Articolo 9 della Legge 26 ottobre 1960, n. 1201
Articolo 8Articolo 10
Versione
13 novembre 1960
Art. 9.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, e su proposta del Ministro per i lavori pubblici, le variazioni compensative connesse con l'attuazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 647, 2 gennaio 1952, n. 10, 15 luglio 1954, n. 543 e 29 luglio 1957, n. 635 , concernenti l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale e della legge 9 agosto 1954, n. 638 , relativa alla sistemazione dei fiumi e torrenti.
Parimenti, in relazione alle leggi 18 marzo 1958, numero 240 e 24 dicembre 1959, n. 1149 che, rispettivamente, trasformano il Magistrato per il PO in organo dell'Amministrazione attiva ed istituiscono il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Friuli-Venezia Giulia, il Ministro per il tesoro sul proposta del Ministro per i lavori pubblici, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui, connesse con l'attuazione delle dette leggi.
Il Ministro per il tesoro e', altresi', autorizzato a provvedere, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, con propri decreti, alle variazioni nello stato di previsione della entrata ed in quello della spesa del Ministero dei lavori pubblici concernenti l'applicazione del decreto presidenziale 17 gennaio 1959, n. 2, art. 21, primo comma , che disciplina la cessione in proprieta' degli alloggi di tipo economico e popolare.
Entrata in vigore il 13 novembre 1960