Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 03/12/2025, n. 7797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7797 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07797/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02456/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2456 del 2025, proposto da
Avv. Alessio Iacobelli, difensore di sé stesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Lorenzo Maggiore;
per l'ottemperanza:
della sentenza n. 321/2023, emessa dal Tribunale di Benevento – II sezione Civile in data 25.01.2023, pubbl. il 03/02/2023, corretta con Ordinanza ex art 288 c.pc. in data 05.10.2023, n. cronol. 6166/2023 del 06/10/2023 RG n. 4294/2019 -1, notificata a mezzo Pec in data 17.10.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa AR AZ D'RI e uditi nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2025 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’avvocato ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza n. 321/2023, emessa dal Tribunale di Benevento – II sezione Civile, passata in giudicato, che, per quanto ne importa, ha condannato il Comune di San Lorenzo Maggiore a corrispondergli l’importo di € 4.366,60, oltre 15% rimborso forfettario ex art. 13 TPF oltre IVA, se dovuta e CPA come per legge.
2. In aggiunta alla domanda principale, il ricorrente ha avanzato richiesta di nomina di un Commissario ad acta (con il compito di provvedere in sostituzione dell’Amministrazione in caso di persistenza nell’inadempimento), oltre che al pagamento delle spese di giudizio.
3. Nella mancata costituzione del Comune intimato, alla camera di consiglio del 16 ottobre 2025 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
4. Il ricorso è fondato e va accolto.
5. La sentenza della cui ottemperanza si controverte è infatti passata in cosa giudicata (come risulta dal certificato di mancata proposizione di gravame in atti); detta sentenza è stata ritualmente notificata dal ricorrente ed è decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo equivalente a quello esecutivo, ex art. 14, comma 1, D.L. 31/12/1996 n. 669, convertito con modificazioni dalla L. 28/2/1997 n. 30.
Il Comune di San Lorenzo Maggiore, a tutt’oggi, non ha provveduto ad eseguire quanto statuito nella sentenza di cui sopra, non avendo dimostrato di aver eseguito il pagamento richiesto.
Sussistono pertanto tutti i presupposti per l’accoglimento del ricorso in ottemperanza ex art. 112 c.p.a., poiché, a fronte dell’allegazione del titolo giudiziale fonte del diritto di credito l’amministrazione comunale non ha provato di aver adempiuto al suo debito.
6. In conclusione, deve condannarsi il Comune di San Lorenzo Maggiore a dare esecuzione alla sentenza in epigrafe entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero dal perfezionamento della notifica di essa a cura di parte, se anteriore alla comunicazione.
Per quanto riguarda gli interessi sul credito vantato, come richiesto dal ricorrente, essi possono essere riconosciuti a far data dal decorso di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
Sono inoltre dovuti, come statuito nella sentenza, tutti gli oneri di legge (IVA, contributo alla Cassa Avvocati e spese generali, dovute ai sensi del DM 55/2014).
7. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora Commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Benevento, con facoltà di subdelega, che, entro l'ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell'amministrazione inadempiente.
Il compenso del commissario ad acta , se dovuto, è posto a carico del Comune inadempiente.
8. Le spese del presente giudizio cedono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Comune di San Lorenzo Maggiore di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe nei sensi e termini di cui in motivazione, provvedendo a quanto dalla stessa statuito e alla corresponsione alla parte ricorrente di quanto in ragione di ciò dovutole.
Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora il Commissario ad acta come in motivazione.
Condanna il Comune di San Lorenzo Maggiore al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre agli accessori di legge, e alla rifusione del contributo unificato se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR RA MA, Presidente
AR AZ D'RI, Consigliere, Estensore
NA AT, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR AZ D'RI | AR RA MA |
IL SEGRETARIO