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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/12/2025, n. 5742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5742 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1237/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica nella persona del giudice applicato Alessandra
GO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1237/2023 promossa da:
(avv.to Abrami Piergiorgio) Parte_1
contro
(avv.to Bontempi Stefano) Controparte_1
All'udienza del 18.12.2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5281/22, emesso dal Parte_1
Tribunale di Brescia in data 22.12.2022, notificato in data 09.01.2023, avente ad oggetto il pagamento della somma di €. 6.479,00 a titolo di residuo per la fornitura e l'installazione, presso l'immobile di
Manerbio via S. Francesco d'Assisi 25, di un caminetto a legna Tulikivi Modello Lamu 18 grafia, con relativo kit accumulo e canna fumaria.
Esponeva che:
1. aveva commissionato la fornitura e l'installazione presso l'immobile di Manerbio (BS) via S.
Francesco d'Assisi di una stufa a legna Tulikivi Lamu 18 Grafia in pietra con relativo kit accumulo, di una canna fumaria e di una presa d'aria al prezzo convenuto in € 12.749,00
2. aveva versato un acconto di € 6.270,00 come da fattura n.370 del 29.10.21;
3. la complessiva installazione non era stata eseguita correttamente;
4. ogni volta che si apriva lo sportello per effettuare la ricarica usciva fumo in abbondanza;
6. aveva tempestivamente segnalato la problematica in data 21 dicembre 2021;
7. era stato effettuato l'allungamento della canna fumaria ed installato un comignolo c.d. senza CP_2
esito;
pagina 1 di 4 8. aveva inviato raccomandata 19.05.22 con certificazione di conformità ed annessa CP_1
documentazione;
9. ciononostante la stufa disperdeva fumo in modo copioso arrecando danno all'immobile;
10. aveva inviato raccomandata del 25.05.22 invitando ad individuare una soluzione della problematica;
11. la situazione era particolarmente grave anche per il fatto che la moglie era un soggetto fragile maggiormente esposto ai rischi legati alla malsana qualità dell'aria;
12.. le verifiche tecniche eseguite dal geom. avevano confermato l'anomala e copiosa Persona_1
fuoriuscita di fumo quando l'utente apre o sportello per procedere alla ricarica, circostanza che rendeva inutilizzabile l'impianto;
13. la causa del non corretto funzionamento doveva essere individuata nell'insufficiente tiraggio della canna fumaria installata, in ragione delle dimensioni non adeguate, nonchè nell'errata realizzazione della presa d'aria, che era sottodimensionata;
14. gli elencati vizi erano stati riconosciuti dall'appaltatore che avrebbe ripetutamente tentato di ovviarvi senza pervenire ad un risultato apprezzabile.
Chiedeva la condanna di parte opposta all'eliminazione, a sua cura e spese, dei vizi denunziati, rimuovendo la canna fumaria e la presa d'aria incongruamente realizzate, procedendo al loro ripristino con condanna al risarcimento di €120,00 (spese di spazzacamini) e di 2.450,00 + IVA per la ritinteggiatura.
Si costituiva la società contestando la fondatezza dell'avversa Controparte_1
opposizione.
Deduceva, in particolare che il caminetto Tulikivi installato e collaudato dalla presso CP_1
l'abitazione del in data 15.12.2021, diversamente da quanto eccepito da controparte, Pt_1
funzionava correttamente.
Le problematiche lamentate dall'opponente nei giorni successivi dovevano essere ricondotte al non corretto utilizzo della stufa da parte del e/o all'utilizzo di legna umida. Pt_1
Ad ogni modo, a fronte della segnalazione del committente, la aveva prontamente CP_1
effettuato un sopralluogo in data 17.12.2021, senza riscontrare le problematiche riferite dal Pt_1
Instava per il rigetto delle domande.
La causa è stata istruita con nomina di CTU.
La domanda non è fondata.
pagina 2 di 4 Il CTU, a seguito degli accertamenti tecnici eseguiti sulla stufa ha così concluso: “La prova eseguita il
9-4-2024 del funzionamento della stufa ha evidenziato che durante il suo utilizzo questa non immette nell'ambiente valori significativi di fumo né di monossido di carbonio.
Si sottolinea che la prova è stata eseguita secondo le modalità di carica della legna, di ricarica, ecc. riportate nel manuale d'uso e secondo le modalità di un uso corretto (come da manuale) della la stufa.
La prova ha permesso di accertare che il funzionamento della stufa condotto secondo il manuale è conforme e non produce fumi né monossido di carbonio oltre i limiti.
