedeva al Tribunale di accertare in via preliminare la sua identità di genere maschile e dichiarare il diritto alla rettificazione dei dati anagrafici da femminili a maschili, ordinando, indipendentemente e a prescindere dall'adeguamento medico - chirurgico dei caratteri sessuali, all'Ufficiale di Stato Civile la rettifica del proprio atto di nascita (n. 338, parte
I, serie A, anno 2004 del Registro degli atti di nascita), modificando il nome
“Imma” con “ e il sesso da “femminile” a “maschile”, nonché Per_1
l'autorizzazione a sottoporsi ad interventi medico-chirurgici presso qualsiasi struttura sanitaria, per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali, da femminili a maschili.
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del giorno 10.02.2025, compariva la ricorrente con il proprio procuratore, la quale dichiarava di avere
20 anni, e di essere in attesa del cambio di documenti per cominciare a cercare lavoro, manifestando allo stato disagio nello spiegare a terzi la difformità fra la propria identità anagrafica e il suo essere;
riferiva di aver iniziato a 18 anni un percorso psicologico al consultorio Incontra nonché l'assunzione di terapia ormonale mascolinizzante, ancora in corso, e di aver ricevuto la diagnosi di disforia di genere in fase di post transizione;
di essere socialmente riconosciuto come , vestendo abiti maschili;
che la propria Per_1
famiglia lo aveva appoggiato nel suo percorso di transizione così come pure la sua compagna, e che era intenzionata ad effettuare nel breve periodo intervento di eliminazione del seno.
All'esito la causa veniva riservata al Collegio per la decisione, con atti al Pm per le sue conclusioni.
Con riferimento alla domanda di rettifica anagrafica ritiene il Tribunale di confermare l'orientamento adottato in precedenti decisioni emesse dalla sezione, secondo cui, in caso di accertato transessualismo, il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n. 164 del 1982 è necessario nel solo
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caso in cui occorra assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psicofisico, ossia allorquando la discrepanza tra il sesso anatomico e la psico-sessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali, con la conseguenza che, nell'ipotesi inversa, non occorre addivenire prima all'intervenuto chirurgico per consentire la rettifica dell'atto di nascita.
Al riguardo, la S.C., con una recente e condivisibile pronuncia, ha offerto un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della L. 164/1982 che, valorizzando la formula normativa “quando necessario”, non impone l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali primari in presenza di un approdo certo ad una nuova identità di genere (Cass. 15138/2015).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la percezione di una "disforia di genere" determina l'esigenza di un percorso individuale di riconoscimento della propria identità personale né breve, né privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie.
In questa prospettiva, "il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra "soma e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico" (Cass. 15138/2015).
Invero, nel sistema delineato dalla L. 162/1984 la correzione chirurgica non è imposta dal testo delle norme, essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche.
In altri termini, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata,
e conforme alla giurisprudenza della Cedu, dell'art. l della L. 164/1982, nonché del successivo art.3 della medesima legge, attualmente confluito
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nell'art. 31, comma quattro, del d.lgs. 150 del 2011, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.
Tale interpretazione si impone anche alla luce degli argomenti esposti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 161/1985, nell'ambito della quale viene affermata una nozione di identità sessuale che tiene conto non solo dei caratteri sessuali esterni, ma anche di elementi di carattere psicologico e sociale, derivandone una concezione del sesso come dato complesso della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiandone quelli dominanti.
D'altra parte, la lettura fornita dalla Cassazione ha ricevuto l'avallo della
Corte Costituzionale, che con sentenza interpretativa di rigetto (n. 221/2015), ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma uno, della L. 164/1982, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, comma uno, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione
Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, affermando che “l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che, in coerenza con supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma uno, della legge 164/1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”
Discende da tali rilievi giuridici che il bene primario a cui si ispirano le norme di riferimento è la tutela della salute psicofisica del soggetto ai sensi dell'art. 32 della Costituzione, con la conseguenza che, ai fini della modifica del nome
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è sufficiente l'accertamento di un disturbo di identità di genere e di un adeguato livello di identificazione con l'altro sesso, coerente alla modifica di parte dei caratteri sessuali originari, non potendosi imporre interventi chirurgici demolitori o ricostruttivi che possano risultare pregiudizievoli per la salute e l'equilibrio della persona in soggetti che hanno raggiunto un accettabile livello di identificazione della propria immagine corporea con quella del sesso desiderato.
La ricorrente sin dalla sua infanzia presentava vissuti di Parte_1
incongruenza tra il genere esperito e quello stabilito alla nascita.
Dagli approfondimenti clinici e dai colloqui realizzati con personale sanitario presso l' CP_1 Controparte_3 dell'ASL NA3 Sud, si evidenzia in una
[...] Parte_1
condizione di disforia di genere in soggetto femminile adulto, in assenza di
Disordini della Differenziazione Sessuale.
