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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/07/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 647 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 647 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da: nato in [...] il [...] ( ) con il patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'Avv. ARDUINI SARA ( ) CodiceFiscale_2
e nata in [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_2 C.F._3 dell'Avv. BEQIRAJ ADMIRA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 04/04/2025 con il quale e hanno Parte_1 Parte_3 proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data
8.08.2002, in Albania, deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 11.06.2013 e
25.08.2020, i figli e;
Per_1 Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 4.07.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
1. La SI.ra dà atto di rinunciare alla sua quota di immobile sito in San Giovanni in Parte_2
Marignano Via Tribbio n. 20/E, pertanto si impegna a cedere al quota del 50% a favore del marito che si farà dell'intero mutuo.
2. La SI.ra dichiara di aver lasciato all'interno dell'abitazione i seguenti beni personali: Pt_1
• motociclo 125 cc modello Honda PCX targato DR75071 alla stessa intestato che si riserva di prelevare appena avrà riattivato l'assicurazione, compreso le chiavi,
• il proprio passaporto
3. Il SI. si impegna a favorire la consegna dei suddetti beni su richiesta della proprietaria. Pt_1
4. Il SI. si impegna altresì a consegnare alla SI.ra su richiesta della stessa e Pt_1 Parte_2 comunque all'atto della sottoscrizione del presente accordo i documenti di identità dei figli attualmente detenuti dal padre, considerato che la madre cura materialmente tutti gli adempimenti burocratici dei minori.
Disposizioni sui figli
5.I minori e resteranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori che Per_1 Per_2 eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale, ivi compresa ogni decisione relativa alla loro educazione, istruzione, salute ed eventuali attività extrascolastiche, salvo le decisioni di ordinaria amministrazione ove la responsabilità genitoriale verrà esercitata autonomamente e separatamente, il tutto tenendo conto delle inclinazioni e capacità degli stessi.
6. Entrambi i coniugi si obbligano ad esercitare la responsabilità genitoriale sui medesimi figli con modalità che assicurino alla stessa il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e rapporti SInificativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun genitore.
Collocamento e diritti di visita
7. I minori sono collocati presso l'abitazione materna ma continueranno a mantenere la loro residenza presso la casa famigliare insieme alla SI.ra finché quest'ultima non avrà la possibilità di Pt_1 cambiare residenza insieme ai figli.
8. Il Sig. avrà ampia facoltà di vedere i figli liberamente, previa comunicazione alla madre, Parte_1 nel rispetto delle eSIenze degli stessi e compatibilmente con le loro eSIenze scolastiche ed extrascolastiche.
9. In ogni caso, e frequenteranno il padre il martedì e il giovedì dall'uscita dal lavoro Per_1 Per_2 di quest'ultimo sino a dopo cena, con l'impregno di riportarli a casa della madre entro le ore 21.30.
10. Il padre li preleverà altresì il sabato pomeriggio dopo il lavoro per trascorrere l'intero weekend e riportarli dalla madre domenica dopo cena, questo con weekend alterni.
11. Nella settimana successiva i minori trascorreranno con il padre il due/tre cene a settimana, ossia il martedì ed il giovedì ed un'altra sera a scelta previa comunicazione alla ex coniuge almeno il giorno prima con l'impegno di riportarli presso l'abitazione della madre entro le ore 21.00.
Festività e ferie
12. Le festività tradizionali (Natale, Pasqua, ecc.) saranno trascorse con i genitori in maniera alternata. nel caso in cui uno dei coniugi volesse trascorrere con le figlie (i figli), più giorni continuativi nel periodo feriale natalizio, o quello Pasquale, i coniugi si impegnano a rispettare l'alternanza.
13. Durante le ferie lavorative, entrambi i genitori potranno trascorrere con i figli periodi continuativi di più giorni, una settimana/quindici giorni, con la possibilità di portarli con sé per anche per eventuali vacanze, previa comunicazione all'altro coniuge con congruo anticipo.
Nel mese di agosto poiché la SI.ra svolge un lavoro stagionale pertanto non ha ferie mentre il Pt_1 padre ha tre settimane di ferie, i bambini trascorreranno due settimane con il padre, con l'impegno per quest'ultimo di essere comunque presente anche nella terza settimana.
