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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/11/2025, n. 1668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1668 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2544/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice dott. Giovanni Giampiccolo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da:
( nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. MARCO DIMARTINO che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE contro
( ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. DI FRANCO MARIA
CONCETTA che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
OGGETTO
Separazione giudiziale
Parte ricorrente: che la S.V. Voglia, ai sensi dell'art. 706 c.p.c., fissare l'udienza di comparizione dei coniugi innanzi a sé, per il rituale tentativo di conciliazione e nella negativa, emettere i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputerà opportuni nell'interesse dei coniugi. All'esito, Voglia rimettere le parti innanzi al Giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio, affinchè sia pronunziata la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito , alle seguenti condizioni: Controparte_1
1) I coniugi osserveranno il reciproco rispetto e saranno liberi di scegliere la residenza ove crederanno più opportuno, anche all'estero. 2) La casa coniugale, in comproprietà dei coniugi, viene assegnata al marito, con tutte le suppellettili che la arredano;
3) Il dovrà corrispondere alla moglie la somma di €. 250,00 per il CP_1 canone di affitto della casa di via Palestro 293 ( €. 200,00 di affitto e €. 50,00 di spese condominiali), ove la signora risiede con la figlia, visto il godimento esclusivo della casa in comproprietà tra i coniugi, da parte del marito, con tutte le suppellettili che la arredano;
4) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio sostentamento, a titolo personale, essendo entrambi autosufficienti economicamente ed in grado di provvedere al proprio sostentamento;
5) La figlia , di 12 anni, viene affidata in modo condiviso ad Per_1 entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre e vedrà il padre quando vorrà, sempre che egli si asterrà da atteggiamenti minacciosi e violenti;
6) Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, l'importo di €.500,00, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese e tale importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Il Padre, inoltre, parteciperà nella misura del 50% alle spese straordinarie della figlia, previamente concordate. In particolare, il padre dovrà pagare le spese delle lezioni di equitazione e di mantenimento del cavallo, di proprietà della figlia, nella misura del 50%; 7) I coniugi vengono autorizzati reciprocamente al rilascio del passaporto . Chiede sin d'ora che venga accertata con la guardia di Finanza l'attività di imprenditore edile esercitata dal marito senza alcuna partita iva.
Parte resistente: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ciascuna delle richieste avanzate da controparte, giacchè del tutto infondate sia in punto di fatto che di diritto:
• preliminarmente ammonire la sig.ra a permettere al sig. Pt_1
l'esercizio del suo diritto di visita della figlia, proprio nel CP_1 rispetto del principio di bigenitorialità;
• pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito alla sig.ra per le ragioni meglio descritte in parte motiva;
Parte_1
• disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore con collocamento prevalente presso il padre ovvero Persona_2 presso la madre stabilendo altresí, in tal caso, espressamente modi e tempi dell'esercizio del diritto di visita da parte de padre, cui la sig.ra Pt_1 debba conformarsi;
• disporre a carico del sig. un assegno di Controparte_1 mantenimento in favore della figlia pari ad euro 200,00 mensili, commisurato alle finanze di quest'ultimo cosí come emergono dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni che si allegano (doc. 9), oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie ai minori previamente concordate e documentate, ivi comprese quelle relative al cavallo;
• rigettare, altresí, la richiesta dell'autorizzazione reciproca al rilascio del passaporto, anche sulla scorta di tutte le circostanze di cui in parte motiva;
• chiede che venga ordinata la produzione delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni della sig.ra , volutamente non allegate da Pt_1 controparte.
Richiesto il parere del PM
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 29.06.2013 a Vittoria, iscritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Vittoria dell'anno 2013, al numero 26, parte I, ufficio 1. Dall'unione è nata la figlia (17.08.2012). Per_1
Parte ricorrente deposita ricorso per la separazione giudiziale in data 27.09.2024; parte resistente si costituisce con memoria depositata in data 16.12.2024. Le parti compaiono in data 30.01.2025 davanti al giudice designato, il quale inutilmente tenta la conciliazione.
