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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/10/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 468/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
AT Morabito Presidente
EL Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ROMANO MASSIMO
appellante e
(C.F. ), in giudizio ONroparte_1 P.IVA_1 tramite (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE ROSA CP_2 P.IVA_2
NI e dell'avv. AUTUORI STEFANO
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: - riformare totalmente la Sentenza num. 1187/2019 R. Sent. emessa e depositata in data 12.12.2019 dal Tribunale di Locri e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 191/2015 (provvisoriamente esecutivo) dichiarando lo stesso inefficace e improduttivo di effetti giuridici.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore il quale si dichiara antistatario;
per parte appellata: In via principale:
• rigettare tutte domande di cui all'Atto di Appello e citazione della signora Pt_1 in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, per tutte le
[...] ragioni esposte in narrativa, e per l'effetto
• confermare integralmente la sentenza impugnata n. 1187/2019 pubblicata in data
12/12/2019 dal Tribunale di Locri
In ogni caso:
• condannare parte appellante al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Locri, proponeva Parte_1 opposizione avverso il DI n. 191/2015, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 35.448,23 in favore di procuratrice di ONroparte_3 CP_4
ON (poi divenuto , di seguito ), a titolo di
[...] ONroparte_1 corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica, e contestava l'assenza di prova del credito, l'errato calcolo dei consumi e l'illegittima applicazione dell'iva sulle accise.
Si costituiva in giudizio l'opposta, che chiedeva il rigetto dell'opposizione, allegava che la fattura era stata emessa sulla scorta dell'accertamento n. 26/2012 e dalla certificazione dei consumi operata da Enel Distribuzione spa, affermava la legittima applicazione dell'iva sulle accise e chiedeva la condanna ex art. 96 c.p.c.
Con sentenza n. 1187/2019 il Tribunale di Locri rigettava l'opposizione, rigettava la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 15.09.2020, proponeva appello, Parte_1 affermando:
1. L'errato inquadramento giuridico, poiché in assenza di contratto di somministrazione la domanda di pagamento deve necessariamente essere pag. 2/6 qualificata come risarcitoria e soggiacere alla diversa distribuzione dell'onere della prova previsto dall'art. 2043 c.c.;
2. La violazione delle regole sull'onere della prova in merito alla quantificazione dei consumi, non dimostrati dall'opposta, in quanto non risultano prodotte le bollette per tutto il periodo in contestazione;
3. La violazione della normativa comunitaria sulla abolizione della doppia imposizione sui consumi, non potendosi applicare l'iva sulle accise.
Si costituiva in giudizio tramite il suo procuratore, che eccepiva CP_6
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e nel merito la sua infondatezza, non potendosi riqualificare la richiesta di pagamento quale risarcimento del danno in presenza di un contratto di somministrazione in corso, tenendo conto altresì della ricognizione di debito in atti, per cui concludeva nei termini indicati in epigrafe.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
2.1. Il primo motivo d'appello non è meritevole di accoglimento.
L'appellante assume che la creditrice non abbia dato prova dell'esistenza del credito, che non potrebbe essere ricondotto a fattispecie contrattuale poiché si tratterebbe di risarcimento del danno da furto di energia elettrica, per il quale non è dimostrata la responsabilità di né la quantificazione dei consumi. Parte_1
L'assunto contrasta con le difese già spiegate in primo grado dalla stessa opponente, nonché alla base del secondo motivo di appello, che presuppongono l'esistenza di un titolo contrattuale, e costituisce quindi una nuova ricostruzione del fatto sulla quale non può ammettersi contestazione. Inoltre, il giudice di prime cure aveva già evidenziato la carenza di regolare contratto, e concluso che la somministrazione di energia elettrica è stata effettuata in “regime di salvaguardia, nell'ambito di un contratto eteroregolato che nasce ope legis ex DL 73/2007 (convertito con modificazioni nella legge 125/2007).
Mancando un appello specifico sul punto, non si deve esaminare la questione della applicabilità della normativa al caso di allaccio abusivo alla rete elettrica.
pag. 3/6 risulta essere l'intestataria del punto di prelievo n. 8017626102115, per il Parte_1 quale era stato fatto un primo accertamento in data 15.09.2009 (verbale di verifica n.
47/2009) nel corso del quale era stato presente il coniuge della opponente, che aveva confermato la titolarità della fornitura in capo ad Dal primo verbale Parte_1 risulta che la somministrazione era cessata per morosità dell'intestataria, e che l'allaccio era stato effettuato bypassando il contatore.
