Sentenza 25 marzo 2002
Massime • 2
La deduzione della sussistenza di atti interruttivi della prescrizione, in replica alla relativa eccezione formulata dalla controparte, si configura come una controeccezione assimilabile alle eccezioni in senso stretto, e quindi soggetta al regime delle preclusioni e delle decadenze previsto per il rito del lavoro dagli art. 416 e 437 cod. proc. civ., con la conseguenza che la parte interessata ha l'onere di tempestivamente allegare l'interruzione della prescrizione in primo grado e, in caso di sua vittoria nel primo giudizio, di specificamente riproporre la controeccezione in appello, pena la presunzione di rinuncia.
Al fine di stabilire l'inizio di decorrenza del termine prescrizionale del diritto alla rendita per malattia professionale, la consapevolezza da parte dell'assicurato della origine professionale della malattia (che, concorrendo con la conoscibilità della patologia e della sua indennizzabilità, è idonea a far decorrere il termine triennale ex art. 112 d.P.R. n. 1124 del 1965) deve essere desunta da elementi obiettivi, che siano in grado di far ritenere la conoscibilità della eziologia professionale della malattia manifestatasi, essendo irrilevante, al riguardo, il soggettivo convincimento dell'assicurato, che resta nella sfera interiore di quest'ultimo e non è, pertanto, suscettibile di alcuna verifica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/03/2002, n. 4219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4219 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO MILEO - Presidente -
Dott. BRUNO D'ANGELO - Consigliere -
Dott. GIANCARLO DIAGOSTINO - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAMMONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DE ES, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato CABIBBO SALVATORE, che lo rappresenta e difende la giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IINAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso i dagli avvocati CATANIA ANTONINO, DE FERRÀ GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 675/97 del Tribunale di LA SPEZIA, depositata il 12/05/98 R.G.N. 2966/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/01 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato RASPANTI per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di La Spezia del 14 dicembre 1995 l'Inail proponeva appello avverso la sentenza resa dal locale Pretore del lavoro il 7 novembre 1995, con cui era stato condannato a pagare a AR CE la rendita per ipoacusia per invalidità pari al 28%. L'Inail riproponeva in appello la eccezione di prescrizione:
respinta dal primo Giudice, il quale aveva ritenuto che il termine per esercitare il diritto decorre non dal momento in cui l'assicurato sia edotto della malattia, ma dal momento in cui lo stesso diviene consapevole del carattere professionale dell'affezione, e quindi non dal 1988, come aveva accertato la consulenza svolta in primo grado, ma dal 9 marzo 1991, epoca in cui vi era stato l'accertamento medico dei postumi consolidati e definitivi dell'affezione. Costituitosi l'assicurato, il locale Tribunale, con sentenza del 12 maggio 1998, in accoglimento del gravame, dichiarava prescritto il diritto alla rendita. Osservava il Tribunale che se è vero che il termine prescrizionale inizia a decorrere nel momento in cui la malattia si manifesta con segni e sintomi tali da rendere l'interessato edotto della sua esistenza, non è altrettanto vero che il medesimo termine decorra dal momento in cui vi sia consapevolezza del carattere professionale dell'affezione, perché la considerazione di questo elemento di carattere psicologico farebbe venire meno ogni certezza della situazione giuridica. Infatti tale consapevolezza viene solitamente raggiunta solo attraverso un accertamento medico- legale che potrebbe avvenire a distanza di anni dalla obiettiva manifestazione della malattia, con conseguente vanificazione del termine triennale prescritto dalla legge, la cui ratio è quella di farsì che l'accertamento medico avvenga in tempi prossimi all'emersione della patologia. Nella specie il CTU aveva accertato che l'ipoacusia aveva raggiunto il grado minimo di indennizzabilità già dal 1970, ancorché l'assicurato non ne avesse presumibilmente avuto consapevolezza a quell'epoca, ma solo nel 1988 data del suo pensionamento. Pertanto, concludeva il Tribunale, il diritto si era prescritto nel 1991, mentre solo nel luglio 1994 il AR aveva adito il giudice per la costituzione della rendita.
Avverso detta sentenza il AR propone ricorso affidato a due motivi. Resiste l'Inail con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 del DPR n. 1124 del 1965 e dell'art. 2943 cod. civ. nonché difetto di motivazione, perché il Tribunale,
nell'affermare che era maturato il termine triennale di prescrizione, aveva ritenuto che il medesimo non potesse essere interrotto se non dall'inizio dell'azione giudiziaria, mentre, dovendosi applicare il principio generale di cui alla disposizione codicistica citata, avrebbe dovuto considerare che la prescrizione era stata interrotta con la presentazione della domanda amministrativa del 5.4.91 e, considerata poi la sospensione di 150 giorni di cui all'art. 111 terzo comma del DPR n. 1124 del 1965, l'azione il primo luglio 1994
risultava tempestiva. Nè la questione potrebbe ritenersi preclusa per non essere stata svolta in sede di merito, perché si tratterebbe di tesi difensiva riferita ad elementi di fatto già acquisiti al giudizio.
Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 153 (come modificato per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 206 del 1988), del DPR n. 1124 del 1965, nonché dell'art. 2729 cod. civ e difetto di motivazione, per avere il Tribunale ritenuto conseguita la consapevolezza sulla natura professionale della malattia, mentre le circostanze assunte quali fatti certi attraverso i quali risalire poi al fatto da comprovare, non erano invece in grado di fornire alcun elemento certo e neppure probabile sulla esistenza di detta consapevolezza, poiché la conoscenza dell'affezione non è in grado di suggerirne la natura professionale.
Il ricorso non merita accoglimento.
Quanto al primo motivo, la questione relativa alla interruzione della prescrizione con atti diversi dalla domanda giudiziale, è tardiva in quanto sollevata solo in questa sede.
È infatti principio consolidato (cfr. Cass. 4094/94, 10904/96 e 9014/93) che la deduzione della sussistenza di atti interruttivi della prescrizione in replica alla relativa eccezione formulata dalla controparte, si configura come una controeccezione in tutto assimilabile alle eccezioni in senso stretto e quindi soggiace in tutto al regime processuale di queste ultime ed, in particolare, al regime delle preclusioni e delle decadenze previsto per il rito del lavoro dagli artt. 416 e 437 cod. proc. civ., ed è applicabile non solo alle eccezioni del convenuto, ma anche a quelle dell'attore (Cass. n. 6439 del 1988; n. 5077 del 1988). La parte interessata ha dunque l'onere di tempestivamente allegare l'interruzione della prescrizione in primo grado e, in caso di sua vittoria nel primo giudizio, di specificamente riproporre la (contro) eccezione in appello, pena la presunzione di rinuncia (Cass. n. 10661 del 1990). Inoltre, benché non sia richiesto l'impiego di formule sacramentali, la deduzione dell'avvenuta interruzione deve essere con chiarezza ad essa riferibile e rivelarne in modo inequivoco l'intento di contrastare l'eccezione avversaria;
il che esclude la possibilità di attribuire effetti ostativi dell'operatività della prescrizione alla mera produzione di documenti, pure se idonei a fornire la prova dell'interruzione della medesima (Cass. n. 800 del 1980 e n. 6197 del 1981). Tale indirizzo consolidato non può ritenersi superato dalle argomentazioni contenute nella sentenza delle Sezioni unite n. 1099 del 3 febbraio 1998, in cui si è affermato che - al di fuori di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva in cui la volontà dell'interessato costituisce elemento integrativo della fattispecie difensiva - viceversa per ogni altra allegazione la necessità o meno di un'istanza di parte non può che derivare da una specifica previsione di legge (con conseguente potere-dovere di rilevazione del giudice di fatti ritualmente acquisiti, ancorché non espressamente invocati dalla parte interessata).
Ed infatti, come la legge subordina l'eccezione di prescrizione all'istanza di parte, parimenti deve ritenersi subordinata ad istanza di parte la allegazione di tutti i fatti idonei ad impedirne l'operatività, come l'eccezione di interruzione del termine prescrizionale. D'altra parte sarebbe incongruo e nocivo per la speditezza del procedimento nonché per l'esauriente e completo spiegamento delle difese dei litiganti, pretendere la tempestività della eccezione prescrizionale dalla parte che vuole avvalersene - che è finalizzata a sgombrare il campo dalla questione e a restringere opportunamente il thema decidendum - ed ammettere poi che la controparte sia invece facoltizzata a sollevare in ogni tempo l'esistenza di fatti che ne impediscano l'operatività. Nella specie lo stesso ricorrente ammette di avere sollevato la questione solo nella presente sede e quindi tardivamente. Non merita accoglimento neppure il secondo motivo.
L'art. 112 del TU 1124 del 1965 fissa il termine triennale di prescrizione per la proposizione dell'azione giudiziaria con decorrenza dal giorno di "manifestazione della malattia professionale".
Inoltre, ai sensi dell'art. 135 del TU, la "manifestazione della malattia professionale si considera verificata - quando non determini astensione dal lavoro o emerga dopo la cessazione dell'attività" lavorativa - dal momento della denuncia all'Inail.