La ricorrente dichiara al Giudice: “Insisto nella domanda. Io e mio marito siamo separati dal gennaio 2024; nel 2019 già avevamo deciso di separarci, ma poi siamo tornati insieme.ADR: la casa in cui abito è in affitto, per tutto il 2024 l'affitto lo ha pagato lui, adesso devo pagarlo io ed è 300 euro:ADR: 1300 euro è il mio stipendio, lavoro da un anno;
nostra figlia vive con me, prendo l'assegno unico al 50 %; ADR: i rapporti padre figlia non sono buoni, la bambina si rifiuta di vederlo, lei si sente sotto pressione, il padre la cerca di continuo;
ADR: la bambina fa equitazione;
chiedo solo il mantenimento per la figlia e chiedo la casa coniugale perché non posso pagarmi l'affitto.ADR: la casa coniugale
è in comproprietà; io me ne sono andata di casa.ADR: chiedo venga regolamentato il diritto di visita perché la situazione si è irrigidita;
ho chiesto più volte l'intervento delle forze dell'ordine e ho fatto querela.Vista la situazione ho chiesto l'affido esclusivo e lo spazio neutro per il diritto di visita. ADR: il padre non è violento nei confronti della bambina.”
Il resistente: “Insisto in atti, non è possibile alcuna riconciliazione. ADR: lei è andata via di casa da circa 1 anno;
io ho pagato il suo affitto per 1 anno;
ADR: l'assegno unico lo prendiamo al 50% , la mia parte è di 94 euro. Io lo prendo da 2 mesi, prima lo prendeva tutto lei;
ADR: io non lavoro stabilmente, ma solo a chiamata;
mi muovo tra lavori di muratura, idraulici. ADR: vedo mia figlia solo quando vuole mia moglie, la signora mi chiama ed io lascio tutto per andare dalla bambina;
ADR: non è vero che sono stato violento contro mia moglie. ADR: non riesco a contattare mia figlia nel suo cellulare personale, deve sempre intervenire la madre e questo mi dà fastidio.ADR: quando sono preoccupato per la bambina voglio solo sapere dove è e con chi, senza bugie;
vorrei più comunicazione per stare sereno.” Il giudice delegato dà i provvedimenti provvisori e urgenti: “…ritenuto che non sono emerse situazioni di pregiudizio ostative all'affidamento condiviso, ferma l'audizione della minore alla luce delle difficoltà relazionali rappresentante da entrambe le parti, che sono invitate a collaborare nel superiore interesse della minore;
considerate le condizioni economiche rappresentate dalle parti… Affida in modo condiviso la figlia Per_2
di anni 13, ai genitori e;
la figlia vivrà
[...] Controparte_1 Parte_1 con la madre, ma non nella casa coniugale, già da tempo da quest'ultima abbandonata;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere la somma di € 200,00 Controparte_1 mensili alla , per il mantenimento indiretto della minore, al netto dell'assegno Pt_1 unico, che sarà percepito integralmente dalla madre, oltre il 50% delle spese di straordinaria amministrazione;
la minore potrà stare con il padre, in difetto di diverso accordo tra le parti, ogni lunedì e mercoledì dalle ore 17,00 alle ore 20,00; a settimane alterne, dalle ore 17,00 del sabato alle ore 20.00 della domenica (con una tolleranza per tutti gli orari fino a un massimo di un'ora); ed inoltre, 4 giorni consecutivi nel periodo natalizio, comprensivi, ad anni alterni, delle festività di Natale o di Capodanno;
per 2 giorni consecutivi nel periodo pasquale, comprendenti, ad anni alterni, la festività di
Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; una settimana consecutiva con ciascun genitore senza diritto di visita dell'altro (salva una telefonata o videochiamata al giorno) nei mesi di luglio e agosto;
rinvia per l'audizione della minore ”. Persona_3
In data 20 marzo 2025 viene ascoltata la minore: “Sono ho 12 anni, Persona_4 nata il [...] a [...]; frequento la seconda media;
pratico equitazione tutti i pomeriggi;
il maneggio si trova verso Acate e mi accompagna la mamma;
la lezione dura 1 ora, io prima avevo un mio cavallo, ma poi papà me lo ha venduto. ADR: vivo a casa con la mamma a Vittoria insieme anche al compagno di mia mamma;
ADR: non riesco a vedere papà, sto male con lui, quando vado a casa da lui e gli parlo lui non mi ascolta, quando lo fa mi dà della bugiarda, non mi sento capita da lui;
ADR: per esempio quando gli chiedo dove si trova, mi dice che è a casa poi io ci passo e non lo trovo. ADR: mio padre ha iniziato a non venire più da me a trovarmi da quando ha venduto il cavallo;
mi ha detto che non ha soldi e non lo può mantenere, poi altre volte mi dice che è colpa mia, è come se, vendendo il cavallo, mi avesse voluta punire;
ADR: io e mio padre non abbiamo un dialogo costruttivo;
ADR: allo stato non voglio vedere mio padre. ADR: il primo lunedì non ho visto mio padre, poi la volta successiva dalle 3 alle 4 del pomeriggio;
