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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/06/2025, n. 4487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4487 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24181/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24181 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente TRA (C.F. ), (C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
. Parte_3 C.F._3 Parte_4
) rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Stella e Sergio Stella, in forza di C.F._4
al ricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio dei loro difensori in Milano, via Solferino n. 16 RICORRENTE E C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Vincenzo Ocone, in virtù di procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Milano, alla via Cordusio n. 4 CONVENUTA OGGETTO: responsabilità contrattuale o extracontrattuale CONCLUSIONI Per l'attore: “in via principale:
- accertare e dichiarare l'insussistenza della prescrizione del diritto al rimborso dei ricorrenti con riferimento ai buoni postali menzionati nel presente atto;
- per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a: Controparte_1 1) rimborsare ai coniugi e e ai loro figli e 19 BPF Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3 appartenenti alla serie 18 r 010806216 2 210210; 00001080623610211; 00001080624010212; 00001080621510229; 00001080622710232; 00001080623110233; 00001080623510234; 00001080623910235; 00001080621410252; 00001080621810253; 00001080622610255; 00001080623010256; 00001080623410257; 00001080623810258; 00001080621710276; 00001080622910279; 00001080623710281) emessi in data 03.10.2006, del valore facciale di € 1.000,00 cadauno, per la quota capitale di € 19.000,00, maggiorata degli interessi pattiziamente dovuti per quelle serie di titoli in base al foglio informativo ex doc. n. 3 prodotto da controparte, e cioè dalla data di emissione e fino alla data di infruttuosità, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c., rivalutazione e capitalizzazione ex art. 1283 c.c.; e/o a quella somma maggiore/minore accertata o ritenuta di giustizia;
2) rimborsare ai coniugi e i 4 BPF, appartenenti alla serie 18F (nn. progressivi 00001080622510278; Parte_1 Parte_2 00001080622210254; 00001080622310231; 00001080622410208), emessi in data 24.02.2006, anch'essi del valore facciale di
€ 1.000,00 cadauno, per la quota capitale maggiorata degli interessi pattiziamente dovuti per quelle serie di titoli in base al foglio informativo ex doc. n. 4 prodotto da controparte, e cioè dalla data di emissione e fino alla data di infruttuosità, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c., rivalutazione e capitalizzazione ex art. 1283 c.c.; e/o a quella somma maggiore/minore accertata o ritenuta di giustizia;
in subordine, salvo gravame:
- accertare e dichiarare che i Buoni Postali oggetto del presente ricorso sono stati consegnati ai sottoscrittori attori senza la contestuale consegna del Foglio Informativo Analitico, in violazione del principio di obbligatorietà della suddetta consegna e del principio della correttezza e della diligenza professionale gravante sul soggetto collocatore dei titoli, vale a dire;
Controparte_1 pagina 1 di 8 - per l'effetto, condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento del danno pari al capitale Controparte_1 (€ 23.000,00) e agli int dovuti in base ai fogli informativi ex docc. nn.
3-4 prodotti da controparte, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c., rivalutazione e capitalizzazione ex art. 1283 c.c.; e/o a quella somma maggiore/minore accertata o ritenuta di giustizia;
in ulteriore subordine, salvo gravame:
- accertare e dichiarare la violazione ex artt. 20-22 e 27 cod. cons., da parte di del divieto di pratiche commerciali Controparte_1 scorrette nei confronti dei ricorrenti, per i motivi di cui al § 3 del presente atto;
- per l'effetto, condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento del danno pari al capitale Controparte_1 (€ 23.000,00) e agli int dovuti in base ai fogli informativi ex docc. nn.
3-4 prodotto da controparte, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c., rivalutazione e capitalizzazione ex art. 1283 c.c.; e/o a quella somma maggiore/minore accertata o ritenuta di giustizia;
in ogni caso:
- ove venga riconosciuta solo la restituzione del capitale (€ 23.000,00), applicarsi la rivalutazione su tale importo a partire dalla data del CP_ versamento a ossia dal 3 ottobre 2006 oltre interessi legali sull'importo rivalutato dalla decisione al saldo;
- con vittori ese legali, di spese stragiudiziali di mediazione e compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso spese generali”.
per la convenuta: “l'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare: Nel merito: in via preliminare:
- per tutte le considerazioni esposte in atti, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione - ex art. 8 del D.M. 19.12.2000 - dei BFP della tipologia “Diciotto Mesi” della serie “18N” e “18F” per cui è causa, pertanto, respingere tutte le richieste restitutorie/risarcitorie, nonché tutte le domande formulate a qualsiasi titolo dai ricorrenti in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto;
- per tutte le considerazioni esposte in atti, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno per decorrenza dei termini di legge, pertanto, respingere tutte le richieste restitutorie/risarcitorie, nonché tutte le domande formulate a qualsiasi titolo dai ricorrenti in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto;
Nel merito: in via principale:
- per tutte le considerazioni esposte in atti, accertato e dichiarato il corretto adempimento di afferente all'ambito delle Controparte_1 obbligazioni informative, respingere tutte le domande restitutorie/risarcitorie formulate a q renti, in via principale e in via subordinata, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto. In ogni caso: accertare e dichiarare l'indisponibilità delle somme richieste in capo alla convenuta - ex L. 23.12.2005 n. 266 (Legge Finanziaria 2006), pertanto, respingere tutte le richieste formulate nei suoi confronti da parte ricorrente. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I signori e e la signora hanno Pt_1 Parte_3 Parte_4 Parte_2 convenuto in giudizio la società chiedendo di condannarla al rimborso dei Buoni Fruttiferi CP_1 postali appartenenti alle serie 18N e 18F acquistati dai ricorrenti, oltre interessi;
in subordine, di accertare la responsabilità di in considerazione della mancata consegna di e, per l'effetto, di CP_1 Parte_5 condannarla al risarcimento del danno quantificato in misura pari al capitale dei buoni, ossia euro 23.000,00, oltre a rivalutazione e interessi;
in ulteriore subordine, previo accertamento della violazione del divieto di pratiche commerciali scorrette, condannare al risarcimento del danno come sopra CP_1 quantificato. I ricorrenti hanno sostenuto che:
- i coniugi e nonché i loro figli e erano Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3 contitolari di n. 19 buoni fruttiferi appartenenti alla serie 18N, emessi in data 3 ottobre 2006, del valore di euro 1.000,00 ciascuno;
- i coniugi e erano contitolari di ulteriori n. 4 Buoni fruttiferi appartenenti alla Parte_1 Parte_2 serie 18F, emessi in data 24 febbraio 2006, del valore di euro 1.000,00 ciascuno;