Un uso non conforme al manuale o differente dell'utilizzo della stufa, ad esempio differente modalità di carica e ricarica, impiego di inidonea legna eventualmente troppo umida, ecc. potrebbero e ragionevolmente provocano fuoriuscite indesiderate di fumo e di monossido di carbonio, fumi neri che
“sporcano” sia i vetri del caminetto che le pareti e soffitto dell'ambiente, ecc.
Come già accennato le dimensioni della la presa d'aria a parete, di diametro pari a 120mm, è inferiore rispetto a quanto indicato nel manuale d'uso (diametro pari a 150mm).
Pertanto è da realizzare un'idonea presa d'aria a parete”(vd. CTU in atti).
Ha concluso che l'unico vizio riscontrato è la dimensione inidonea della presa d'aria a parete, realizzata di diametro pari a 120mm anziché di diametro pari a 150mm.
I costi rimediali sono relativi ai seguenti interventi:
- Lievo del bocchettone;
- Allargare il foro (da 120mm a 150mm) tramite carotatrice;
- Formazione e posa nuovo bocchettone;
- Ritocchi pittorici locali.
Costo:
- Un operaio per 4 ore: 32x4 = 128 euro;
- Utilizzo carotatrice, comprese pulizie locali, raccolta materiale di risulta e smaltimento, fornitura nuovo bocchettone: 200 euro
- Pitturazioni locali: 72 euro
Totale 128+200+72 = 400 euro oltre ad I.V.A.
Ha spiegato, altresì, il CTU che l'attore ha sostenuto dei costi per interventi non necessari atteso che, come detto, l'unico vizio riscontrato è la dimensione non idonea della presa d'aria.
Trattasi di accertamenti pienamente condivisibili poiché assunti a seguito di sopralluoghi nonché prove tecniche eseguite sulla stufa.
Peraltro, le conclusioni del CTU collimano sostanzialmente con le risultanze del sopralluogo eseguito, in data 17.12.2021, dalla società opposta in ordine al corretto funzionamento della stufa.
pagina 3 di 4 I costi individuati dal CTU sono consoni rispetto all'intervento indicato per la risoluzione del problema, essendo non necessari tutti gli altri costi chiesti dall'attore.
La peculiarità della causa giustifica la compensazione delle spese.
PQM
Il giudice rigetta l'opposizione; accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale e per l'effetto condanna società
[...]
al pagamento della somma di € 400 oltre IVA per la causale di cui alla Controparte_1
motivazione.
Spese compensate.
Brescia, 21.12.2025
Il giudice
Alessandra GO
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica nella persona del giudice applicato Alessandra
GO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1237/2023 promossa da:
(avv.to Abrami Piergiorgio) Parte_1
contro
(avv.to Bontempi Stefano) Controparte_1
All'udienza del 18.12.2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5281/22, emesso dal Parte_1
Tribunale di Brescia in data 22.12.2022, notificato in data 09.01.2023, avente ad oggetto il pagamento della somma di €. 6.479,00 a titolo di residuo per la fornitura e l'installazione, presso l'immobile di
Manerbio via S. Francesco d'Assisi 25, di un caminetto a legna Tulikivi Modello Lamu 18 grafia, con relativo kit accumulo e canna fumaria.
Esponeva che:
1. aveva commissionato la fornitura e l'installazione presso l'immobile di Manerbio (BS) via S.
Francesco d'Assisi di una stufa a legna Tulikivi Lamu 18 Grafia in pietra con relativo kit accumulo, di una canna fumaria e di una presa d'aria al prezzo convenuto in € 12.749,00
2. aveva versato un acconto di € 6.270,00 come da fattura n.370 del 29.10.21;
3. la complessiva installazione non era stata eseguita correttamente;
4. ogni volta che si apriva lo sportello per effettuare la ricarica usciva fumo in abbondanza;
6. aveva tempestivamente segnalato la problematica in data 21 dicembre 2021;
7. era stato effettuato l'allungamento della canna fumaria ed installato un comignolo c.d. senza CP_2
esito;
pagina 1 di 4 8. aveva inviato raccomandata 19.05.22 con certificazione di conformità ed annessa CP_1
documentazione;
9. ciononostante la stufa disperdeva fumo in modo copioso arrecando danno all'immobile;
10. aveva inviato raccomandata del 25.05.22 invitando ad individuare una soluzione della problematica;
11. la situazione era particolarmente grave anche per il fatto che la moglie era un soggetto fragile maggiormente esposto ai rischi legati alla malsana qualità dell'aria;
12.. le verifiche tecniche eseguite dal geom. avevano confermato l'anomala e copiosa Persona_1
fuoriuscita di fumo quando l'utente apre o sportello per procedere alla ricarica, circostanza che rendeva inutilizzabile l'impianto;
13. la causa del non corretto funzionamento doveva essere individuata nell'insufficiente tiraggio della canna fumaria installata, in ragione delle dimensioni non adeguate, nonchè nell'errata realizzazione della presa d'aria, che era sottodimensionata;
14. gli elencati vizi erano stati riconosciuti dall'appaltatore che avrebbe ripetutamente tentato di ovviarvi senza pervenire ad un risultato apprezzabile.