da lui non voglio pernottare;
mio padre vive da solo. Non voglio stare con lui neppure per la cena. ADR: ho visto il padre alzare le mani a mia madre anche sul posto di lavoro… Il Giudice chiede alla signora dei chiarimenti sull'episodio in cui il le ha alzato le mani e lei Pt_1 CP_1 ha confermato la circostanza spiegando che la bambina era presente in quanto il CP_1 si era recato insieme alla bambina sul posto di lavoro di lei. La stessa aggiunge di avere provato ad invogliare la bambina a cercare il padre anche ieri in occasione della festa del papà…” Il giudice delegato, con ordinanza del 12.04.2025– all'esito dell'audizione della minore;
ritenuto che
la stessa appare risentita perché il padre ha venduto il cavallo con il quale faceva equitazione, e ritiene che sia avvenuto per punirla;
la stessa ha inoltre rappresentato difficoltà di comunicazione con il padre;
che appare opportuno intanto prevedere che la figlia possa vedere il padre almeno due volte a settimana per cena o pranzo, con riserva di ulteriori disposizioni in caso di persistente rifiuto (valutazione intervento dei Servizi sociali,
CTU psicologica, ecc), fermo l'invito pressante alla madre di favorire la bigenitorialità ed al padre di porsi, da adulto, su un piano di tolleranza e ascolto e comprensione;
invita il padre a richiedere supporto psicologico, se ritenuto necessario…Dispone l'affido condiviso ai genitori della figlia la quale vivrà con la madre;
la stessa potrà Persona_2 vedere e stare con il padre, in difetto di diverso accordo tra le parti, ogni lunedì e mercoledì per l'ora di cena o di pranzo;
dispone che le parti riferiscano sull'andamento dei rapporti entro l'udienza del 2.7.2025, che si terrà a trattazione scritta…”.
Va in primo luogo pronunciata la separazione dei coniugi, in quanto sussiste una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, come emerge dalle allegazioni e dichiarazioni di entrambe le parti, confermate all'udienza davanti al giudice delegato e nel corso del procedimento.
Sull'addebito della separazione Le reciproche domande di addebito vanno rigettate, poiché le vicendevoli allegazioni non sono sufficienti a dimostrare che le relative condotte siano state la causa della frattura coniugale. La domanda della ricorrente non può essere accolta, perché l'unico fatto di violenza specificamente dedotto in citazione (vds. querela:…si presentava nel mio posto di lavoro….perchè mia figlia voleva salutarmi…dato che la bambina non voleva andare con il padre…preso dalla rabbia mi prendeva il braccio destro...ma io ho posto resistenza e …mi colpiva con uno schiaffo al viso…), e confermato anche dalla minore, riguarda un periodo successivo alla cessazione della convivenza matrimoniale. La stessa parte infatti, in querela, rappresenta di essere andata via dall'abitazione coniugale a gennaio 2024; nella querela del 28.7.24 riferisce dell'episodio avvenuto quello stesso giorno di luglio 2024 (“…dal gennaio 2024 (non vivo) con mio marito a seguito delle continue liti dovute al fatto che è convinto che io sono stata con lui solamente per i soldi…lamentava il rapporto distante con la figlia accusandomi che sono stata io a creare questa situazione...a gennaio sono andata a vivere con mia figlia in un'altra abitazione…). La domanda del resistente, basata sull'infedeltà coniugale della ricorrente, deve essere parimenti rigettata in quanto la relazione (e poi la convivenza) con , stando Persona_5 alle risultanze di causa, è iniziata dopo la rottura del vincolo coniugale (vds. teste Per_5 escusso all'udienza del 22.10.2025 su richiesta del resistente). Riguardo l'allontanamento dalla casa coniugale da parte della moglie, giova ricordare che tale circostanza si è verificata nel contesto di una crisi coniugale pregressa e consolidata, ammessa dallo stesso resistente: “….la sig.ra – senza mai lavorare - pretendeva, Pt_1 tuttavia, un tenore di vita tutt'altro che commisurato alle entrate del marito e, ben presto, iniziarono le prime incomprensioni di carattere strettamente economico… quando il comparente ha avuto contezza della situazione, ha chiesto alla moglie di regolare e ridurre le spese… per far fronte alle sempre maggiori, richieste economiche della moglie (che come detto manteneva, di nascosto, anche la sua famiglia di origine), il sig. lavorava CP_1 dalle prime luci dell'alba a tarda sera, svolgendo anche tre lavori contemporaneamente…”.
L'allontamento dalla casa coniugale è dunque intervenuto a sancire, piuttosto che a cagionare il fallimento della convivenza coniugale, apparendo come il culmine di una situazione di crisi coniugale pregressa e consolidata, ascrivibile alle divergenze caratteriali dei coniugi.