pagina 2 di 8 - ciascun buono prevedeva il richiamo alle condizioni generali previste nel decreto del 19.12.2000 e alle condizioni di emissione previste per la serie sottoscritta ed era previsto che il buono dovesse essere consegnato al sottoscrittore unitamente al foglio informativo analitico contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento;
- dall'esame dei titoli si evinceva unicamente il valore del buono e il riferimento alle serie “18N” o “18F” mentre non vi era alcuna indicazione in merito alla data di scadenza, ai tassi di interesse applicati e al termine di prescrizione;
- i fogli informativi non erano mai stati consegnati ai ricorrenti;
- i ricorrenti avevano riposto affidamento nella scadenza ordinaria ventennale dei titoli;
- nel corso dell'anno 2023 i ricorrenti, appresa la notizia di alcune controversie insorte in merito alla durata di alcuni buoni, si erano recati presso un Ufficio di per l'incasso dei titoli ma CP_1 avevano ricevuto un rifiuto per intervenuta prescrizione dei diritti di credito vantati;
- i ricorrenti avevano sporto un reclamo ma avevano ricevuto un ulteriore riscontro negativo. In diritto l'attore ha rilevato l'applicabilità alla fattispecie del decreto del Ministro del Tesoro del 19 dicembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2000 n. 300, in particolare dell'art.3, in tema di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche, ove era stabilito che “per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento” e dell'art. 6, in tema di comunicazioni pubblicitarie, ove era stabilito che: “ espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando Controparte_1
a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali”. Ancora, l'art. 8 del citato decreto stabiliva che “i diritti derivanti dai buoni fruttiferi postali si prescrivono nel termine di 10 anni dalla scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”. Il decreto nulla prevedeva in merito alla durata o al termine di scadenza dei buoni e il Foglio Informativo menzionato nei titoli non era mai stato consegnato ai ricorrenti. In via principale, la difesa dei signori e ha sostenuto il loro diritto ad ottenere l'integrale Pt_1 Pt_2 rimborso del capitale investito, oltre agli interessi applicabili ai buoni delle serie 18F e 18N, tenuto conto dell'assenza di qualsivoglia indicazione sui buoni circa la loro data di scadenza o il termine di prescrizione e considerata l'omessa consegna del foglio informativo, circostanze tali da impedire l'esercizio del diritto al rimborso, anche ai sensi dell'art. 2935 c.c., dovendosi escludere il decorso del termine di prescrizione. In via subordinata, è stata invocata la sussistenza del diritto al risarcimento in capo ai ricorrenti, conseguente alla violazione di specifici obblighi di trasparenza e informativi a carico della società CP_1 consistenti nell'omessa consegna dei fogli informativi contenenti la dettagliata descrizione delle caratteristiche degli investimenti. Alla luce di tali rilievi, i ricorrenti avrebbe avuto diritto al rimborso dell'importo capitale di euro 23.000,00 e dei rendimenti promessi in base al contratto o almeno diritto al rimborso dell'importo capitale di euro 23.000,00 oltre rivalutazione e interessi. In via ulteriormente subordinata, i resistenti hanno contestato la violazione, da parte di del divieto di CP_1 pratiche commerciali scorrette, ai sensi degli artt. 20 e ss. del codice del Consumo, come riconosciuto dalla AGCM con provvedimento 18 ottobre 2022 n. 30346, con conseguente diritto, anche sotto questo profilo, al risarcimento del danno.
1.2. Si è costituita la società , contestando la fondatezza delle domande proposte ed CP_1 evidenziando la correttezza del proprio comportamento. In particolare, la difesa della convenuta ha rilevato che:
pagina 3 di 8 - tutti i buoni sottoscritti dai ricorrenti erano appartenenti alla tipologia “Diciotto Mesi”, contraddistinti dalle serie alfanumeriche “18F” o “18N” della durata di diciotto mesi e, precisamente, produttivi di interessi per diciotto mesi dalla data di sottoscrizione;
- tali buoni postali erano stati emessi previo avviso pubblicato da nel rispetto del Decreto del CP_2
Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 ottobre 2004, e i relativi fogli informativi, contenenti informazioni dettagliate sugli investimenti, erano stati consegnati ai ricorrenti al momento della sottoscrizione;
- le condizioni di rimborso erano previste dall'art. 3 del Regolamento del prestito, ai sensi del quale “I buoni a 18 mesi hanno durata massima di 18 mesi dalla data di sottoscrizione e sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza del diciottesimo mese” (come da fogli informativi sub doc. 3 e 4);
- sui buoni, oltre al timbro che specificava la serie di appartenenza “18N” o “18F”, vi era anche la data d'emissione ed era riportata la previsione secondo cui “Il buono fruttifero postale è garantito dallo Stato ed è emesso alle condizioni generali previste nella parte prima del decreto 19 dicembre 2000 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000 e alle specifiche condizioni di emissione previste per la serie sottoscritta”;
- alla luce di tali indicazioni i ricorrenti avrebbero potuto effettuare ogni verifica utile circa la scadenza e i termini del rimborso dei buoni;
- in virtù dell'art. 8 del decreto del Ministro del Tesoro del 19 dicembre 2000 il diritto al rimborso delle somme dovute in virtù di tali buoni era soggetto al termine di prescrizione decennale decorrente dalla data di scadenza del titolo;
- i buoni in questione, sottoscritti in data 3.10.2006 e 24.2.2006, erano divenuti infruttiferi alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di sottoscrizione e, a partire da quella data, era iniziato a decorrere il termine di prescrizione del diritto al rimborso del montante maturato (capitale + interessi) che, in mancanza di atti interruttivi, era definitivamente spirato;
- precisamente, i BFP della serie “18N”, sottoscritti il 3.10.2006, erano giunti a scadenza il 3.4.2008 (18 mesi dopo la sottoscrizione) e si erano prescritti dal 4.4.2018 mentre i BFP della serie “18F”, sottoscritti il 24.2.2006, erano giunti a scadenza il 20.8.2007 (18 mesi dopo la sottoscrizione) e si erano prescritti dal 21.8.2017. La difesa della convenuta, in diritto, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso dei titoli oggetto di causa, rilevando come la società avesse correttamente assolto ai propri oneri pubblicitari e CP_1 informativi, sia tramite affissione nei propri locali degli avvisi prescritti sia mediante la consegna ai signori e dei fogli informativi contenenti la dettagliata descrizione delle caratteristiche dei buoni Pt_1 Pt_2 dagli stessi sottoscritti, così da doversi escludere ogni profilo di responsabilità a suo carico. Inoltre, in merito all'invocata applicazione degli artt. 20 ss. del codice del consumo, si trattava di sisciplina inconferente ed inapplicabile al caso specifico come riconosciuto dalla Cassazione a Sezioni Unite (Cass., SS.UU. n. 3963/2019). In ogni caso, le somme rivendicate dall'attore non erano più nella disponibilità delle avendo la stessa devoluto i relativi importi al fondo istituito ai sensi dell'art. 1 commi 343 e ss. L. CP_1
23.12.2005 n. 266 (cd. Legge Finanziaria 2006).
1.3. All'esito della prima udienza sono stati assegnati i termini di cui all'art. 281 duodecies c.p.c. e successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 7 maggio 2025 per la precisazione delle conclusioni e in quella sede la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c..
