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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 11/03/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott. Francesco Vigorito ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3304 R.G. dell'anno 2023
TRA
(C.F. ), con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Anguillara Sabazia, alla via Lungolago delle Muse n. 12, in persona del legale rappresentante sig. , nato a [...] il [...], (C.F. , Parte_2 C.F._1
elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura presso lo Studio legale Corigliano in
Roma alla Via Cimone n. 12, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di opposizione, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Giangiuseppe Corigliano del Foro di Taranto (C.F. ) e dall'Avv. Gianluca Floriddia del Foro di C.F._2
Roma (C.F. ), C.F._3
opponente
E
Avv. Marco RAPO (CF: ) nato a [...], il 1° ottobre 1968, C.F._4
residente in [...], rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c e domiciliato presso il proprio studio in Ciampino (Rm) Piazza Luigi Rizzo n. 5 opposto
OGGETTO: opposizione all'esecuzione (art. 615 comma 1 c.p.c.)
CONCLUSIONI:
Per l'opponente:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza avversaria: TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Nel merito, in accoglimento del presente atto di opposizione, dichiarare nullo o comunque annullare, revocare e/o dichiarare inefficace, ovvero improduttivo di ogni effetto giuridico
l'atto di precetto notificato in data 30.10.2023.
Sempre nel merito dichiarare che l'opponente nulla deve all'Avv. Marco Rapo, in forza del titolo per le ragioni dedotte in narrativa e conseguentemente dichiarare nullo o comunque annullare, revocare e/o dichiarare inefficace, ovvero improduttivo di ogni effetto giuridico
l'atto di precetto notificato in data 30.10.2023.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento da distrarsi in favore degli scriventi difensori antistatari.
Per l'opposto:
Si insiste per il rigetto dell'opposizione proposta dal Parte_1
on condanna alle spese di lite.
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a precetto il Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi a questo tribunale l'Avv. Marco Rapo per sentire accogliere le conclusioni sopra riportate
Si è costituito in giudizio l'Avv. Rapo chiedendo a sua volta l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
All'udienza del 12 febbraio 2025 la causa era trattenuta in decisione.
La parte opponente ha dedotto l'illegittimità del precetto in quanto:
s) l'opponente non è obbligato al pagamento di alcuna somma relativa a controversie di natura tributaria avendo aderire alla rottamazione dei ruoli;
l'adesione alla procedura di definizione agevolata prevede che l'adesione alla procedura di rottamazione dei ruoli, produce l'ulteriore effetto, in deroga quindi alla previsione dell'art. 391 cpc, di compensazione delle spese legali e pertanto le spese legali relative a controversie non definite con sentenza passata in giudicato non possono essere poste a carico del contribuente;
b) La sentenza per la quale il professionista ha provveduto a richiedere il pagamento dei compensi non è in alcun modo passata in giudicato in quanto la società ha provveduto a
2 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
proporre ricorso per Cassazione poiché la contribuente in data 13.03.2023 ha provveduto a notificare ricorso per Cassazione.
Il motivo sub b) è fondato.
L'articolo 69, comma 1, D.lgs. n. 546/1992 stabilisce che “le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma 2 sono immediatamente esecutive”; per effetto di tale disposizione il contribuente può recuperare le spese di lite immediatamente dopo la sentenza a sé favorevole, senza attendere il passaggio in giudicato della stessa;
che, diversamente, l'articolo 15, comma 2-sexies, D.lgs. n. 546/1992 stabilisce che “nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, la riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza”.
Ai sensi di tale norma gli Enti impositori possono recuperare le spese di lite solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Tale principio ha validità anche per il difensore antistatario degli Enti impositori o degli Agenti della Riscossione in quanto l'immediata esecutività delle sentenze tributarie è limitata alle sentenze di condanna dell'amministrazione finanziaria al pagamento di somme in favore del contribuente, emesse successivamente al
1.01.2016, poiché questa previsione è espressione di un principio generale immanente nell'ordinamento processuale tributario, riguardante solo le sentenze di condanna a favore del contribuente.