Sull'affidamento della figlia La bigenitorialità, quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi (cfr.
Cass. Sent. n. 18817/2015), costituisce un diritto fondamentale del minore;
le sue limitazioni si giustificano solo ove sussista una condizione di pregiudizio, a tutela del suo supremo interesse. E dunque, il minore, anche ove i genitori non convivano, ha diritto ad intrattenere con entrambi contatti regolari e diretti, che consentano lo sviluppo di relazioni personali e la conservazione del legame con entrambi gli individui. Con ordinanza del
12.04.2025, all'esito dell'audizione della minore, è stato disposto l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre. Su richiesta Per_1 del giudice delegato le parti hanno riferito sull'andamento dei rapporti tra padre e figlia. La ricorrente ha dichiarato di collaborare al buon andamento dei rapporti, e riferisce, inoltre, che gli incontri tra padre e figlia sono stati concordati e sono avvenuti con cadenza regolare, sebbene permanga la volontà della minore di non voler pernottare presso l'abitazione del padre. Il resistente ha riferito di aver aumentato la frequenza degli incontri con la figlia. Ciò posto, poiché non sono sopravvenuti elementi che ne giustificherebbero una modifica, si conferma quanto statuito nell'ordinanza del 12.04.2025. potrà vedere e stare con il Per_1 padre, in difetto di diverso accordo tra le parti, ogni lunedì e mercoledì per l'ora di cena o di pranzo. L'assenza di pregiudizio per la minore si desume anche dal comportamento del padre successivo alla separazione di fatto;
il ha infatti versato, per un anno, la CP_1 somma di € 300,00 mensili (al lordo dell'assegno unico) per la locazione della casa in cui sono andate a vivere la moglie e la figlia.
Sull'assegnazione della casa coniugale
La ricorrente in sede di ricorso non ha avanzato la domanda relativa all'assegnazione della casa coniugale, successivamente con la memoria integrativa mutava la domanda richiedendone l'assegnazione. Secondo quanto emerge dagli atti, la casa coniugale, allo stato assegnata a non è più abitata dalla ricorrente e dalla figlia. Ne consegue che CP_1 deve essere rigettata la domanda di assegnazione della casa coniugale, atteso che la Pt_1 si è trasferita altrove con la figlia. Pertanto, non resta al Collegio che recepire e confermare i provvedimenti provvisori del giudice delegato.
Sulle questioni economiche In ordine al mantenimento della figlia deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass. 4811/2018). L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cass. 16739/20). Nel caso di specie, la ricorrente, all'udienza del 30.01.2025, ha dichiarato di percepire uno stipendio pari ad euro 1.300,00, ed allo stato convive con altro compagno. Quanto alla situazione patrimoniale del resistente, lo stesso ha prodotto il modello 730 relativo all'anno 2022 dalla quale si evince un reddito annuo pari ad € 5.517,00 (senza alcuna specifica contestazione della controparte). Ora va considerato che tale dato appare dissonante rispetto alle sue allegazioni circa lo svolgimento di tre lavori per soddisfare le esigenze economiche della moglie ed il possesso di un cavallo;
è vero anche che il resistente ha dichiarato di aver dovuto vendere il cavallo a causa di intervenute ristrettezze economiche;
per tutto quanto precede, tenuto conto dell'assegno unico integralmente percepito dalla ricorrente e del fatto che comunque il resistente è stato in grado di corrispondere la somma mensile di € 300,00 per circa un anno anche al netto dell'assegno unico, ritiene il Collegio di fissare il contributo al mantenimento indiretto ad € 300,00 a partire dalla pronuncia.
In considerazione della natura del presente giudizio, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita: Pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi e . Controparte_1 Parte_1
Dispone l'affidamento condiviso della figlia che vivrà con la madre;
la stessa potrà Per_1 vedere e stare con il padre, in difetto di diverso accordo tra le parti, ogni lunedì e mercoledì per l'ora di cena o di pranzo. Pone a carico di , a decorrere dalla presente pronuncia e fermi i Controparte_1 provvedimenti provvisori fin qui resi, l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto della minore, versando a la somma di € 300,00 mensili al netto Parte_1 dell'assegno unico, che sarà percepito integralmente dalla , oltre il 50% delle spese Pt_1 straordinarie previamente concordate;
con rivalutazione Istat. Rigetta le reciproche domande di addebito della separazione. Compensa integralmente le spese di lite.