2. Tanto premesso, la domanda proposta in via principale dall'attore è meritevole di accoglimento.
pagina 4 di 8 È pacifico che tutti i ricorrenti abbiano acquistato diciannove buoni postali fruttiferi della serie
“18N”, emessi nel corso dell'anno 2006, precisamente in data 3 ottobre 2006, per il valore complessivo di Euro 19.000,00 e che i soli coniugi e abbiano sottoscritto anche quattro buoni Parte_1 Parte_2 della serie “18F” emessi in data 24 febbraio 2006, per il valore complessivo di euro 4.000,00. È inoltre pacifico che nel corso dell'anno 2023 i ricorrenti hanno chiesto invano di riscuoterne il valore, avendo appreso in quel momento che il diritto alla riscossione si era prescritto con il decorso di dieci anni dalla scadenza dei buoni, avvenuta dopo 18 mesi dalla sottoscrizione. I ricorrenti, in via principale, hanno sostenuto di aver diritto al rimborso integrale dei buoni, a titolo capitale e al titolo di interessi;
hanno quindi svolto una domanda di adempimento, invocando la responsabilità della società per l'omessa consegna, al momento della sottoscrizione dei buoni, del CP_1 foglio informativo avente ad oggetto la descrizione dettagliata delle caratteristiche dell'investimento e, in particolare, della data di scadenza e del termine di prescrizione, in violazione dello specifico obbligo posto a carico della convenuta ai sensi degli artt. 3 e 6 del d.m. 19 dicembre 2000 nonché, più in generale, degli art. 1175 e 1176 c.c.. Secondo la tesi di parte ricorrente, alcuno di questi dati e, in particolare, la data di scadenza, era desumibile dall'esame dei titoli, così che i sottoscrittori non erano stati messi in condizione di esercitare i propri diritti, con l'ulteriore conseguenza che il termine di prescrizione non era decorso. In effetti, dall'esame dei buoni oggetto di causa si evince che sugli stessi erano riportate unicamente la data di emissione (3 ottobre 2006 e 24 febbraio 2006) e il riferimento alla serie “18N” e “18F”; non vi erano invece indicazioni relative alla data di scadenza o alla durata dei buoni ma unicamente il rinvio al Decreto del Ministro del Tesoro del 19.12.2000 e la previsione per cui, unitamente al buono, doveva essere consegnato il Foglio Informativo analitico (F.I.A.) contenente la descrizione delle condizioni di investimento. Sul punto, la convenuta ha sostenuto la sufficienza delle indicazioni contenute nei titoli, ossia la data di sottoscrizione e il numero di serie, indicativo anche della durata dei titoli. Si osserva tuttavia che la mera indicazione della serie “18N” o “18F” poteva essere intesa come semplice numero identificativo della serie e non era, di per sé, idonea a far desumere la durata dell'investimento pari a 18 mesi potendo, in astratto, indicare riferirsi anche al periodo di 18 anni. In effetti, come evidenziato anche dalla società resistente, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi, in conformità con le previsioni del decreto ministeriale del 19 dicembre 2000 (in particolar modo degli artt. 3 e 6), era contenuta nel foglio informativo analitico (F.I.A.) che doveva essere consegnato al cliente al momento della sottoscrizione. La società aveva quindi l'obbligo specifico di consegnare i fogli informativi contestualmente CP_1 alla sottoscrizione dei buoni ma non vi è prova che la società resistente abbia adempiuto a tale obbligo. I ricorrenti, sin dall'introduzione del giudizio, hanno affermato di non aver ricevuto i fogli informativi all'atto della sottoscrizione dei titoli mentre ha sostenuto di averli consegnati. Controparte_1
Secondo i principi generali in tema di onere probatorio, gravava sulla parte resistente l'onere di dimostrare l'adempimento dell'obbligazione di consegna posta a suo carico ovvero il carattere incolpevole dell'eventuale inadempimento. La consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533) evidenzia che il creditore che agisca per l'adempimento del contratto, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve provare il titolo e allegare l'inadempimento del debitore, mentre grava su quest'ultimo l'onere di dimostrare che l'inadempimento sia stato determinato da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c. ossia,
pagina 5 di 8 secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'altrui pretesa. Quindi, da un lato, i buoni oggetto di causa non riportavano indicazioni circa il termine di scadenza, costituente il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso e, dall'altro lato, non è stata fornita la prova
– gravante sulla società – dell'intervenuta consegna ai ricorrenti, al momento della Controparte_1 sottoscrizione dei buoni, dei fogli informativi contenenti, tra l'altro, dettagli circa la loro scadenza. Si ritiene che dalla documentazione prodotta non sia possibile desumere che l'intermediario abbia, in sede di sottoscrizione, adempiuto ai doveri di trasparenza e informazione imposti dalla normativa e, soprattutto, per ciò che rileva nella presente sede, a quello di rendere nota la data di scadenza dei titoli. La consegna al cliente del foglio informativo analitico integrava una fase necessaria per fornire ai sottoscrittori le informazioni specifiche relative al titolo dagli stessi acquistato, ritenendosi insufficiente il fatto che tali informazioni potessero essere, genericamente, acquisite dal provvedimento normativo posto alla base dell'emissione dei buoni (ossia nel Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 ottobre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004 o, più in generale, nel decreto del Ministero del Tesoro 19 dicembre 2000). In conclusione, si ritiene che la mancata consegna del foglio illustrativo, unita alla mancata indicazione sul titolo della data di durata dell'investimento, non abbia consentito ai signori e di avere Pt_1 Pt_2 cognizione della data di scadenza dei buoni, così da rendere loro ignoto il termine di decorrenza della prescrizione e da impedire di esercitare tempestivamente il diritto al rimborso, anche ai sensi dell'art. 2935 c.c.. In secondo luogo, si osserva che l'art. 2941 n. 8 c.c. dispone che la prescrizione rimane sospesa “tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto” e che, in tema di sospensione della prescrizione di un diritto, la Suprema Corte ha affermato che l'occultamento doloso integra un requisito diverso e più grave della mera omissione di un'informazione ma l'omissione informativa assume rilievo, ai fini della detta sospensione, se sussista un obbligo di informare (Cass., ordinanza, 29 gennaio 2010 n. 2030; già, Cass., 11 novembre 1998 n. 11348 secondo cui il comportamento semplicemente omissivo del debitore ha efficacia sospensiva della prescrizione solo se abbia ad oggetto un atto dovuto , cioè un atto cui il debitore sia tenuto per legge;
