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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/07/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 364/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott. Alessandro Cabianca Giudice
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 364 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 23.01.2025 da:
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
AG (Ve), Via Grimani n. 22 int. 1., elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Rommy Granini (pec: in Camponogara (VE), Piazzetta Email_1
Unità D'Italia 17, che lo rappresenta ed assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo e
(c.f. , nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
AG (Ve), Via Grimani n. 22 int. 1, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Galiano
Gabriella (pec: in Noale (Ve), Piazza XX Settembre 28/A, Email_2
che la rappresenta ed assiste per procura ricorrenti e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da verbale d'udienza del
08.07.2025, che di seguito si riproducono: emettere “sentenza di omologazione alle seguenti condizioni: 1) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa con obbligo di reciproco rispetto. 2) la FI minore , nata a [...], il [...] sarà affidata, in via condivisa, ad PE
entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione da assumersi singolarmente da quel genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. 3) PE
sarà collocata anagraficamente, presso la madre, SI.ra , nell'immobile sito AG CP_1
(Ve), Piazza Bertati n. 3 int. 1 che la stessa condurrà in locazione, mentre l'immobile coniugale resterà nella piena e libera disponibilità del SI. , che ne è, a tutti gli effetti, esclusivo Parte_1
proprietario, con tutti i mobili e suppellettili ivi presenti;
4)Il SI. terrà con sé la FI Parte_1
a week end alternati dal venerdì sera, andandola a prendere presso l'abitazione materna PE
e sino al lunedì mattina, giorno in cui la riaccompagnerà a scuola. Durante la settimana il diritto di visita sarà libero, essendo, peraltro, le abitazioni dei due genitori molto vicine e comunque sarà assicurato al SI. di tenere con sé a dormire almeno due giorni la settimana, Parte_1 PE
quando seguirà il week end, e almeno tre giorni la settimana, quando non seguirà il week end, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di . Anche in tali casi il SI. PE
Loro si premurerà di prendere presso l'abitazione materna prima di cena e di Pt_1 PE
accompagnarla a scuola il giorno successivo. In ogni caso i genitori si accordano sin da ora
CP_ affinché, durante la settimana, la SI.ra vada ad accompagnare all'attività sportiva PE
e il SI. vada a prendere al termine dell'attività sportiva. Parte_1 PE
- I genitori si accorderanno, entro il 31 maggio di ogni anni, per le vacanze estive di PE
assicurandosi che la stessa trascorra con il padre almeno due settimane consecutive. Laddove la madre decida di prenotare un viaggio e quindi di portare in località di villeggiatura il PE padre dovrà essere informato. Parimenti, laddove il padre decida di portare , durante le PE
vacanze estive, in luogo di villeggiatura dovrà darne comunicazione alla SI.ra Preo.
Le vacanze invernali saranno trascorse in maniera paritetica da con entrambe i genitori, PE
i quali si assicureranno che, ad anni alterni, trascorrerà il Natale con un genitore e l'ultimo PE
giorno dell'anno con l'altro. Lo stesso dicasi per le vacanze pasquali;
- i genitori si impegnano affinché trascorra con il genitore il giorno del suo compleanno. PE
Il giorno del compleanno di verrà, invece, trascorso, con il genitore presso cui è collocata PE
quel giorno.
- i genitori si impegnano a condividere tutte le informazioni che riguardano la FI in merito a scuola, salute, uscite con gli amici etc.
- Ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza della FI e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi.
- Ogni genitore deve attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche.
- Ogni genitore ha l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano della bambina.
- Entrambi i genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per . PE
5) il SI. si obbliga a corrispondere alla SI.ra , entro il giorno 05 di ogni Parte_1 CP_1
mese, e a mezzo bonifico bancario sulle coordinate bancarie che gli verranno comunicate, la somma di € 1.300,00 (milletrecento/00) a titolo di concorso al mantenimento ordinario della FI
, salvo rivalutazione Istat e si obbliga a corrispondere alla SI.ra il 50% delle PE CP_1
spese straordinarie da essa sostenute, da intendersi quelle elencate nel Protocollo Famiglia di
Venezia del 2019, che si intende richiamato. L'importo di cui alle spese straordinarie dovrà essere corrisposto entro il giorno _5__ del mese successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta. Tra le spese straordinarie che non andranno divise in pari misura tra i genitori vi sono quelle relative all'abbonamento dello sport praticato da (tennis) e quelle relativa alla retta dell'Istituto PE
scolastico frequentato da stori). Dette spese saranno sostenute, in via esclusiva, dal SI. PE
. Resta inteso che la retta della scuola privata di sarà sostenuta dal SI. Parte_1 PE sino al completamento della scuola media inferiore. Laddove desiderasse Parte_1 PE
proseguire il percorso di studi presso l'Istituto privato Astori e questo suo desiderio fosse assecondato dal padre, costui ne sosterrà la relativa retta. La SI.ra , in altri termini, CP_1
non si farà carico di rette inerenti la scuola privata di . PE
6) Con il presente atto, i coniugi – come precisato in premessa - a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro in essere convengono quanto segue: la SI.ra trasferisce la propria quota di proprietà (pari al 50%) dell'immobile sito CP_1
in Jesolo (Ve) all'angolo tra Via IA NI e Via Cavalieri di Vittorio Veneto, acquistato in data 5.12.2022 a rogito Notaio (repertorio n. 22551 – Raccolta n. 5810 – Persona_2
Registrato presso Agenzia delle Entarte il 12.12.2022 numero 31658 Seie 1T (cfr doc. 3) al SI.
