Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/03/2002, n. 4219
CASS
Sentenza 25 marzo 2002

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La deduzione della sussistenza di atti interruttivi della prescrizione, in replica alla relativa eccezione formulata dalla controparte, si configura come una controeccezione assimilabile alle eccezioni in senso stretto, e quindi soggetta al regime delle preclusioni e delle decadenze previsto per il rito del lavoro dagli art. 416 e 437 cod. proc. civ., con la conseguenza che la parte interessata ha l'onere di tempestivamente allegare l'interruzione della prescrizione in primo grado e, in caso di sua vittoria nel primo giudizio, di specificamente riproporre la controeccezione in appello, pena la presunzione di rinuncia.

Al fine di stabilire l'inizio di decorrenza del termine prescrizionale del diritto alla rendita per malattia professionale, la consapevolezza da parte dell'assicurato della origine professionale della malattia (che, concorrendo con la conoscibilità della patologia e della sua indennizzabilità, è idonea a far decorrere il termine triennale ex art. 112 d.P.R. n. 1124 del 1965) deve essere desunta da elementi obiettivi, che siano in grado di far ritenere la conoscibilità della eziologia professionale della malattia manifestatasi, essendo irrilevante, al riguardo, il soggettivo convincimento dell'assicurato, che resta nella sfera interiore di quest'ultimo e non è, pertanto, suscettibile di alcuna verifica.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/03/2002, n. 4219
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4219
Data del deposito : 25 marzo 2002

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