Articolo 5 della Legge 27 luglio 1956, n. 769
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Versione
15 agosto 1956
Art. 5.
E' stabilito per l'esercizio finanziario 1956-57, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 , e delle leggi 2 luglio 1949, n. 408, 25 giugno 1949, n. 409, 27 dicembre 1953, n. 968, e 31 luglio 1954, n. 607 , il limite di impegno di lire 440.000.000 di cui:

1) lire 40.000.000 per la concessione:
a) del contributo previsto dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 , sui mutui da contrarsi da enti vari e cooperative edilizie a contributo statale, ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 56 e dell'art. 57 del citato decreto n. 261;
b) del contributo trentacinquennale dell'uno per cento previsto dall' art. 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408 , a favore di Comuni e di Istituti autonomi per le case popolari;

2) lire 300.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607 , per la concessione:
a) di contributi costanti da pagarsi ai sensi delle citate leggi 25 giugno 1949, n. 409, 27 dicembre 1953, n. 968, e 31 luglio 1954, n. 607 , ai proprietari che provvedono alla ricostruzione dei loro fabbricati distrutti da eventi bellici oppure agli Istituti mutuanti ai quali i proprietari stessi si sono rivolti per procurarsi i fondi necessari;
b) dei contributi rateali ai sensi del punto secondo dell' art. 39 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , ai proprietari che provvedono alla riparazione dei fabbricati ad uso di abitazione danneggiati dalla guerra;

3) lire 100.000.000 per l'attuazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati da eventi bellici di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 .
Entrata in vigore il 15 agosto 1956