Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 27 aprile 1991 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 1994 |
Commentari • 2
- 1. Previdenza dei giornalistiAbruzzo Franco · https://www.diritto.it/ · 18 maggio 2006 · 0.70167685
Numerose sentenze della Consulta e una direttiva comunitaria dicono che l'Inpgi è un “ente pubblico”. L'uguaglianza di trattamento prevale sulle esigenze di bilancio. Nella sentenza n. 437/2002 della Corte costituzionale si legge: “E', infatti, da osservare anzitutto che il perseguimento dell'obiettivo tendenziale dell'equilibrio di bilancio non può essere assicurato da parte degli enti previdenziali delle categorie professionali …. con il ricorso ad una normativa che, trattando in modo ingiustificatamente diverso situazioni sostanzialmente uguali, si traduce in una violazione dell'art. 3 (pari dignità sociale e uguaglianza, ndr) della Costituzione. L'iscrizione ad albi o elenchi per lo …
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Giurisprudenza • 25
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/08/2025, n. 23921Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 31069-2019 proposto da: E.N.P.A.V. - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI VETERINARI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati MASSIMO RIDOLFI, GIUSEPPE TINELLI; - ricorrente - contro AZIENDA USL DI PARMA, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIA ROSARIA RUSSO VALENTINI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1517/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/04/2019 R.G.N. 1757/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/06/2025 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI; Oggetto R.G.N. …Leggi di più...
- regolamento ENPAV·
- giudicato esterno·
- obbligazioni contributive·
- disparità di trattamento·
- contributo soggettivo obbligatorio·
- attività istituzionale·
- art. 12 legge n. 136/1991·
- gerarchia delle fonti·
- attività libero-professionale·
- contributo integrativo
Versioni del testo
- Art. 1. Prestazioni 1. L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari (ENPAV) corrisponde le seguenti pensioni:
a) di vecchiaia;
b) di anzianita';
c) di inabilita' e invalidita';
d) ai superstiti, di reversibilita' o indirette.
2. Esso inoltre corrisponde le seguenti prestazioni:
a) indennita' una tantum;
b) provvidenze straordinarie.
3. Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.
4. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere b) e c) del comma 1 e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto per le pensioni indicate alle lettere a) e d) dello stesso comma.
5. Il trattamento di pensione e' comulabile con la pensione di guerra, con la pensione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione o assegno o trattamento di natura mutualistica o previdenziale e con le pensioni statali.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. Pensione di vecchiaia 1. La pensione di vecchiaia e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di eta', dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione.
2. L'assicurato che al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' non possa far valere trenta anni di contribuzione puo' continuare i versamenti per il periodo necessario al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.
3. La pensione annua e' pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, al 2 per cento della media dei piu' elevati dieci redditi annuali professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultante dalle dichiarazioni presentate per gli ultimi quindici anni solari di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione.
4. Per il calcolo della media di cui al comma 3 si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a).
I redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'articolo 17.
5. La misura della pensione non puo' essere inferiore a quattro volte il contributo soggettivo minimo di cui all'articolo 11, comma 2, a carico dell'iscritto nel secondo anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione.
6. Se la media dei redditi e' superiore a lire 42,3 milioni, la percentuale del 2 per cento di cui al comma 3 e' cosi' ridotta:
a) all'1,71 per cento per lo scaglione di reddito superiore a lire 42,3 milioni fino a lire 63,4 milioni;
b) all'1,43 per cento per lo scaglione di reddito superiore a lire 63,4 milioni fino a lire 74,1 milioni;
c) all'1,14 per cento per lo scaglione di reddito superiore a lire 74,1 milioni.
7. I soggetti che dopo la maturazione del diritto a pensione continuano l'esercizio della professione hanno diritto ad un supplemento della pensione, al compimento di ogni biennio di iscrizione e di contribuzione, decorrente dal pensionamento o anche prima, in caso di cancellazione dall'albo anche per premorienza.
Ciascun supplemento e' pari per ogni anno alle percentuali di cui ai commi 3 e 6, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento. Tali redditi sono rivalutati ai sensi del comma 4. - Art. 3. Pensione di anzianita' 1. La pensione di anzianita' e' corrisposta ai soggetti che possono far valere almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e di contribuzione all'Ente.
2. La corresponsione della pensione e' subordinata alla cancellazione dall'albo professionale ed e' incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attivita' di lavoro dipendente.
3. La pensione e' determinata con applicazione dei commi da 3 a 6 dell'articolo 2.
4. Verificandosi uno dei casi di incompatibilita' di cui al comma 2, la pensione di anzianita' e' revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilita' stessa.