, che accetta, divenendo così titolare per intero del predetto bene immobile così Parte_1
catastalmente censito al N.C.E.U del Comune di Jesolo (VE) al Foglio 77:
- particella 1282 sub 8 Via Cavalieri di Vittorio Veneto, n. snc, piano T, cat A/2, cl. 4, vani 3, superficie catastale mq 52 (escluse aree scoperte mq 50), R.C. euro 294,38.
- Particella 1282 sub 2 Via Cavalieri di Vittorio Veneto, n. snc, piano T, cat C/6, cl. 3, mq
13, superficie catastale mq 13, R.C. euro 28,20; trattasi di appartamento al piano terra avente accesso dal civico 40 di Via Cavalieri di Via
Vittorio Veneto, contraddistinto dal numero interno 1, composto da: ingresso, pranzo-soggiorno con angolo cottura, disimpegno, una camera e bagno, con annessi due scoperti esclusivi di pertinenza posti a sud-ovest e a nord-est dell'appartamento.
Confini: appartamenti di cui ai subb 7 e 10 e altresì scoperti comuni di cui ai subb 6 e 9, salvo altri o più precisi;
posto auto scoperto al piano terra, il quarto entrando da Via Cavalieri di Vittorio Veneto;
Confini: area di manovra di cui al sub 1 e posto auto scoperto di cui al sub 3, salvo altri o più precisi.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 Co 1 bis della Legge 27.2.1985 n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni la parte cedente dichiara, e la parte cessionaria prende atto, che i dati catastali relativi alla unità immobiliare urbana oggetto del presente trasferimento corrispondono all'ultima planimetria depositata presso il Catasto Edilizio Urbano e che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
Il fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari in oggetto risulta eretto sull'area identificata nel Catasto Terreni del Comune di Jesolo al foglio 77 con la particella 1282 della superficie complessiva di mq 1.115.
Nella vendita è compresa la comproprietà delle parti comuni del fabbricato ai sensi dell'art. 1117
c.c., tra le quali, in particolare:
- L'area coperta;
- L'area di manovra di cui al sub 1, bene non censibile comune ai subb 2, 3, 4 e 5;
- L'ingresso, i marciapiedi, i camminamenti e le aree verdi di cui al sub 6, bene non censibile comune ai subb 7, 8, 10, 11, 12 e 13;
- L'area di manovra e le aree verdi di cui ai sub 9, bene non censibile comune ai subb 7, 8,
10, 11, 12 e 13;
- Le fondazioni, i muri maestri, nonché le opere e gli impianti che servono all'uso e al godimento comune.
La parte venditrice dichiara e la parte acquirente ne prende atto ad ogni conseguente effetto che non è stato costituito formalmente il condominio e che la gestione dei servizi accessori, dei beni e degli spazi comuni avviene in autogestione a cui la parte acquirente, con la sottoscrizione del presente accordo, aderisce.
Quanto oggetto della presente cessione è pervenuto alla precedente proprietaria, SI.ra ER
, in forza di atto di donazione in data 22.07.2008 repertorio n. 9872, Notaio
[...] [...]
di San Donà di Piave, registrato a San Donà di Piave in data 28 luglio 2008 al n. 3229 Per_4
serie 1T e trascritto a Venezia il 29 luglio 2008 ai nn. 27705 Reg. Gen. E 17331 Reg. Part., cui hanno fatto seguito
• Atto di divisione, senza conguagli, in data 29 luglio 2008 repertorio n. 86.349, Notaio
[...]
di Jesolo, registrato a San Donà di Piave in data 2 agosto 2008 al n. 3363 serie 1T Per_5
e trascritto a Venezia in data 4 agosto 2008 ai nn.28618 Reg. Gen. E 17982 Reg. Part.; • Atto di divisione, senza conguagli, a rogito Notaio in data 29 dicembre Persona_2
2021 repertorio n. 22.313, registrato a Venezia in data 30 dicembre 2021 al n. 34112 serie
1T e trascritto a Venezia in data 30 dicembre 2021 ai nn. 48090 Reg. Gen. e 34624 Reg.