La stessa appellante era presente al secondo verbale di verifica del 29.5.2010 (n. 43/10), allorquando era stato constatato un nuovo allaccio abusivo, data dalla quale vengono ricostruiti i consumi. Al momento del terzo accesso (verbale 26/2012) con nuova verifica del prelievo irregolare di energia elettrica, era nuovamente presente
[...]
la quale si dichiarava disponibile ad essere contattata per il pagamento del Pt_1 dovuto.
Sussiste, pertanto, la prova di un rapporto di somministrazione e del prelievo irregolare da parte della signora nonché la ricognizione di una situazione debitoria, Pt_1 elementi sufficienti a far ritenere adempiuto l'onere probatorio gravante sul creditore opposto.
Il riconoscimento del debito implica l'inversione dell'onere della prova, per cui l'opponente avrebbe dovuto dimostrare l'estinzione dell'obbligazione o il suo adempimento, dimostrazione che non è stata fornita né allegata. Per quanto riguarda i consumi, appare utile analizzare detto aspetto nell'ambito del successivo motivo di appello, incentrato appunto sulla quantificazione del credito e sulla relativa prova.
2.2. Anche il secondo motivo di appello appare privo di pregio.
I consumi fatturati sono documentati dalla certificazione prodotta dal distributore, ossia un soggetto terzo rispetto al fornitore, e l'appellante si è limitata sul punto a svolgere generiche contestazioni, prive di una specifica critica al metodo di contabilizzazione e di fatturazione. La questione della produzione delle bollette e fatture e della verifica della normalità dei consumi è mal posta, in quanto applicabile ai casi di regolare funzionamento del contatore, mentre nel caso di specie c'è stata una manomissione ed un allaccio abusivo, imputabile all'appellante in quanto soggetto che ne ha beneficiato e che è l'intestatario della fornitura.
pag. 4/6 La manomissione ha impedito la contabilizzazione ordinaria, per cui la ricostruzione dei consumi è stata effettuata dall'opposta tenendo conto dei dati più attendibili, ossia quelli indicati dalla società (terza) che ha distribuito l'energia fino al punto di prelievo utilizzato dalla signora Pt_1
ON La produzione delle fatture emesse da parte del distributore nei confronti è superflua, visto che l'importo richiesto al consumatore finale in regime di salvaguardia prescinde dal prezzo richiesto dal distributore ed è calcolato applicando ai consumi le tariffe fissate ex lege. La quantificazione offerta dalla certificazione prodotta dal ON distributore costituisce, quindi, piena prova dei consumi e del credito vantato dalla .
2.3. Si deve rigettare anche l'ultimo motivo di appello.
L'assoggettamento ad IVA delle accise è coerente con le disposizioni nazionali e comunitarie, ai sensi degli artt. 78 della Direttiva 2006/112/CE, 26 e 52 del D.lgs
504/95, e proprio la normativa comunitaria specifica che l'imponibile IVA comprende anche le imposte, i dazi ed i prelievi (da considerarsi appunto costi imponibili) ad eccezione dell'IVA stessa.
I più recenti arresto giurisprudenziale in tema di iva, chiariscono che “le accise sull'energia elettrica dovute dal soggetto obbligato all'Amministrazione finanziaria rientrano nella base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto a condizione che le stesse siano state effettivamente traslate sul consumatore finale ex art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1995, poiché solo in questo caso entrano a far parte del prezzo da quest'ultimo corrisposto e vengono, dunque, a costituire un elemento del costo del prodotto venduto”. (Cass. Sez. 5, 12/03/2025, n. 6544, Rv. 674386 – 01, conf. Cass.
Sez. 5, 11/09/2024, n. 24434, Rv. 672155 – 01, Cass. Sez. 5, 16/10/2019, n. 26145, Rv.
655538 - 01). Nel caso di specie, le accise sono traslate sull'appellante, come si ricava dalla lettura della fattura, per cui sono state sottoposte correttamente ad iva in quanto costo della fornitura.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe medie (ad eccezione della fase di trattazione ed istruzione, per cui si è applicata la tariffa minima) previste per le cause di valore compreso tra € 26.001 e 52.000 dal D.M.