cfr. anche Cass., 30 settembre 2016 n. 19567). Nella specie, come già evidenziato, la consegna del foglio informativo integrava un preciso obbligo a carico della società , con la conseguenza che il relativo inadempimento assume rilevanza ai sensi CP_1 dell'art. 2941 n. 8 c.c. I rilievi che precedono impediscono di considerare come trascorso il termine di prescrizione. Infine, va rigettata l'eccezione di indisponibilità delle somme sollevata dalla convenuta Controparte_1 ai sensi dell'art. 1, commi 343 e 345 della L. 23.12.2005 n. 266 (Legge Finanziaria 2006) e del relativo regolamento attuativo contenuto nel d.P.R. 22 giugno 2007, n. 116. La difesa della società ha rilevato di aver fatto applicazione di tali norme e di aver devoluto gli CP_1 importi dei buoni fruttiferi oggetto di causa al fondo istituito per i risparmiatori che, investendo nei mercati finanziari, siano rimasti vittime di frodi, secondo le prescrizioni del “Regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”, adottato con D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116. L'eccezione non è meritevole di accoglimento dovendosi rilevare che la convenuta non ha provato di aver adempiuto ad alcuna delle prescrizioni contenute nell'art. 1, comma 345 quinquies, l. n. 266\2005 e, in particolare, di aver effettuato la comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'importo dei buoni oggetto di causa e soprattutto di aver versato i relativi importi al fondo (l'articolo in questione prevede testualmente che “Gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali di cui all'articolo 2, comma 1, pagina 6 di 8 lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, emessi dopo il 14 aprile 2001 che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 marzo di ogni anno e versati al fondo di cui al comma 343 entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione”). A tal fine, si reputa del tutto insufficiente la produzione dei prospetti, allegati dalla parte resistente con la seconda memoria ex art. 281 duodecies c.p.c., relativi ad alcuni dei buoni oggetto di causa, che sarebbero stati estratti dal sito della società Consap e che appaiono anche scarsamente intelleggibili, nè si ritiene conforme ai principi processuali in tema di onere probatorio l'invito operato dalla resistente a collegarsi al sito istituzionale della Consap al fine di verificare gli importi effettivamente versati al CP_3
Tantomeno, la difesa della parte resistente ha dimostrato di aver dato attuazione alle prescrizioni dell'art. 3 (Obblighi dell'intermediario) o dell'art. 4 (Modalità di devoluzione al Fondo) del Regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 in materia di depositi dormienti, disciplinato dal d.P.R. 22 giugno 2007, n. 116. In conclusione, si ritiene fondata la richiesta dei ricorrenti relativa al rimborso dei titoli oggetto di causa. La società deve essere condannata a pagare: Controparte_1
- ai signori , e la somma di euro Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
19.000,00 in merito ai buoni sottoscritti appartenenti alla serie 18N (nn. progressivi: 00001080621610206; 00001080622810209; 00001080623210210; 00001080623610211; 00001080624010212; 00001080621510229; 00001080622710232; 00001080623110233; 00001080623510234; 00001080623910235; 00001080621410252; 00001080621810253; 00001080622610255; 00001080623010256; 00001080623410257; 00001080623810258; 00001080621710276; 00001080622910279; 00001080623710281), oltre interessi secondo i tassi di rendimento indicati nel foglio informativo prodotto dalla convenuta (doc. 3 del fascicolo di parte resistente pag. 3) per il periodo di durata dei buoni, ossia con decorrenza dal 3 ottobre 2006 sino al 3 aprile 2008;
- ai signori e l'ulteriore somma di euro 4.000,00 in merito ai buoni sottoscritti Parte_1 Parte_2 appartenenti alla serie 18F (nn. progressivi 00001080622510278; 00001080622210254; 00001080622310231; 00001080622410208), oltre interessi secondo i tassi di rendimento indicati nel foglio informativo prodotto dalla convenuta (doc. 4 del fascicolo di parte p. 3) per il periodo di durata dei buoni, ossia con decorrenza dal 24 febbraio 2006 sino al 24 agosto 2006. Su tali importi sono inoltre dovuti gli interessi di mora al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., con decorrenza dalla data dell'1 marzo 2024 (data in cui ha riscontrato la diffida di pagamento del 14 CP_1 febbraio 2024, non essendovi prova di una data precisa della relativa ricezione – doc. 24-25 di parte ricorrente) sino al 26 giugno 2024, e successivamente al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. con decorrenza dall'instaurazione del giudizio, ossia dal 27 giugno 2024 al saldo. Non va invece riconosciuta la rivalutazione, essendo stata accolta la domanda la domanda di adempimento proposta in via principale, inerente ad un debito di valuta. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore domanda - ivi comprese le domande subordinate di risarcimento del danno - rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. 3. Le spese di lite – ivi comprese quelle inerenti all'espletamento della procedura di mediazione - seguono la soccombenza della resistente e si liquidano in dispositivo, secondo il d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147\2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto, della complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta (con particolare riguardo alla limitata attività relativa alla fase istruttoria, consistita unicamente nel deposito di una memoria). pagina 7 di 8 Precisamente, per quanto concerne le spese inerenti alla mediazione, può essere liquidato solo l'importo di euro 441,00 per l'assistenza relativa alla fase di attivazione, considerato che il procedimento si è concluso con esito negativo per omessa partecipazione della controparte e che non è stata fornita la prova degli esborsi sostenuti. Per quanto riguarda il presente giudizio, le spese vanno liquidate in euro 264,00 per il contributo unificato e in euro 4.237,00 per compenso di avvocato, in applicazione dei valori medi dei parametri forensi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e dei valori minimi per la fase istruttoria.
4. Infine, occorre tenere in considerazione che la società non ha opposto un Controparte_1 valido motivo per giustificare la sua mancata partecipazione al procedimento di mediazione. La resistente, dunque, deve essere condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, come previsto dall'art. 12 bis d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 ratione temporis vigente. Tenuto conto del valore della domanda, il contributo unificato dovuto per il presente giudizio era pari a € 237,00; ne consegue che la parte resistente deve essere condannata al pagamento di euro 474,00 in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona della dott.ssa Ada Favarolo, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , e nei confronti della società Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
così provvede: Controparte_1
a. accoglie le domande proposte in via principale e, per l'effetto, condanna al Controparte_1 pagamento
- in favore di , e , della somma di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 euro 19.000,00 in merito ai buoni della serie 18N (nn. progressivi: 00001080621610206; 00001080622810209; 00001080623210210; 00001080623610211; 00001080624010212; 00001080621510229; 00001080622710232; 00001080623110233; 00001080623510234; 00001080623910235; 00001080621410252; 00001080621810253; 00001080622610255; 00001080623010256; 00001080623410257; 00001080623810258; 00001080621710276; 00001080622910279; 00001080623710281), oltre interessi secondo i tassi di rendimento indicati nel foglio informativo prodotto (doc. 3 del fascicolo di parte resistente pag. 3), ossia con decorrenza dal 3 ottobre 2006 sino al 3 aprile 2008 e ulteriori interessi di mora al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., con decorrenza dall'1 marzo 2024 al 26 giugno 2024, e successivamente al tasso legale di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. con decorrenza dal 27 giugno 2024 al saldo;
- in favore di e la somma di euro 4.000,00 in merito della serie 18F (nn. Parte_1 Parte_2 progressivi 00001080622510278; 00001080622210254; 00001080622310231; 00001080622410208), oltre interessi secondo i tassi di rendimento indicati nel foglio informativo prodotto (doc. 4 del fascicolo di parte p. 3), con decorrenza dal 24 febbraio 2006 sino al 24 agosto 2007 e ulteriori interessi di mora al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., con decorrenza dall'1 marzo 2024 al 26 giugno 2024, e successivamente al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. con decorrenza dal 27 giugno 2024 al saldo;