Part.
La parte acquirente per l'intero dichiara di essere a conoscenza che vi è possibilità di riduzione da parte dei legittimari del donante ex artt. 553 e ss c.c. qualora la donazione sia lesiva dei loro diritti.
Il prezzo per la cessione della suddetta quota immobiliare viene concordato tra le parti in €
42.000,00 (quarantaduemila/00) corrisposti dal SI. alla SI.ra in data Parte_1 CP_1
CP_ 02.07.2025 a mezzo bonifico bancario per cui con la sottoscrizione del presente atto la SI.ra ne rilascia quietanza.
Le parti dichiarano che quanto oggetto di vendita è considerato a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui il bene immobile attualmente si trova, con azioni o ragioni, cose comuni ex art 1117
c.c., servitù attive e passive, accessioni, pertinenze ed infissi e con tutti i patti e le condizioni previsti nell'atto di provenienza.
La parte venditrice garantisce la proprietà e la disponibilità di quanto dedotto nel presente accordo e la sua libertà da ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli od altri vincoli a favore di terzi e così lo trasferisce alla parte acquirente, surrogandola in ogni diritto, azione o ragione ad essa spettante in dipendenza della citata provenienza.
Parte venditrice dichiara, inoltre, che quanto oggetto di trasferimento è stato edificato sul lotto n.
15 e che tale area:
1. Ricade all'interno dell'Ambito 14 del Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) denominato
“NI” per l'attuazione del quale è stato costituito il con Controparte_2
atto a rogito del Notaio di Jesolo in data 11 aprile 2003 repertorio n. 77.046 Persona_5
registrato a San Donà di Piave in data 29.4.2003 al n. 838 Atti Pubblici e trascritto a
Venezia in data 9 maggio 2003 ai nn. 19982/13112; ed è stata stipulata con il Comune di
Jesolo la convenzione urbanistica di cui all'atto a rogito del Notaio di Jesolo Persona_5
in data 16 ottobre 2007 repertorio n. 85.105, registrato a San Donà di Piave in data 2 novembre 2007 al n. 3812 Serie 1T e trascritto a Venezia in data 5 novembre 2007 ai nn. 44654/25360 del quale si richiamano e approvano i relativi patti, condizioni, obblighi e servitù.
2. È soggetta ai vincoli e alle prescrizioni di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) di cui all'atto unilaterale d'obbligo in data 14 maggio 2009 repertorio n. 87.353, Notaio
[...]
di Jesolo, registrato a San Donà di Piave in data 20 maggio 2009 al n. 2017 serie Per_5
1T e trascritto a Venezia in data 21 maggio 2009 ai nn. 17303/10541, cui ha fatto seguito
“atto unilaterale d'obbligo per l'attuazione di interventi residenziali convenzionati” autenticato nelle firme dal Notaio di Treviso in data 14 marzo Persona_6
2012 repertorio n. 70662, registrato a Treviso in data 16 marzo 2012 al n. 3490 Serie 1T e trascritto a Venezia in data 20 marzo 2012 ai nn. 8226/5912, mediante i quali sono stati destinati a i soli appartamenti posti al primo piano, con annessi sottotetti, che CP_3
pertanto non riguardano l'immobile oggetto di trasferimento.
Al riguardo parte venditrice dichiara e parte acquirente prende atto che la citata convenzione non costituisce un elemento pregiudizievole per il normale utilizzo degli immobili oggetto di trasferimento.
Parte venditrice garantisce la conformità degli impianti tutti (dell'appartamento e condominiali) alla normativa vigente all'epoca della loro installazione.
Ai sensi della vigente normativa urbanistica, nella consapevolezza della propria responsabilità penale prevista nell'ipotesi di dichiarazioni mendaci e assumendosi tutte le garanzie anche per eventuali sanzioni amministrative, parte venditrice dichiara che quanto ricevuto e oggetto di cessione è stato costruito in forza di:
• permesso di costruire n. rilasciato dal Comune di Jesolo in data 28 luglio 2009 NumeroD_1
protocollo n. 08/060805 – 09/021831 (pratica edilizia n. 08/01053), cui ha fatto seguito variante in sanatoria n. T/2012/4088 rilasciata in data 5 aprile 2012 protocollo n.
GE/2011/0038265 – GE/2012/0010491 (pratica edilizia n. 2011/748);
• Dichiarazione di agibilità a decorrere dal 1 agosto 2012 in forza di certificato di agibilità n.
