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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 02/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 03/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CABRINI RI, Presidente
PATERNO' AD BE, Relatore
POLITI FILIPPO, Giudice
in data 03/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5885/2023 depositato il 13/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlano N.1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXNTXNDM001081 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
ade insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna Ricorrente_1 e mette iin evidenza che con l'atto gravato l'amministrazione finanziaria ha recuperato un presunto reddito di lavoro autonomo asserivamente non dichiarato dal ricorrente;
di contro, si prospetta con l'impgnazione, che lo stesso contribuente, a seguito del preavviso di rettifica all'uopo ricevuto, aveva provveduto a chiarire la propria posizione evidenziando che il reddito in questione si riferiva alla propria quota di utile distribuito per l'anno 2016 dalla società "Società_1 SRL", dichiarato con certificazione unica e Dichiarazione quota utili attribuito, che si allega in copia.
Si è costituita l'agenzia delle entrate, contestando la fondatezza del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita l'accoglimento nei termini di seguito precisati.
E' pacifico, alla luce della documentazione prodotta e della non contestazione operata sul punto dalla
Agenzia resistente, che il reddito indicato nell'atto impugnato riguardava non redditi di lavoro autonomo, non dichiarati, bensi gli utili distribuiti nel 2016 dalla società Società_1 srl della quale il ricorrente è socio.
Tale reddito risulta dichiarato, anche se in modo errato, dal contribuente nel modello unico del 2017. In liena con quanto evidenziato dall'ufficio infatti, lo stesso andava integralmente dichiarato - nel caso di specie in misura di € 34.560,00 in luogo della minor cifra indicata;
trattandosi poi di utili da partecipazione qualificata, per l'anno 2017, tali importi contribuivano al reddito personale del socio nella misura del
58,14% e non nelle percentuali diverse e minori riportate da contribuente nella sua dichiarazione.
In tali termini, il recupero di imposta, previo anullamento dell'atto impugnato, va ridefinito, considerando l'effettiva percentuale degli utili distibuiti da tassare ai fini RP e quanto già versato alla luce di quanto in precedenza dichiarato .
Spese compensate.
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei sensi di cui alla motivazione che precede. Spese compensate
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 03/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CABRINI RI, Presidente
PATERNO' AD BE, Relatore
POLITI FILIPPO, Giudice
in data 03/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5885/2023 depositato il 13/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlano N.1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXNTXNDM001081 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
ade insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna Ricorrente_1 e mette iin evidenza che con l'atto gravato l'amministrazione finanziaria ha recuperato un presunto reddito di lavoro autonomo asserivamente non dichiarato dal ricorrente;
di contro, si prospetta con l'impgnazione, che lo stesso contribuente, a seguito del preavviso di rettifica all'uopo ricevuto, aveva provveduto a chiarire la propria posizione evidenziando che il reddito in questione si riferiva alla propria quota di utile distribuito per l'anno 2016 dalla società "Società_1 SRL", dichiarato con certificazione unica e Dichiarazione quota utili attribuito, che si allega in copia.
Si è costituita l'agenzia delle entrate, contestando la fondatezza del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita l'accoglimento nei termini di seguito precisati.
E' pacifico, alla luce della documentazione prodotta e della non contestazione operata sul punto dalla
Agenzia resistente, che il reddito indicato nell'atto impugnato riguardava non redditi di lavoro autonomo, non dichiarati, bensi gli utili distribuiti nel 2016 dalla società Società_1 srl della quale il ricorrente è socio.
Tale reddito risulta dichiarato, anche se in modo errato, dal contribuente nel modello unico del 2017. In liena con quanto evidenziato dall'ufficio infatti, lo stesso andava integralmente dichiarato - nel caso di specie in misura di € 34.560,00 in luogo della minor cifra indicata;
trattandosi poi di utili da partecipazione qualificata, per l'anno 2017, tali importi contribuivano al reddito personale del socio nella misura del
58,14% e non nelle percentuali diverse e minori riportate da contribuente nella sua dichiarazione.
In tali termini, il recupero di imposta, previo anullamento dell'atto impugnato, va ridefinito, considerando l'effettiva percentuale degli utili distibuiti da tassare ai fini RP e quanto già versato alla luce di quanto in precedenza dichiarato .
Spese compensate.
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei sensi di cui alla motivazione che precede. Spese compensate