Con sentenza n. 206 del 25.2.88 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 38 Costituzione, il secondo comma del medesimo art. 135, nella parte in cui individua "la manifestazione" della malattia professionale, in caso di non abbandono del lavoro, nel giorno in cui viene presentata all'Inail la relativa denuncia corredata da certificato medico;
il decisum della Corte ha così eliminato la presunzione iuris e de iure che la manifestazione della malattia professionale coincida con il giorno in cui viene presentata all'Inail la relativa denuncia. Con questa sentenza, come la stessa Corte Costituzionale ha chiarito nella successiva pronunzia n. 31/91, si è inteso evitare che una denunzia tardiva, rispetto alla precedente manifestazione della malattia, potesse privare automaticamente dell'indennizzo il lavoratore la cui malattia pur si fosse verificata nei termini tabellari, consentendogli quindi di dimostrare che la malattia si era manifestata, nei termini suindicati, ancor prima della denunzia. Ma la stessa sentenza 206/88, pur assumendo specifico rilievo al fini del periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del rapporto di lavoro di cui all'allegato n. 4 del TU 1124/65, spiega riflessi anche riguardo alla decorrenza della prescrizione di cui all'art. 112 del TU.
Invero, una volta venuta meno la presunzione legale di manifestazione della malattia professionale alla data della denunzia, la decorrenza della prescrizione triennale può ben fissarsi in momento "antecedente" alla denunzia di malattia, facendo valere accertamenti medici precedenti che dimostrino l'emersione della malattia "per segni o per sintomi, che sia univoca e quindi idonea a rendere edotto l'assicurato dell'esistenza della malattia stessa e della sua incidenza sull'attitudine lavorativa e a consentirgli quindi di poter utilmente far valere il proprio diritto", così Corte Costituzionale 31/91. In tal caso spetta all'Inail di dimostrare che la malattia professionale "si era manifestata" ancor prima della denunzia in modo tale che l'assicurato ne fosse edotto, ossia che "in epoca anteriore alla denunzia" vi erano elementi che davano la certezza della malattia e della sua conoscibilità, perché in tali casi l'assicurato stesso aveva tutti gli elementi per agire per il riconoscimento del diritto nel termine triennale decorrente dalla medesima data.
Nella specie il Tribunale ha ritenuto assolto l'onere dell'Inail di dimostrare che la malattia fosse conoscibile dall'assicurato ancora prima della domanda amministrativa, che, come risulta dal ricorso, era stata proposta il 5 aprile 1991, sul rilievo in primo luogo che la ipoacusia aveva raggiunto il grado di indennizzabilità già nel lontano 1970, ancorché l'assicurato non ne avesse presumibilmente avuto consapevolezza a quell'epoca, avendo però raggiunto detta consapevolezza nel 1988, data del pensionamento, come accertato dal CTU sulla scorta di una meditata valutazione di elementi ananmestici e di esami strutturali.
Il ricorrente non si duole del rilievo per cui la conoscenza della malattia risaliva al 1988, ma eccepisce che, a quell'epoca, mancava però la consapevolezza dell'origine professionale dell'affezione. La censura non è fondata perché la "manifestazione" della malattia professionale anteriormente alla denunzia di cui all'art. 135 del citato TU, per costituire valido dies a quo ai fini del decorso della prescrizione triennale, deve essere "soggettivamente percepibile", ma non si richiede anche la consapevolezza della sua origine professionale, perché questa attiene ad un convincimento del tutto soggettivo, che resta nella sfera interiore dell'assicurato e che pertanto, come rilevato dal Tribunale, è in verità impossibile da verificare.
In ogni caso, a seguire la tesi del ricorrente, si vanificherebbe completamente quella esigenza di certezza, che dovrebbe invece caratterizzare la decorrenza dies a quo del termine prescrizionale che le pronunzie citate della Corte Costituzionale hanno comunque ricollegato a circostanze obiettive, come la "manifestazione" della malattia professionale, intesa come l'emersione di quei segni e sintomi tali da comportare la sua conoscibilità da parte dell'assicurato. (cfr. Cass. primo dicembre 1999 n. 13370 e 18 agosto 2000 n. 10951) Va inoltre tenuto presente sotto il profilo sistematico che l'art. 2935 cod. civ. prevede che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, con il che ci si riferisce alla sola possibilità legale, e non anche a quella materiale, di esercitare il diritto, trovando quindi un limite solo nelle cause giuridiche impeditive dell'esercizio del diritto e non anche nelle semplici difficoltà materiali o di fatto (cfr. tra le tante Cass. 7 gennaio 19 94 n. 94). Inoltre, a seguire la tesi del ricorrente, si consentirebbe l'azione giudiziale anche a grande distanza di tempo dall'emersione della patologia, rendendo più difficile la verifica dell'origine professionale dell'affezione. il ricorso va pertanto rigettato. Nulla per le spese, ex art. 152 Disp. Att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2002