55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi di giudizio precedenti, nei seguenti pag. 5/6 termini: € 2.058,00 per la fase di studio, €1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione, € 3.470,00 per la fase decisionale, per un totale di € 8.469,00.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 1187/2019, così provvede: Pt_1
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 8.469,00, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 3 ottobre 2025
La Consigliera est. La Presidente
EL Morrone AT Morabito
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 468/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
AT Morabito Presidente
EL Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ROMANO MASSIMO
appellante e
(C.F. ), in giudizio ONroparte_1 P.IVA_1 tramite (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE ROSA CP_2 P.IVA_2
NI e dell'avv. AUTUORI STEFANO
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: - riformare totalmente la Sentenza num. 1187/2019 R. Sent. emessa e depositata in data 12.12.2019 dal Tribunale di Locri e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 191/2015 (provvisoriamente esecutivo) dichiarando lo stesso inefficace e improduttivo di effetti giuridici.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore il quale si dichiara antistatario;
per parte appellata: In via principale:
• rigettare tutte domande di cui all'Atto di Appello e citazione della signora Pt_1 in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, per tutte le
[...] ragioni esposte in narrativa, e per l'effetto
• confermare integralmente la sentenza impugnata n. 1187/2019 pubblicata in data
12/12/2019 dal Tribunale di Locri
In ogni caso:
• condannare parte appellante al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Locri, proponeva Parte_1 opposizione avverso il DI n. 191/2015, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 35.448,23 in favore di procuratrice di ONroparte_3 CP_4
ON (poi divenuto , di seguito ), a titolo di
[...] ONroparte_1 corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica, e contestava l'assenza di prova del credito, l'errato calcolo dei consumi e l'illegittima applicazione dell'iva sulle accise.
Si costituiva in giudizio l'opposta, che chiedeva il rigetto dell'opposizione, allegava che la fattura era stata emessa sulla scorta dell'accertamento n. 26/2012 e dalla certificazione dei consumi operata da Enel Distribuzione spa, affermava la legittima applicazione dell'iva sulle accise e chiedeva la condanna ex art. 96 c.p.c.
Con sentenza n. 1187/2019 il Tribunale di Locri rigettava l'opposizione, rigettava la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 15.09.2020, proponeva appello, Parte_1 affermando:
1. L'errato inquadramento giuridico, poiché in assenza di contratto di somministrazione la domanda di pagamento deve necessariamente essere pag. 2/6 qualificata come risarcitoria e soggiacere alla diversa distribuzione dell'onere della prova previsto dall'art. 2043 c.c.;
2. La violazione delle regole sull'onere della prova in merito alla quantificazione dei consumi, non dimostrati dall'opposta, in quanto non risultano prodotte le bollette per tutto il periodo in contestazione;
3. La violazione della normativa comunitaria sulla abolizione della doppia imposizione sui consumi, non potendosi applicare l'iva sulle accise.
Si costituiva in giudizio tramite il suo procuratore, che eccepiva CP_6
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e nel merito la sua infondatezza, non potendosi riqualificare la richiesta di pagamento quale risarcimento del danno in presenza di un contratto di somministrazione in corso, tenendo conto altresì della ricognizione di debito in atti, per cui concludeva nei termini indicati in epigrafe.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
2.1. Il primo motivo d'appello non è meritevole di accoglimento.
L'appellante assume che la creditrice non abbia dato prova dell'esistenza del credito, che non potrebbe essere ricondotto a fattispecie contrattuale poiché si tratterebbe di risarcimento del danno da furto di energia elettrica, per il quale non è dimostrata la responsabilità di né la quantificazione dei consumi. Parte_1
L'assunto contrasta con le difese già spiegate in primo grado dalla stessa opponente, nonché alla base del secondo motivo di appello, che presuppongono l'esistenza di un titolo contrattuale, e costituisce quindi una nuova ricostruzione del fatto sulla quale non può ammettersi contestazione. Inoltre, il giudice di prime cure aveva già evidenziato la carenza di regolare contratto, e concluso che la somministrazione di energia elettrica è stata effettuata in “regime di salvaguardia, nell'ambito di un contratto eteroregolato che nasce ope legis ex DL 73/2007 (convertito con modificazioni nella legge 125/2007).
Mancando un appello specifico sul punto, non si deve esaminare la questione della applicabilità della normativa al caso di allaccio abusivo alla rete elettrica.
pag. 3/6 risulta essere l'intestataria del punto di prelievo n. 8017626102115, per il Parte_1 quale era stato fatto un primo accertamento in data 15.09.2009 (verbale di verifica n.
47/2009) nel corso del quale era stato presente il coniuge della opponente, che aveva confermato la titolarità della fornitura in capo ad Dal primo verbale Parte_1 risulta che la somministrazione era cessata per morosità dell'intestataria, e che l'allaccio era stato effettuato bypassando il contatore.