Il principio secondo il quale “(…)le sentenze recanti la condanna dell'amministrazione finanziaria al pagamento delle spese processuali in favore del contribuente, costituiscono immediatamente titolo esecutivo” a differenza della disciplina “riguardante la condanna al pagamento delle spese processuali a favore dell'amministrazione finanziaria la quale, ai sensi del comma 2-sexies dell'art. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, può procedere dopo il passaggio in giudicato della sentenza.” è stato esplicitato in una ipotesi in cui l'amministrazione non aveva usufruito della difesa tecnica ma risponde ad un principio generale di favore per il contribuente vittorioso che, peraltro, trova conferma nel fatto che l'amministrazione finanziaria ha sempre provveduto al rilascio della copia esecutiva della
3 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
sentenza ai fini del recupero delle spese processuali dopo il passaggio in giudicato della stessa.
La modifica apportata dalla c.d. “Riforma Cartabia” alla disciplina del titolo esecutivo non ha modificato su questo punto il quadro normativo di riferimento perché l'eliminazione della
“spedizione in forma esecutiva” del titolo non ha certamente avuto lo scopo di attribuire efficacia esecutiva a provvedimenti giudiziari che ne sono privi.
Pertanto l'opposizione deve essere accolta.
L'accoglimento del motivo sub b) assorbe il primo motivo di opposizione.
Le spese seguono la soccombenza sono liquidate sulla base dei parametri previsti dal D.M.
n.147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa iscritta al ruolo al n.
3304 del 2023 R.G.A.C. ogni altra domanda respinta, così provvede: accoglie l'opposizione a precetto e dichiara che l'Avv. Marco Rapo non ha diritto di agire esecutivamente nei confronti del per i titoli posti Parte_1 Parte_1
a fondamento del precetto;
condanna l'Avv. Marco Rapo al pagamento delle spese del giudizio sostenute dal
[...]
che si liquidano in euro 5.055,00 oltre rimborso spese Parte_1
generali, IVA, CPA.
Civitavecchia 10 Marzo 2025.
Il Giudice
Francesco Vigorito
4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott. Francesco Vigorito ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3304 R.G. dell'anno 2023
TRA
(C.F. ), con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Anguillara Sabazia, alla via Lungolago delle Muse n. 12, in persona del legale rappresentante sig. , nato a [...] il [...], (C.F. , Parte_2 C.F._1
elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura presso lo Studio legale Corigliano in
Roma alla Via Cimone n. 12, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di opposizione, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Giangiuseppe Corigliano del Foro di Taranto (C.F. ) e dall'Avv. Gianluca Floriddia del Foro di C.F._2
Roma (C.F. ), C.F._3
opponente
E
Avv. Marco RAPO (CF: ) nato a [...], il 1° ottobre 1968, C.F._4
residente in [...], rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c e domiciliato presso il proprio studio in Ciampino (Rm) Piazza Luigi Rizzo n. 5 opposto
OGGETTO: opposizione all'esecuzione (art. 615 comma 1 c.p.c.)
CONCLUSIONI:
Per l'opponente:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza avversaria: TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Nel merito, in accoglimento del presente atto di opposizione, dichiarare nullo o comunque annullare, revocare e/o dichiarare inefficace, ovvero improduttivo di ogni effetto giuridico
l'atto di precetto notificato in data 30.10.2023.
Sempre nel merito dichiarare che l'opponente nulla deve all'Avv. Marco Rapo, in forza del titolo per le ragioni dedotte in narrativa e conseguentemente dichiarare nullo o comunque annullare, revocare e/o dichiarare inefficace, ovvero improduttivo di ogni effetto giuridico
l'atto di precetto notificato in data 30.10.2023.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento da distrarsi in favore degli scriventi difensori antistatari.
Per l'opposto:
Si insiste per il rigetto dell'opposizione proposta dal Parte_1
on condanna alle spese di lite.
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a precetto il Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi a questo tribunale l'Avv. Marco Rapo per sentire accogliere le conclusioni sopra riportate
Si è costituito in giudizio l'Avv. Rapo chiedendo a sua volta l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
All'udienza del 12 febbraio 2025 la causa era trattenuta in decisione.