Mantenimento figli, assegno unico e spese straordinarie
14. In ordine al contributo al mantenimento per i figli e , il Sig. contribuirà Per_1 Per_2 Pt_1 mediante versamento di una somma mensile di € 500 (€ 200 = ciascuno), oltre alla somma di Euro
100,00 a titolo di parziale contribuzione della retta dell'asilo del piccolo . Il mantenimento è Per_2 assoggettabile a rivalutazione Istat come per legge.
Il mantenimento dovrà essere versato sul c/c della SI.ra (iban Parte_2
[...]) entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dal corrente mese di marzo 2025.
15. L'assegno unico spetterà nella misura del 100% alla Sig.ra Il SI. si Parte_2 Parte_1 impegna a recarsi al patronato per formalizzare la richiesta di accredito dell'intero assegno unico a favore della SI.ra entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente. Parte_2
16. Le spese straordinarie per i figli saranno ripartite al 50% tra i genitori in base al protocollo in uso al Tribunale di Bologna utilizzato anche a Rimini conosciuto dai coniugi e che costituisce parte integrante delle condizioni di separazione, sia in ordine alle tipologie di spesa, che in ordine alle modalità di comunicazione, accordo e versamento del conguaglio. Il ridetto Protocollo prevede che, per quanto attiene alle spese straordinarie dei minori: - sono ricomprese nel contributo fisso mensile per il mantenimento ordinario dei minori, le seguenti spese: vitto, abbigliamento, alloggio, materiale scolastico di cancelleria (escluso quello di inizio anno)
e tutto ciò che non è indicato nei punti seguenti;
- non sono, per contro, ricomprese nel contributo fisso mensile e saranno a carico dei genitori nella misura del 50%, tutte le altre spese straordinarie, subordinate o meno al consenso dei genitori.
Avuto riguardo, invece, alle spese straordinarie da concordare, il genitore – a fronte di una richiesta formale scritta avanzata dall'altro genitore – dovrà manifestare il proprio motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
In difetto, tali spese saranno ad esclusivo carico del genitore che ha provveduto a sostenerle.
Spese mediche da documentare che NON richiedono il preventivo accordo:
- visite specialistiche per trattamenti sanitari (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) in strutture pubbliche e convenzionate prescritte dal medico curante;
- cure dentistiche / specialistiche comportanti un esborso inferiore ad euro 150,00 a prestazione ovvero presso strutture pubbliche;
- tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante, prodotti di parafarmacia connessi a patologie croniche.
Spese mediche da documentare che richiedono il preventivo accordo:
- cure dentistiche / specialistiche comportanti un esborso superiore ad euro 150,00 a prestazione in libera professione;
- cure non convenzionali.
Spese scolastiche da documentare che NON richiedono il preventivo accordo:
- tasse scolastiche e oneri / contributi imposti da istituto pubblici di istruzione;
- tasse e oneri / contributi imposti da università pubbliche per la durata del corso di laurea prescelto;
- libri di testo e materiali di corredo scolastico di inizio anno;
- gite scolastiche;
- trasporto pubblico per studenti da e per scuola e/o corsi di laurea;
- mensa scolastica ed universitaria (quest'ultima solo in caso di frequenza universitaria fuori sede per un costo medio di euro 12,00 al giorno).
Spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo:
- rette scolastiche imposte da istituti privati;
-corsi di specializzazione;
- rette universitarie in istituti privati;
- spese alloggiative per studi universitari pubblici e privati fuori sede;
- baby sitter;
- corsi di recupero e lezioni private.
Spese di natura sportiva ed extrascolastica che NON richiedono il preventivo accordo:
- spese per attività sportive, comprensive di abbigliamento (attrezzatura / divisa), dell'iscrizione e/o abbonamento relative ad un'unica attività per figlio, che comportino un esborso inferiore alla somma di euro 400,00 annui;
- spese per attività extrascolastica (centro estivo).
Spese di natura sportiva ed extrascolastica che richiedono il preventivo accordo:
- spese per attività sportive, comprensive di abbigliamento (attrezzatura / divisa), dell'iscrizione e/o abbonamento relative ad un'unica attività per figlio che comportino un esborso superiore alla somma di euro 400,00 annui;
- frequentazione di ulteriori attività sportive, comprensive di abbigliamento, dell'iscrizione e/o abbonamento.