B/2012/6325 in pari data protocollo n. GE/2012/0027346 (Pratica Agibilità n. 2012/105). Parte venditrice dichiara che quanto oggetto della presente cessione non è stato oggetto di opere per cui fossero necessari provvedimenti autorizzativi a norma della L. n. 47/1985.
Parte acquirente dichiara di essere già in possesso del certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Jesolo.
Ai sensi dell'art. 6 /2 – ter D.Lgs 192/2005 parte cessionaria dichiara di aver ricevuto da parte cedente tutte le informazioni e la documentazione inerente alla certificazione energetica dell'immobile che si allega sub doc. 11. L'immobile è classificato in classe energetica C.
Parte venditrice rinunzia ad ogni eventuale ipoteca legale.
Le parti dichiarano non esservi prelazioni legali sul bene oggetto di cessione.
I coniugi chiedono, in relazione alla suddetta attribuzione patrimoniale l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 precisando altresì che, laddove il presente trasferimento di proprietà degli immobili come sopra identificati comporti degli oneri e/o spese, essi saranno interamente a carico di parte acquirente e dunque del SI. come saranno a carico del SI. anche eventuali imposte, Parte_1 Parte_1
tasse, tributi, ecc. pregressi e sempre relativi all'immobile oggetto di cessione;
Le parti dichiarano di esonerare i sottoscritti difensori da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia dell'immobile ceduto.
Le parti dichiarano di esonerare il Conservatore da qualsivoglia responsabilità.
Le parti vengono informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Giudice si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà da intendersi quale condizione della separazione. Nel caso di invalidità dell'atto e/o nel caso in cui il Conservatore rifiutasse la trascrizione, le parti si impegnano ad effettuare la stipula davanti al Notaio. Le parti si impegnano a curare la trascrizione dell'atto.
Le parti dichiarano che la cessione avrà efficacia dal decreto di omologa della separazione consensuale. 7) con la sottoscrizione del presente accordo il SI. s'impegna, entro e Parte_1
non oltre la data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente dell'intestato Tribunale o, al più, entro dieci giorni dalla sentenza di omologazione, a liberare la SI.ra dal contratto di CP_1
mutuo siglato in data 5.12.2022 a rogito del Notaio , repertorio n. 22551 e Persona_2
raccolta n. 5810, registrato presso Agenzia delle Entrate di Venezia in data 12.12.2022 (Cfr doc. 4). 8) ferma la disposizione patrimoniale di cui al punto 6) con la sottoscrizione del presente accordo le parti dichiarano di non aver nulla a che pretendere le une nei confronti delle altre per alcun titolo e/o ragione e la SI.ra rinuncia alla corresponsione di un assegno di mantenimento a CP_1
suo favore essendo la stessa economicamente autosufficiente. 9) L'assegno unico familiare, se dovuto, sarà percepito dalla SI.ra mentre le detrazioni fiscali saranno equamente CP_1
CP_ divise. 10) si da atto che i coniugi e si danno reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei Pt_1
passaporti per sé stessi e per la FI . PE
Le parti concordemente chiedono omologarsi la separazione alle condizioni condivise. per il P.M. intervenuto: “ accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 23.01.2025 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, i sig.ri e espongono di aver CP_1 Parte_1
contratto matrimonio concordatario in Salzano in data 02.07.2011, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Salzano (Ve) al n. 22, parte II, serie A, dell'anno 2011, optando per il regime della separazione dei beni. Dal matrimonio è nata in data [...] la FI
. PE
Ritenendo non proseguibile la vita coniugale, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa, anche con riferimento alla FI.
All'udienza del 08.07.2025, fissata per la comparizione personale delle parti avanti al Giudice delegato, i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito per l'accoglimento della domanda svolta chiedendo l'omologa delle condizioni di cui al ricorso e riportate in epigrafe le quali prevedono anche la regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali, con trasferimento immobiliare confermato e sottoscritto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta. Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché non contrarie alla legge e conformi all'interesse morale e materiale della FI minore. Nel complesso, infatti, le condizioni pattuite dalle parti sono idonee a garantire le esigenze della minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
Si prende atto degli ulteriori accordi di natura economica raggiunti dalle parti, comprensivi di trasferimento immobiliare.
Vanno compensate le spese di lite, considerata la natura del giudizio e la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e congiuntisi in matrimonio CP_1 Parte_1
in data 02.07.2011, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Salzano (Ve) al n. 22, parte II, serie A, dell'anno 2011, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi patrimoniali intervenuti fra le parti;
- Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 09.07.2025.