La stessa appellante era presente al secondo verbale di verifica del 29.5.2010 (n. 43/10), allorquando era stato constatato un nuovo allaccio abusivo, data dalla quale vengono ricostruiti i consumi. Al momento del terzo accesso (verbale 26/2012) con nuova verifica del prelievo irregolare di energia elettrica, era nuovamente presente
[...]
la quale si dichiarava disponibile ad essere contattata per il pagamento del Pt_1 dovuto.
Sussiste, pertanto, la prova di un rapporto di somministrazione e del prelievo irregolare da parte della signora nonché la ricognizione di una situazione debitoria, Pt_1 elementi sufficienti a far ritenere adempiuto l'onere probatorio gravante sul creditore opposto.
Il riconoscimento del debito implica l'inversione dell'onere della prova, per cui l'opponente avrebbe dovuto dimostrare l'estinzione dell'obbligazione o il suo adempimento, dimostrazione che non è stata fornita né allegata. Per quanto riguarda i consumi, appare utile analizzare detto aspetto nell'ambito del successivo motivo di appello, incentrato appunto sulla quantificazione del credito e sulla relativa prova.
2.2. Anche il secondo motivo di appello appare privo di pregio.
I consumi fatturati sono documentati dalla certificazione prodotta dal distributore, ossia un soggetto terzo rispetto al fornitore, e l'appellante si è limitata sul punto a svolgere generiche contestazioni, prive di una specifica critica al metodo di contabilizzazione e di fatturazione. La questione della produzione delle bollette e fatture e della verifica della normalità dei consumi è mal posta, in quanto applicabile ai casi di regolare funzionamento del contatore, mentre nel caso di specie c'è stata una manomissione ed un allaccio abusivo, imputabile all'appellante in quanto soggetto che ne ha beneficiato e che è l'intestatario della fornitura.
pag. 4/6 La manomissione ha impedito la contabilizzazione ordinaria, per cui la ricostruzione dei consumi è stata effettuata dall'opposta tenendo conto dei dati più attendibili, ossia quelli indicati dalla società (terza) che ha distribuito l'energia fino al punto di prelievo utilizzato dalla signora Pt_1
ON La produzione delle fatture emesse da parte del distributore nei confronti è superflua, visto che l'importo richiesto al consumatore finale in regime di salvaguardia prescinde dal prezzo richiesto dal distributore ed è calcolato applicando ai consumi le tariffe fissate ex lege. La quantificazione offerta dalla certificazione prodotta dal ON distributore costituisce, quindi, piena prova dei consumi e del credito vantato dalla .
2.3. Si deve rigettare anche l'ultimo motivo di appello.
L'assoggettamento ad IVA delle accise è coerente con le disposizioni nazionali e comunitarie, ai sensi degli artt. 78 della Direttiva 2006/112/CE, 26 e 52 del D.lgs
504/95, e proprio la normativa comunitaria specifica che l'imponibile IVA comprende anche le imposte, i dazi ed i prelievi (da considerarsi appunto costi imponibili) ad eccezione dell'IVA stessa.
I più recenti arresto giurisprudenziale in tema di iva, chiariscono che “le accise sull'energia elettrica dovute dal soggetto obbligato all'Amministrazione finanziaria rientrano nella base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto a condizione che le stesse siano state effettivamente traslate sul consumatore finale ex art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1995, poiché solo in questo caso entrano a far parte del prezzo da quest'ultimo corrisposto e vengono, dunque, a costituire un elemento del costo del prodotto venduto”. (Cass. Sez. 5, 12/03/2025, n. 6544, Rv. 674386 – 01, conf. Cass.
Sez. 5, 11/09/2024, n. 24434, Rv. 672155 – 01, Cass. Sez. 5, 16/10/2019, n. 26145, Rv.
655538 - 01). Nel caso di specie, le accise sono traslate sull'appellante, come si ricava dalla lettura della fattura, per cui sono state sottoposte correttamente ad iva in quanto costo della fornitura.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe medie (ad eccezione della fase di trattazione ed istruzione, per cui si è applicata la tariffa minima) previste per le cause di valore compreso tra € 26.001 e 52.000 dal D.M.
55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi di giudizio precedenti, nei seguenti pag. 5/6 termini: € 2.058,00 per la fase di studio, €1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione, € 3.470,00 per la fase decisionale, per un totale di € 8.469,00.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 1187/2019, così provvede: Pt_1
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 8.469,00, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 3 ottobre 2025
La Consigliera est. La Presidente
EL Morrone AT Morabito
pag. 6/6