b. condanna al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese processuali che Controparte_1 liquida nella somma di euro 264,00 per spese e di euro 4.678,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge;
c. condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato, della somma di € Controparte_1
474,00. Così deciso a Milano, in data 3 giugno 2025 Il giudice Ada Favarolo pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24181 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente TRA (C.F. ), (C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
. Parte_3 C.F._3 Parte_4
) rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Stella e Sergio Stella, in forza di C.F._4
al ricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio dei loro difensori in Milano, via Solferino n. 16 RICORRENTE E C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Vincenzo Ocone, in virtù di procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Milano, alla via Cordusio n. 4 CONVENUTA OGGETTO: responsabilità contrattuale o extracontrattuale CONCLUSIONI Per l'attore: “in via principale:
- accertare e dichiarare l'insussistenza della prescrizione del diritto al rimborso dei ricorrenti con riferimento ai buoni postali menzionati nel presente atto;
- per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a: Controparte_1 1) rimborsare ai coniugi e e ai loro figli e 19 BPF Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3 appartenenti alla serie 18 r 010806216 2 210210; 00001080623610211; 00001080624010212; 00001080621510229; 00001080622710232; 00001080623110233; 00001080623510234; 00001080623910235; 00001080621410252; 00001080621810253; 00001080622610255; 00001080623010256; 00001080623410257; 00001080623810258; 00001080621710276; 00001080622910279; 00001080623710281) emessi in data 03.10.2006, del valore facciale di € 1.000,00 cadauno, per la quota capitale di € 19.000,00, maggiorata degli interessi pattiziamente dovuti per quelle serie di titoli in base al foglio informativo ex doc. n. 3 prodotto da controparte, e cioè dalla data di emissione e fino alla data di infruttuosità, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c., rivalutazione e capitalizzazione ex art. 1283 c.c.; e/o a quella somma maggiore/minore accertata o ritenuta di giustizia;
2) rimborsare ai coniugi e i 4 BPF, appartenenti alla serie 18F (nn. progressivi 00001080622510278; Parte_1 Parte_2 00001080622210254; 00001080622310231; 00001080622410208), emessi in data 24.02.2006, anch'essi del valore facciale di
€ 1.000,00 cadauno, per la quota capitale maggiorata degli interessi pattiziamente dovuti per quelle serie di titoli in base al foglio informativo ex doc. n. 4 prodotto da controparte, e cioè dalla data di emissione e fino alla data di infruttuosità, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c., rivalutazione e capitalizzazione ex art. 1283 c.c.; e/o a quella somma maggiore/minore accertata o ritenuta di giustizia;
in subordine, salvo gravame:
- accertare e dichiarare che i Buoni Postali oggetto del presente ricorso sono stati consegnati ai sottoscrittori attori senza la contestuale consegna del Foglio Informativo Analitico, in violazione del principio di obbligatorietà della suddetta consegna e del principio della correttezza e della diligenza professionale gravante sul soggetto collocatore dei titoli, vale a dire;
Controparte_1 pagina 1 di 8 - per l'effetto, condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento del danno pari al capitale Controparte_1 (€ 23.000,00) e agli int dovuti in base ai fogli informativi ex docc. nn.
3-4 prodotti da controparte, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c., rivalutazione e capitalizzazione ex art. 1283 c.c.; e/o a quella somma maggiore/minore accertata o ritenuta di giustizia;
in ulteriore subordine, salvo gravame:
- accertare e dichiarare la violazione ex artt. 20-22 e 27 cod. cons., da parte di del divieto di pratiche commerciali Controparte_1 scorrette nei confronti dei ricorrenti, per i motivi di cui al § 3 del presente atto;
- per l'effetto, condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento del danno pari al capitale Controparte_1 (€ 23.000,00) e agli int dovuti in base ai fogli informativi ex docc. nn.
3-4 prodotto da controparte, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c., rivalutazione e capitalizzazione ex art. 1283 c.c.; e/o a quella somma maggiore/minore accertata o ritenuta di giustizia;
in ogni caso:
- ove venga riconosciuta solo la restituzione del capitale (€ 23.000,00), applicarsi la rivalutazione su tale importo a partire dalla data del CP_ versamento a ossia dal 3 ottobre 2006 oltre interessi legali sull'importo rivalutato dalla decisione al saldo;
- con vittori ese legali, di spese stragiudiziali di mediazione e compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso spese generali”.
per la convenuta: “l'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare: Nel merito: in via preliminare:
- per tutte le considerazioni esposte in atti, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione - ex art. 8 del D.M. 19.12.2000 - dei BFP della tipologia “Diciotto Mesi” della serie “18N” e “18F” per cui è causa, pertanto, respingere tutte le richieste restitutorie/risarcitorie, nonché tutte le domande formulate a qualsiasi titolo dai ricorrenti in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto;
- per tutte le considerazioni esposte in atti, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno per decorrenza dei termini di legge, pertanto, respingere tutte le richieste restitutorie/risarcitorie, nonché tutte le domande formulate a qualsiasi titolo dai ricorrenti in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto;
Nel merito: in via principale:
- per tutte le considerazioni esposte in atti, accertato e dichiarato il corretto adempimento di afferente all'ambito delle Controparte_1 obbligazioni informative, respingere tutte le domande restitutorie/risarcitorie formulate a q renti, in via principale e in via subordinata, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto. In ogni caso: accertare e dichiarare l'indisponibilità delle somme richieste in capo alla convenuta - ex L. 23.12.2005 n. 266 (Legge Finanziaria 2006), pertanto, respingere tutte le richieste formulate nei suoi confronti da parte ricorrente. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I signori e e la signora hanno Pt_1 Parte_3 Parte_4 Parte_2 convenuto in giudizio la società chiedendo di condannarla al rimborso dei Buoni Fruttiferi CP_1 postali appartenenti alle serie 18N e 18F acquistati dai ricorrenti, oltre interessi;
in subordine, di accertare la responsabilità di in considerazione della mancata consegna di e, per l'effetto, di CP_1 Parte_5 condannarla al risarcimento del danno quantificato in misura pari al capitale dei buoni, ossia euro 23.000,00, oltre a rivalutazione e interessi;
in ulteriore subordine, previo accertamento della violazione del divieto di pratiche commerciali scorrette, condannare al risarcimento del danno come sopra CP_1 quantificato. I ricorrenti hanno sostenuto che:
- i coniugi e nonché i loro figli e erano Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3 contitolari di n. 19 buoni fruttiferi appartenenti alla serie 18N, emessi in data 3 ottobre 2006, del valore di euro 1.000,00 ciascuno;
- i coniugi e erano contitolari di ulteriori n. 4 Buoni fruttiferi appartenenti alla Parte_1 Parte_2 serie 18F, emessi in data 24 febbraio 2006, del valore di euro 1.000,00 ciascuno;