Il Presidente rel. ed estensore dott.ssa Tania Vettore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott. Alessandro Cabianca Giudice
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 364 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 23.01.2025 da:
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
AG (Ve), Via Grimani n. 22 int. 1., elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Rommy Granini (pec: in Camponogara (VE), Piazzetta Email_1
Unità D'Italia 17, che lo rappresenta ed assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo e
(c.f. , nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
AG (Ve), Via Grimani n. 22 int. 1, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Galiano
Gabriella (pec: in Noale (Ve), Piazza XX Settembre 28/A, Email_2
che la rappresenta ed assiste per procura ricorrenti e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da verbale d'udienza del
08.07.2025, che di seguito si riproducono: emettere “sentenza di omologazione alle seguenti condizioni: 1) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa con obbligo di reciproco rispetto. 2) la FI minore , nata a [...], il [...] sarà affidata, in via condivisa, ad PE
entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione da assumersi singolarmente da quel genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. 3) PE
sarà collocata anagraficamente, presso la madre, SI.ra , nell'immobile sito AG CP_1
(Ve), Piazza Bertati n. 3 int. 1 che la stessa condurrà in locazione, mentre l'immobile coniugale resterà nella piena e libera disponibilità del SI. , che ne è, a tutti gli effetti, esclusivo Parte_1
proprietario, con tutti i mobili e suppellettili ivi presenti;
4)Il SI. terrà con sé la FI Parte_1
a week end alternati dal venerdì sera, andandola a prendere presso l'abitazione materna PE
e sino al lunedì mattina, giorno in cui la riaccompagnerà a scuola. Durante la settimana il diritto di visita sarà libero, essendo, peraltro, le abitazioni dei due genitori molto vicine e comunque sarà assicurato al SI. di tenere con sé a dormire almeno due giorni la settimana, Parte_1 PE
quando seguirà il week end, e almeno tre giorni la settimana, quando non seguirà il week end, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di . Anche in tali casi il SI. PE
Loro si premurerà di prendere presso l'abitazione materna prima di cena e di Pt_1 PE
accompagnarla a scuola il giorno successivo. In ogni caso i genitori si accordano sin da ora
CP_ affinché, durante la settimana, la SI.ra vada ad accompagnare all'attività sportiva PE
e il SI. vada a prendere al termine dell'attività sportiva. Parte_1 PE
- I genitori si accorderanno, entro il 31 maggio di ogni anni, per le vacanze estive di PE
assicurandosi che la stessa trascorra con il padre almeno due settimane consecutive. Laddove la madre decida di prenotare un viaggio e quindi di portare in località di villeggiatura il PE padre dovrà essere informato. Parimenti, laddove il padre decida di portare , durante le PE
vacanze estive, in luogo di villeggiatura dovrà darne comunicazione alla SI.ra Preo.
Le vacanze invernali saranno trascorse in maniera paritetica da con entrambe i genitori, PE
i quali si assicureranno che, ad anni alterni, trascorrerà il Natale con un genitore e l'ultimo PE
giorno dell'anno con l'altro. Lo stesso dicasi per le vacanze pasquali;
- i genitori si impegnano affinché trascorra con il genitore il giorno del suo compleanno. PE
Il giorno del compleanno di verrà, invece, trascorso, con il genitore presso cui è collocata PE
quel giorno.
- i genitori si impegnano a condividere tutte le informazioni che riguardano la FI in merito a scuola, salute, uscite con gli amici etc.
- Ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza della FI e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi.
- Ogni genitore deve attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche.
- Ogni genitore ha l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano della bambina.
- Entrambi i genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per . PE
5) il SI. si obbliga a corrispondere alla SI.ra , entro il giorno 05 di ogni Parte_1 CP_1
mese, e a mezzo bonifico bancario sulle coordinate bancarie che gli verranno comunicate, la somma di € 1.300,00 (milletrecento/00) a titolo di concorso al mantenimento ordinario della FI
, salvo rivalutazione Istat e si obbliga a corrispondere alla SI.ra il 50% delle PE CP_1
spese straordinarie da essa sostenute, da intendersi quelle elencate nel Protocollo Famiglia di
Venezia del 2019, che si intende richiamato. L'importo di cui alle spese straordinarie dovrà essere corrisposto entro il giorno _5__ del mese successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta. Tra le spese straordinarie che non andranno divise in pari misura tra i genitori vi sono quelle relative all'abbonamento dello sport praticato da (tennis) e quelle relativa alla retta dell'Istituto PE
scolastico frequentato da stori). Dette spese saranno sostenute, in via esclusiva, dal SI. PE
. Resta inteso che la retta della scuola privata di sarà sostenuta dal SI. Parte_1 PE sino al completamento della scuola media inferiore. Laddove desiderasse Parte_1 PE
proseguire il percorso di studi presso l'Istituto privato Astori e questo suo desiderio fosse assecondato dal padre, costui ne sosterrà la relativa retta. La SI.ra , in altri termini, CP_1
non si farà carico di rette inerenti la scuola privata di . PE
6) Con il presente atto, i coniugi – come precisato in premessa - a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro in essere convengono quanto segue: la SI.ra trasferisce la propria quota di proprietà (pari al 50%) dell'immobile sito CP_1
in Jesolo (Ve) all'angolo tra Via IA NI e Via Cavalieri di Vittorio Veneto, acquistato in data 5.12.2022 a rogito Notaio (repertorio n. 22551 – Raccolta n. 5810 – Persona_2
Registrato presso Agenzia delle Entarte il 12.12.2022 numero 31658 Seie 1T (cfr doc. 3) al SI.