Ragusa, 27/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giovanni Giampiccolo dott. Massimo Pulvirenti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice dott. Giovanni Giampiccolo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da:
( nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. MARCO DIMARTINO che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE contro
( ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. DI FRANCO MARIA
CONCETTA che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
OGGETTO
Separazione giudiziale
Parte ricorrente: che la S.V. Voglia, ai sensi dell'art. 706 c.p.c., fissare l'udienza di comparizione dei coniugi innanzi a sé, per il rituale tentativo di conciliazione e nella negativa, emettere i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputerà opportuni nell'interesse dei coniugi. All'esito, Voglia rimettere le parti innanzi al Giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio, affinchè sia pronunziata la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito , alle seguenti condizioni: Controparte_1
1) I coniugi osserveranno il reciproco rispetto e saranno liberi di scegliere la residenza ove crederanno più opportuno, anche all'estero. 2) La casa coniugale, in comproprietà dei coniugi, viene assegnata al marito, con tutte le suppellettili che la arredano;
3) Il dovrà corrispondere alla moglie la somma di €. 250,00 per il CP_1 canone di affitto della casa di via Palestro 293 ( €. 200,00 di affitto e €. 50,00 di spese condominiali), ove la signora risiede con la figlia, visto il godimento esclusivo della casa in comproprietà tra i coniugi, da parte del marito, con tutte le suppellettili che la arredano;
4) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio sostentamento, a titolo personale, essendo entrambi autosufficienti economicamente ed in grado di provvedere al proprio sostentamento;
5) La figlia , di 12 anni, viene affidata in modo condiviso ad Per_1 entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre e vedrà il padre quando vorrà, sempre che egli si asterrà da atteggiamenti minacciosi e violenti;
6) Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, l'importo di €.500,00, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese e tale importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Il Padre, inoltre, parteciperà nella misura del 50% alle spese straordinarie della figlia, previamente concordate. In particolare, il padre dovrà pagare le spese delle lezioni di equitazione e di mantenimento del cavallo, di proprietà della figlia, nella misura del 50%; 7) I coniugi vengono autorizzati reciprocamente al rilascio del passaporto . Chiede sin d'ora che venga accertata con la guardia di Finanza l'attività di imprenditore edile esercitata dal marito senza alcuna partita iva.
Parte resistente: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ciascuna delle richieste avanzate da controparte, giacchè del tutto infondate sia in punto di fatto che di diritto:
• preliminarmente ammonire la sig.ra a permettere al sig. Pt_1
l'esercizio del suo diritto di visita della figlia, proprio nel CP_1 rispetto del principio di bigenitorialità;
• pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito alla sig.ra per le ragioni meglio descritte in parte motiva;
Parte_1
• disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore con collocamento prevalente presso il padre ovvero Persona_2 presso la madre stabilendo altresí, in tal caso, espressamente modi e tempi dell'esercizio del diritto di visita da parte de padre, cui la sig.ra Pt_1 debba conformarsi;
• disporre a carico del sig. un assegno di Controparte_1 mantenimento in favore della figlia pari ad euro 200,00 mensili, commisurato alle finanze di quest'ultimo cosí come emergono dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni che si allegano (doc. 9), oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie ai minori previamente concordate e documentate, ivi comprese quelle relative al cavallo;
• rigettare, altresí, la richiesta dell'autorizzazione reciproca al rilascio del passaporto, anche sulla scorta di tutte le circostanze di cui in parte motiva;
• chiede che venga ordinata la produzione delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni della sig.ra , volutamente non allegate da Pt_1 controparte.
Richiesto il parere del PM
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 29.06.2013 a Vittoria, iscritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Vittoria dell'anno 2013, al numero 26, parte I, ufficio 1. Dall'unione è nata la figlia (17.08.2012). Per_1
Parte ricorrente deposita ricorso per la separazione giudiziale in data 27.09.2024; parte resistente si costituisce con memoria depositata in data 16.12.2024. Le parti compaiono in data 30.01.2025 davanti al giudice designato, il quale inutilmente tenta la conciliazione.
La ricorrente dichiara al Giudice: “Insisto nella domanda. Io e mio marito siamo separati dal gennaio 2024; nel 2019 già avevamo deciso di separarci, ma poi siamo tornati insieme.ADR: la casa in cui abito è in affitto, per tutto il 2024 l'affitto lo ha pagato lui, adesso devo pagarlo io ed è 300 euro:ADR: 1300 euro è il mio stipendio, lavoro da un anno;
nostra figlia vive con me, prendo l'assegno unico al 50 %; ADR: i rapporti padre figlia non sono buoni, la bambina si rifiuta di vederlo, lei si sente sotto pressione, il padre la cerca di continuo;
ADR: la bambina fa equitazione;
chiedo solo il mantenimento per la figlia e chiedo la casa coniugale perché non posso pagarmi l'affitto.ADR: la casa coniugale
è in comproprietà; io me ne sono andata di casa.ADR: chiedo venga regolamentato il diritto di visita perché la situazione si è irrigidita;
ho chiesto più volte l'intervento delle forze dell'ordine e ho fatto querela.Vista la situazione ho chiesto l'affido esclusivo e lo spazio neutro per il diritto di visita. ADR: il padre non è violento nei confronti della bambina.”
Il resistente: “Insisto in atti, non è possibile alcuna riconciliazione. ADR: lei è andata via di casa da circa 1 anno;
io ho pagato il suo affitto per 1 anno;
ADR: l'assegno unico lo prendiamo al 50% , la mia parte è di 94 euro. Io lo prendo da 2 mesi, prima lo prendeva tutto lei;
ADR: io non lavoro stabilmente, ma solo a chiamata;
mi muovo tra lavori di muratura, idraulici. ADR: vedo mia figlia solo quando vuole mia moglie, la signora mi chiama ed io lascio tutto per andare dalla bambina;
ADR: non è vero che sono stato violento contro mia moglie. ADR: non riesco a contattare mia figlia nel suo cellulare personale, deve sempre intervenire la madre e questo mi dà fastidio.ADR: quando sono preoccupato per la bambina voglio solo sapere dove è e con chi, senza bugie;
vorrei più comunicazione per stare sereno.” Il giudice delegato dà i provvedimenti provvisori e urgenti: “…ritenuto che non sono emerse situazioni di pregiudizio ostative all'affidamento condiviso, ferma l'audizione della minore alla luce delle difficoltà relazionali rappresentante da entrambe le parti, che sono invitate a collaborare nel superiore interesse della minore;
considerate le condizioni economiche rappresentate dalle parti… Affida in modo condiviso la figlia Per_2
di anni 13, ai genitori e;
la figlia vivrà
[...] Controparte_1 Parte_1 con la madre, ma non nella casa coniugale, già da tempo da quest'ultima abbandonata;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere la somma di € 200,00 Controparte_1 mensili alla , per il mantenimento indiretto della minore, al netto dell'assegno Pt_1 unico, che sarà percepito integralmente dalla madre, oltre il 50% delle spese di straordinaria amministrazione;
la minore potrà stare con il padre, in difetto di diverso accordo tra le parti, ogni lunedì e mercoledì dalle ore 17,00 alle ore 20,00; a settimane alterne, dalle ore 17,00 del sabato alle ore 20.00 della domenica (con una tolleranza per tutti gli orari fino a un massimo di un'ora); ed inoltre, 4 giorni consecutivi nel periodo natalizio, comprensivi, ad anni alterni, delle festività di Natale o di Capodanno;
per 2 giorni consecutivi nel periodo pasquale, comprendenti, ad anni alterni, la festività di
Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; una settimana consecutiva con ciascun genitore senza diritto di visita dell'altro (salva una telefonata o videochiamata al giorno) nei mesi di luglio e agosto;
rinvia per l'audizione della minore ”. Persona_3
In data 20 marzo 2025 viene ascoltata la minore: “Sono ho 12 anni, Persona_4 nata il [...] a [...]; frequento la seconda media;
pratico equitazione tutti i pomeriggi;
il maneggio si trova verso Acate e mi accompagna la mamma;
la lezione dura 1 ora, io prima avevo un mio cavallo, ma poi papà me lo ha venduto. ADR: vivo a casa con la mamma a Vittoria insieme anche al compagno di mia mamma;
ADR: non riesco a vedere papà, sto male con lui, quando vado a casa da lui e gli parlo lui non mi ascolta, quando lo fa mi dà della bugiarda, non mi sento capita da lui;
ADR: per esempio quando gli chiedo dove si trova, mi dice che è a casa poi io ci passo e non lo trovo. ADR: mio padre ha iniziato a non venire più da me a trovarmi da quando ha venduto il cavallo;
mi ha detto che non ha soldi e non lo può mantenere, poi altre volte mi dice che è colpa mia, è come se, vendendo il cavallo, mi avesse voluta punire;
ADR: io e mio padre non abbiamo un dialogo costruttivo;
ADR: allo stato non voglio vedere mio padre. ADR: il primo lunedì non ho visto mio padre, poi la volta successiva dalle 3 alle 4 del pomeriggio;