pagina 2 di 8 - ciascun buono prevedeva il richiamo alle condizioni generali previste nel decreto del 19.12.2000 e alle condizioni di emissione previste per la serie sottoscritta ed era previsto che il buono dovesse essere consegnato al sottoscrittore unitamente al foglio informativo analitico contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento;
- dall'esame dei titoli si evinceva unicamente il valore del buono e il riferimento alle serie “18N” o “18F” mentre non vi era alcuna indicazione in merito alla data di scadenza, ai tassi di interesse applicati e al termine di prescrizione;
- i fogli informativi non erano mai stati consegnati ai ricorrenti;
- i ricorrenti avevano riposto affidamento nella scadenza ordinaria ventennale dei titoli;
- nel corso dell'anno 2023 i ricorrenti, appresa la notizia di alcune controversie insorte in merito alla durata di alcuni buoni, si erano recati presso un Ufficio di per l'incasso dei titoli ma CP_1 avevano ricevuto un rifiuto per intervenuta prescrizione dei diritti di credito vantati;
- i ricorrenti avevano sporto un reclamo ma avevano ricevuto un ulteriore riscontro negativo. In diritto l'attore ha rilevato l'applicabilità alla fattispecie del decreto del Ministro del Tesoro del 19 dicembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2000 n. 300, in particolare dell'art.3, in tema di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche, ove era stabilito che “per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento” e dell'art. 6, in tema di comunicazioni pubblicitarie, ove era stabilito che: “ espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando Controparte_1
a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali”. Ancora, l'art. 8 del citato decreto stabiliva che “i diritti derivanti dai buoni fruttiferi postali si prescrivono nel termine di 10 anni dalla scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”. Il decreto nulla prevedeva in merito alla durata o al termine di scadenza dei buoni e il Foglio Informativo menzionato nei titoli non era mai stato consegnato ai ricorrenti. In via principale, la difesa dei signori e ha sostenuto il loro diritto ad ottenere l'integrale Pt_1 Pt_2 rimborso del capitale investito, oltre agli interessi applicabili ai buoni delle serie 18F e 18N, tenuto conto dell'assenza di qualsivoglia indicazione sui buoni circa la loro data di scadenza o il termine di prescrizione e considerata l'omessa consegna del foglio informativo, circostanze tali da impedire l'esercizio del diritto al rimborso, anche ai sensi dell'art. 2935 c.c., dovendosi escludere il decorso del termine di prescrizione. In via subordinata, è stata invocata la sussistenza del diritto al risarcimento in capo ai ricorrenti, conseguente alla violazione di specifici obblighi di trasparenza e informativi a carico della società CP_1 consistenti nell'omessa consegna dei fogli informativi contenenti la dettagliata descrizione delle caratteristiche degli investimenti. Alla luce di tali rilievi, i ricorrenti avrebbe avuto diritto al rimborso dell'importo capitale di euro 23.000,00 e dei rendimenti promessi in base al contratto o almeno diritto al rimborso dell'importo capitale di euro 23.000,00 oltre rivalutazione e interessi. In via ulteriormente subordinata, i resistenti hanno contestato la violazione, da parte di del divieto di CP_1 pratiche commerciali scorrette, ai sensi degli artt. 20 e ss. del codice del Consumo, come riconosciuto dalla AGCM con provvedimento 18 ottobre 2022 n. 30346, con conseguente diritto, anche sotto questo profilo, al risarcimento del danno.
1.2. Si è costituita la società , contestando la fondatezza delle domande proposte ed CP_1 evidenziando la correttezza del proprio comportamento. In particolare, la difesa della convenuta ha rilevato che:
pagina 3 di 8 - tutti i buoni sottoscritti dai ricorrenti erano appartenenti alla tipologia “Diciotto Mesi”, contraddistinti dalle serie alfanumeriche “18F” o “18N” della durata di diciotto mesi e, precisamente, produttivi di interessi per diciotto mesi dalla data di sottoscrizione;
- tali buoni postali erano stati emessi previo avviso pubblicato da nel rispetto del Decreto del CP_2
Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 ottobre 2004, e i relativi fogli informativi, contenenti informazioni dettagliate sugli investimenti, erano stati consegnati ai ricorrenti al momento della sottoscrizione;
- le condizioni di rimborso erano previste dall'art. 3 del Regolamento del prestito, ai sensi del quale “I buoni a 18 mesi hanno durata massima di 18 mesi dalla data di sottoscrizione e sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza del diciottesimo mese” (come da fogli informativi sub doc. 3 e 4);
- sui buoni, oltre al timbro che specificava la serie di appartenenza “18N” o “18F”, vi era anche la data d'emissione ed era riportata la previsione secondo cui “Il buono fruttifero postale è garantito dallo Stato ed è emesso alle condizioni generali previste nella parte prima del decreto 19 dicembre 2000 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000 e alle specifiche condizioni di emissione previste per la serie sottoscritta”;
- alla luce di tali indicazioni i ricorrenti avrebbero potuto effettuare ogni verifica utile circa la scadenza e i termini del rimborso dei buoni;
- in virtù dell'art. 8 del decreto del Ministro del Tesoro del 19 dicembre 2000 il diritto al rimborso delle somme dovute in virtù di tali buoni era soggetto al termine di prescrizione decennale decorrente dalla data di scadenza del titolo;
- i buoni in questione, sottoscritti in data 3.10.2006 e 24.2.2006, erano divenuti infruttiferi alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di sottoscrizione e, a partire da quella data, era iniziato a decorrere il termine di prescrizione del diritto al rimborso del montante maturato (capitale + interessi) che, in mancanza di atti interruttivi, era definitivamente spirato;
- precisamente, i BFP della serie “18N”, sottoscritti il 3.10.2006, erano giunti a scadenza il 3.4.2008 (18 mesi dopo la sottoscrizione) e si erano prescritti dal 4.4.2018 mentre i BFP della serie “18F”, sottoscritti il 24.2.2006, erano giunti a scadenza il 20.8.2007 (18 mesi dopo la sottoscrizione) e si erano prescritti dal 21.8.2017. La difesa della convenuta, in diritto, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso dei titoli oggetto di causa, rilevando come la società avesse correttamente assolto ai propri oneri pubblicitari e CP_1 informativi, sia tramite affissione nei propri locali degli avvisi prescritti sia mediante la consegna ai signori e dei fogli informativi contenenti la dettagliata descrizione delle caratteristiche dei buoni Pt_1 Pt_2 dagli stessi sottoscritti, così da doversi escludere ogni profilo di responsabilità a suo carico. Inoltre, in merito all'invocata applicazione degli artt. 20 ss. del codice del consumo, si trattava di sisciplina inconferente ed inapplicabile al caso specifico come riconosciuto dalla Cassazione a Sezioni Unite (Cass., SS.UU. n. 3963/2019). In ogni caso, le somme rivendicate dall'attore non erano più nella disponibilità delle avendo la stessa devoluto i relativi importi al fondo istituito ai sensi dell'art. 1 commi 343 e ss. L. CP_1
23.12.2005 n. 266 (cd. Legge Finanziaria 2006).
1.3. All'esito della prima udienza sono stati assegnati i termini di cui all'art. 281 duodecies c.p.c. e successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 7 maggio 2025 per la precisazione delle conclusioni e in quella sede la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c..
2. Tanto premesso, la domanda proposta in via principale dall'attore è meritevole di accoglimento.
pagina 4 di 8 È pacifico che tutti i ricorrenti abbiano acquistato diciannove buoni postali fruttiferi della serie
“18N”, emessi nel corso dell'anno 2006, precisamente in data 3 ottobre 2006, per il valore complessivo di Euro 19.000,00 e che i soli coniugi e abbiano sottoscritto anche quattro buoni Parte_1 Parte_2 della serie “18F” emessi in data 24 febbraio 2006, per il valore complessivo di euro 4.000,00. È inoltre pacifico che nel corso dell'anno 2023 i ricorrenti hanno chiesto invano di riscuoterne il valore, avendo appreso in quel momento che il diritto alla riscossione si era prescritto con il decorso di dieci anni dalla scadenza dei buoni, avvenuta dopo 18 mesi dalla sottoscrizione. I ricorrenti, in via principale, hanno sostenuto di aver diritto al rimborso integrale dei buoni, a titolo capitale e al titolo di interessi;
hanno quindi svolto una domanda di adempimento, invocando la responsabilità della società per l'omessa consegna, al momento della sottoscrizione dei buoni, del CP_1 foglio informativo avente ad oggetto la descrizione dettagliata delle caratteristiche dell'investimento e, in particolare, della data di scadenza e del termine di prescrizione, in violazione dello specifico obbligo posto a carico della convenuta ai sensi degli artt. 3 e 6 del d.m. 19 dicembre 2000 nonché, più in generale, degli art. 1175 e 1176 c.c.. Secondo la tesi di parte ricorrente, alcuno di questi dati e, in particolare, la data di scadenza, era desumibile dall'esame dei titoli, così che i sottoscrittori non erano stati messi in condizione di esercitare i propri diritti, con l'ulteriore conseguenza che il termine di prescrizione non era decorso. In effetti, dall'esame dei buoni oggetto di causa si evince che sugli stessi erano riportate unicamente la data di emissione (3 ottobre 2006 e 24 febbraio 2006) e il riferimento alla serie “18N” e “18F”; non vi erano invece indicazioni relative alla data di scadenza o alla durata dei buoni ma unicamente il rinvio al Decreto del Ministro del Tesoro del 19.12.2000 e la previsione per cui, unitamente al buono, doveva essere consegnato il Foglio Informativo analitico (F.I.A.) contenente la descrizione delle condizioni di investimento. Sul punto, la convenuta ha sostenuto la sufficienza delle indicazioni contenute nei titoli, ossia la data di sottoscrizione e il numero di serie, indicativo anche della durata dei titoli. Si osserva tuttavia che la mera indicazione della serie “18N” o “18F” poteva essere intesa come semplice numero identificativo della serie e non era, di per sé, idonea a far desumere la durata dell'investimento pari a 18 mesi potendo, in astratto, indicare riferirsi anche al periodo di 18 anni. In effetti, come evidenziato anche dalla società resistente, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi, in conformità con le previsioni del decreto ministeriale del 19 dicembre 2000 (in particolar modo degli artt. 3 e 6), era contenuta nel foglio informativo analitico (F.I.A.) che doveva essere consegnato al cliente al momento della sottoscrizione. La società aveva quindi l'obbligo specifico di consegnare i fogli informativi contestualmente CP_1 alla sottoscrizione dei buoni ma non vi è prova che la società resistente abbia adempiuto a tale obbligo. I ricorrenti, sin dall'introduzione del giudizio, hanno affermato di non aver ricevuto i fogli informativi all'atto della sottoscrizione dei titoli mentre ha sostenuto di averli consegnati. Controparte_1
Secondo i principi generali in tema di onere probatorio, gravava sulla parte resistente l'onere di dimostrare l'adempimento dell'obbligazione di consegna posta a suo carico ovvero il carattere incolpevole dell'eventuale inadempimento. La consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533) evidenzia che il creditore che agisca per l'adempimento del contratto, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve provare il titolo e allegare l'inadempimento del debitore, mentre grava su quest'ultimo l'onere di dimostrare che l'inadempimento sia stato determinato da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c. ossia,
pagina 5 di 8 secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'altrui pretesa. Quindi, da un lato, i buoni oggetto di causa non riportavano indicazioni circa il termine di scadenza, costituente il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso e, dall'altro lato, non è stata fornita la prova
– gravante sulla società – dell'intervenuta consegna ai ricorrenti, al momento della Controparte_1 sottoscrizione dei buoni, dei fogli informativi contenenti, tra l'altro, dettagli circa la loro scadenza. Si ritiene che dalla documentazione prodotta non sia possibile desumere che l'intermediario abbia, in sede di sottoscrizione, adempiuto ai doveri di trasparenza e informazione imposti dalla normativa e, soprattutto, per ciò che rileva nella presente sede, a quello di rendere nota la data di scadenza dei titoli. La consegna al cliente del foglio informativo analitico integrava una fase necessaria per fornire ai sottoscrittori le informazioni specifiche relative al titolo dagli stessi acquistato, ritenendosi insufficiente il fatto che tali informazioni potessero essere, genericamente, acquisite dal provvedimento normativo posto alla base dell'emissione dei buoni (ossia nel Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 ottobre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004 o, più in generale, nel decreto del Ministero del Tesoro 19 dicembre 2000). In conclusione, si ritiene che la mancata consegna del foglio illustrativo, unita alla mancata indicazione sul titolo della data di durata dell'investimento, non abbia consentito ai signori e di avere Pt_1 Pt_2 cognizione della data di scadenza dei buoni, così da rendere loro ignoto il termine di decorrenza della prescrizione e da impedire di esercitare tempestivamente il diritto al rimborso, anche ai sensi dell'art. 2935 c.c.. In secondo luogo, si osserva che l'art. 2941 n. 8 c.c. dispone che la prescrizione rimane sospesa “tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto” e che, in tema di sospensione della prescrizione di un diritto, la Suprema Corte ha affermato che l'occultamento doloso integra un requisito diverso e più grave della mera omissione di un'informazione ma l'omissione informativa assume rilievo, ai fini della detta sospensione, se sussista un obbligo di informare (Cass., ordinanza, 29 gennaio 2010 n. 2030; già, Cass., 11 novembre 1998 n. 11348 secondo cui il comportamento semplicemente omissivo del debitore ha efficacia sospensiva della prescrizione solo se abbia ad oggetto un atto dovuto , cioè un atto cui il debitore sia tenuto per legge;
cfr. anche Cass., 30 settembre 2016 n. 19567). Nella specie, come già evidenziato, la consegna del foglio informativo integrava un preciso obbligo a carico della società , con la conseguenza che il relativo inadempimento assume rilevanza ai sensi CP_1 dell'art. 2941 n. 8 c.c. I rilievi che precedono impediscono di considerare come trascorso il termine di prescrizione. Infine, va rigettata l'eccezione di indisponibilità delle somme sollevata dalla convenuta Controparte_1 ai sensi dell'art. 1, commi 343 e 345 della L. 23.12.2005 n. 266 (Legge Finanziaria 2006) e del relativo regolamento attuativo contenuto nel d.P.R. 22 giugno 2007, n. 116. La difesa della società ha rilevato di aver fatto applicazione di tali norme e di aver devoluto gli CP_1 importi dei buoni fruttiferi oggetto di causa al fondo istituito per i risparmiatori che, investendo nei mercati finanziari, siano rimasti vittime di frodi, secondo le prescrizioni del “Regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”, adottato con D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116. L'eccezione non è meritevole di accoglimento dovendosi rilevare che la convenuta non ha provato di aver adempiuto ad alcuna delle