La parte opponente ha dedotto l'illegittimità del precetto in quanto:
s) l'opponente non è obbligato al pagamento di alcuna somma relativa a controversie di natura tributaria avendo aderire alla rottamazione dei ruoli;
l'adesione alla procedura di definizione agevolata prevede che l'adesione alla procedura di rottamazione dei ruoli, produce l'ulteriore effetto, in deroga quindi alla previsione dell'art. 391 cpc, di compensazione delle spese legali e pertanto le spese legali relative a controversie non definite con sentenza passata in giudicato non possono essere poste a carico del contribuente;
b) La sentenza per la quale il professionista ha provveduto a richiedere il pagamento dei compensi non è in alcun modo passata in giudicato in quanto la società ha provveduto a
2 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
proporre ricorso per Cassazione poiché la contribuente in data 13.03.2023 ha provveduto a notificare ricorso per Cassazione.
Il motivo sub b) è fondato.
L'articolo 69, comma 1, D.lgs. n. 546/1992 stabilisce che “le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma 2 sono immediatamente esecutive”; per effetto di tale disposizione il contribuente può recuperare le spese di lite immediatamente dopo la sentenza a sé favorevole, senza attendere il passaggio in giudicato della stessa;
che, diversamente, l'articolo 15, comma 2-sexies, D.lgs. n. 546/1992 stabilisce che “nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, la riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza”.
Ai sensi di tale norma gli Enti impositori possono recuperare le spese di lite solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Tale principio ha validità anche per il difensore antistatario degli Enti impositori o degli Agenti della Riscossione in quanto l'immediata esecutività delle sentenze tributarie è limitata alle sentenze di condanna dell'amministrazione finanziaria al pagamento di somme in favore del contribuente, emesse successivamente al
1.01.2016, poiché questa previsione è espressione di un principio generale immanente nell'ordinamento processuale tributario, riguardante solo le sentenze di condanna a favore del contribuente.
Il principio secondo il quale “(…)le sentenze recanti la condanna dell'amministrazione finanziaria al pagamento delle spese processuali in favore del contribuente, costituiscono immediatamente titolo esecutivo” a differenza della disciplina “riguardante la condanna al pagamento delle spese processuali a favore dell'amministrazione finanziaria la quale, ai sensi del comma 2-sexies dell'art. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, può procedere dopo il passaggio in giudicato della sentenza.” è stato esplicitato in una ipotesi in cui l'amministrazione non aveva usufruito della difesa tecnica ma risponde ad un principio generale di favore per il contribuente vittorioso che, peraltro, trova conferma nel fatto che l'amministrazione finanziaria ha sempre provveduto al rilascio della copia esecutiva della
3 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
sentenza ai fini del recupero delle spese processuali dopo il passaggio in giudicato della stessa.
La modifica apportata dalla c.d. “Riforma Cartabia” alla disciplina del titolo esecutivo non ha modificato su questo punto il quadro normativo di riferimento perché l'eliminazione della
“spedizione in forma esecutiva” del titolo non ha certamente avuto lo scopo di attribuire efficacia esecutiva a provvedimenti giudiziari che ne sono privi.
Pertanto l'opposizione deve essere accolta.
L'accoglimento del motivo sub b) assorbe il primo motivo di opposizione.
Le spese seguono la soccombenza sono liquidate sulla base dei parametri previsti dal D.M.
n.147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa iscritta al ruolo al n.
3304 del 2023 R.G.A.C. ogni altra domanda respinta, così provvede: accoglie l'opposizione a precetto e dichiara che l'Avv. Marco Rapo non ha diritto di agire esecutivamente nei confronti del per i titoli posti Parte_1 Parte_1
a fondamento del precetto;
condanna l'Avv. Marco Rapo al pagamento delle spese del giudizio sostenute dal
[...]
che si liquidano in euro 5.055,00 oltre rimborso spese Parte_1
generali, IVA, CPA.
Civitavecchia 10 Marzo 2025.
Il Giudice
Francesco Vigorito
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