Nella detta relazione del 04.01.2024 a firma della Dott.ssa , Per_2
psicologa psicoterapeuta, le cui conclusioni sono condivise da questo
Collegio, in quanto ampiamente motivate ed immuni da vizi logici e metodologici, emerge che: “l'incongruenza tra il genere sessuale esperito e il genere sessuale assegnato alla nascita appare al momento severa. Si osserva una divergenza tra il genere sessuale vissuto ed i caratteri sessuali primari e secondari. In particolare appaiono evidenti il desiderio di appartenenza all'altro genere, quello di essere trattato come un membro del genere maschile ed il convincimento di avere sentimenti e reazioni tipiche di un membro del genere sessuale maschile…. I vissuti di incongruenza di genere possono, dunque, essere riferiti ad un quadro di disforia di genere in soggetto femminile adulto senza disordini della differenziazione sessuale… sulla base del profilo psicopatologico e di personalità osservato nel corso dei colloqui di assessment psicologico effettuati, le riscontrato pieno raggiungimento, allo stato, dell'equilibrio tra soma e psiche e della piena consapevolezza espressa dal soggetto della definitività e della irreversibilità della scelta di modifica
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dei propri dati anagrafici, si ritiene che un sostanziale miglioramento delle condizioni psicologiche e sociali dell'interessato possa derivargli dalla modifica dei dati anagrafici. La risoluzione della discordanza ad oggi esistente tra la propria identità di genere maschile ed i propri dati anagrafici, potrebbe, infatti, consentirgli di ridurre in maniera sostanziale quei vissuti di disagio anche marcati che, a suo dire, verrebbero ad essere oggi elicitati da quei contesti e da quelle situazioni in cui egli venga ad essere necessitato ad esibire i propri documenti d'identità…”
Significativa rilevanza assumono, sul punto, le dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 10.02.2025. Nell'occasione ha Parte_1
dichiarato di essere intenzionata ad effettuare nel breve periodo intervento di eliminazione del seno, e in futuro anche quello di riassegnazione del sesso.
Nel caso in esame, come sopra ampiamente illustrato, dalle relazioni mediche in atti emerge la prova della serietà ed univocità del percorso scelto dalla e della conseguente possibilità di riconoscere a quest'ultimo il Parte_1 carattere dell'irreversibilità, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
Invero, la diagnosi di disforia di genere, l'esito del percorso di transizione, il raggiunto equilibrio tra soma e psiche e l'assenza di ripensamenti e paure, nonché il rafforzamento del desiderio di rendere effettiva l'identità del sesso psicologico, dimostrano la già consolidata convinzione della ricorrente di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione.
La stessa esperienza di vita, sin dall'adolescenza, la terapia ormonale alla quale si è sottoposta, pur nella consapevolezza dei rischi a essa connessi, testimoniano come l'istante abbia avvertito di appartenere ad un sesso diverso e, identificandosi in tale diverso genere, abbia conseguito, con il trascorrere del tempo, una sua armonia ed il raggiungimento di un equilibrio psichico che si è consolidato negli anni, fino a giungere ad un percorso univoco e diretto al mutamento del sesso.
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E', quindi, rimasto accertato che l'istante ha conseguito un soddisfacente livello di integrazione dei propri organi genitali con la immagine corporea, tale da poter vivere in modo sereno e appagante sia a livello personale, sia nelle relazioni con gli altri.
Sulla base delle anzidette considerazioni va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da femminile a maschile, con l'assunzione da parte della ricorrente del nome in Per_1 luogo del nome “ . Pt_1
Quanto alla domanda di autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali, mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale deve necessariamente fare applicazione della recente pronuncia della Corte Costituzionale 143/2024, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma
4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
In particolare il giudice delle Leggi ha affermato:” La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso…… e pur non essendo priva di tratti paternalistici, rispetto a persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi, questa prescrizione normativa non può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici. Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e
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successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015. Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del
2015). La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto – che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione. Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion
d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa….. Deve essere pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Orbene nel presente procedimento ha dimostrato Parte_1
inequivocabilmente di aver completato un percorso individuale irreversibile di
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transizione, conseguendo il diritto alla rettifica anagrafica nei termini precedentemente indicati, a prescindere dall'adeguamento chirurgico, per ricorrere al quale non necessita di alcuna ulteriore autorizzazione del
Tribunale. Conclusivamente il riconosciuto diritto alla rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile consegna alla autodeterminazione individuale della ricorrente la scelta di accedere all'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento medico- chirurgico.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara improcedibile la domanda di autorizzazione ai trattamenti chirurgici per le ragioni indicate in parte motiva;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Portici (NA) di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di nel senso che Parte_1
l'indicazione del sesso femminile debba essere modificata in sesso maschile e l'indicazione del nome “ debba essere modificata in Pt_1 Per_1
(Atto n. 338, parte I, serie A, anno 2004 del Registro degli atti di nascita)
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 12.02.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dr. Giulia d'Alessandro Dr. Viviana Criscuolo
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