Tutte le altre spese, per contro, non ricomprese nel contributo fisso mensile saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
le stesse saranno da considerarsi quali straordinarie e sottoposte preventivamente ad accordo scritto fra i genitori, senza distinzione di tipologia, genere o importo.
Il genitore anticipatario delle spese straordinarie che non richiedano il preventivo accordo e/o delle spese straordinarie concordate, dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto, ed avrà diritto a vedersi rimborsare il 50% della spesa sostenuta entro 10 giorni dall'esibizione del documento di spesa.
In ogni caso, il genitore che andrà a sostenere una spesa straordinaria pari o superiore alla somma di
Euro 100,00, avrà diritto di farmi anticipare dall'altro genitore il 50% della somma, questo al fine di non gravare eccessivamente sul budget di entrambi i nuclei.
17. Le spese sportive e mediche e nonché eventuali ulteriori detrazioni fiscali per gli stessi saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, fermo e valido quanto operato prima di tale periodo.
Disposizioni patrimoniali tra i coniugi
18. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
19. Il SI. provvederà a richiedere la voltura di tutte le utenze a suo nome entro 30 giorni dalla Pt_1 sottoscrizione del presente ricorso, dando atto che nulla è dovuto da parte della SI.ra Parte_2
a titolo di utenze a decorrere dal 1 novembre 2024, data in cui la stessa ha lasciato l'appartamento.
20. Come in premessa, la SI.ra rinuncia alla propria quota dell'immobile sito in San Parte_2 Giovanni in Marignano (RN), località Montalbano, alla via Tribbio (interno) civici venti barra “D” e venti barra “E” (nn. 20/D et 20/E) , oltre al civico venti barra “C” (n. 20/C) che rappresenta il numero civico dello scivolo di accesso alle autorimesse, edificato su suolo della complessiva superficie catastale di mq. 370 (tra area coperta dal fabbricato stesso e pertinenziale area scoperta ad essa circostante), di cui al C.T. di tale Comune al Foglio 2, Mappali edilizi principali 728 (di mq. 295) e
1438 (di mq. 75), elevantesi ai piani seminterrato, terra e primo piano, a favore del SI. il Parte_1 quale si assume l'intero carico delle spese straordinarie e l'intero mutuo.
21. I coniugi danno atto di essersi accordati in merito alla vendita a terzi dell'auto Fiat Panda TG.
CW217ZV con accredito della somma a favore della SI.ra alla quale il SI. Parte_2 Pt_1 ha conferito delega per procedere alla vendita, effettuata in data 28/02/2025.
[...]
22. Inoltre, in considerazione della disponibilità del godimento del suddetto veicolo in suo favore, dal
3 NOVEMBRE 2024, la stessa si impegna a manlevare integralmente, da eventuali Parte_1 sanzioni, e/o multe che dovessero sopravvenire.
24. Suddivisione delle somme presenti su conto corrente cointestato: i coniugi danno atto che alla data del 01.11.2024 sul conto corrente cointestato acceso presso banca Uni Credit (San Giovanni in
Marignano) c'era un saldo di Euro 8.600, pertanto il SI. si impegna ad effettuare alla Parte_1 SI.ra un bonifico della somma di Euro 4.300 entro 5 giorni dalla sottoscrizione del Parte_2 presente ricorso.
25. I coniugi dichiarano di aver regolato ogni e qualsivoglia rapporto economico-patrimoniale e di non avere null'altro a che pretendere reciprocamente per i predetti rapporti.
26. I coniugi prestano sin d'ora assenso per la richiesta e/o rinnovo dei rispettivi passaporti nonché di quelli dei bambini.
27. Tutte le spese, anche legali, per l'assistenza dei coniugi nel presente procedimento sono interamente compensate tra le parti che provvederanno a remunerare i rispettivi professionisti.
28. I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che pertanto accettano e sottoscrivono.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e alle Parte_1 Parte_3 condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giovanni in Marignano (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 3 Parte II Serie C Anno
2014 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di conSIlio del 10.07.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 647 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da: nato in [...] il [...] ( ) con il patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'Avv. ARDUINI SARA ( ) CodiceFiscale_2
e nata in [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_2 C.F._3 dell'Avv. BEQIRAJ ADMIRA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 04/04/2025 con il quale e hanno Parte_1 Parte_3 proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data
8.08.2002, in Albania, deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 11.06.2013 e
25.08.2020, i figli e;
Per_1 Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 4.07.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
1. La SI.ra dà atto di rinunciare alla sua quota di immobile sito in San Giovanni in Parte_2
Marignano Via Tribbio n. 20/E, pertanto si impegna a cedere al quota del 50% a favore del marito che si farà dell'intero mutuo.
2. La SI.ra dichiara di aver lasciato all'interno dell'abitazione i seguenti beni personali: Pt_1
• motociclo 125 cc modello Honda PCX targato DR75071 alla stessa intestato che si riserva di prelevare appena avrà riattivato l'assicurazione, compreso le chiavi,
• il proprio passaporto
3. Il SI. si impegna a favorire la consegna dei suddetti beni su richiesta della proprietaria. Pt_1
4. Il SI. si impegna altresì a consegnare alla SI.ra su richiesta della stessa e Pt_1 Parte_2 comunque all'atto della sottoscrizione del presente accordo i documenti di identità dei figli attualmente detenuti dal padre, considerato che la madre cura materialmente tutti gli adempimenti burocratici dei minori.
Disposizioni sui figli
5.I minori e resteranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori che Per_1 Per_2 eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale, ivi compresa ogni decisione relativa alla loro educazione, istruzione, salute ed eventuali attività extrascolastiche, salvo le decisioni di ordinaria amministrazione ove la responsabilità genitoriale verrà esercitata autonomamente e separatamente, il tutto tenendo conto delle inclinazioni e capacità degli stessi.
6. Entrambi i coniugi si obbligano ad esercitare la responsabilità genitoriale sui medesimi figli con modalità che assicurino alla stessa il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e rapporti SInificativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun genitore.
Collocamento e diritti di visita
7. I minori sono collocati presso l'abitazione materna ma continueranno a mantenere la loro residenza presso la casa famigliare insieme alla SI.ra finché quest'ultima non avrà la possibilità di Pt_1 cambiare residenza insieme ai figli.
8. Il Sig. avrà ampia facoltà di vedere i figli liberamente, previa comunicazione alla madre, Parte_1 nel rispetto delle eSIenze degli stessi e compatibilmente con le loro eSIenze scolastiche ed extrascolastiche.
9. In ogni caso, e frequenteranno il padre il martedì e il giovedì dall'uscita dal lavoro Per_1 Per_2 di quest'ultimo sino a dopo cena, con l'impregno di riportarli a casa della madre entro le ore 21.30.
10. Il padre li preleverà altresì il sabato pomeriggio dopo il lavoro per trascorrere l'intero weekend e riportarli dalla madre domenica dopo cena, questo con weekend alterni.
11. Nella settimana successiva i minori trascorreranno con il padre il due/tre cene a settimana, ossia il martedì ed il giovedì ed un'altra sera a scelta previa comunicazione alla ex coniuge almeno il giorno prima con l'impegno di riportarli presso l'abitazione della madre entro le ore 21.00.
Festività e ferie
12. Le festività tradizionali (Natale, Pasqua, ecc.) saranno trascorse con i genitori in maniera alternata. nel caso in cui uno dei coniugi volesse trascorrere con le figlie (i figli), più giorni continuativi nel periodo feriale natalizio, o quello Pasquale, i coniugi si impegnano a rispettare l'alternanza.
13. Durante le ferie lavorative, entrambi i genitori potranno trascorrere con i figli periodi continuativi di più giorni, una settimana/quindici giorni, con la possibilità di portarli con sé per anche per eventuali vacanze, previa comunicazione all'altro coniuge con congruo anticipo.
Nel mese di agosto poiché la SI.ra svolge un lavoro stagionale pertanto non ha ferie mentre il Pt_1 padre ha tre settimane di ferie, i bambini trascorreranno due settimane con il padre, con l'impegno per quest'ultimo di essere comunque presente anche nella terza settimana.
Mantenimento figli, assegno unico e spese straordinarie
14. In ordine al contributo al mantenimento per i figli e , il Sig. contribuirà Per_1 Per_2 Pt_1 mediante versamento di una somma mensile di € 500 (€ 200 = ciascuno), oltre alla somma di Euro
100,00 a titolo di parziale contribuzione della retta dell'asilo del piccolo . Il mantenimento è Per_2 assoggettabile a rivalutazione Istat come per legge.
Il mantenimento dovrà essere versato sul c/c della SI.ra (iban Parte_2
[...]) entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dal corrente mese di marzo 2025.
15. L'assegno unico spetterà nella misura del 100% alla Sig.ra Il SI. si Parte_2 Parte_1 impegna a recarsi al patronato per formalizzare la richiesta di accredito dell'intero assegno unico a favore della SI.ra entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente. Parte_2
16. Le spese straordinarie per i figli saranno ripartite al 50% tra i genitori in base al protocollo in uso al Tribunale di Bologna utilizzato anche a Rimini conosciuto dai coniugi e che costituisce parte integrante delle condizioni di separazione, sia in ordine alle tipologie di spesa, che in ordine alle modalità di comunicazione, accordo e versamento del conguaglio. Il ridetto Protocollo prevede che, per quanto attiene alle spese straordinarie dei minori: - sono ricomprese nel contributo fisso mensile per il mantenimento ordinario dei minori, le seguenti spese: vitto, abbigliamento, alloggio, materiale scolastico di cancelleria (escluso quello di inizio anno)
e tutto ciò che non è indicato nei punti seguenti;
- non sono, per contro, ricomprese nel contributo fisso mensile e saranno a carico dei genitori nella misura del 50%, tutte le altre spese straordinarie, subordinate o meno al consenso dei genitori.
Avuto riguardo, invece, alle spese straordinarie da concordare, il genitore – a fronte di una richiesta formale scritta avanzata dall'altro genitore – dovrà manifestare il proprio motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
In difetto, tali spese saranno ad esclusivo carico del genitore che ha provveduto a sostenerle.
Spese mediche da documentare che NON richiedono il preventivo accordo:
- visite specialistiche per trattamenti sanitari (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) in strutture pubbliche e convenzionate prescritte dal medico curante;
- cure dentistiche / specialistiche comportanti un esborso inferiore ad euro 150,00 a prestazione ovvero presso strutture pubbliche;
- tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante, prodotti di parafarmacia connessi a patologie croniche.
Spese mediche da documentare che richiedono il preventivo accordo:
- cure dentistiche / specialistiche comportanti un esborso superiore ad euro 150,00 a prestazione in libera professione;
- cure non convenzionali.
Spese scolastiche da documentare che NON richiedono il preventivo accordo:
- tasse scolastiche e oneri / contributi imposti da istituto pubblici di istruzione;
- tasse e oneri / contributi imposti da università pubbliche per la durata del corso di laurea prescelto;
- libri di testo e materiali di corredo scolastico di inizio anno;
- gite scolastiche;
- trasporto pubblico per studenti da e per scuola e/o corsi di laurea;
- mensa scolastica ed universitaria (quest'ultima solo in caso di frequenza universitaria fuori sede per un costo medio di euro 12,00 al giorno).
Spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo:
- rette scolastiche imposte da istituti privati;
-corsi di specializzazione;
- rette universitarie in istituti privati;
- spese alloggiative per studi universitari pubblici e privati fuori sede;
- baby sitter;
- corsi di recupero e lezioni private.
Spese di natura sportiva ed extrascolastica che NON richiedono il preventivo accordo:
- spese per attività sportive, comprensive di abbigliamento (attrezzatura / divisa), dell'iscrizione e/o abbonamento relative ad un'unica attività per figlio, che comportino un esborso inferiore alla somma di euro 400,00 annui;
- spese per attività extrascolastica (centro estivo).
Spese di natura sportiva ed extrascolastica che richiedono il preventivo accordo:
- spese per attività sportive, comprensive di abbigliamento (attrezzatura / divisa), dell'iscrizione e/o abbonamento relative ad un'unica attività per figlio che comportino un esborso superiore alla somma di euro 400,00 annui;
- frequentazione di ulteriori attività sportive, comprensive di abbigliamento, dell'iscrizione e/o abbonamento.
Tutte le altre spese, per contro, non ricomprese nel contributo fisso mensile saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
le stesse saranno da considerarsi quali straordinarie e sottoposte preventivamente ad accordo scritto fra i genitori, senza distinzione di tipologia, genere o importo.
Il genitore anticipatario delle spese straordinarie che non richiedano il preventivo accordo e/o delle spese straordinarie concordate, dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto, ed avrà diritto a vedersi rimborsare il 50% della spesa sostenuta entro 10 giorni dall'esibizione del documento di spesa.
In ogni caso, il genitore che andrà a sostenere una spesa straordinaria pari o superiore alla somma di
Euro 100,00, avrà diritto di farmi anticipare dall'altro genitore il 50% della somma, questo al fine di non gravare eccessivamente sul budget di entrambi i nuclei.
17. Le spese sportive e mediche e nonché eventuali ulteriori detrazioni fiscali per gli stessi saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, fermo e valido quanto operato prima di tale periodo.
Disposizioni patrimoniali tra i coniugi
18. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
19. Il SI. provvederà a richiedere la voltura di tutte le utenze a suo nome entro 30 giorni dalla Pt_1 sottoscrizione del presente ricorso, dando atto che nulla è dovuto da parte della SI.ra Parte_2
a titolo di utenze a decorrere dal 1 novembre 2024, data in cui la stessa ha lasciato l'appartamento.
20. Come in premessa, la SI.ra rinuncia alla propria quota dell'immobile sito in San Parte_2 Giovanni in Marignano (RN), località Montalbano, alla via Tribbio (interno) civici venti barra “D” e venti barra “E” (nn. 20/D et 20/E) , oltre al civico venti barra “C” (n. 20/C) che rappresenta il numero civico dello scivolo di accesso alle autorimesse, edificato su suolo della complessiva superficie catastale di mq. 370 (tra area coperta dal fabbricato stesso e pertinenziale area scoperta ad essa circostante), di cui al C.T. di tale Comune al Foglio 2, Mappali edilizi principali 728 (di mq. 295) e
1438 (di mq. 75), elevantesi ai piani seminterrato, terra e primo piano, a favore del SI. il Parte_1 quale si assume l'intero carico delle spese straordinarie e l'intero mutuo.
21. I coniugi danno atto di essersi accordati in merito alla vendita a terzi dell'auto Fiat Panda TG.
CW217ZV con accredito della somma a favore della SI.ra alla quale il SI. Parte_2 Pt_1 ha conferito delega per procedere alla vendita, effettuata in data 28/02/2025.
[...]
22. Inoltre, in considerazione della disponibilità del godimento del suddetto veicolo in suo favore, dal
3 NOVEMBRE 2024, la stessa si impegna a manlevare integralmente, da eventuali Parte_1 sanzioni, e/o multe che dovessero sopravvenire.
24. Suddivisione delle somme presenti su conto corrente cointestato: i coniugi danno atto che alla data del 01.11.2024 sul conto corrente cointestato acceso presso banca Uni Credit (San Giovanni in
Marignano) c'era un saldo di Euro 8.600, pertanto il SI. si impegna ad effettuare alla Parte_1 SI.ra un bonifico della somma di Euro 4.300 entro 5 giorni dalla sottoscrizione del Parte_2 presente ricorso.
25. I coniugi dichiarano di aver regolato ogni e qualsivoglia rapporto economico-patrimoniale e di non avere null'altro a che pretendere reciprocamente per i predetti rapporti.
26. I coniugi prestano sin d'ora assenso per la richiesta e/o rinnovo dei rispettivi passaporti nonché di quelli dei bambini.
27. Tutte le spese, anche legali, per l'assistenza dei coniugi nel presente procedimento sono interamente compensate tra le parti che provvederanno a remunerare i rispettivi professionisti.
28. I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che pertanto accettano e sottoscrivono.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e alle Parte_1 Parte_3 condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giovanni in Marignano (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 3 Parte II Serie C Anno
2014 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di conSIlio del 10.07.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi