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Sentenza 17 giugno 2024
Sentenza 17 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/06/2024, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2024 |
Testo completo
RG. n. 690/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Alessia Marotta, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 690 R.G. dell'anno 2020 vertente TRA P.I. ) in persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio Esposito ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Marro Monica in Montesarchio (BN) alla Via Cervinara n. 37/D APPELLANTE E
(CF. ) rappresentato e difeso, CP_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'Avv. Gabriella Bongi, presso lo studio della quale è elettivamente domiciliato in Montesarchio (BN) alla Via San Rocco 38 APPELLATO OGGETTO: appello avverso sentenza Giudice di Pace CONCLUSIONI: come da atti e note di trattazione scritta
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione, ritualmente notificato, la ha impugnato Parte_1 la sentenza n.201/2019 con cui il Giudice di Pace di Cervinara ha rigettato, con condanna alle spese di giudizio e con distrazione al difensore antistatario, l'opposizione al d.i. n. 133/2017 con cui all'appellante era stata ingiunta la consegna della copia del contratto afferente all'utenza telefonica mobile dell'appellato, oltre al pagamento delle spese del procedimento monitorio. L'appellante ha dedotto a fondamento del gravame i seguenti motivi di appello:
“
1. Sull'omessa motivazione del provvedimento di primo grado: incompetenza per valore e per materia del giudice adito;
2. Sulla erronea motivazione del provvedimento di primo grado.
1 Carenza di interesse ad agire;
3. Erroneità della sentenza. La procedura prevista dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e la violazione da parte del ricorrente;
4. Esatta ricostruzione della vicenda. Impossibilità per l'opponente ad adempiere all'ordine di consegna.” L'appellante ha, dunque, concluso chiedendo, in accoglimento del gravame, l'integrale riforma della sentenza impugnata con l'accoglimento dell'opposizione spiegata in primo grado e la revoca del d.i. opposto;
ha chiesto, altresì, la condanna dell'appellato alla restituzione degli importi corrisposti in suo favore a qualsiasi titolo in conseguenza del d.i. opposto e della sentenza appellata con vittoria delle spese e delle competenze del doppio grado di giudizio. L'appellato si è costituito in giudizio chiedendo di dichiarare inammissibile l'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e di respingerlo nel merito, anche con riferimento alla predetta domanda di restituzione, in quanto infondato in fatto ed in diritto, vinte le spese e le competenze di lite con distrazione. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed infine introitata in decisione all'udienza del 10.04.2024 con assegnazione alle parti di termini ridotti (20 + 20) ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
******* Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata, in quanto l'appello risulta redatto in modo conforme alle previsioni dell'art. 342 c.p.c. L'appellante, infatti, ha riportato, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, le parti della sentenza censurate ed ha esposto con chiarezza le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di prime cure e le circostanze da cui deriverebbe l'eccepita violazione di legge (cfr. Cass. 27199/2017). Passando all'esame del merito, questo Giudice ritiene di conformarsi ai precedenti giurisprudenziali emessi da codesto Tribunale in fattispecie analoghe, alla cui motivazione si fa richiamo ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (si veda ex multis sentenza n. 611/2022, relatrice dott.ssa Rizzi;
sentenze n. 1531/2022 e n. 1860/2023, relatrice dott.ssa Cianciulli;
sentenza n. 1079/2023 relatrice dott.ssa Villani;
sentenze n. 95/2023 e 318/2024, relatore dott. Pellecchia;
sentenza 1513/2023, relatore dott. Pasquariello;
sentenze n. 642/2024 e 913/2024 relatrice lo Scrivente Magistrato). Al riguardo, come condivisibilmente sostenuto nei precedenti sopra richiamati, si ritiene che la controversia vada risolta in base al principio della cd. ragione più liquida ed assorbente, in forza del quale il Giudice non è tenuto ad esaminare
2 tutti i punti controversi, ma può decidere la causa sulla scorta della ragione ritenuta assorbente e decisiva, rilevandosi, nella specie, la carenza di interesse ad agire in capo all'appellato. Va osservato che l'interesse ad agire posto dall'art. 100 c.p.c. a fondamento della proposizione della domanda deve essere concreto ed attuale, non potendo lo stesso sostanziarsi in una mera aspettativa di una pronuncia giudiziale. In particolare, l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice e, quindi, il raggiungimento di un'effettiva utilità mediante il ricorso alla macchina giudiziaria. Ne discende quindi che il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili futuri effetti pregiudizievoli per l'attore, laddove le questioni di interpretazione di norme non sono prospettabili sempre, ma soltanto se strumentali alla pronuncia su una domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione di un risultato utile e concreto per la parte che agisce in giudizio (cfr. Cass. 2057/2019). Nel caso di specie, si legge nel ricorso monitorio che la copia del contratto era necessaria per contestare dinanzi alla disservizi e malfunzionamenti Pt_2 asseritamente sopportati dall'appellata in relazione alla utenza telefonica di cui deduceva di essere titolare (“2) nel primo trimestre corrente anno, in maniera continua, l'utente subiva malfunzionamenti e disservizi telefonici (assenza di segnale, riduzione arbitraria del credito, scarsa velocità collegamento ad Internet, abbonamenti automatici e contenuti a pagamento per servizi digitali) reclamati al gestore telefonico tramite call center;
”). Tuttavia, sin dalla fase monitoria, l'appellato non ha fornito specifica allegazione e prova di tali disservizi e malfunzionamenti, anche con riferimento a circostanze e modalità concrete di realizzazione degli stessi – ad esempio, con la produzione in giudizio di segnalazioni, reclami e ricorsi stragiudiziali o proposti in qualsiasi altra diversa sede giudiziale – rimanendo di fatto dedotta, a sostegno dell'interesse ad agire per la consegna del contratto, una generica lamentazione non tutelabile. L'appello va, pertanto, accolto e, in riforma della sentenza impugnata, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta in primo grado da Parte_1 va accolta con conseguente revoca del d.i. opposto n. 133/2017. Per quanto attiene alla restituzione delle somme medio tempore pagate in forza del decreto ingiuntivo revocato e in esecuzione della sentenza appellata, parte appellante non ha fornito la prova dell'avvenuto pagamento, gravando l'onere probatorio sul soggetto che intende ripetere le somme pagate in esecuzione
3 della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva (in tal senso cfr. Cass. 11115/2021). Infine, in applicazione del principio della soccombenza, va pronunciata la condanna di al pagamento in favore di delle CP_1 Pt_1 Parte_1 spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi del d. m. vigente, tenendo conto del valore della lite, dell'assenza di istruttoria in entrambi i gradi di giudizio e dell'attività defensionale concretamente espletata. Non accoglibile è infine l'istanza di oscuramento dei dati personali formulata dall'appellante nella comparsa conclusionale ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D. Lgs. 196/2003 in mancanza di specificazione dei motivi legittimi (cfr. Cass. 10 agosto 2021 n. 22561).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia Marotta definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCOGLIE l'appello e, in totale riforma dell'impugnata sentenza n.201/2019 resa dal Giudice di Pace di Cervinara, accoglie l'opposizione proposta in primo grado dall'attuale appellante avverso il d.i. n. 133/2017 e, per l'effetto, lo revoca;
- CONDANNA l'appellato al pagamento in favore dell'appellante
[...] delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano per il Parte_1 giudizio di primo grado nell'importo di € 278,00 e per il giudizio di gravame nell'importo di € 400,00 per compensi, oltre esborsi, spese e accessori come per legge se dovuti.
Così deciso in data 17 giugno 2024 IL GIUDICE Dott.ssa Alessia Marotta
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Alessia Marotta, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 690 R.G. dell'anno 2020 vertente TRA P.I. ) in persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio Esposito ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Marro Monica in Montesarchio (BN) alla Via Cervinara n. 37/D APPELLANTE E
(CF. ) rappresentato e difeso, CP_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'Avv. Gabriella Bongi, presso lo studio della quale è elettivamente domiciliato in Montesarchio (BN) alla Via San Rocco 38 APPELLATO OGGETTO: appello avverso sentenza Giudice di Pace CONCLUSIONI: come da atti e note di trattazione scritta
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione, ritualmente notificato, la ha impugnato Parte_1 la sentenza n.201/2019 con cui il Giudice di Pace di Cervinara ha rigettato, con condanna alle spese di giudizio e con distrazione al difensore antistatario, l'opposizione al d.i. n. 133/2017 con cui all'appellante era stata ingiunta la consegna della copia del contratto afferente all'utenza telefonica mobile dell'appellato, oltre al pagamento delle spese del procedimento monitorio. L'appellante ha dedotto a fondamento del gravame i seguenti motivi di appello:
“
1. Sull'omessa motivazione del provvedimento di primo grado: incompetenza per valore e per materia del giudice adito;
2. Sulla erronea motivazione del provvedimento di primo grado.
1 Carenza di interesse ad agire;
3. Erroneità della sentenza. La procedura prevista dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e la violazione da parte del ricorrente;
4. Esatta ricostruzione della vicenda. Impossibilità per l'opponente ad adempiere all'ordine di consegna.” L'appellante ha, dunque, concluso chiedendo, in accoglimento del gravame, l'integrale riforma della sentenza impugnata con l'accoglimento dell'opposizione spiegata in primo grado e la revoca del d.i. opposto;
ha chiesto, altresì, la condanna dell'appellato alla restituzione degli importi corrisposti in suo favore a qualsiasi titolo in conseguenza del d.i. opposto e della sentenza appellata con vittoria delle spese e delle competenze del doppio grado di giudizio. L'appellato si è costituito in giudizio chiedendo di dichiarare inammissibile l'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e di respingerlo nel merito, anche con riferimento alla predetta domanda di restituzione, in quanto infondato in fatto ed in diritto, vinte le spese e le competenze di lite con distrazione. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed infine introitata in decisione all'udienza del 10.04.2024 con assegnazione alle parti di termini ridotti (20 + 20) ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
******* Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata, in quanto l'appello risulta redatto in modo conforme alle previsioni dell'art. 342 c.p.c. L'appellante, infatti, ha riportato, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, le parti della sentenza censurate ed ha esposto con chiarezza le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di prime cure e le circostanze da cui deriverebbe l'eccepita violazione di legge (cfr. Cass. 27199/2017). Passando all'esame del merito, questo Giudice ritiene di conformarsi ai precedenti giurisprudenziali emessi da codesto Tribunale in fattispecie analoghe, alla cui motivazione si fa richiamo ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (si veda ex multis sentenza n. 611/2022, relatrice dott.ssa Rizzi;
sentenze n. 1531/2022 e n. 1860/2023, relatrice dott.ssa Cianciulli;
sentenza n. 1079/2023 relatrice dott.ssa Villani;
sentenze n. 95/2023 e 318/2024, relatore dott. Pellecchia;
sentenza 1513/2023, relatore dott. Pasquariello;
sentenze n. 642/2024 e 913/2024 relatrice lo Scrivente Magistrato). Al riguardo, come condivisibilmente sostenuto nei precedenti sopra richiamati, si ritiene che la controversia vada risolta in base al principio della cd. ragione più liquida ed assorbente, in forza del quale il Giudice non è tenuto ad esaminare
2 tutti i punti controversi, ma può decidere la causa sulla scorta della ragione ritenuta assorbente e decisiva, rilevandosi, nella specie, la carenza di interesse ad agire in capo all'appellato. Va osservato che l'interesse ad agire posto dall'art. 100 c.p.c. a fondamento della proposizione della domanda deve essere concreto ed attuale, non potendo lo stesso sostanziarsi in una mera aspettativa di una pronuncia giudiziale. In particolare, l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice e, quindi, il raggiungimento di un'effettiva utilità mediante il ricorso alla macchina giudiziaria. Ne discende quindi che il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili futuri effetti pregiudizievoli per l'attore, laddove le questioni di interpretazione di norme non sono prospettabili sempre, ma soltanto se strumentali alla pronuncia su una domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione di un risultato utile e concreto per la parte che agisce in giudizio (cfr. Cass. 2057/2019). Nel caso di specie, si legge nel ricorso monitorio che la copia del contratto era necessaria per contestare dinanzi alla disservizi e malfunzionamenti Pt_2 asseritamente sopportati dall'appellata in relazione alla utenza telefonica di cui deduceva di essere titolare (“2) nel primo trimestre corrente anno, in maniera continua, l'utente subiva malfunzionamenti e disservizi telefonici (assenza di segnale, riduzione arbitraria del credito, scarsa velocità collegamento ad Internet, abbonamenti automatici e contenuti a pagamento per servizi digitali) reclamati al gestore telefonico tramite call center;
”). Tuttavia, sin dalla fase monitoria, l'appellato non ha fornito specifica allegazione e prova di tali disservizi e malfunzionamenti, anche con riferimento a circostanze e modalità concrete di realizzazione degli stessi – ad esempio, con la produzione in giudizio di segnalazioni, reclami e ricorsi stragiudiziali o proposti in qualsiasi altra diversa sede giudiziale – rimanendo di fatto dedotta, a sostegno dell'interesse ad agire per la consegna del contratto, una generica lamentazione non tutelabile. L'appello va, pertanto, accolto e, in riforma della sentenza impugnata, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta in primo grado da Parte_1 va accolta con conseguente revoca del d.i. opposto n. 133/2017. Per quanto attiene alla restituzione delle somme medio tempore pagate in forza del decreto ingiuntivo revocato e in esecuzione della sentenza appellata, parte appellante non ha fornito la prova dell'avvenuto pagamento, gravando l'onere probatorio sul soggetto che intende ripetere le somme pagate in esecuzione
3 della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva (in tal senso cfr. Cass. 11115/2021). Infine, in applicazione del principio della soccombenza, va pronunciata la condanna di al pagamento in favore di delle CP_1 Pt_1 Parte_1 spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi del d. m. vigente, tenendo conto del valore della lite, dell'assenza di istruttoria in entrambi i gradi di giudizio e dell'attività defensionale concretamente espletata. Non accoglibile è infine l'istanza di oscuramento dei dati personali formulata dall'appellante nella comparsa conclusionale ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D. Lgs. 196/2003 in mancanza di specificazione dei motivi legittimi (cfr. Cass. 10 agosto 2021 n. 22561).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia Marotta definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCOGLIE l'appello e, in totale riforma dell'impugnata sentenza n.201/2019 resa dal Giudice di Pace di Cervinara, accoglie l'opposizione proposta in primo grado dall'attuale appellante avverso il d.i. n. 133/2017 e, per l'effetto, lo revoca;
- CONDANNA l'appellato al pagamento in favore dell'appellante
[...] delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano per il Parte_1 giudizio di primo grado nell'importo di € 278,00 e per il giudizio di gravame nell'importo di € 400,00 per compensi, oltre esborsi, spese e accessori come per legge se dovuti.
Così deciso in data 17 giugno 2024 IL GIUDICE Dott.ssa Alessia Marotta
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