prescrizioni contenute nell'art. 1, comma 345 quinquies, l. n. 266\2005 e, in particolare, di aver effettuato la comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'importo dei buoni oggetto di causa e soprattutto di aver versato i relativi importi al fondo (l'articolo in questione prevede testualmente che “Gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali di cui all'articolo 2, comma 1, pagina 6 di 8 lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, emessi dopo il 14 aprile 2001 che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 marzo di ogni anno e versati al fondo di cui al comma 343 entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione”). A tal fine, si reputa del tutto insufficiente la produzione dei prospetti, allegati dalla parte resistente con la seconda memoria ex art. 281 duodecies c.p.c., relativi ad alcuni dei buoni oggetto di causa, che sarebbero stati estratti dal sito della società Consap e che appaiono anche scarsamente intelleggibili, nè si ritiene conforme ai principi processuali in tema di onere probatorio l'invito operato dalla resistente a collegarsi al sito istituzionale della Consap al fine di verificare gli importi effettivamente versati al CP_3
Tantomeno, la difesa della parte resistente ha dimostrato di aver dato attuazione alle prescrizioni dell'art. 3 (Obblighi dell'intermediario) o dell'art. 4 (Modalità di devoluzione al Fondo) del Regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 in materia di depositi dormienti, disciplinato dal d.P.R. 22 giugno 2007, n. 116. In conclusione, si ritiene fondata la richiesta dei ricorrenti relativa al rimborso dei titoli oggetto di causa. La società deve essere condannata a pagare: Controparte_1
- ai signori , e la somma di euro Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
19.000,00 in merito ai buoni sottoscritti appartenenti alla serie 18N (nn. progressivi: 00001080621610206; 00001080622810209; 00001080623210210; 00001080623610211; 00001080624010212; 00001080621510229; 00001080622710232; 00001080623110233; 00001080623510234; 00001080623910235; 00001080621410252; 00001080621810253; 00001080622610255; 00001080623010256; 00001080623410257; 00001080623810258; 00001080621710276; 00001080622910279; 00001080623710281), oltre interessi secondo i tassi di rendimento indicati nel foglio informativo prodotto dalla convenuta (doc. 3 del fascicolo di parte resistente pag. 3) per il periodo di durata dei buoni, ossia con decorrenza dal 3 ottobre 2006 sino al 3 aprile 2008;
- ai signori e l'ulteriore somma di euro 4.000,00 in merito ai buoni sottoscritti Parte_1 Parte_2 appartenenti alla serie 18F (nn. progressivi 00001080622510278; 00001080622210254; 00001080622310231; 00001080622410208), oltre interessi secondo i tassi di rendimento indicati nel foglio informativo prodotto dalla convenuta (doc. 4 del fascicolo di parte p. 3) per il periodo di durata dei buoni, ossia con decorrenza dal 24 febbraio 2006 sino al 24 agosto 2006. Su tali importi sono inoltre dovuti gli interessi di mora al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., con decorrenza dalla data dell'1 marzo 2024 (data in cui ha riscontrato la diffida di pagamento del 14 CP_1 febbraio 2024, non essendovi prova di una data precisa della relativa ricezione – doc. 24-25 di parte ricorrente) sino al 26 giugno 2024, e successivamente al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. con decorrenza dall'instaurazione del giudizio, ossia dal 27 giugno 2024 al saldo. Non va invece riconosciuta la rivalutazione, essendo stata accolta la domanda la domanda di adempimento proposta in via principale, inerente ad un debito di valuta. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore domanda - ivi comprese le domande subordinate di risarcimento del danno - rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. 3. Le spese di lite – ivi comprese quelle inerenti all'espletamento della procedura di mediazione - seguono la soccombenza della resistente e si liquidano in dispositivo, secondo il d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147\2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto, della complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta (con particolare riguardo alla limitata attività relativa alla fase istruttoria, consistita unicamente nel deposito di una memoria). pagina 7 di 8 Precisamente, per quanto concerne le spese inerenti alla mediazione, può essere liquidato solo l'importo di euro 441,00 per l'assistenza relativa alla fase di attivazione, considerato che il procedimento si è concluso con esito negativo per omessa partecipazione della controparte e che non è stata fornita la prova degli esborsi sostenuti. Per quanto riguarda il presente giudizio, le spese vanno liquidate in euro 264,00 per il contributo unificato e in euro 4.237,00 per compenso di avvocato, in applicazione dei valori medi dei parametri forensi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e dei valori minimi per la fase istruttoria.
4. Infine, occorre tenere in considerazione che la società non ha opposto un Controparte_1 valido motivo per giustificare la sua mancata partecipazione al procedimento di mediazione. La resistente, dunque, deve essere condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, come previsto dall'art. 12 bis d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 ratione temporis vigente. Tenuto conto del valore della domanda, il contributo unificato dovuto per il presente giudizio era pari a € 237,00; ne consegue che la parte resistente deve essere condannata al pagamento di euro 474,00 in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona della dott.ssa Ada Favarolo, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , e nei confronti della società Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
così provvede: Controparte_1
a. accoglie le domande proposte in via principale e, per l'effetto, condanna al Controparte_1 pagamento
- in favore di , e , della somma di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 euro 19.000,00 in merito ai buoni della serie 18N (nn. progressivi: 00001080621610206; 00001080622810209; 00001080623210210; 00001080623610211; 00001080624010212; 00001080621510229; 00001080622710232; 00001080623110233; 00001080623510234; 00001080623910235; 00001080621410252; 00001080621810253; 00001080622610255; 00001080623010256; 00001080623410257; 00001080623810258; 00001080621710276; 00001080622910279; 00001080623710281), oltre interessi secondo i tassi di rendimento indicati nel foglio informativo prodotto (doc. 3 del fascicolo di parte resistente pag. 3), ossia con decorrenza dal 3 ottobre 2006 sino al 3 aprile 2008 e ulteriori interessi di mora al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., con decorrenza dall'1 marzo 2024 al 26 giugno 2024, e successivamente al tasso legale di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. con decorrenza dal 27 giugno 2024 al saldo;
- in favore di e la somma di euro 4.000,00 in merito della serie 18F (nn. Parte_1 Parte_2 progressivi 00001080622510278; 00001080622210254; 00001080622310231; 00001080622410208), oltre interessi secondo i tassi di rendimento indicati nel foglio informativo prodotto (doc. 4 del fascicolo di parte p. 3), con decorrenza dal 24 febbraio 2006 sino al 24 agosto 2007 e ulteriori interessi di mora al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., con decorrenza dall'1 marzo 2024 al 26 giugno 2024, e successivamente al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. con decorrenza dal 27 giugno 2024 al saldo;
b. condanna al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese processuali che Controparte_1 liquida nella somma di euro 264,00 per spese e di euro 4.678,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge;
c. condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato, della somma di € Controparte_1
474,00. Così deciso a Milano, in data 3 giugno 2025 Il giudice Ada Favarolo pagina 8 di 8