Chiedeva la condanna di parte opposta all'eliminazione, a sua cura e spese, dei vizi denunziati, rimuovendo la canna fumaria e la presa d'aria incongruamente realizzate, procedendo al loro ripristino con condanna al risarcimento di €120,00 (spese di spazzacamini) e di 2.450,00 + IVA per la ritinteggiatura.
Si costituiva la società contestando la fondatezza dell'avversa Controparte_1
opposizione.
Deduceva, in particolare che il caminetto Tulikivi installato e collaudato dalla presso CP_1
l'abitazione del in data 15.12.2021, diversamente da quanto eccepito da controparte, Pt_1
funzionava correttamente.
Le problematiche lamentate dall'opponente nei giorni successivi dovevano essere ricondotte al non corretto utilizzo della stufa da parte del e/o all'utilizzo di legna umida. Pt_1
Ad ogni modo, a fronte della segnalazione del committente, la aveva prontamente CP_1
effettuato un sopralluogo in data 17.12.2021, senza riscontrare le problematiche riferite dal Pt_1
Instava per il rigetto delle domande.
La causa è stata istruita con nomina di CTU.
La domanda non è fondata.
pagina 2 di 4 Il CTU, a seguito degli accertamenti tecnici eseguiti sulla stufa ha così concluso: “La prova eseguita il
9-4-2024 del funzionamento della stufa ha evidenziato che durante il suo utilizzo questa non immette nell'ambiente valori significativi di fumo né di monossido di carbonio.
Si sottolinea che la prova è stata eseguita secondo le modalità di carica della legna, di ricarica, ecc. riportate nel manuale d'uso e secondo le modalità di un uso corretto (come da manuale) della la stufa.
La prova ha permesso di accertare che il funzionamento della stufa condotto secondo il manuale è conforme e non produce fumi né monossido di carbonio oltre i limiti.
Un uso non conforme al manuale o differente dell'utilizzo della stufa, ad esempio differente modalità di carica e ricarica, impiego di inidonea legna eventualmente troppo umida, ecc. potrebbero e ragionevolmente provocano fuoriuscite indesiderate di fumo e di monossido di carbonio, fumi neri che
“sporcano” sia i vetri del caminetto che le pareti e soffitto dell'ambiente, ecc.
Come già accennato le dimensioni della la presa d'aria a parete, di diametro pari a 120mm, è inferiore rispetto a quanto indicato nel manuale d'uso (diametro pari a 150mm).
Pertanto è da realizzare un'idonea presa d'aria a parete”(vd. CTU in atti).
Ha concluso che l'unico vizio riscontrato è la dimensione inidonea della presa d'aria a parete, realizzata di diametro pari a 120mm anziché di diametro pari a 150mm.
I costi rimediali sono relativi ai seguenti interventi:
- Lievo del bocchettone;
- Allargare il foro (da 120mm a 150mm) tramite carotatrice;
- Formazione e posa nuovo bocchettone;
- Ritocchi pittorici locali.
Costo:
- Un operaio per 4 ore: 32x4 = 128 euro;
- Utilizzo carotatrice, comprese pulizie locali, raccolta materiale di risulta e smaltimento, fornitura nuovo bocchettone: 200 euro
- Pitturazioni locali: 72 euro
Totale 128+200+72 = 400 euro oltre ad I.V.A.
Ha spiegato, altresì, il CTU che l'attore ha sostenuto dei costi per interventi non necessari atteso che, come detto, l'unico vizio riscontrato è la dimensione non idonea della presa d'aria.
Trattasi di accertamenti pienamente condivisibili poiché assunti a seguito di sopralluoghi nonché prove tecniche eseguite sulla stufa.
Peraltro, le conclusioni del CTU collimano sostanzialmente con le risultanze del sopralluogo eseguito, in data 17.12.2021, dalla società opposta in ordine al corretto funzionamento della stufa.
pagina 3 di 4 I costi individuati dal CTU sono consoni rispetto all'intervento indicato per la risoluzione del problema, essendo non necessari tutti gli altri costi chiesti dall'attore.
La peculiarità della causa giustifica la compensazione delle spese.
PQM
Il giudice rigetta l'opposizione; accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale e per l'effetto condanna società
[...]
al pagamento della somma di € 400 oltre IVA per la causale di cui alla Controparte_1
motivazione.
Spese compensate.
Brescia, 21.12.2025
Il giudice
Alessandra GO
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