, che accetta, divenendo così titolare per intero del predetto bene immobile così Parte_1
catastalmente censito al N.C.E.U del Comune di Jesolo (VE) al Foglio 77:
- particella 1282 sub 8 Via Cavalieri di Vittorio Veneto, n. snc, piano T, cat A/2, cl. 4, vani 3, superficie catastale mq 52 (escluse aree scoperte mq 50), R.C. euro 294,38.
- Particella 1282 sub 2 Via Cavalieri di Vittorio Veneto, n. snc, piano T, cat C/6, cl. 3, mq
13, superficie catastale mq 13, R.C. euro 28,20; trattasi di appartamento al piano terra avente accesso dal civico 40 di Via Cavalieri di Via
Vittorio Veneto, contraddistinto dal numero interno 1, composto da: ingresso, pranzo-soggiorno con angolo cottura, disimpegno, una camera e bagno, con annessi due scoperti esclusivi di pertinenza posti a sud-ovest e a nord-est dell'appartamento.
Confini: appartamenti di cui ai subb 7 e 10 e altresì scoperti comuni di cui ai subb 6 e 9, salvo altri o più precisi;
posto auto scoperto al piano terra, il quarto entrando da Via Cavalieri di Vittorio Veneto;
Confini: area di manovra di cui al sub 1 e posto auto scoperto di cui al sub 3, salvo altri o più precisi.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 Co 1 bis della Legge 27.2.1985 n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni la parte cedente dichiara, e la parte cessionaria prende atto, che i dati catastali relativi alla unità immobiliare urbana oggetto del presente trasferimento corrispondono all'ultima planimetria depositata presso il Catasto Edilizio Urbano e che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
Il fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari in oggetto risulta eretto sull'area identificata nel Catasto Terreni del Comune di Jesolo al foglio 77 con la particella 1282 della superficie complessiva di mq 1.115.
Nella vendita è compresa la comproprietà delle parti comuni del fabbricato ai sensi dell'art. 1117
c.c., tra le quali, in particolare:
- L'area coperta;
- L'area di manovra di cui al sub 1, bene non censibile comune ai subb 2, 3, 4 e 5;
- L'ingresso, i marciapiedi, i camminamenti e le aree verdi di cui al sub 6, bene non censibile comune ai subb 7, 8, 10, 11, 12 e 13;
- L'area di manovra e le aree verdi di cui ai sub 9, bene non censibile comune ai subb 7, 8,
10, 11, 12 e 13;
- Le fondazioni, i muri maestri, nonché le opere e gli impianti che servono all'uso e al godimento comune.
La parte venditrice dichiara e la parte acquirente ne prende atto ad ogni conseguente effetto che non è stato costituito formalmente il condominio e che la gestione dei servizi accessori, dei beni e degli spazi comuni avviene in autogestione a cui la parte acquirente, con la sottoscrizione del presente accordo, aderisce.
Quanto oggetto della presente cessione è pervenuto alla precedente proprietaria, SI.ra ER
, in forza di atto di donazione in data 22.07.2008 repertorio n. 9872, Notaio
[...] [...]
di San Donà di Piave, registrato a San Donà di Piave in data 28 luglio 2008 al n. 3229 Per_4
serie 1T e trascritto a Venezia il 29 luglio 2008 ai nn. 27705 Reg. Gen. E 17331 Reg. Part., cui hanno fatto seguito
• Atto di divisione, senza conguagli, in data 29 luglio 2008 repertorio n. 86.349, Notaio
[...]
di Jesolo, registrato a San Donà di Piave in data 2 agosto 2008 al n. 3363 serie 1T Per_5
e trascritto a Venezia in data 4 agosto 2008 ai nn.28618 Reg. Gen. E 17982 Reg. Part.; • Atto di divisione, senza conguagli, a rogito Notaio in data 29 dicembre Persona_2
2021 repertorio n. 22.313, registrato a Venezia in data 30 dicembre 2021 al n. 34112 serie
1T e trascritto a Venezia in data 30 dicembre 2021 ai nn. 48090 Reg. Gen. e 34624 Reg.
Part.
La parte acquirente per l'intero dichiara di essere a conoscenza che vi è possibilità di riduzione da parte dei legittimari del donante ex artt. 553 e ss c.c. qualora la donazione sia lesiva dei loro diritti.
Il prezzo per la cessione della suddetta quota immobiliare viene concordato tra le parti in €
42.000,00 (quarantaduemila/00) corrisposti dal SI. alla SI.ra in data Parte_1 CP_1
CP_ 02.07.2025 a mezzo bonifico bancario per cui con la sottoscrizione del presente atto la SI.ra ne rilascia quietanza.
Le parti dichiarano che quanto oggetto di vendita è considerato a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui il bene immobile attualmente si trova, con azioni o ragioni, cose comuni ex art 1117
c.c., servitù attive e passive, accessioni, pertinenze ed infissi e con tutti i patti e le condizioni previsti nell'atto di provenienza.
La parte venditrice garantisce la proprietà e la disponibilità di quanto dedotto nel presente accordo e la sua libertà da ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli od altri vincoli a favore di terzi e così lo trasferisce alla parte acquirente, surrogandola in ogni diritto, azione o ragione ad essa spettante in dipendenza della citata provenienza.
Parte venditrice dichiara, inoltre, che quanto oggetto di trasferimento è stato edificato sul lotto n.
15 e che tale area:
1. Ricade all'interno dell'Ambito 14 del Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) denominato
“NI” per l'attuazione del quale è stato costituito il con Controparte_2
atto a rogito del Notaio di Jesolo in data 11 aprile 2003 repertorio n. 77.046 Persona_5
registrato a San Donà di Piave in data 29.4.2003 al n. 838 Atti Pubblici e trascritto a
Venezia in data 9 maggio 2003 ai nn. 19982/13112; ed è stata stipulata con il Comune di
Jesolo la convenzione urbanistica di cui all'atto a rogito del Notaio di Jesolo Persona_5
in data 16 ottobre 2007 repertorio n. 85.105, registrato a San Donà di Piave in data 2 novembre 2007 al n. 3812 Serie 1T e trascritto a Venezia in data 5 novembre 2007 ai nn. 44654/25360 del quale si richiamano e approvano i relativi patti, condizioni, obblighi e servitù.
2. È soggetta ai vincoli e alle prescrizioni di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) di cui all'atto unilaterale d'obbligo in data 14 maggio 2009 repertorio n. 87.353, Notaio
[...]
di Jesolo, registrato a San Donà di Piave in data 20 maggio 2009 al n. 2017 serie Per_5
1T e trascritto a Venezia in data 21 maggio 2009 ai nn. 17303/10541, cui ha fatto seguito
“atto unilaterale d'obbligo per l'attuazione di interventi residenziali convenzionati” autenticato nelle firme dal Notaio di Treviso in data 14 marzo Persona_6
2012 repertorio n. 70662, registrato a Treviso in data 16 marzo 2012 al n. 3490 Serie 1T e trascritto a Venezia in data 20 marzo 2012 ai nn. 8226/5912, mediante i quali sono stati destinati a i soli appartamenti posti al primo piano, con annessi sottotetti, che CP_3
pertanto non riguardano l'immobile oggetto di trasferimento.
Al riguardo parte venditrice dichiara e parte acquirente prende atto che la citata convenzione non costituisce un elemento pregiudizievole per il normale utilizzo degli immobili oggetto di trasferimento.
Parte venditrice garantisce la conformità degli impianti tutti (dell'appartamento e condominiali) alla normativa vigente all'epoca della loro installazione.
Ai sensi della vigente normativa urbanistica, nella consapevolezza della propria responsabilità penale prevista nell'ipotesi di dichiarazioni mendaci e assumendosi tutte le garanzie anche per eventuali sanzioni amministrative, parte venditrice dichiara che quanto ricevuto e oggetto di cessione è stato costruito in forza di:
• permesso di costruire n. rilasciato dal Comune di Jesolo in data 28 luglio 2009 NumeroD_1
protocollo n. 08/060805 – 09/021831 (pratica edilizia n. 08/01053), cui ha fatto seguito variante in sanatoria n. T/2012/4088 rilasciata in data 5 aprile 2012 protocollo n.
GE/2011/0038265 – GE/2012/0010491 (pratica edilizia n. 2011/748);
• Dichiarazione di agibilità a decorrere dal 1 agosto 2012 in forza di certificato di agibilità n.
B/2012/6325 in pari data protocollo n. GE/2012/0027346 (Pratica Agibilità n. 2012/105). Parte venditrice dichiara che quanto oggetto della presente cessione non è stato oggetto di opere per cui fossero necessari provvedimenti autorizzativi a norma della L. n. 47/1985.
Parte acquirente dichiara di essere già in possesso del certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Jesolo.
Ai sensi dell'art. 6 /2 – ter D.Lgs 192/2005 parte cessionaria dichiara di aver ricevuto da parte cedente tutte le informazioni e la documentazione inerente alla certificazione energetica dell'immobile che si allega sub doc. 11. L'immobile è classificato in classe energetica C.
Parte venditrice rinunzia ad ogni eventuale ipoteca legale.
Le parti dichiarano non esservi prelazioni legali sul bene oggetto di cessione.
I coniugi chiedono, in relazione alla suddetta attribuzione patrimoniale l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 precisando altresì che, laddove il presente trasferimento di proprietà degli immobili come sopra identificati comporti degli oneri e/o spese, essi saranno interamente a carico di parte acquirente e dunque del SI. come saranno a carico del SI. anche eventuali imposte, Parte_1 Parte_1
tasse, tributi, ecc. pregressi e sempre relativi all'immobile oggetto di cessione;
Le parti dichiarano di esonerare i sottoscritti difensori da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia dell'immobile ceduto.
Le parti dichiarano di esonerare il Conservatore da qualsivoglia responsabilità.
Le parti vengono informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Giudice si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà da intendersi quale condizione della separazione. Nel caso di invalidità dell'atto e/o nel caso in cui il Conservatore rifiutasse la trascrizione, le parti si impegnano ad effettuare la stipula davanti al Notaio. Le parti si impegnano a curare la trascrizione dell'atto.
Le parti dichiarano che la cessione avrà efficacia dal decreto di omologa della separazione consensuale. 7) con la sottoscrizione del presente accordo il SI. s'impegna, entro e Parte_1
non oltre la data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente dell'intestato Tribunale o, al più, entro dieci giorni dalla sentenza di omologazione, a liberare la SI.ra dal contratto di CP_1
mutuo siglato in data 5.12.2022 a rogito del Notaio , repertorio n. 22551 e Persona_2
raccolta n. 5810, registrato presso Agenzia delle Entrate di Venezia in data 12.12.2022 (Cfr doc. 4). 8) ferma la disposizione patrimoniale di cui al punto 6) con la sottoscrizione del presente accordo le parti dichiarano di non aver nulla a che pretendere le une nei confronti delle altre per alcun titolo e/o ragione e la SI.ra rinuncia alla corresponsione di un assegno di mantenimento a CP_1
suo favore essendo la stessa economicamente autosufficiente. 9) L'assegno unico familiare, se dovuto, sarà percepito dalla SI.ra mentre le detrazioni fiscali saranno equamente CP_1
CP_ divise. 10) si da atto che i coniugi e si danno reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei Pt_1
passaporti per sé stessi e per la FI . PE
Le parti concordemente chiedono omologarsi la separazione alle condizioni condivise. per il P.M. intervenuto: “ accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 23.01.2025 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, i sig.ri e espongono di aver CP_1 Parte_1
contratto matrimonio concordatario in Salzano in data 02.07.2011, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Salzano (Ve) al n. 22, parte II, serie A, dell'anno 2011, optando per il regime della separazione dei beni. Dal matrimonio è nata in data [...] la FI
. PE
Ritenendo non proseguibile la vita coniugale, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa, anche con riferimento alla FI.
All'udienza del 08.07.2025, fissata per la comparizione personale delle parti avanti al Giudice delegato, i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito per l'accoglimento della domanda svolta chiedendo l'omologa delle condizioni di cui al ricorso e riportate in epigrafe le quali prevedono anche la regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali, con trasferimento immobiliare confermato e sottoscritto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta. Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché non contrarie alla legge e conformi all'interesse morale e materiale della FI minore. Nel complesso, infatti, le condizioni pattuite dalle parti sono idonee a garantire le esigenze della minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
Si prende atto degli ulteriori accordi di natura economica raggiunti dalle parti, comprensivi di trasferimento immobiliare.
Vanno compensate le spese di lite, considerata la natura del giudizio e la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e congiuntisi in matrimonio CP_1 Parte_1
in data 02.07.2011, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Salzano (Ve) al n. 22, parte II, serie A, dell'anno 2011, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi patrimoniali intervenuti fra le parti;
- Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 09.07.2025.
Il Presidente rel. ed estensore dott.ssa Tania Vettore