Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 106
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Abuso del diritto

    La Corte ritiene che l'operazione non configuri abuso del diritto poiché la rivalutazione delle partecipazioni, pur effettuata in prossimità della cessione, è legittima e consentita dalla normativa. La cessione delle quote ha permesso l'uscita di un socio (Nominativo_3) dalla compagine familiare, realizzando un riassetto societario con ragioni economiche apprezzabili (uscita anticipata della madre, passaggio del controllo ai figli) e non solo un mero risparmio fiscale. La fusione successiva, pur potendo essere realizzata diversamente, non altera la legittimità delle operazioni precedenti, soprattutto considerando che la società incorporante non aveva la liquidità necessaria per un acquisto diretto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 106
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
    Numero : 106
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo