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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/04/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5983/2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
'rappresentata e difesa dall' avv. to ROSA FRANCO, Parte 1
giusta mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
CP 1, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall' avv. to
SERRELLI SUSANNA giusta procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Si costituiva l'CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Disposta una integrazione delle operazioni peritali, sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 15.04.2025, il giudice decideva come da sentenza con contestuale motivazione.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre evidenziare che la legge 30.3.71 n. 118 prevede in favore dei mutilati ed invalidi che si trovino in condizioni economiche particolarmente disagiate l'erogazione di una pensione;
ove l'inabilità lavorativa sia totale (art. 12), o di un assegno mensile laddove la riduzione della capacità lavorativa sia pari al 74% (art. 13 come modif. dall'art. 9 D.
Leg. 509/88, entrato in vigore dal marzo 1992). Nella materia in esame, quindi, esiste un diritto soggettivo ad una delle due prestazioni, che rientra pacificamente nella giurisdizione dell'AGO e nella competenza del giudice del lavoro ai sensi dell'art. 442
c.p.c. (Cass. 30.10.81, n. 5729); la fattispecie costitutiva di tale diritto consta:
a) di un requisito di carattere medico-legale attinente alla inabilità lavorativa, la cui sussistenza è accertata, in via amministrativa, dalle apposite commissioni sanitarie;
b) di un requisito relativo alle condizioni economiche, la cui sussistenza è accertata, in via amministrativa, dal Comitato Provinciale di Assistenza e Beneficenza Pubblica, organo che delibera, altresì, la concessione delle prestazioni.
Orbene, nel caso che ci occupa, in seguito ad una accurata valutazione degli atti e della visita clinica, il c.t.u. medico – legale ha accertato che, la ricorrente è affetta da: “Esiti di quadrantectomia destra e di linfoadenectomia ascellare omolaterale per pregresso carcinoma mammario, già trattato con chemio-radioterapia, in attuale trattamento follow up clinico - strumentale negativo per recidive. Sindrome ansiosa depressiva endoreattiva. Bronchite cronica ostruttiva di grado moderato-severo stadio Il gold.
Anamnestica ipertensione arteriosa".
Si legge nella relazione peritale che in una valutazione globale, considerati tutti i fattori invalidanti quali il grado di disabilità indotto dal processo neoplastico, efficacia del trattamento, patologia jatrogena causata dalle terapie mediche o chirurgiche, fatigue, prognosi o aspettativa di vita, nevrosi reattive ed effetti sulla vita di relazione, la patologia neoplastica andava inquadrata nelle tabelle allegate al Decreto del Ministero della Sanità del 05/02/1992 al codice 9323 (neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale) con una percentuale di invalidità del 70 %. Tuttavia,
l'ausiliario ha precisato che, essendo trascorsi quasi dieci anni dall'intervento, risulta più giusta una valutazione complessiva e globale ridotta alla metà, ovvero del 35%.
Quanto alla sindrome ansiosa depressiva endoreattiva, il consulente ha ritenuto adeguata una valutazione della percentuale di invalidità del 25% con il codice 2205
(sindrome depressiva endoreattiva media). In relazione alla patologia della bronchite cronica ostruttiva di grado moderato-severo stadio Il gold, il ctu ha considerato che in assenza di corretto inquadramento nelle tabelle ministeriali, analogicamente, la patologia sofferta può trovare collocazione al codice 6405 (Bronchiectasia congenita) che prevede una percentuale invalidante del 21%-30%; e ancora ha considerato che l'entità del pregiudizio correlato all'entità ed alla pluralità degli effetti sugli organi bersaglio da parte di una forma lieve dell'ipertensione arteriosa, in una valutazione mirata secondo le tabelle allegate al d.lgs. 38/2000 ( CP_2 ), determina una percentuale di invalidità del 10%. Ha concluso dunque affermando che le patologie da cui è affetta Parte 1 determinavano una riduzione della sua capacità di lavoro nella misura del 67% senza diritto al chiesto assegno mensile di invalidità civile, confermando tali valutazioni anche a seguito delle deduzioni presentate da parte attrice.
Nell'attuale fase di giudizio il ctu, dopo attenta valutazione della nuova documentazione sanitaria trasmessa, ha ritienuto che le condizioni cliniche della Pt 1 dal punto di '
vista medico-legale, siano immutate ai fini del beneficio previdenziale richiesto, non essendo emersi, dalla documentazione sanitaria trasmessa, nuovi elementi di giudizio tali da giustificare il riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità civile.
Il consulente ha considerato dunque l'unico certificato nuovo relativo ad una visita ortopedica del 13 novembre 2024 che conferma le precedenti diagnosi già poste dagli specialistici ed ampiamente valutate in sede medico legale (esiti osteoarticolari della patologia oncologica): segnatamente lo specialista ortopedico evidenzia come sia presente "...linfedema arto sup destro... limitazione articolare nei movimenti dell'abduzione e dell'estensione della spalla destra...", ovvero gli esiti della quadrantectomia destra e di linfoadenectomia ascellare omolaterale per pregresso carcinoma mammario.
Ebbene, espone che il giudizio medico-legale di "invalidità civile", sintesi della fase valutativa prettamente medica e di quella “ergo-biologico-attitudinale", deve scaturire da una matematica valutazione di tutte le infermità diagnosticate, facendo riferimento alle minorazioni e malattie invalidanti direttamente contemplate nelle tabelle allegate al
Decreto del Ministero della Sanità del 05/02/1992 ovvero secondo un criterio analogico rispetto a quelle tabellate.
Per la valutazione del quadro clinico da cui risulta affetta la ricorrente l'ausiliario, anche in questa fase di giudizio, lascia immutate le valutazione precedentemente svolte in fase di ATP, considerando solamente in relazione alla bronchite cronica ostruttiva di grado moderato-severo stadio II gold che l'inquadramento pneumologico da parte di uno specialista privato evidenzia un "passaggio clinico", dallo stadio II a quello III gold che tuttavia non rappresenta un peggioramento dal punto di vista medico legale in quanto tale quadro patologico è stato già ampiamente valutato con il coefficiente massimo del
30%.
Conclude dunque il ctu confermando la valutazione complessiva del quadro clinico della ricorrente del 67%, senza diritto alla prestazione richiesta
Il giudice ritiene di dover accettare e far proprio il riferito giudizio del c.t.u. in quanto trae origine da una meditata valutazione degli elementi anamnestici e clinici ed è sorretto da esaustive considerazioni medico-legali.
Il ricorso va pertanto disatteso.
Nulla per le spese stante la dichiarazione ex art. 152 Disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di giudizio stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Così deciso in Salerno 15.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Petrosino