da lui non voglio pernottare;
mio padre vive da solo. Non voglio stare con lui neppure per la cena. ADR: ho visto il padre alzare le mani a mia madre anche sul posto di lavoro… Il Giudice chiede alla signora dei chiarimenti sull'episodio in cui il le ha alzato le mani e lei Pt_1 CP_1 ha confermato la circostanza spiegando che la bambina era presente in quanto il CP_1 si era recato insieme alla bambina sul posto di lavoro di lei. La stessa aggiunge di avere provato ad invogliare la bambina a cercare il padre anche ieri in occasione della festa del papà…” Il giudice delegato, con ordinanza del 12.04.2025– all'esito dell'audizione della minore;
ritenuto che
la stessa appare risentita perché il padre ha venduto il cavallo con il quale faceva equitazione, e ritiene che sia avvenuto per punirla;
la stessa ha inoltre rappresentato difficoltà di comunicazione con il padre;
che appare opportuno intanto prevedere che la figlia possa vedere il padre almeno due volte a settimana per cena o pranzo, con riserva di ulteriori disposizioni in caso di persistente rifiuto (valutazione intervento dei Servizi sociali,
CTU psicologica, ecc), fermo l'invito pressante alla madre di favorire la bigenitorialità ed al padre di porsi, da adulto, su un piano di tolleranza e ascolto e comprensione;
invita il padre a richiedere supporto psicologico, se ritenuto necessario…Dispone l'affido condiviso ai genitori della figlia la quale vivrà con la madre;
la stessa potrà Persona_2 vedere e stare con il padre, in difetto di diverso accordo tra le parti, ogni lunedì e mercoledì per l'ora di cena o di pranzo;
dispone che le parti riferiscano sull'andamento dei rapporti entro l'udienza del 2.7.2025, che si terrà a trattazione scritta…”.
Va in primo luogo pronunciata la separazione dei coniugi, in quanto sussiste una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, come emerge dalle allegazioni e dichiarazioni di entrambe le parti, confermate all'udienza davanti al giudice delegato e nel corso del procedimento.
Sull'addebito della separazione Le reciproche domande di addebito vanno rigettate, poiché le vicendevoli allegazioni non sono sufficienti a dimostrare che le relative condotte siano state la causa della frattura coniugale. La domanda della ricorrente non può essere accolta, perché l'unico fatto di violenza specificamente dedotto in citazione (vds. querela:…si presentava nel mio posto di lavoro….perchè mia figlia voleva salutarmi…dato che la bambina non voleva andare con il padre…preso dalla rabbia mi prendeva il braccio destro...ma io ho posto resistenza e …mi colpiva con uno schiaffo al viso…), e confermato anche dalla minore, riguarda un periodo successivo alla cessazione della convivenza matrimoniale. La stessa parte infatti, in querela, rappresenta di essere andata via dall'abitazione coniugale a gennaio 2024; nella querela del 28.7.24 riferisce dell'episodio avvenuto quello stesso giorno di luglio 2024 (“…dal gennaio 2024 (non vivo) con mio marito a seguito delle continue liti dovute al fatto che è convinto che io sono stata con lui solamente per i soldi…lamentava il rapporto distante con la figlia accusandomi che sono stata io a creare questa situazione...a gennaio sono andata a vivere con mia figlia in un'altra abitazione…). La domanda del resistente, basata sull'infedeltà coniugale della ricorrente, deve essere parimenti rigettata in quanto la relazione (e poi la convivenza) con , stando Persona_5 alle risultanze di causa, è iniziata dopo la rottura del vincolo coniugale (vds. teste Per_5 escusso all'udienza del 22.10.2025 su richiesta del resistente). Riguardo l'allontanamento dalla casa coniugale da parte della moglie, giova ricordare che tale circostanza si è verificata nel contesto di una crisi coniugale pregressa e consolidata, ammessa dallo stesso resistente: “….la sig.ra – senza mai lavorare - pretendeva, Pt_1 tuttavia, un tenore di vita tutt'altro che commisurato alle entrate del marito e, ben presto, iniziarono le prime incomprensioni di carattere strettamente economico… quando il comparente ha avuto contezza della situazione, ha chiesto alla moglie di regolare e ridurre le spese… per far fronte alle sempre maggiori, richieste economiche della moglie (che come detto manteneva, di nascosto, anche la sua famiglia di origine), il sig. lavorava CP_1 dalle prime luci dell'alba a tarda sera, svolgendo anche tre lavori contemporaneamente…”.
L'allontamento dalla casa coniugale è dunque intervenuto a sancire, piuttosto che a cagionare il fallimento della convivenza coniugale, apparendo come il culmine di una situazione di crisi coniugale pregressa e consolidata, ascrivibile alle divergenze caratteriali dei coniugi.
Sull'affidamento della figlia La bigenitorialità, quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi (cfr.
Cass. Sent. n. 18817/2015), costituisce un diritto fondamentale del minore;
le sue limitazioni si giustificano solo ove sussista una condizione di pregiudizio, a tutela del suo supremo interesse. E dunque, il minore, anche ove i genitori non convivano, ha diritto ad intrattenere con entrambi contatti regolari e diretti, che consentano lo sviluppo di relazioni personali e la conservazione del legame con entrambi gli individui. Con ordinanza del
12.04.2025, all'esito dell'audizione della minore, è stato disposto l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre. Su richiesta Per_1 del giudice delegato le parti hanno riferito sull'andamento dei rapporti tra padre e figlia. La ricorrente ha dichiarato di collaborare al buon andamento dei rapporti, e riferisce, inoltre, che gli incontri tra padre e figlia sono stati concordati e sono avvenuti con cadenza regolare, sebbene permanga la volontà della minore di non voler pernottare presso l'abitazione del padre. Il resistente ha riferito di aver aumentato la frequenza degli incontri con la figlia. Ciò posto, poiché non sono sopravvenuti elementi che ne giustificherebbero una modifica, si conferma quanto statuito nell'ordinanza del 12.04.2025. potrà vedere e stare con il Per_1 padre, in difetto di diverso accordo tra le parti, ogni lunedì e mercoledì per l'ora di cena o di pranzo. L'assenza di pregiudizio per la minore si desume anche dal comportamento del padre successivo alla separazione di fatto;
il ha infatti versato, per un anno, la CP_1 somma di € 300,00 mensili (al lordo dell'assegno unico) per la locazione della casa in cui sono andate a vivere la moglie e la figlia.
Sull'assegnazione della casa coniugale
La ricorrente in sede di ricorso non ha avanzato la domanda relativa all'assegnazione della casa coniugale, successivamente con la memoria integrativa mutava la domanda richiedendone l'assegnazione. Secondo quanto emerge dagli atti, la casa coniugale, allo stato assegnata a non è più abitata dalla ricorrente e dalla figlia. Ne consegue che CP_1 deve essere rigettata la domanda di assegnazione della casa coniugale, atteso che la Pt_1 si è trasferita altrove con la figlia. Pertanto, non resta al Collegio che recepire e confermare i provvedimenti provvisori del giudice delegato.
Sulle questioni economiche In ordine al mantenimento della figlia deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass. 4811/2018). L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cass. 16739/20). Nel caso di specie, la ricorrente, all'udienza del 30.01.2025, ha dichiarato di percepire uno stipendio pari ad euro 1.300,00, ed allo stato convive con altro compagno. Quanto alla situazione patrimoniale del resistente, lo stesso ha prodotto il modello 730 relativo all'anno 2022 dalla quale si evince un reddito annuo pari ad € 5.517,00 (senza alcuna specifica contestazione della controparte). Ora va considerato che tale dato appare dissonante rispetto alle sue allegazioni circa lo svolgimento di tre lavori per soddisfare le esigenze economiche della moglie ed il possesso di un cavallo;
è vero anche che il resistente ha dichiarato di aver dovuto vendere il cavallo a causa di intervenute ristrettezze economiche;
per tutto quanto precede, tenuto conto dell'assegno unico integralmente percepito dalla ricorrente e del fatto che comunque il resistente è stato in grado di corrispondere la somma mensile di € 300,00 per circa un anno anche al netto dell'assegno unico, ritiene il Collegio di fissare il contributo al mantenimento indiretto ad € 300,00 a partire dalla pronuncia.
In considerazione della natura del presente giudizio, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita: Pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi e . Controparte_1 Parte_1
Dispone l'affidamento condiviso della figlia che vivrà con la madre;
la stessa potrà Per_1 vedere e stare con il padre, in difetto di diverso accordo tra le parti, ogni lunedì e mercoledì per l'ora di cena o di pranzo. Pone a carico di , a decorrere dalla presente pronuncia e fermi i Controparte_1 provvedimenti provvisori fin qui resi, l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto della minore, versando a la somma di € 300,00 mensili al netto Parte_1 dell'assegno unico, che sarà percepito integralmente dalla , oltre il 50% delle spese Pt_1 straordinarie previamente concordate;
con rivalutazione Istat. Rigetta le reciproche domande di addebito della separazione. Compensa integralmente le spese di lite.
Ragusa, 27/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giovanni Giampiccolo dott. Massimo Pulvirenti